GARANTE EUROPEO
  DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei datisulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusionedell'accordo tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioniinerenti alla sicurezza della catena logistica

(Il testo completodel presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPDhttp://www.edps.europa.eu)

(Pubblicato sulla GUUE n. C 335 del 1/11/2012)

 

I. Introduzione

I.1. Consultazione del GEPD

1.      Il28 marzo 2012 la Commissione ha adottato una proposta di decisione delConsiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e ilCanada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catenalogistica (1) (in prosieguo «il åprogetto diaccordo»). La proposta è stata trasmessa al GEPD il giorno stesso.

I.2. Contesto e obiettivo dellaproposta

2. Le relazioni tra l'Unione europeae il Canada in ambito doganale si basano sull'accordo di cooperazione e direciproca assistenza in materia doganale (CMAA) del 1998 (2). L'articolo 23 del CMAA consente alle parti contraenti diampliare tale accordo al fine di aumentare la cooperazione doganale.

3. La proposta mira ad ampliare il CMAAattraverso un nuovo accordo complementare (in prosieguo «il progetto diaccordo»), nonché a stabilire una base giuridica per la cooperazione doganaleUE-Canada in materia di sicurezza della catena logistica e di gestione deirischi connessi, analogamente all'attuale cooperazione con gli Stati Uniti, sucui il GEPD ha adottato un parere il 9 febbraio 2012 (3).

I.3. Obiettivo del parere del GEPD

4. Secondo la proposta, il progetto diaccordo mira inoltre a fornire una base giuridica per los cambio diinformazioni. Benché lo scambio di dati personali non costituisca l'obiettivioprincipale della proposta, si assisterà al verificarsi di notevoli scambi didetti dati, specialmente in relazione agli operatori. Il presente parereanalizzerà le modalità di regolamentazione concernenti questo tipo di scambio all'internodel progetto di accordo. Il parere, inoltre, esaminerà le disposizionipertinenti dell'accordo CMAA nella misura in cui incidono sul trattamento deidati personali secondo il progetto di accordo. Tenuto conto che il progetto diaccordo offre la base giuridica per un'ulteriore cooperazione, il parerefornisce altresì alcune raccomandazioni per decisioni o accordi futuri sulloscambio di dati personali la cui adozione può basarsi sul progetto di accordo.

 

IV. Conclusione

27.    Il GEPDaccoglie con favore il riferimento all'applicabilità degli obblighi in materiadi riservatezza e di protezione della vita privata delle parti contraenti,nonché il riferimento all'articolo 16 del CMAA. Tuttavia, per quanto possibile,egli raccomanda di aggiungere i seguenti punti nel testo del progetto diaccordo oppure in decisioni o accordi futuri adottati sulla base del progettodi accordo:

— chiarire che le questioniestranee alla politica commerciale comune devono essere escluse dal campo diapplicazione dell'accordo,

— restringere e meglio definirel'ambito degli scambi relativi ai dati personali,

— specificare le categorie didati da scambiare,

— per quanto concerne iltrattamento dei dati sensibili, prevedere salvaguardie adeguate e, se del caso,subordinare il trattamento a un controllo preventivo da parte del GEPD e delleautorità nazionali dell'UE competenti in materia di protezione dei dati,

— garantire a tutti gliinteressati i diritti di accesso, rettifica e ricorso a mezzi di impugnazionegiurisdizionali e amministrativi efficaci,

— informare gli interessatidelle caratteristiche del trattamento come illustrato in precedenza,

— richiedere misure disicurezza adeguate,

— indicare che l'osservanzadella normativa concernente la protezione dei dati personali delle particontraenti deve essere sottoposta al controllo delle autorità nazionali dell'UEcompetenti in materia di protezione dei dati, nonché alla vigilanza del GEPD edei commissari canadesi per la vita privata,

— consultare il GEPD suulteriori decisioni del CMCD inerenti al trattamento dei dati personali.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto dellaprotezione dei dati

 

NOTE                                   

(1) COM(2011)937 def.

(2) Accordo dicooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunitàeuropea e il Canada (GU L 7

del 13.1.1998, pag. 38).

(3) Accordo trala Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e adampliare l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganaleestendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container equestioni connesse (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 34). Cfr. inoltre la recenteproposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione in senoal comitato misto di cooperazione doganale UE/USA con riguardo alriconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzatodell'Unione europea e del programma di partenariato doganale-commerciale controil terrorismo degli Stati Uniti [COM(2011) 937 def.] e il parere del GEPD del 9febbraio 2012, disponibile all'indirizzo: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/

Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_IT.pdf