GARANTE EUROPEO
  DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione deidati, del 14 giugno 2012, sulla proposta di regolamento relativo ai fondieuropei di venture capital e sulla proposta di regolamento relativo ai fondieuropei per lĠimprenditoria sociale

(Il testo integraledel presente parere  reperibile in inglese, francese e tedesco sul sitoInternet del GEPD http://www. edps.europa.eu)

(Pubblicato sulla GUUE n. C 335 del 1/11/2012)

 

Introduzione

Consultazione del GEPD

1. Il 7 dicembre 2011 la Commissioneha adottato una proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venturecapital (1) (in prosieguo Çla proposta diregolamento FVCÈ). Nella stessa data la Commissione ha adottato una proposta diregolamento relativo ai fondi per lĠimprenditoria sociale (2) (in prosieguo Çla proposta di regolamento FISÈ). Le propostesono state trasmesse al GEPD per consultazione il 12 dicembre 2011.

2. Il GEPD accoglie con favore ilfatto di essere consultato dalla Commissione e raccomanda di inserireriferimenti al presente parere nei preamboli delle suddette proposte diregolamento.

3. LĠattuazione e lĠapplicazione delquadro giuridico dei fondi europei di venture capital e dei fondi perlĠimprenditoria sociale possono in taluni casi incidere sui diritti individualiattinenti al trattamento dei dati personali. Le proposte di regolamentocontengono disposizioni che possono avere implicazioni per la protezione deidati delle persone interessate, ad esempio per quanto concerne lĠapplicabilitˆdelle norme sulla protezione dei dati, gli scambi transfrontalieri di dati einformazioni, i poteri dĠindagine delle competenti autoritˆ e le banche datidei gestori dei fondi.

4. Numerose proposte in fase dielaborazione e possibili proposte future contengono disposizioni paragonabili aquelle citate nel presente parere, come le proposte esaminate nei pareri delGEPD riguardanti il pacchetto legislativo di revisione della normativa sullebanche, le agenzie di rating del credito, i mercati degli strumenti finanziari(MiFID/MIFIR) e gli abusi di mercato (3). Il GEPD raccomanda, pertanto, la lettura del presente parere contestualmenteai propri pareri del 10 febbraio 2012 concernenti le succitate iniziative.

 

Obiettivi e ambito di applicazionedella proposta

5. Le proposte di regolamento miranoa risolvere problemi diversi che interessano entrambi i tipi di fondi.

6. Sebbene i fondi di venture capitalsiano finalizzati a finanziare le PMI mediante equity, in Europa il settore delventure capital  frammentato e dispersivo. Tale frammentazione e dispersionecomporta una riluttanza, statisticamente rilevante, da parte degli investitoria investire nei fondi di venture capital. Inoltre, anche la frammentazionenormativa ostacola la raccolta allĠestero di quantitˆ significative di capitaleda parte dei fondi specializzati in venture capital. Attualmente i potenzialiinvestitori prediligono gli investimenti in private equity rispetto al venturecapital, con conseguenze negative sulla competitivitˆ globale dellĠEuropa. Laproposta di regolamento sui fondi di venture capital ha per lĠappunto lo scopodi affrontare questi problemi.

7. La gamma degli strumentifinanziari ammissibili proposti nel regolamento sui fondi europei perlĠimprenditoria sociale va oltre lĠequity finance. Le imprese a caratteresociale possono fare ricorso anche ad altre forme di finanziamento, acombinazioni di finanziamenti dal settore pubblico e privato, a strumenti didebito o a piccoli prestiti. Le norme proposte in materia di fondi perlĠimprenditoria sociale prevedono quindi una gamma pi ampia di strumentidĠinvestimento qualificati che sono a disposizione dei fondi di venturecapital.

8. Inoltre, le questioni ditrasparenza sollevate in relazione agli investimenti nelle imprese a caratteresociale sono distinte dagli obblighi generali di rendicontazione previstinellĠarea del venture capital: gli investimenti nelle imprese sociali mirano auna forma di Çritorno in termini socialiÈ ovvero impatto sociale positivo. Lenorme proposte contemplano sezioni specifiche dedicate a dati e informazionisugli impatti sociali, alla loro misurazione e alle strategie attuate perfavorirne il conseguimento.

9. Nelle intenzioni, i regolamentiproposti sui fondi europei di venture capital e sui fondi europei per lĠimprenditoriasociale devono integrarsi a vicenda. Entrambe le proposte, se adottate,coesisteranno in quanto atti giuridici autonomi indipendenti lĠuno dallĠaltro.

Punto centrale del parere

10. Il GEPD ritiene che, in riferimentoalle questioni inerenti alla protezione dei dati, le proposte di regolamentosiano troppo generiche. In taluni punti, non  chiaro se il trattamento deidati personali sarˆ soggetto a determinate disposizioni contenute in detteproposte, ad esempio per quanto concerne gli scambi di dati e informazioni, ipoteri dĠindagine delle autoritˆ competenti e la creazione di banche datidellĠAesfem.

 

Conclusioni

32. IlGEPDraccomanda:

— di inserire dei riferimential presente parere nei preamboli delle proposte di regolamento,

— di inserire nelle proposte diregolamento disposizioni tese a sottolineare la piena applicabilitˆ dellavigente normativa in materia di protezione dei dati. Il GEPD suggerisce inoltredi precisare il riferimento alla direttiva 95/46/CE specificando che ledisposizioni saranno applicate in conformitˆ alle norme nazionali di attuazionedella direttiva 95/46/CE,

— di specificare il tipo diinformazioni e dati personali che possono essere trattati e trasferiti nellĠambitodei regolamenti proposti, definendo le finalitˆ per le quali sono ammessi iltrattamento e il trasferimento dei dati personali da parte delle autoritˆcompetenti interessate e dellĠAesfem, nonchŽ di fissare un adeguato periodo diconservazione dei dati per il suddetto trattamento, o quanto meno di adottarecriteri precisi per la definizione di tale periodo,

— di limitare lĠaccesso aidocumenti e ai dati da parte delle autoritˆ competenti alle violazioni gravi especificamente individuate dei regolamenti proposti, nonchŽ ai casi in cuisussista un ragionevole sospetto (da circostanziare con concrete proveiniziali) che sia stata commessa una violazione,

— di introdurre il requisito inbase al quale le autoritˆ competenti debbano richiedere i documenti e leinformazioni mediante una decisione formale, indicando la base giuridica e loscopo della richiesta e specificando le informazioni richieste, il periodo ditempo entro il quale le stesse devono essere fornite nonchŽ il diritto deldestinatario di ottenere la revisione della decisione da parte di una corte digiustizia,

— di indicare la base giuridicadelle banche dati create dai gestori dei fondi introducendo nelle proposte diregolamento disposizioni pi dettagliate. Tali disposizioni devono essere conformiai requisiti del regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, la disposizioneche istituisce le banche dati deve i) determinare le finalitˆ delle operazionidi trattamento e definirne gli utilizzi compatibili; ii) individuare qualiorganismi (Aesfem, autoritˆ competenti, Commissione) avranno accesso a qualidati memorizzati nella banca dati e avranno la possibilitˆ di modificarli; iii)garantire il diritto di accesso e di ricevere informazioni adeguate per tutti isoggetti i cui dati personali possono essere memorizzati e scambiati; iv)definire e limitare il periodo di conservazione dei dati personali al periodominimo necessario per il conseguimento di tali finalitˆ,

— di evitare che elementiessenziali del trattamento dei dati personali siano decisi mediante attidelegati, provvedendo affinchŽ tali elementi vengano inseriti nei pertinentiarticoli sostanziali delle proposte di regolamento, considerato che questeultime sono troppo generiche in merito agli scambi transfrontalieri diinformazioni, ai poteri dĠindagine delle autoritˆ competenti e alla creazioneda parte dellĠAesfem di banche dati dei gestori dei fondi,

— di includere nelle propostedi regolamento riferimenti alla necessitˆ di consultare il GEPD qualora gliatti delegati e di attuazione riguardino il trattamento di dati personali.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto dellaprotezione dei dati

 

NOTE                                      

(1) COM(2011)860.

(2) COM(2011)862.

(3) Pareri delGEPD del 10 febbraio 2012, reperibili sul sito http://www.edps.europa.eu