GARANTE EUROPEO
  DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Sintesidel parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta diregolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti diomologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica ladirettiva 2007/46/CE

(Pubblicato sulla GUUE n. C 38 del 8.2.2014)

 

1. Introduzione

1.1. Consultazionedel Garante europeo della protezione dei dati

1. Il 13 giugno2013 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppodel sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE («la proposta»)( 1 ), annunciata nella comunicazione della Commissione del 21 agosto2009 «eCall: è ora di diffonderlo» («la comunicazione del 2009») ( 2 ).

2. Il GEPD sicompiace di essere stato consultato dalla Commissione e che un riferimento allaconsultazione sia stato inserito nel preambolo della proposta.

3. Prima dell'adozionedella proposta, il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioniinformali alla Commissione ed è lieto di constatare che la maggior parte dellesue raccomandazioni è stata presa in considerazione.

1.2. Obiettivoe ambito di applicazione della proposta

4. La propostaintegra altre misure normative applicate a sostegno della diffusione delservizio eCall, quali la direttiva 2010/40/UE sui sistemi di trasportointelligenti ( 3 ), la raccomandazione della Commissione dell'8 settembre 2011 sulsostegno a un servizio eCall su scala UE ( 4 ) e l'adozione di specifiche tecniche per l'adeguamento dell'infrastrutturadei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) ( 5 ), sui quali il GEPD erastato consultato e aveva formulato osservazioni ( 6 ).

5. La propostaintroduce l'obbligo di installare un sistema eCall di bordo in tutti i nuoviveicoli omologati in Europa. A differenza dell'approccio attuale, che prevede l'introduzionevolontaria del sistema eCall da parte dei costruttori di autoveicoli, laproposta rende obbligatorio il montaggio di sistemi eCall di bordo in tutti iveicoli nuovi, a partire dalle autovetture e dai veicoli commerciali leggeri,entro il 1 o ottobre2015 ( 7 ). Stabilisce quindi alcuniobblighi per i costruttori di autoveicoli/apparecchiature.

 

4. Conclusioni

63. Il GEPDsottolinea che il trattamento dei dati personali è uno dei principali obblighiistituiti dalla proposta e valuta positivamente il fatto che molteraccomandazioni che aveva formulato riguardo alle implicazioni in materia diprotezione dei dati del servizio eCall 112 siano state prese in considerazione.

64. Per quantoriguarda il servizio eCall 112, il GEPD ritiene che i seguenti aspetti debbanoessere ulteriormente elaborati nella proposta e raccomanda che:

— siainserito nella proposta, in una disposizione sostanziale e dedicata, unriferimento esplicito alla norme dell'UE applicabili in materia di protezionedei dati, menzionando in particolare la direttiva 95/46/CE e precisando che ledisposizioni si applicano in conformità delle norme nazionali di attuazione;

— ilriferimento al documento di lavoro del gruppo di lavoro «articolo 29» siadissociato dal riferimento alle norme in materia di protezione dei dati nelconsiderando 13;

— sianoelaborate garanzie concrete in materia di protezione dei dati applicabili al servizioeCall 112 nella proposta, anziché in atti delegati, in particolare che l'articolo6:

— designiil responsabile del trattamento dei dati e l'autorità responsabile dellagestione delle richieste di accesso;

—specifichi l'elenco di dati inclusi nella serie minima di dati e nella seriecompleta di dati (da elaborare, eventualmente, in un atto delegato o diesecuzione);

— prevedache le persone interessate possano disattivare il servizio eCall privato e iservizi a valore aggiunto;

—specifichi i periodi di conservazione dei dati trattati;

—specifichi le modalità per l'esercizio dei diritti delle persone interessate altrattamento dei dati;

— l'articolo6, paragrafo 3, sia completato in modo da garantire che le informazioni cui siriferisce costituiscano parte integrante della documentazione tecnicaconsegnata assieme al veicolo, e che nella proposta sia precisato che ladisponibilità di tali informazioni deve essere segnalata al proprietario dell'autovetturaal momento dell'acquisto in un documento distinto;

— il GEPDsia consultato prima dell'adozione degli atti delegati di cui all'articolo 6,paragrafo 4.

65. Per quantoriguarda il servizio eCall privato e altri servizi a valore aggiunto, il GEPDrammenta che tali servizi devono essere disciplinati dalla proposta in modo chesiano tenuti a rispettare obblighi in materia di protezione dei dati analoghi opiù severi rispetti a quelli previsti per il servizio eCall 112. Raccomandapertanto di:

—specificare nella proposta che, a differenza del servizio e-Call 112, l'attivazionedel servizio eCall privato e di altri servizi a valore aggiunto è volontaria eche tali servizi non sono attivati automaticamente;

—prevedere, in una disposizione specifica della proposta di regolamento, l'obbligoche sia concluso un contratto appropriato e specifico tra il consumatore e ilprestatore di servizi, e che in tale disposizione sia precisato che ilcontratto comprende gli aspetti relativi alla protezione dei dati, incluso l'obbligodi fornire ai consumatori informazioni adeguate sul servizio o i servizi erichiedere il loro consenso al trattamento dei dati in relazione alla fornituradei servizi a valore aggiunto in questione. Garantire altresì nella propostache le persone interessate abbiano la possibilità di scegliere se attivare iservizi, tramite l'offerta di un contratto specifico fatta prima deltrattamento. Le clausole non negoziabili incluse in un contratto dicompravendita di un'autovettura, o le clausole rientranti fra i termini e lecondizioni generali, la cui accettazione è obbligatoria, non rientrano inquesto obbligo;

—indicare inoltre nel contratto che il rifiuto del servizio offerto non comportaconseguenze negative legate al rifiuto stesso. Tale indicazione potrebbefigurare nella dichiarazione di riservatezza del contratto.

66. Il GEPDraccomanda inoltre che:

— nellaproposta sia precisato che per i servizi a valore aggiunto il controllocostante è vietato;

— sianospecificate, in una disposizione sostanziale della proposta, le categorie didati trattati nell'ambito del servizio eCall 112, nonché del servizio eCallprivato e di altri servizi a valore aggiunto, e che nella proposta sia definitoil concetto di «serie completa di dati»;

— sianotrattati soltanto i dati necessari per la prestazione del servizio eCallprivato e altri servizi a valore aggiunto, conformemente al principio diminimizzazione dei dati;

— in unadisposizione specifica sia ribadito il divieto di trattamento di dati dicarattere delicato nell'ambito del servizio eCall privato e di altri servizi avalore aggiunto;

— siastabilito e specificato in una disposizione sostanziale della proposta ilperiodo di conservazione dei dati trattati nell'ambito del servizio eCall 112,del servizio eCall privato e dei servizi a valore aggiunto;

— lasicurezza dei dati trattati nell'ambito del servizio eCall 112, eCall privato ealtri servizi a valore aggiunto sia garantita da alcune precisazioni nel tsto.

Fatto aBruxelles, il 29 ottobre 2013

GiovanniBUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati

 

 

NOTE                                   

( 1 )COM(2013) 316 definitivo.

( 2 )COM(2009) 434 definitivo.

( 3 )Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010,sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nelsettore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto(GU L 207 del 6.8.2010, p. 1).

( 4 )Raccomandazione 2011/750/UE della Commissione dell'8 settembre 2011, relativaal sostegno a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazioneelettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul112 («chiamate eCall») (GU L 303 del 22.11.2011, p. 46).

( 5 )Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012,che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio perquanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unioneeuropea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall)interoperabile. Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 91 del 3.4.2013, p. 1).

( 6 ) Cfr.,in particolare, il parere del 22 luglio 2009 sulla direttiva sui sistemi ditrasporto intelligenti, le osservazioni formali del 12 dicembre 2011 sullaraccomandazione della Commissione relativa all'attuazione del servizio eCallarmonizzato su scala UE, e la lettera del 19 dicembre 2012 sul regolamentodelegato della Commissione riguardante la predisposizione armonizzata a livelloUE di un servizio eCall interoperabile, tutti pubblicati sul sito web del GEPD:http://www.edps.europa.eu (nella sezione «Consultazione»).

( 7 ) Cfr.Articolo 4 e articolo 5, paragrafo 1, della proposta.