I. Introduzione I.1. Il processo legislativo dell'UEsull'ACTA 1. Il24 giugno 2011 la Commissione ha presentato una proposta di decisione delConsiglio relativa alla conclusione dell'accordo commerciale anticontraffazione(«ACTA» o «l'accordo») tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia,il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, ilRegno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, laConfederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America ( 2. Obiettivodell'accordo è affrontare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale(«DPI») sviluppando un approccio comune all'esecuzione e agevolando lacooperazione a livello internazionale. Il capo II contiene disposizioni inalcuni settori giuridici, ossia l'esecuzione in ambito civile (sezione 2), lemisure alla frontiera (sezione 3), l'esecuzione in ambito penale (sezione 4) el'esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambiente digitale(sezione 5). Il capo III contiene misure volte a migliorare le pratiche diesecuzione, mentre il capo IV tratta la cooperazione internazionale. 3. L'ACTAè stato adottato all'unanimità dal Consiglio nel dicembre 2011 ( I.2. Situazione attuale dell'ACTAnell'UE 4. Negli ultimi mesi sono state espresse crescenti preoccupazioniriguardo all'ACTA (5 5. Il 4 aprile 2012 la Commissione hadeciso che sottoporrà alla Corte la seguente domanda: «L'accordo commercialeanticontraffazione (ACTA) è compatibile con i trattati europei, in particolarecon la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea?» ( 6. Ciononostante, il deferimento dell'accordoalla Corte di giustizia da parte della Commissione non sospenderàautomaticamente la procedura di approvazione tuttora in corso al Parlamentoeuropeo. In seguito alla discussione svoltasi in seno alla commissione per ilcommercio internazionale del Parlamento europeo, si è deciso di procedere conil voto sull'accordo conformemente al calendario previsto ( I.3. I motivi che giustificano unsecondo parere del GEPD sull'ACTA 7. Nel febbraio 2010 il GEPD aveva formulatoun parere di propria iniziativa al fine di richiamare l'attenzione dellaCommissione sugli aspetti relativi al rispetto della vita privata e allaprotezione dei dati che dovrebbero essere presi in considerazione nei negoziatisull'ACTA (10 8. All'epocail GEPD aveva concentrato la propria analisi sulla legittimità e sullaproporzionalità di questo tipo di misura e aveva concluso che l'introduzionenell'ACTA di una disposizione che comporterebbe la stretta sorveglianza degliutenti di Internet sarebbe contraria ai diritti fondamentali dell'UE e inparticolare ai diritti al rispetto della vita privata e alla protezione deidati, che sono tutelati dall'articolo 8 della Convenzione europea dei dirittidell'uomo e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ( 9. Orache il testo dell'accordo proposto sull'ACTA è stato reso pubblico ( (Sintesi. E' possibile consultare iltesto integrale del presente parere in EN, FR e DE sul sito Internet del GEPDhttp://www.edps.europa.eu)
II. Conclusione 67. Benché il GEPDriconosca la legittima preoccupazione di garantire il rispetto dei diritti diproprietà intellettuale in un contesto internazionale, occorre trovare ungiusto equilibrio tra le esigenze di protezione dei diritti di proprietàintellettuale e i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione deidati. 68. Il GEPD sottolinea che gli strumentiprevisti per rafforzare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nondevono essere adottati a spese dei diritti e delle libertà fondamentali dellepersone alla vita privata, alla protezione dei dati e alla libertà diespressione nonché di altri diritti quali la presunzione d'innocenza el'efficace tutela giurisdizionale. 69. Molte dellemisure previste dall'accordo nell'ambito del rispetto dei diritti di proprietàintellettuale nell'ambiente digitale comporterebbero il controllo delcomportamento degli utenti e delle loro comunicazioni elettroniche su Internet.Queste misure sono estremamente invasive per la sfera privata delle persone e,qualora non vengano attuate in maniera adeguata, possono pertanto interferire,tra l'altro, con i diritti e le libertà individuali alla tutela della vitaprivata, alla protezione dei dati e alla riservatezza delle comunicazioni. 70. Occorre garantire che qualsiasi misuraesecutiva online attuata nell'UE a seguito dell'adesione all'ACTA sianecessaria e proporzionata all'obiettivo del rispetto dei diritti di proprietàintellettuale. Il GEPD sottolinea che le misure che comportano il controlloindiscriminato o generalizzato del comportamento degli utenti di Internet e/odelle loro comunicazioni elettroniche in relazione a violazioni di lieveentità, su piccola scala e senza scopo di lucro sarebbero sproporzionate eviolerebbero l'articolo 8 della CEDU, gli articoli 7 e 8 della Carta deidiritti fondamentali e la direttiva sulla protezione dei dati. 71. Il GEPD nutre inoltre preoccupazionispecifiche in merito ad alcune disposizioni dell'accordo, in particolare: — l'accordo non è chiaroriguardo all'ambito di applicazione delle misure esecutive nell'ambientedigitale previste dall'articolo 27 né specifica se tali misure riguardinoesclusivamente le violazioni su larga scala dei diritti di proprietàintellettuale. Il concetto di «scala commerciale» di cui all'articolo 23dell'accordo non è definito con sufficiente precisione e le attività svoltedagli utenti privati per motivi personali e non a scopo di lucro non sonoespressamente escluse dall'ambito di applicazione dell'accordo, — il concetto di «autoritàcompetenti» dotate del potere di ingiunzione ai sensi dell'articolo 27,paragrafo 4, dell'accordo è troppo vago e non offre sufficiente certezza che ladivulgazione di dati personali dei presunti autori di violazioni avverràesclusivamente sotto il controllo delle autorità giudiziarie. Inoltre, nemmenole condizioni che i titolari di diritti devono rispettare affinché vengapronunciata tale ingiunzione sono soddisfacenti. Queste incertezze possonoavere un impatto particolare nei casi di richieste rivolte da «autoritàcompetenti» estere a fornitori d'accesso a Internet situati nell'UE, — molte delle misure volontariedi cooperazione in materia di applicazione che potrebbero essere attuate aisensi dell'articolo 27, paragrafo 3, dell'accordo comporterebbero un trattamentodi dati personali da parte di fornitori d'accesso a Internet che va oltrequanto consentito dalla normativa UE, — l'accordo non contienelimitazioni e garanzie sufficienti per quanto riguarda l'attuazione di misureche comportano il controllo delle reti di comunicazione elettronica su largascala. In particolare, non definisce garanzie quali il rispetto dei dirittialla vita privata e alla protezione dei dati, l'efficace tutelagiurisdizionale, il giusto processo e il rispetto del principio della presunzioned'innocenza. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012 Giovanni BUTTARELLI Garante europeo aggiunto dellaprotezione dei dati
NOTE ( ( ( ( ( (https://www.bfdi.bund.de/bfdi_forum/showthread.php?3062-ACTA-und-der-Datenschutz),(http://www.bbc.co.uk/news/technology-17012832). ( ( ( ( ( ( dopo che glisaranno stati trasmessi tre avvisi. (
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