GARANTE EUROPEO
  DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei datisulla comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamentoeuropeo sullistituzione di un Centro europeo per la lotta alla criminalitinformatica

(Il testo integraledel presente parere reperibile in inglese, francese e tedesco sul sito webdel GEPD http:// www.edps.europa.eu)

(Pubblicato sulla GUUE n. C 336 del 6/1/2012)

 

1. Introduzione

1.1. Consultazione del GEPD

1. Il 28marzo 2012 la Commissione ha adottatouna comunicazione dal titolo Lotta alla criminalit nellera digitale:istituzione di un Centro europeo per la lotta alla criminalit informatica (1).

2. Il GEPD rileva che il Consiglio hapubblicato le proprie conclusioni sullistituzione di un Centro europeo per lalotta alla criminalit informatica il 7 e l8 giugno 2012 (2). Il Consiglio approva gli obiettivi della comunicazione,appoggia listituzione del centro (denominato anche EC3) allinterno diEuropol nonch lutilizzo delle attuali strutture al fine di agevolarelinterconnessione dei lavori su altri settori della lotta alla criminalit,conferma che lEC3 deve fungere da punto di riferimento nella lotta allacriminalit informatica e che lEC3 operer in stretto contatto con agenzie eattori pertinenti a livello internazionale, e chiede alla Commissione, inconsultazione con Europol, di precisare maggiormente la portata dei compitispecifici che permetteranno al centro di diventare operativo entro il 2013.Tuttavia, le conclusioni non fanno riferimento allimportanza dei dirittifondamentali e, in particolare, alla protezione dei dati nellistituzionedellEC3.

3. Prima delladozione dellacomunicazione della Commissione, il GEPD aveva avuto la possibilit diformulare osservazioni informali sul progetto di comunicazione. Nelle sueosservazioni informali, il GEPD aveva sottolineato che la protezione dei dati un aspetto essenziale da tenere in considerazione nellistituzione del Centroeuropeo per la lotta alla criminalit informatica (di seguito EC3). Purtroppo,la comunicazione non ha tenuto conto delle osservazioni formulate nella faseinformale. Inoltre, le conclusioni del Consiglio chiedono di garantire che ilcentro diventi operativo gi entro lanno prossimo. Per questo motivo laprotezione dei dati dovr essere presa in considerazione nelle prossime misureche verranno adottate gi a brevissimo termine.

4. Il presente parere trattadellimportanza della protezione dei dati nellistituzione dellEC3 e forniscesuggerimenti specifici che potrebbero essere presi in considerazione nel corsodellelaborazione del mandato dellEC3 nonch nella revisione legislativa delquadro giuridico di Europol. Agendo di propria iniziativa, il GEPD ha quindiadottato il presente parere sulla base dellarticolo 41, paragrafo 2, delregolamento (CE) n. 45/2001.

1.2. Ambito di applicazione dellacomunicazione

5. Nella sua comunicazione, la Commissionesegnala lintenzione di istituire un Centro europeo per la

lotta alla criminalit informaticaquale priorit della strategia di sicurezza interna (3).

6. La comunicazione elenca in modo nonesauriente diversi ambiti di criminalit informatica su cui dovrebbeconcentrarsi lEC3: reati informatici commessi da gruppi di criminalitorganizzata, in particolare i reati informatici che permettono di realizzareingenti profitti illegali quali la frode informatica, reati informatici cherecano gravi danni alle vittime, quali lo sfruttamento sessuale dei minorion-line, e reati informatici con serie ripercussioni su sistemi critici delletecnologie dellinformazione e della comunicazione (TIC) nellUnione.

7. Per quanto riguarda il lavoro del centro,la comunicazione elenca quattro compiti principali (4):

— fungere da punto diriferimento europeo per le informazioni sulla criminalit informatica,

— mettere in comune lecompetenze europee in materia di criminalit informatica per aiutare gli Statimembri a rafforzare le loro capacit,

— fornire sostegno agli Statimembri nelle indagini sulla criminalit informatica,

— diventare il portavoce degliinvestigatori europei sulla criminalit informatica a livello di autorit dicontrasto e giudiziarie.

8.      Leinformazioni trattate dallEC3 verranno raccolte dal maggior numero possibiledi fonti pubbliche, private o accessibili al pubblico, arricchendo i dati dipolizia disponibili, e riguarderanno le attivit di criminalit informatica, imetodi con cui tali attivit vengono svolte e i loro presunti autori. LEC3collaborer inoltre direttamente con altre agenzie e organi europei, siatramite la partecipazione di tali organismi al consiglio di direzione delcentro che tramite la cooperazione operativa, se del caso.

9. La Commissione propone che lEC3 sialinterfaccia naturale delle attivit di Interpol sulla criminalit informaticae delle altre unit internazionali di polizia preposte alla lotta contro lacriminalit informatica. In collaborazione con Interpol e altri partnerstrategici nel mondo, lEC3 dovrebbe inoltre sforzarsi di migliorare ilcoordinamento delle risposte nel quadro della lotta alla criminalitinformatica.

10.    In pratica, laCommissione propone di creare questo EC3 come parte di Europol. LEC3 farparte di Europol (5) e, diconseguenza, sar assoggettato al regime giuridico di Europol (6).

11. Secondo la Commissione europea (7), le principali novit che lEC3, nellaformulazione proposta, apporter alle attivit attuali di Europol saranno: i)maggiori risorse per una maggiore efficienza nella raccolta di informazioni davarie fonti e ii) scambio di informazioni con partner esterni alla comunitdelle autorit di contrasto (principalmente, partner del settore privato).

1.3. Punto centrale del parere

12. Nel presente parere il GEPD intende:

— chiedere alla Commissione dichiarire il campo di applicazione delle attivit dellEC3, nella misura in cuiesse siano pertinenti per la protezione dei dati,

— valutare le attivit previstenel contesto del quadro giuridico attuale di Europol, specialmente la lorocompatibilit con il quadro,

— evidenziare gli aspettipertinenti che il legislatore dovrebbe precisare pi dettagliatamente nelcontesto della futura revisione del regime giuridico di Europol al fine digarantire un maggiore livello di protezione dei dati.

13.    Il parere strutturato come segue. La parte 2.1 illustra perch la protezione dei dati un elemento essenziale nella creazione dellEC3. La parte 2.2 tratta lacompatibilit tra gli obiettivi fissati nella comunicazione per lEC3 e ilmandato giuridico di Europol. La parte 2.3 verte sulla cooperazione con ilsettore privato e i partner internazionali.

 

3. Conclusioni

50. Il GEPD considera la lotta alla criminalitinformatica un elemento fondamentale per il rafforzamento della sicurezza nellospazio digitale e per la creazione della fiducia necessaria. Il GEPD rileva cheil rispetto dei regimi di protezione dei dati deve essere ritenuto parteintegrante della lotta alla criminalit informatica e non un deterrente allasua efficacia.

51. La comunicazione fa riferimento allistituzionedi unn uovo Centro europeo per la lotta allac riminalit informaticaallinterno di Europol, bench un Centro per la lotta alla criminalitinformatica di Europol esista gi da diversi anni. Il GEPD vorrebbe vedereprecisate pi chiaramente le nuove funzioni e le attivit che distingueranno ilnuovo EC3 dallattuale Centro per la lotta alla criminalit informatica diEuropol.

52. Il GEPD raccomanda di definire chiaramentele competenze dellEC3 anzich limitarsi a esporle facendo riferimento alconcetto di criminalit informatica incluso nellattuale legislazioneEuropol. Inoltre, la definizione delle competenze e delle strategie disalvaguardia per la protezione dei dati dellEC3 dovr fare parte dellarevisione della legislazione Europol. Finch la nuova legislazione Europol nondiventer applicabile, il GEPD raccomanda che la Commissione enunci talicompetenze e strategie di salvaguardia per la protezione dei dati nel mandatodel centro. Tra queste potrebbero figurare:

— una definizione chiara deicompiti relativi al trattamento dei dati (in particolare, indagini e attivitdi sostegno operativo) che potrebbe svolgere il personale del centro, da solo oin collaborazione con squadre investigative comuni, e

— procedure chiare che da unaparte garantiscano il rispetto dei diritti individuali (compreso il dirittoalla protezione dei dati) e dallaltra forniscano garanzie che gli elementi diprova sono stati acquisiti legalmente e possono essere utilizzati dinanzi a untribunale.

53. Il GEPD ritiene che gli scambi didati personali dellEC3 con il maggior numero possibile di fonti pubbliche,private o accessibili al pubblico implichino rischi specifici per laprotezione dei dati poich spesso comporteranno il trattamento di dati raccoltiper fini commerciali e trasferimenti internazionali di dati. Questi rischi vengonoaffrontati dallattuale decisione Europol, la quale stabilisce che, ingenerale, Europol non debba scambiare dati direttamente con il settore privatoe effettuato possa farlo con determinate organizzazioni internazionali solo incircostanze molto specifiche.

54.    In talecontesto, e considerata limportanza di queste due attivit per lEC3, il GEPDraccomanda di fornire le opportune strategie di salvaguardia per la protezionedei dati conformemente alle disposizioni in vigore nella decisione Europol. Talisalvaguardie dovranno essere integrate nel mandato del centro che dovr essereelaborato dalla squadra preposta alla realizzazione dellEC3 (e successivamentenel quadro giuridico rivisto di Europol) e non dovranno in alcun modo tradursiin una minore protezione dei dati.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2012

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione deidati

 

NOTE                                      

(1) Lacriminalit informatica non definita nella legislazione dellUE.

(2) Conclusionidel Consiglio sullistituzione di un Centro europeo per la lotta allacriminalit informatica, 3172a sessione del Consiglio Giustizia e affari interni,Lussemburgo, 7 e 8 giugno 2012.

(3) Lastrategia di sicurezza interna dellUE in azione: cinque tappe verso unEuropapi sicura [COM(2010) 673 def., del 22 novembre 2010]. Cfr. anche il parere delGEPD su questa comunicazione, formulato il 17 dicembre 2010 (GU C 101dell1.4.2011, pag. 6).

(4)Comunicazione, pagg. 4-5.

(5) Comeraccomandato dallo studio di fattibilit pubblicato nel febbraio 2012, chevaluta le differenti opzioni disponibili (status quo, istituzione pressoEuropol, propriet/parte di Europol, centro virtuale),http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/20120311_final_report_feasibility_study_for_a_european_cybercrime_centre.pdf

(6) Decisionedel Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce lUfficio europeo di polizia(Europol) (2009/371/GAI).

(7) Comunicatostampa del 28 marzo, Frequently Asked Questions: the new European CybercrimeCentre Riferimento: ME­MO/12/221. Data: 28 marzo 2012.http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/221