Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sullaproposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante normeper la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico deiveicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro (Il testo completo del presente parere è reperibile in inglese,francese e tedesco sul sito web del GEPD http://www.edps. europa.eu)
I.Introduzione I.1.Consultazione del GEPD 1.Il 4 aprile 2012 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamentoeuropeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimentoall'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altroStato membro (in prosieguo: Ğla propostağ) ( 2.Prima dell'adozione della proposta, il GEPD ha avuto l'opportunita ̀di formulareosservazioni informali, la maggior parte delle quali è stata presa inconsiderazione nella proposta. Di conseguenza, le garanzie per la protezionedei dati contenute nella proposta sono state rafforzate. 3.Il GEPD accoglie con favore il fatto di essere stato formalmente consultato dallaCommissione e apprezza il riferimento alla presente consultazione nel preambolodella proposta. I.2.Obiettivi e ambito di applicazione della proposta 4.L'obiettivo della proposta è semplificare le formalità e lecondizioni per l'immatricolazione di veicoli registrati in un altro Statomembro eliminando gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e semplificandoai cittadini l'esercizio dei propri diritti ai sensi della legislazione UE. Laproposta verte solo sulle modalità di reimmatricolazione dei veicoli enon sulla procedura iniziale di immatricolazione degli stessi. 5.L'immatricolazione dei veicoli a motore costituisce l'autorizzazioneamministrativa per la loro messa in circolazione, il che implica la loroidentificazione e l'attribuzione di un numero d'immatricolazione. Al terminedella procedura d'immatricolazione, gli Stati membri rilasciano una carta dicircolazione che certifica che il veicolo è immatricolato in uno Statomembro. Vi sono molti casi in cui i titolari di una carta di circolazionedevono reimmatricolare il veicolo presso l'ente preposto all'immatricolazionedi un altro Stato membro. A tal fine la proposta intende: - chiarire in quale Statomembro deve essere immatricolato un veicolo a motore trasferito da uno Statomembro a un altro - ridurre i tempi delleprocedure di reimmatricolazione; e - predisporre una procedurasemplificata di immatricolazione che comprende il riconoscimento dei documentirilasciati e del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro,nonché uno scambio di dati più agevole tra gli enti nazionalipreposti all'immatricolazione. I.3. Ambito di applicazione delle osservazionidel GEPD 6.Il GEPD accoglie con favore il fatto che gran parte delle sue precedenti osservazioniinformali sia stata presa in considerazione nella proposta. Pertanto, nelpresente parere, descriverà solo in breve l'importanza della protezionedei dati nel contesto della reimmatricolazione dei veicoli. In seguito, ilGarante fornirà altre raccomandazioni su specifici aspetti relativi allaprotezione dei dati che disciplinano lo scambio di dati tra i registrinazionali dei veicoli a motore.
III.Conclusione 30.Il GEPD apprezza che i requisiti in materia di protezione dei dati siano statitenuti in considerazione in modo appropriato all'interno della proposta e chein essa siano state espressamente inserite diverse garanzie specificheriguardanti detta protezione, in particolare all'articolo 7. Il GEPD, inoltre,accoglie con favore il fatto che l'elenco specifico di dati che possono esserescambiati tra enti preposti all'immatricola zione dei veicoli sia statochiaramente definito nell'allegato I della proposta. 31.Il GEPD raccomanda altresì di: - specificare all'allegato I iĞmotivi della rottamazioneğ in campi predefiniti tra cui scegliere - chiarire all'articolo 4,paragrafo 3, che l'obbligo di un ente preposto all'immatricolazione dei veicolia motore di raccogliere informazioni di cui all'allegato I da un altro entecompetente e di trasferire i dati nel proprio registro può applicarsisolo ai dati che l'ente destinatario competente è autorizzato a trattareai sensi della legislazione dell'UE e/o della propria legislazione nazionale - aggiungere all'articolo 9che gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli devono renderefacilmente accessibili al pubblico le norme che disciplinano il trattamento deidati nell'ambito della reimmatricolazione dei veicoli, che devonocomprendere informazioni sui termini di conservazione, nonché lenecessarie informazioni di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE - chiarire nella proposta checos'è l'applicazione software menzionata all'allegato II, che saràutilizzata per gli scambi elettronici di dati, nonché quale sarebbel'eventuale ruolo della Commissione, se del caso, nel favorirel'interoperabilità tra i registri nazionali - garantire che, in caso discambio di dati tra enti nazionali preposti all'immatricolazione dei veicoliattraverso un'infrastruttura paneuropea preesistente, tali dati sianoadeguatamente separati da altri che possono essere oggetto di scambio - aggiungere all'articolo 7,paragrafo 4, la necessità che la Commissione valuti regolarmentel'idoneità delle misure di sicurezza, tenendo conto degli sviluppitecnologici e dell'evoluzione cui i rischi vanno soggetti, e, se del caso, sioccupi dell'aggiornamento di tali misure. Fattoa Bruxelles, il 9 luglio 2012 Giovanni BUTTARELLI Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
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