Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sullaproposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misurestrutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE esulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullasegnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (Pubblicato sulla GUUE n. 1.Introduzione 1. 2. 4.Conclusione 19.Il GEPD è lieto di constatare che nelle proposte si è tenuto contoin qualche misura degli aspetti relativi alla protezione dei dati eraccomanda una più piena integrazione del rispetto dei diritti alla vitaprivata e alla protezione dei dati personali mediante le seguenti modifiche: a) inserire una disposizione generale affinchétutti i trattamenti di dati personali ai sensi dei regolamenti proposti sianosoggetti alle norme stabilite nella direttiva 95/46/CE e nel regolamento (CE)n. 45/2001; b) nella proposta sulla trasparenza delleoperazioni di finanziamento tramite titoli indicare un appropriato terminemassimo per la conservazione dei dati personali da parte delle controparti diun'operazione di finanziamento tramite titoli; c) per quanto riguarda le disposizioni dideroga dall'obbligo di riservatezza e segreto professionale nella propostasulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, i) chiarirese i dati personali rientrino o meno nel campo di applicazione di tale derogae, in caso affermativo, inserire una dichiarazione che tali dati possono esseretrattati solo per finalità compatibili e nel rispetto delle normeapplicabili in materia di protezione dei dati; ii) chiarire se siano previstitrasferimenti di dati personali verso paesi terzi e, in caso affermativo,aggiungere una dichiarazione che tali trasferimenti possono avvenire solo nelrispetto delle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 25 e 26della direttiva 95/46/CE; d) chiarire che il potere di formulare unrichiamo pubblico nei confronti di determinati individui non deve essereesercitato in modo automatico, bensì solo caso per caso e ove appropriatoe proporzionato; e) per quanto riguarda le disposizioni per lapubblicazione delle sanzioni, i) inserire in entrambi i regolamenti ilrequisito di esaminare separatamente ogni caso e le relative circostanzespecifiche sulla base della necessità e della proporzionalità primadi qualsiasi decisione di pubblicare l'identità della persona oggetto diuna sanzione e ii) specificare il periodo massimo di conservazione dei datipersonali pubblicati sui siti web delle autorità competenti nelquadro delle informazioni relative alle decisioni sulle sanzioni. Fattoa Bruxelles, l'11 luglio 2014 Giovanni BUTTARELLI Garante europeo aggiunto della protezione dei dati NOTE (
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