IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONEDEI DATI, visto il trattato sul funzionamentodell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, vista la Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8, vista la direttiva 95/46/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tuteladelle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchéalla libera circolazione di tali dati ( visto il regolamento (CE) n. 45/2001del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente latutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali daparte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la liberacircolazione di tali dati, in particolare l'articolo 41 ( HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:
I. INTRODUZIONE 1. Il 4 maggio 2011 la Commissione haadottato una comunicazione sulla migrazione ( 2. Il GEPD non è stato consultatoprima dell'adozione della comunicazione. Ciò è deplorevole, in quanto leosservazioni espresse in una fase precedente avrebbero potuto contribuire adaffrontare alcune delle questioni delineate nel presente parere. Obiettivi e ambito dellacomunicazione 3. La comunicazione mira a inserirele proposte politiche recenti e future in un quadro che tenga conto di tuttigli aspetti rilevanti della migrazione e a evitare «un approccio a brevetermine, che si limiti al controllo frontaliero senza tener conto di questionia più lungo termine» (4 4. A tal fine, la comunicazioneesamina gli aiuti umanitari, la gestione delle frontiere, i visti, l'asilo, lanecessità economica di immigrazione e l'integrazione. Fa riferimento a unaserie di proposte legislative, alcune delle quali sono nuove, mentre altre sonogià state presentate. Molte di queste proposte riguardano la gestione dellefrontiere, che costituisce una parte importante della comunicazione. Alcune diesse comporterebbero il trattamento di dati personali su vasta scala. 5. La comunicazione è solo la primadi una serie di comunicazioni e di proposte che saranno pubblicate nel prossimofuturo, ciascuna riguardante aspetti specifici in essa menzionati. In questocontesto, le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 ( Scopo del parere del GEPD 6. Seppure le questioni relative allaprotezione dei dati non siano al centro della comunicazione, questa menzionacomunque diverse iniziative e proposte nel settore della gestione dellefrontiere, come il sistema di ingresso-uscita e il programma per viaggiatoriregistrati, destinate ad avere un impatto significativo sul dirittofondamentale alla protezione dei dati. In questo contesto, la comunicazionesottolinea che il controllo delle frontiere fornisce un importante contributoalla lotta contro la criminalità e fa riferimento alla strategia di sicurezzainterna presentata dalla Commissione nel 2010 ( 7. Molte delle proposte e delleiniziative citate saranno elaborate in modo più particolareggiato in futuro; suqueste iniziative la comunicazione offre quindi la possibilità di esprimersi inuna fase precoce. Per le iniziative che invece sono già state presentate, comead esempio la proposta di regolamento che modifica il regolamento Frontex ( 8. Lo scopo del presente parere non èquello di analizzare tutti gli ambiti delle politiche e tutte le propostemenzionate nella comunicazione, ma piuttosto: — esaminare vari principi enozioni connessi alla protezione dei dati, come la limitazione delle finalità,la necessità, la proporzionalità e la «privacy by design», di cui si dovrebbetenere conto nel mettere in pratica l'approccio delineato nella comunicazione, — discutere le misurespecifiche proposte nella comunicazione dal punto di vista della protezione deidati e fornire già in questa fase consigli su come garantire il rispetto deidiritti fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei datipersonali. 9. A tal fine, il parere è diviso indue parti principali. La prima parte contiene osservazioni sull'approcciogenerale adottato nella comunicazione e considerazioni trasversali suquest'ultima, come la necessità di valutazione e le implicazioni dei dirittifondamentali per la progettazione di sistemi informatici. La seconda partecontiene osservazioni mirate su specifiche proposte e iniziative (
II. OSSERVAZIONIGENERALI L'approccio della comunicazione 10. Il GEPD accoglie favorevolmentel'obiettivo della comunicazione di evitare «un approccio a breve termine, chesi limiti al controllo frontaliero senza tener conto di questioni a più lungotermine» (9 11. Tale approccio globale deverispettare i diritti fondamentali dei migranti e dei rifugiati, compreso illoro diritto alla protezione dei dati. Ciò è tanto più importante in quantoquesti gruppi si trovano spesso in posizioni vulnerabili. 12. In questo contesto, lacomunicazione afferma che il duplice obiettivo dell'Unione deve essere quellodi mantenere un livello elevato di sicurezza e semplificare nel contempol'attraversamento delle frontiere da parte di «coloro che dovrebbero essereammessi, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali» ( 13. Si osserva che in termini digestione delle frontiere, la comunicazione raccomanda un approccio fortementebasato sull'uso della tecnologia. Tra l'altro, è favorevole a una maggioresorveglianza alle frontiere (v. il previsto sistema europeo di sorveglianzadelle frontiere Eurosur) (11 14. Il GEPD ha più volte sottolineatoche occorre valutare gli strumenti esistenti prima di proporne altri nuovi ( 15. Tale dimostrazione deve esserefornita mediante una valutazione d'impatto sulla privacy ( 16. Se a seguito di una valutazionerisulta che sono necessari nuovi sistemi informatici di ampia portata, questidovrebbero essere progettati tenendo conto del concetto di «privacy by design».I controllori dovrebbero essere in grado di dimostrare che sono state adottateadeguate misure per garantire che nella progettazione dei loro sistemi sonostati rispettati i requisiti di riservatezza. Ciò potrebbe limitare l'impattonegativo di nuove misure in materia di privacy (o migliorarne l'impatto positivo).Questo approccio è stato approvato dalla Commissione ( 17. Inoltre, deve essere rispettatoanche il principio della limitazione delle finalità. Devono essere impeditiutilizzi deviati («function creep»). Per esempio, la comunicazione prevede lareintroduzione dell'iniziativa volta ad autorizzare l'accesso a Eurodac a finidi contrasto (22 18. Di conseguenza, il GEPD chiedeche qualsiasi proposta (attuale e futura) che comporti restrizioni al dirittofondamentale alla protezione dei dati sia accompagnata da una chiara provadella sua necessità (24
III. OSSERVAZIONISPECIFICHE Eurodac 19. La comunicazione fa riferimentoall'accesso a Eurodac a fini di contrasto, affermando che tale banca dati devecontinuare a sostenere l'efficienza del regolamento Dublino, «rispondendo alcontempo ad altre esigenze delle autorità di contrasto» ( 20. La proposta del dicembre 2008 peruna riforma del regolamento Eurodac ( 21. Nel suo parere del 15 dicembre 2010su Eurodac, il GEPD ha valutato positivamente l'esclusione dell'accesso a finidi contrasto (29 22. La riforma del regolamento Eurodacè parte della creazione di un sistema europeo di asilo, che secondo ilprogramma di Stoccolma dovrebbe essere attuato entro il 2012 ( 23. In questo contesto e alla lucedelle precedenti osservazioni, il GEPD ritiene che ad oggi non siano stateprodotte sufficienti prove chiare e affidabili della necessità di reintrodurrel'accesso a Eurodac a fini di contrasto. Tale reintroduzione potrebbe esserecontemplata solo dopo una nuova valutazione d'impatto, che tenga conto dellequestioni in materia di privacy. Inoltre, includere l'accesso per le autoritàdi contrasto richiederebbe modifiche significative alla banca dati Eurodac perrendere tale accesso sicuro. Si dovrebbero altresì esaminare le implicazionitecniche e finanziarie di tutto questo in una nuova valutazione d'impatto ( 24. Inoltre, la reintroduzione dellaproposta potrebbe avere un impatto significativo sui tempi del pacchetto asilonel suo complesso. La Commissione non menziona una data in cui potrebbe esserepresentata una possibile nuova proposta, né indica se una tale proposta sarebbeaccompagnata da una nuova valutazione d'impatto. Sistema di ingresso-uscita 25. La comunicazione annuncia ancheuna comunicazione sulle frontiere intelligenti che sarà pubblicata nelsettembre 2011 e che dovrebbe elaborare iniziative per un sistema diingresso-uscita e un programma per i viaggiatori registrati. La Commissionericonosce che questi progetti richiederebbero «considerevoli investimenti» alfine di «garantire standard di alto livello per la protezione dei datipersonali» (34 26. Per quanto riguarda il sistema diingresso-uscita, la Commissione giustifica questa iniziativa affermando che le«situazioni di soggiorno oltre la scadenza del visto» sono «le principali causedell'immigrazione irregolare nell'UE» ( 27. Ridurre il numero di «soggiornantioltre la scadenza del visto» può certamente avere effetti positivi. Il GEPDcomprende che un sistema di ingresso-uscita potrebbe scoraggiare i cittadini dipaesi terzi dal soggiornare oltre la scadenza del visto, sapendo che possonoessere identificati automaticamente alla scadenza del visto. Tuttavia, alcuniinterrogativi rimangono. 28. A oggi non esiste una politicacoerente relativa al fenomeno del soggiorno negli Stati membri oltre lascadenza del visto. Il concetto di «soggiorno oltre la scadenza del visto» ingenerale non è ben definito; giungere a una definizione comune del terminesarebbe un primo passo necessario verso una chiara comprensione del problema ( 29. Inoltre, le cifre disponibilifino ad ora sono stime (37 30. Le segnalazioni ai sensi dell'articolo96 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen costituiscono unamisura esistente per impedire a specifiche persone di entrare nel territorioSchengen. Tali segnalazioni possono essere utilizzate per impedire a«soggiornanti oltre la scadenza del visto» noti di rientrare ( 31. Il sistema di ingresso-uscita siavvarrebbe probabilmente anche della biometria. Il GEPD, pur riconoscendo da unlato i possibili benefici dell'utilizzo della biometria, dall'altro è anchecostretto a sottolinearne le debolezze. Qualsiasi utilizzo di dati biometricideve essere accompagnato da garanzie rigorose e dovrebbe tenere conto delrischio di errore (40 32. Il GEPD vorrebbe inoltrerichiamare l'attenzione sulle esperienze relative al sistema US-VISIT (UnitedStates Visitor and Immigrant Status Indicator Technology), un sistema simileesistente negli Stati Uniti. Nel quadro di US-VISIT, la maggior parte deicittadini di paesi terzi è obbligata a fornire dati biometrici al momentodell'ingresso nel territorio degli Stati Uniti. La parte di questo sistemarelativa all'«uscita» è ancora in corso di sviluppo. Nel 2009 sono statieffettuati due test pilota sulla raccolta di dati biometrici per questa partedel sistema (44 33. In breve, non è sufficientementechiaro né lo scopo di un tale sistema, né il modo in cui sarebbe costruito eattuato. Per quanto riguarda la necessità di intervento, non esiste unadefinizione chiara del concetto centrale di «soggiorno oltre la scadenza delvisto»; di conseguenza, non esistono statistiche affidabili sulla dimensionedel problema. Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, gli strumentiesistenti per impedire ai «soggiornanti oltre la scadenza del visto» noti dirientrare non sono probabilmente utilizzati quanto dovrebbero; inoltre, la componentebiometrica del sistema di ingresso-uscita solleva interrogativi. Per quantoriguarda la fattibilità e i costi di tale sistema, le esperienze provenientidagli Stati Uniti indicano che l'attuazione di un sistema di ingresso-uscitacomporterà costi considerevoli. Questi punti suscitano dubbi in merito allanecessità e all'economicità di un sistema di ingresso-uscita. 34. La comunicazione cita anchel'introduzione di un programma per viaggiatori registrati. Non è del tuttochiaro quale sia il valore aggiunto di questo sistema, rispetto per esempioall'uso di visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità. I gruppidestinatari sarebbero gli stessi (i viaggiatori frequenti). Il fatto che vi siatuttora «resistenza» (48 35. Inoltre, la comunicazione fariferimento al concetto di viaggiatori in buona fede (pagina 11), per lo più inrelazione al programma per viaggiatori registrati. Implicitamente, questaespressione potrebbe essere interpretata nel senso che si crea una categoria diviaggiatori in mala fede. Sarebbero considerati in buona fede solo iviaggiatori che adottano misure supplementari, che si iscrivono al programma diviaggiatori registrati e forniscono ulteriori dati personali. L'assunto dipartenza non sarebbe più che i viaggiatori, in generale, fanno ingressonell'Unione in buona fede, salvo nel caso in cui prove specifiche causinosospetti, ma che spetterebbe ai viaggiatori scagionare se stessi fornendoinformazioni aggiuntive, anche in assenza di prove. Ciò implica che, considerandoin buona fede solo alcuni viaggiatori, quelli che non sono disposti a fornireinformazioni aggiuntive sono di fatto etichettati come «in mala fede», anche setale rifiuto di fornire informazioni aggiuntive può essere motivato dalegittime ragioni, per esempio il fatto di non viaggiare di frequente ( Frontex e cooperazione interservizi 36. La comunicazione invita a «unastretta cooperazione interservizi» tra Europol, Frontex, dogane nazionali eautorità di polizia, che è ritenuta «fondamentale», soprattutto fra il corpodelle guardie di frontiera e le autorità doganali ( 37. Al fine di assicurare la coerenzae di creare un valore aggiunto dal punto di vista della protezione dei dati, lerispettive disposizioni nelle basi giuridiche per la conclusione di possibiliaccordi di cooperazione e lo scambio di dati personali tra Frontex e le agenziecon cui coopera dovrebbero essere coerenti e coordinate per garantire la pienacooperazione tra gli organismi in materia di norme sulla protezione dei dati. 38. Il GEPD ribadisce inoltre i puntisollevati nel suo parere sulla proposta di riforma del regolamento Frontex ( Eurosur 39. La Commissione annuncia inoltreper dicembre 2011 una proposta legislativa per definire il campo diapplicazione, lo scopo e il quadro tecnico e operativo del sistema europeo disorveglianza delle frontiere (Eurosur) ( 40 Non è chiaro se e in che misuraciò includa il trattamento dei dati personali ( Sistema europeo di guardie difrontiera 41. La comunicazione indica chedovrebbe essere esaminata la fattibilità di un sistema europeo di guardie difrontiera. Non è chiaro dal testo quali potrebbero essere le caratteristiche diquesto sistema. Secondo il testo, non implicherebbe «necessariamente» ( 42. Non è chiaro se questo abbia loscopo di perseguire una migliore attuazione delle misure esistenti o se sialluda a nuove proposte, non ancora annunciate. Dato che la «cooperazionepratica» comprenderebbe probabilmente lo scambio di dati personali, chedovrebbe necessariamente avere una base giuridica, questa dovrà esserespecificata nelle future proposte, se s'intende procedere con tale progetto.
IV. CONCLUSIONI ERACCOMANDAZIONI 43. In linea con la giurisprudenzaconsolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europeadei diritti dell'uomo, il GEPD ricorda il requisito di necessità eproporzionalità per tutte le proposte (attuali e future) che violano i dirittifondamentali alla privacy e alla protezione dei dati. Per ciascuna proposta occorredimostrare la necessità mediante una valutazione d'impatto sulla privacy. 44. Al momento di proporre eprogettare nuovi sistemi informatici di ampia portata devono essere rispettatii principi di «privacy by design» e di limitazione delle finalità. 45. Il GEPD chiede che qualsiasi usodi dati biometrici sia accompagnato da garanzie rigorose e procedure di ripiegoper coloro che non possono partecipare. In termini più generali, dovrebberoessere stabilite condizioni minime per l'utilizzo dei dati biometrici. 46. Inoltre, il GEPD invita laCommissione a chiarire la portata e il contenuto delle sue proposte menzionatenel presente parere. Ciò vale per le annunciate proposte legislative connesseal sistema di ingressouscita, al programma per viaggiatori registrati, Eurosur,Frontex e la cooperazione interservizi, nonché per la comunicazione sullefrontiere intelligenti e lo studio su un sistema europeo di guardie difrontiera. 47. Egli invita inoltre laCommissione a non reintrodurre la proposta sull'accesso a Eurodac a fini dicontrasto, a meno che una nuova valutazione d'impatto dimostri chiaramente lanecessità della proposta comprese le implicazioni tecniche e finanziarie per ilsistema. 48. Il GEPD seguirà da vicino questisviluppi e rilascerà ulteriori osservazioni, se del caso. È disponibile per ulterioriconsultazioni, in uno spirito di positiva cooperazione. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2011 Peter HUSTINX Garante europeo della protezione deidati
NOTE ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (27) Propostamodificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscel'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficaceapplicazione del regolamento (CE) n. (.../...) (che stabilisce i criteri e imeccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di unadomanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da uncittadino di un paese terzo o da un apolide) (rifusione), COM(2009) 342. IlGEPD ha emesso un parere su questa proposta; v. parere del GEPD del 7 ottobre 2009per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione delregolamento (CE) n. (.../...) (che stabilisce i criteri e i meccanismi dideterminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda diprotezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadinodi un paese terzo o da un apolide) e sulla proposta di decisione del Consigliosulle richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità dicontrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto («parere del GEPDdel 7 ottobre 2009») (GU C 92 del 10.4.2010, pag. 1). (28) Propostamodificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscel'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficaceapplicazione del regolamento (CE) n. (.../...) (che stabilisce i criteri e imeccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di unadomanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da uncittadino di un paese terzo o da un apolide) (rifusione), COM(2010) 555[«COM(2010) 555»]. Il GEPD ha emesso un parere su questa proposta; v. pareredel GEPD del 15 dicembre 2010, citato supra, in particolare punti 18-22, 28-33,51-57. (29) Parere delGEPD del 15 dicembre 2010, in particolare punti 12-17. (30) Consiglioeuropeo: Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio ea tutela dei cittadini, pag. 5 (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1). (31) COM(2010) 555,citata supra, pag. 3. (32) Ibid. (33) La proposta diottobre 2010 non era accompagnata da una valutazione d'impatto. La Commissionefaceva piuttosto riferimento alla valutazione d'impatto condotta per laproposta del 2009; cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione— Documento di accompagnamento della proposta modificata di regolamentodel Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per ilconfronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento(CE) n. (.../...) (che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazionedello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezioneinternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paeseterzo o da un apolide) (rifusione) e della proposta di decisione del Consigliosulle richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità dicontrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto —Valutazione d'impatto, SEC(2009) 936. Cfr. anche COM(2010) 555, citata supra,pag. 3. ( ( ( ( ( ( ( ( (42) Per esempio, acausa di malattie, disabilità, ferite e bruciature. Sembra, inoltre, che leimpronte digitali di persone che lavorano nel settore agricolo e nell'ediliziapotrebbero essere danneggiate, in un numero non trascurabile di casi, al puntoda essere illeggibili. Cfr. anche parere del GEPD del 15 dicembre 2010, citato supra,punto 19. (43) Per osservazionianaloghe nel contesto di Eurodac, cfr. parere del GEPD del 15 dicembre 2010,punti 18-25. (44) In uno degliaeroporti selezionati per il test sono stati spesi 393 410 USD in costi dimanodopera e spese per 35 giorni di operazioni relative al test, che hannocondotto al rilevamento di 90 casi di sospetto «soggiorno oltre la scadenza delvisto». In un secondo test condotto contemporaneamente sono stati rilevati 44sospetti casi, al costo di 77 501 USD. Tali cifre non comprendono i costisostenuti per lo sviluppo del sistema. Per una valutazione di questi test, cfr.:United States Government Accountability Office: US-VISIT Pilot EvaluationsOffer Limited Understanding of Air Exit Options, August 2010, GAO-10-860,disponibile all'indirizzo: http://www.gao.gov/new.items/d10860.pdf («US GAO:US-VISIT Pilot Evaluations»). (45) Riportato inUS GAO: US-VISIT Pilot Evaluations, pag. 72. (46) US GAO: US-VISITPilot Evaluations, pag. 72. (47) Cfr.osservazioni preliminari del GEPD del 3 marzo 2008, citate supra, pag. 4. (48) Comunicazione,pag. 11. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
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