Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulluso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (Pubblicato sulla GUUE n. C 181 del 22.6.2011)
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI, visto il trattato sul funzionamento dellUnione europea, in particolare larticolo 16, vista la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, in particolare gli articoli 7 e 8, vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati ( 1 ), vista la richiesta di parere a norma dellarticolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati ( 2 ), HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:
I. INTRODUZIONE I.1. Consultazione del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) 1. Il 2 febbraio 2011, la Commissione ha adottato una proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulluso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (nel prosieguo la proposta)( 3). La proposta stata trasmessa al GEPD per consultazione il giorno stesso. 2. Il GEPD apprezza il fatto di essere stato consultato dalla Commissione. Gi prima delladozione della proposta, il GEPD aveva avuto la possibilit di formulare osservazioni informali, alcune delle quali sono state prese in considerazione nella proposta; il GEPD rileva che nel complesso le garanzie per la protezione dei dati contenute nella proposta sono state rafforzate. Rimangono comunque delle preoccupazioni su una serie di questioni, in particolare in relazione alla portata e alle finalit della raccolta di dati personali. I.2. Contesto della proposta 3. Il dibattito su un possibile sistema PNR allinterno dellUE in atto dal 2007, quando la Commissione ha adottato una proposta di decisione quadro del Consiglio sullargomento ( 4 ). Lo scopo principale di un sistema PNR nellUE listituzione di un meccanismo che obblighi i vettori aerei che effettuano voli internazionali tra lUE e paesi terzi a trasmettere alle autorit competenti i dati PNR di tutti i passeggeri, allo scopo di prevenire, accertare, indagare e perseguire reati di terrorismo e reati gravi. I dati sarebbero centralizzati e analizzati da unit dinformazione sui passeggeri e il risultato dellanalisi sarebbe trasmesso alle autorit nazionali competenti in ciascuno Stato membro. 4. Dal 2007, il GEPD segue da vicino gli sviluppi relativi a un possibile sistema PNR dellUE, parallelamente agli sviluppi concernenti sistemi PNR di paesi terzi. Il 20 dicembre 2007, il GEPD ha adottato un parere sulla proposta della Commissione ( 5 ). In molte altre occasioni sono state fatte osservazioni rilevanti, non solo da parte del GEPD ma anche del Gruppo di lavoro dellarticolo 29 ( 6 ), sulla questione della conformit del trattamento di dati PNR nelle attivit di contrasto con i principi di necessit e proporzionalit, nonch con altre misure di salvaguardia essenziali in materia di protezione dei dati. 5. La questione principale sollevata costantemente dal GEPD si incentra sulla giustificazione della necessit di un sistema PNR europeo in aggiunta a una serie di altri strumenti che consentono il trattamento di dati personali nelle attivit di contrasto. 6. Il GEPD riconosce gli evidenti miglioramenti in termini di protezione dei dati contenuti nella presente proposta, rispetto alla versione sulla quale era stato consultato in precedenza. I miglioramenti si riferiscono in particolare al campo di applicazione della proposta, alla definizione del ruolo delle diverse parti interessate (unit dinformazione sui passeggeri), allesclusione del trattamento di dati sensibili, allo spostamento verso un metodo push senza un periodo di transizione ( 7 ), e alla limitazione della conservazione dei dati. 7. Il GEPD si compiace inoltre degli ulteriori sviluppi nella valutazione dellimpatto in merito alle motivazioni per listituzione di un sistema PNR dellUE. Tuttavia, pur essendo evidente la volont di chiarire la necessit del sistema, il GEPD non riesce ancora a trovare in queste nuove giustificazioni un fondamento convincente per lintroduzione del sistema, soprattutto per quanto riguarda la valutazione preventiva su vasta scala di tutti i passeggeri. Necessit e proporzionalit vengono prese in esame nel capitolo II che segue. Il capitolo III si concentra su aspetti pi specifici della proposta.
II. NECESSIT E PROPORZIONALIT DELLA PROPOSTA II.1. Osservazioni preliminari su necessit e proporzionalit 8. La dimostrazione della necessit e della proporzionalit del trattamento dei dati un presupposto indispensabile per listituzione del sistema PNR. Il GEPD ha gi insistito in precedenti occasioni, segnatamente nel contesto di una possibile revisione della direttiva 2006/24/CE (la direttiva sulla conservazione dei dati) sul fatto che la necessit di trattare o conservare ingenti quantit di informazioni si dovesse basare su una chiara dimostrazione del rapporto tra uso e risultato, e dovesse consentire la valutazione sine qua non del fatto che risultati paragonabili si potessero ottenere con mezzi alternativi e meno invasivi della privacy ( 8 ). 9. Nellintento di giustificare il sistema, la proposta, in particolare nella valutazione dimpatto, fornisce ampia documentazione e argomenti giuridici per dimostrare che il sistema necessario ed conforme ai requisiti in materia di protezione dei dati. Inoltre, dichiara che il sistema offre un valore aggiunto in termini di armonizzazione delle norme relative alla protezione dei dati. 10. In seguito allanalisi di questi elementi, il GEPD ritiene che il contenuto attuale della proposta non soddisfi i requisiti di necessit e proporzionalit imposti dallarticolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione, dallarticolo 8 della CEDU e dallarticolo 16 del TFUE. Il ragionamento alla base di questa considerazione sviluppato nei paragrafi che seguono. II.2. Documenti e statistiche forniti dalla Commissione 11. Il GEPD rileva che la valutazione dimpatto comprende ampie spiegazioni e statistiche intese a giustificare la proposta. Tuttavia, questi elementi non sono convincenti. A titolo illustrativo, la descrizione della minaccia del terrorismo e reati gravi nella valutazione dimpatto e nella relazione della proposta ( 9 ) cita il dato di 14 000 reati penali ogni 100 000 abitanti negli Stati membri nel 2007. Pur essendo sicuramente impressionante, questa cifra si riferisce a tipologie indifferenziate di reati e non pu essere addotta a sostegno di una proposta intesa a contrastare ununica tipologia limitata di gravi reati transnazionali e di terrorismo. Sempre a titolo di esempio, il fatto di citare una relazione sul fenomeno della droga senza collegare i dati al tipo di traffico di stupefacenti interessato dalla proposta non costituisce, secondo il parere del GEPD, un riferimento valido. Lo stesso vale per le indicazioni relative alle conseguenze dei reati, che citano il valore dei beni rubati e limpatto psicologico e fisico sulle vittime, che non sono dati direttamente correlati allo scopo della proposta. 12. Come ultimo esempio, la valutazione dimpatto indica che il Belgio ha riferito che il 95 % di tutti i sequestri di stupefacenti del 2009 dipeso esclusivamente o prevalentemente dal trattamento di dati PNR. Occorre sottolineare tuttavia che il Belgio non dispone (ancora) di un meccanismo per luso sistematico di dati PNR, paragonabile al sistema previsto nella proposta. Questo potrebbe significare che i dati PNR possono essere utili in casi specifici, cosa che non viene messa in dubbio dal GEPD. Piuttosto, la raccolta di dati su vasta scala al fine di una valutazione sistematica di tutti i passeggeri che solleva serie preoccupazioni in merito alla protezione dei dati. 13. Secondo il parere del GEPD, non esiste una documentazione di riferimento sufficientemente pertinente e accurata che dimostri la necessit dello strumento. II.3. Condizioni per la limitazione di un diritto fondamentale 14. Pur rilevando linterferenza delle misure di trattamento dei dati con i diritti sanciti dalla Carta, dalla CEDU e dallarticolo 16 del TFUE, il documento si riferisce direttamente alle possibili limitazioni di tali diritti e conclude che poich le azioni proposte sono intese al fine di combattere il terrorismo e altri reati gravi e contenute in un atto legislativo, sono chiaramente conformi a tali requisiti, purch siano necessarie in una societ democratica e rispettino il principio di proporzionalit ( 10 ). Tuttavia, manca una chiara dimostrazione del fatto che si tratti di misure essenziali e che non esistano alternative meno invasive. 15. In tal senso, il fatto che finalit aggiuntive, quali contrasto dellimmigrazione, no-flight list e sicurezza sanitaria fossero inizialmente previste e successivamente non incluse a causa di considerazioni di proporzionalit non significa che limitare il trattamento dei dati PNR a reati gravi e terrorismo sia de facto proporzionato perch meno invasivo. Lopzione di limitare il sistema alla lotta al terrorismo, senza comprendere altri reati, come previsto in precedenti sistemi PNR, segnatamente nel precedente sistema australiano, non stata neppure valutata. Il GEPD sottolinea che in questo precedente sistema, sul quale il Gruppo di lavoro dellarticolo 29 ha adottato un parere favorevole nel 2004, le finalit erano limitate allidentificazione dei passeggeri che potrebbero presentare una minaccia di terrorismo o di attivit criminale connessa ( 11 ). Il sistema australiano non prevedeva nemmeno la conservazione dei dati PNR, salvo per specifici passeggeri identificati come minaccia specifica ( 12 ). 16. Inoltre, per quanto concerne la prevedibilit della sorveglianza dei soggetti interessati non certo che la proposta della Commissione soddisfi i requisiti di una solida base giuridica ai sensi del diritto dellUE: la valutazione dei passeggeri (in precedenza definita valutazione del rischio) sar effettuata sulla base di criteri in costante evoluzione e non trasparenti. Come dichiarato esplicitamente nel testo, la finalit principale del sistema non il tradizionale controllo alla frontiera, bens lattivit di intelligence ( 13 ) e larresto di persone che non sono sospette prima che venga commesso un crimine. Lo sviluppo di un simile sistema su scala europea, che comporta la raccolta di dati di tutti i passeggeri e decisioni basate su criteri di valutazione sconosciuti e in evoluzione, solleva serie preoccupazioni in materia di trasparenza e proporzionalit. 17. Lunica finalit che, secondo il GEPD, sarebbe conforme ai requisiti di trasparenza e proporzionalit, luso di dati PNR caso per caso, come indicato nellarticolo 4, paragrafo 2, lettera c), ma solo nel caso di una grave e concreta minaccia individuata da indicatori concreti. II.4. Rischio di function creep (estensione indebita delle funzionalit) 18. Larticolo 4, paragrafo 2, lettera b), prevede che le unit dinformazione sui passeggeri effettuino valutazioni sui passeggeri e nello svolgimento di tale attivit possano confrontare i dati PNR con banche dati pertinenti. Tuttavia, nella disposizione non viene indicato quali siano le banche dati pertinenti. La misura non pertanto conforme al requisito della prevedibilit ai sensi della Carta e della CEDU. Inoltre, nella disposizione si solleva la questione della sua compatibilit con il principio della limitazione della finalit: secondo il GEPD, dovrebbe essere esclusa ad esempio per una banca dati come Eurodac, costituita per scopi diversi ( 14 ). Inoltre, dovrebbe essere possibile solo in presenza di unesigenza specifica, in un caso particolare dove esiste gi un sospetto su una persona dopo che stato commesso un reato. A titolo di esempio, la verifica della banca dati del sistema di informazione visti (VIS) ( 15 ) su base sistematica a fronte di tutti i dati PNR sarebbe eccessiva e sproporzionata. II.5. Il valore aggiunto della proposta in termini di protezione dei dati 19. Lidea secondo la quale la proposta migliorerebbe la protezione dei dati fornendo condizioni uniformi per quanto concerne i diritti dei singoli opinabile. Il GEPD riconosce il fatto che, ove siano confermate la necessit e la proporzionalit del sistema, la presenza di norme uniformi nellUE, ivi compresa la protezione dei dati, migliorerebbe la certezza giuridica. Tuttavia, nella sua attuale formulazione, al considerando 28, la proposta recita che la presente direttiva non pregiudica la possibilit che gli Stati membri istituiscano, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per finalit diverse da quelle previste nella presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva, riguardante i voli nazionali (). 20. Larmonizzazione introdotta dalla proposta pertanto limitata: si pu riferire ai diritti dei titolari dei dati, ma non alla limitazione della finalit, e si pu presumere che ai sensi di questa formulazione i sistemi PNR gi utilizzati per combattere, ad esempio, limmigrazione illegale possano continuare a farlo a norma della direttiva. 21. Questo significa che, da un lato, persisterebbero delle differenze tra gli Stati membri che hanno gi messo a punto un sistema PNR e dallaltro lampia maggioranza degli Stati membri che non raccolgono sistematicamente dati PNR (21 Stati membri su 27) sarebbe obbligata a farlo. Il GEPD ritiene che, da questa prospettiva, qualunque valore aggiunto in termini di protezione dei dati sia fortemente discutibile. 22. Per contro, le conseguenze del considerando 28 sono una grave violazione del principio della limitazione della finalit. Secondo il parere del GEPD, la proposta dovrebbe prevedere esplicitamente che i dati PNR non possano essere utilizzati per altri scopi. 23. Il GEPD giunge a una conclusione analoga a quella tratta dalla valutazione della direttiva sulla conservazione dei dati: in entrambi i contesti, lassenza di una reale armonizzazione va di pari passo con lassenza di certezza giuridica. Inoltre, meccanismi aggiuntivi di raccolta e trattamento di dati personali diventano obbligatori per tutti gli Stati membri dove leffettiva necessit del sistema non stata confermata. II.6. Collegamento con la comunicazione sulla gestione delle informazioni nello spazio di libert, sicurezza e giustizia 24. Il GEPD rileva inoltre che gli sviluppi relativi ai dati PNR sono collegati alla valutazione generale di tutti gli strumenti dellUE nel campo della gestione e dello scambio di informazioni varata dalla Commissione nel gennaio 2010 e sviluppata nella recente comunicazione sul panorama generale della gestione delle informazioni nello spazio di libert, sicurezza e giustizia ( 16 ). Effettivamente, esiste una chiara connessione con il dibattito in corso sulla strategia europea di gestione delle informazioni. A tale proposito, il GEPD ritiene che nel valutare la necessit di un sistema PNR nellUE si dovrebbero prendere in considerazione i risultati dellattuale lavoro sul modello europeo di scambio delle informazioni attesi per il 2012. 25. In questo contesto e alla luce delle carenze della proposta e in particolare della sua valutazione dimpatto, il GEPD ritiene che occorra una valutazione dimpatto specifica in materia di privacy e protezione dei dati in casi come questo, dove la sostanza della proposta influisce sui diritti fondamentali alla privacy e alla protezione dei dati. Una valutazione generale non sufficiente.
III. COMMENTI SPECIFICI III.1. Campo di applicazione 26. Allarticolo 2, lettere g), h) e i) della proposta sono definiti i reati di terrorismo, i reati gravi e i reati gravi di natura transnazionale. Il GEPD si compiace del fatto che le definizioni — e la loro portata — siano state migliorate, con una differenziazione tra reati gravi e reati gravi transnazionali. Questa distinzione gradita soprattutto perch implica un diverso trattamento dei dati personali, che esclude la valutazione a fronte di criteri predeterminati quando si tratta di reati gravi che non sono transnazionali. 27. Secondo il parere del GEPD, la definizione di reato grave comunque ancora troppo ampia; se ne d atto anche nella proposta, dove si prevede che gli Stati membri possano ancora escludere i reati minori rientranti nella definizione di reati gravi ( 17 ) ma che non sarebbero conformi al principio di proporzionalit. Questa formulazione implica che la definizione contenuta nella proposta pu includere i reati minori per i quali il trattamento dei dati sarebbe sproporzionato. Che cosa si dovrebbe intendere esattamente con reati minori non chiaro. Il GEPD ritiene che, invece di lasciare agli Stati membri la facolt di limitare lambito di applicazione, la proposta dovrebbe elencare esplicitamente i reati che dovrebbero essere inclusi nel suo campo di applicazione e quelli che dovrebbero essere esclusi, in quanto dovrebbero essere considerati minori e non rispondenti ai criteri di proporzionalit. 28. La stessa preoccupazione riguarda la possibilit lasciata aperta nellarticolo 5, paragrafo 5, di procedere al trattamento dei dati relativi a qualsiasi genere di reato, qualora siano individuati durante unazione di contrasto, nonch la possibilit menzionata nel considerando (28) di estendere lambito di applicazione a finalit diverse da quelle previste nella proposta, ovvero ad altri vettori. 29. Il GEPD anche preoccupato in merito alla possibilit prevista allarticolo 17 di includere i voli interni nel campo di applicazione della direttiva, alla luce dellesperienza maturata dagli Stati membri che gi raccolgono tali dati. Un simile ampliamento del campo di applicazione del sistema dei dati PNR rappresenterebbe una minaccia ancora maggiore per i diritti fondamentali delle persone e dovrebbe essere considerato solo a seguito di unadeguata analisi che comprenda una valutazione dimpatto generale. 30. In conclusione, il fatto di lasciare aperto il campo di applicazione dando agli Stati membri la possibilit di ampliare le finalit contrario al requisito che i dati si possano raccogliere solo per finalit specifiche ed esplicite. III.2. Unit dinformazione sui passeggeri 31. Il ruolo delle unit dinformazione sui passeggeri e le garanzie in merito al trattamento dei dati PNR sollevano interrogativi specifici, in particolare poich le unit dinformazione sui passeggeri ricevono i dati di tutti i passeggeri dai vettori aerei e, secondo il testo della proposta, dispongono di ampie competenze per il loro trattamento, che comprendono la valutazione del comportamento di passeggeri non sospettati di alcun reato e la possibilit di confrontare i dati PNR con banche dati non precisate ( 18 ). Il GEPD rileva che nella proposta sono previste condizioni per un accesso limitato, ma ritiene che non siano sufficienti, in considerazione delle ampie competenze delle unit dinformazione sui passeggeri. 32. In primo luogo, la natura dellautorit designata come unit dinformazione sui passeggeri e la sua composizione restano poco chiare. La proposta cita la possibilit che i membri del personale possano essere funzionari distaccati delle autorit pubbliche competenti, ma non offre garanzie in termini di competenza e integrit del personale dellunit. Il GEPD raccomanda di includere tali requisiti nel testo della direttiva, tenendo conto del carattere sensibile del trattamento effettuato dalle unit dinformazione sui passeggeri. 33. In secondo luogo, la proposta prevede la possibilit di designare ununica unit dinformazione sui passeggeri per diversi Stati membri. Questo apre la porta al rischio di abusi e di trasmissioni di dati al di fuori delle condizioni della proposta. Il GEPD riconosce che la necessit di unire le forze potrebbe essere dettata da motivi di efficienza, in particolare per gli Stati membri pi piccoli, ma raccomanda di includere nel testo delle condizioni specifiche per questa opzione, che dovrebbero trattare argomenti quali la collaborazione con autorit competenti, nonch la vigilanza, in particolare per quanto concerne lautorit per la protezione dei dati competente del controllo e per quanto concerne lesercizio dei diritti degli interessati, in quanto diverse autorit possono essere competenti per la supervisione di un'unit dinformazione sui passeggeri. 34. Esiste il rischio di estensione indebita delle funzionalit collegato agli elementi sopra citati e in particolare in considerazione della qualit del personale competente per lanalisi dei dati e della condivisione di ununica unit tra diversi Stati membri. 35. In terzo luogo, il GEPD contesta le misure di salvaguardia previste contro l'abuso. Gli obblighi di registrazione sono graditi, ma non sufficienti. Lautocontrollo dovrebbe essere integrato da un controllo esterno, in modo pi strutturato. Il GEPD suggerisce che si organizzino audit in modo sistematico ogni quattro anni. Si dovrebbe mettere a punto una serie completa di norme di sicurezza da imporre orizzontalmente a tutte le unit. III.3. Scambio di dati tra Stati membri 36. Larticolo 7 della proposta prevede numerosi scenari che consentono lo scambio di dati tra unit dinformazione sui passeggeri in situazioni normali, o tra autorit competenti di uno Stato membro e unit dinformazione in situazioni eccezionali. Le condizioni diventano anche pi severe a seconda che sia richiesto laccesso alla banca dati di cui allarticolo 9, paragrafo 1, dove i dati vengono conservati nei primi 30 giorni, o alla banca dati di cui allarticolo 9, paragrafo 1 dove i dati vengono conservati per altri cinque anni. 37. Le condizioni di accesso sono definite pi rigorosamente quando la richiesta di accesso va al di l della normale procedura. Il GEPD rileva tuttavia, che la formulazione utilizzata genera confusione: larticolo 7, paragrafo 2, si applica in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi; larticolo 7, paragrafo 3, cita casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nellambito di unindagine o di unazione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati gravi, mentre larticolo 7, paragrafo 4, riguarda una minaccia grave o immediata alla sicurezza pubblica e larticolo 7, paragrafo 5, cita una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi. Le condizioni di accesso delle diverse parti interessate alla banca dati variano in base a questi criteri. Tuttavia, non chiara la differenza tra una minaccia specifica, una minaccia grave o immediata e una minaccia specifica e reale. Il GEPD sottolinea la necessit di specificare ulteriormente le condizioni precise in base alle quali sar concesso il trasferimento dei dati. III.4. Legge applicabile 38. La proposta si riferisce come base giuridica generale per i principi in materia di protezione dei dati alla decisione quadro del Consiglio 2008/977/GAI, estendendone lambito di applicazione al trattamento dei dati a livello nazionale. 39. Il GEPD ha evidenziato gi nel 2007 ( 19 ) le carenze della decisione quadro in merito ai diritti delle persone interessate. Tra gli elementi mancanti nella decisione quadro, si segnalano in particolare alcuni requisiti per le informazioni alla persona interessata nel caso di una richiesta di accesso ai suoi dati: le informazioni dovrebbero essere fornite in forma comprensibile, dovrebbe essere indicata la finalit del trattamento e occorrono garanzie pi complete in caso di ricorso presso lautorit per la protezione dei dati, ove sia negato laccesso diretto. 40. Il riferimento alla decisione quadro comporta delle conseguenze anche per quanto concerne lidentificazione dellautorit per la protezione dei dati competente per il controllo dellapplicazione della futura direttiva, in quanto pu non essere necessariamente la stessa autorit competente per le questioni dell(ex) primo pilastro. Secondo il GEPD non sufficiente basarsi esclusivamente sulla decisione quadro nel contesto post-Lisbona, quando uno degli obiettivi principali ladeguamento del quadro giuridico per garantire un livello elevato e armonizzato di protezione in tutti gli (ex) pilastri. A suo parere, sono necessarie ulteriori disposizioni nella proposta per integrare il riferimento alla decisione quadro del Consiglio laddove si siano individuate delle carenze, in particolare in relazione alle condizioni di accesso ai dati personali. 41. Queste preoccupazioni sono pienamente fondate anche per quanto concerne le disposizioni sul trasferimento dei dati a paesi terzi. La proposta fa riferimento allarticolo 13, paragrafo 3, punto (ii) della decisione quadro, che comprende ampie eccezioni alle garanzie per la protezione dei dati: in particolare, prevista una deroga al principio di adeguatezza per interessi legittimi superiori, soprattutto importanti interessi pubblici. Questa eccezione presenta una formulazione vaga, che potrebbe potenzialmente applicarsi in molti casi di trattamento di dati PNR, ove sia interpretata in senso ampio. Il GEPD ritiene che la proposta dovrebbe esplicitamente impedire lapplicazione delle eccezioni della decisione quadro nel contesto del trattamento dei dati PNR e mantenere lobbligo di una rigorosa valutazione delladeguatezza. III.5. Conservazione dei dati 42. La proposta prevede un periodo di 30 giorni di conservazione dei dati, con un periodo aggiuntivo di cinque anni in archivio. Questo periodo di conservazione notevolmente ridotto rispetto a precedenti versioni del documento, che prevedevano cinque anni pi otto aggiuntivi. 43. Il GEPD si compiace della riduzione a 30 giorni del primo periodo di conservazione, ma contesta lulteriore periodo di conservazione di 5 anni: non chiaro se esista la necessit di conservare ulteriormente i dati in una forma che renda ancora possibile lidentificazione delle persone. 44. Il GEPD sottolinea inoltre una questione terminologica nel testo che implica importanti conseguenze legali: larticolo 9, paragrafo 2, indica che i dati dei passeggeri saranno mascherati, e pertanto resi anonimi. Tuttavia, nel seguito del testo si afferma che ancora possibile laccesso integrale ai dati PNR. Se esiste questa possibilit, significa che i dati PNR non sono mai stati resi completamente anonimi: pur essendo stati mascherati, restano comunque identificabili. Di conseguenza, il quadro normativo per la protezione dei dati resta pienamente applicabile e fa sorgere la questione fondamentale della necessit e proporzionalit in merito alla conservazione di dati identificabili di tutti i passeggeri per un periodo di cinque anni. 45. Il GEPD raccomanda che la proposta venga riformulata, mantenendo il principio del reale anonimato, che escluda la possibilit di ritornare a dati identificabili e pertanto non consenta indagini retroattive. Questi dati devono poter essere utilizzati esclusivamente per finalit generali di intelligence basate sullidentificazione di modelli di reati di terrorismo e reati connessi nei flussi migratori. Occorre tuttavia operare una distinzione con la conservazione di dati in forma identificabile, soggetta a determinate garanzie, nei casi che hanno dato origine a un sospetto concreto. III.6. Elenco di dati PNR 46. Il GEPD apprezza il fatto che i dati sensibili non siano compresi nellelenco dei dati soggetti al trattamento. Tuttavia, sottolinea che la proposta prevede comunque la possibilit di inviare tali dati allunit dinformazione sui passeggeri, che in seguito ha lobbligo di cancellarli (articolo 4, paragrafo 1, articolo 11). Non chiaro dalla formulazione se le unit dinformazione sui passeggeri mantengano lobbligo di routine di filtrare i dati sensibili trasmessi dalle compagnie aeree, o se siano tenute a farlo solo nel caso eccezionale in cui le compagnie aeree li abbiano trasmessi per errore. Il GEPD raccomanda di modificare il testo per chiarire che le compagnie aeree non dovrebbero trasmettere dati sensibili allinizio del processo di trattamento dei dati. 47. A parte i dati sensibili, lelenco di dati che possono essere trasferiti rispecchia in larga misura lelenco di dati PNR degli Stati Uniti, che stato criticato perch eccessivamente ampio in vari pareri del Gruppo di lavoro dellarticolo 29 ( 20 ). Secondo il GEPD, lelenco dovrebbe essere ridotto conformemente al parere del Gruppo di lavoro ed eventuali aggiunte dovrebbero essere motivate. In particolare, il caso del campo osservazioni generali che dovrebbe essere escluso dallelenco. III.7. Singole decisioni automatizzate 48. Ai sensi dellarticolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), la valutazione delle persone a fronte di criteri prestabiliti o di banche dati pertinenti pu comportare un trattamento automatizzato, che tuttavia dovrebbe essere verificato singolarmente con mezzi non automatizzati. 49. Il GEPD apprezza i chiarimenti apportati a questa nuova versione del testo. Lambiguit della precedente portata della disposizione, in relazione a decisioni automatizzate che comportino una conseguenza giuridica negativa per linteressato o lo danneggino in modo significativo () stata sostituita da una formulazione pi esplicita. Ora chiaro che ogni eventuale riscontro positivo sar verificato singolarmente. 50. Inoltre, nella nuova versione chiaro che in nessun caso la valutazione si pu basare sullorigine razziale o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sullappartenenza sindacale, sullo stato di salute o sullorientamento sessuale di una persona. In altre parole, al GEPD risulta evidente da questa nuova formulazione che nessuna decisione, nemmeno parziale, pu essere presa sulla base di dati sensibili. Si tratta di una scelta apprezzabile e coerente con la disposizione secondo cui le unit dinformazione sui passeggeri non possono trattare dati sensibili. III.8. Riesame e statistiche 51. Il GEPD considera della massima importanza che venga effettuata una valutazione approfondita dellattuazione della direttiva come previsto nellarticolo 17. A suo parere, il riesame non dovrebbe solo valutare la conformit generale con le norme in materia di protezione dei dati, bens in modo pi fondamentale e specifico se i sistemi PNR costituiscono una misura necessaria. Le statistiche citate nellarticolo 18 svolgono un ruolo importante in questottica. Secondo il GEPD, queste informazioni dovrebbero comprendere il numero di azioni di contrasto, come previsto nel progetto, ma anche il numero di effettive condanne che ne sono derivate o meno. Si tratta di dati essenziali affinch i risultati del riesame siano conclusivi. III.9. Relazione con altri strumenti 52. La proposta non pregiudica gli accordi esistenti con paesi terzi (articolo 19). Il GEPD ritiene che questa disposizione dovrebbe riferirsi pi esplicitamente allobiettivo di un quadro generale che fornisca garanzie di protezione dei dati armonizzate in materia di PNR, allinterno e allesterno dellUE, come richiesto dal Parlamento europeo e ripreso dalla Commissione nella sua comunicazione del 21 settembre 2010 sullapproccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi. 53. In tal senso, gli accordi con paesi terzi non dovrebbero comprendere disposizioni al di sotto della soglia di protezione dei dati prevista dalla direttiva. Si tratta di un aspetto particolarmente importante ora che gli accordi con Stati Uniti, Australia e Canada sono in fase di rinegoziazione nella prospettiva di un quadro globale e armonizzato.
IV. CONCLUSIONI 54. Lo sviluppo di un sistema PNR dellUE, unitamente alla negoziazione di accordi PNR con paesi terzi, un progetto che si protrae da tempo. Il GEPD riconosce che, rispetto alla proposta di decisione quadro del Consiglio del 2007 sulluso dei dati PNR nellUE, sono stati apportati evidenti miglioramenti al progetto di testo. Sono state aggiunte garanzie per la protezione dei dati, attingendo alle discussioni e ai pareri di diverse parti interessate, ivi compresi in particolare il Gruppo di lavoro dellarticolo 29, il GEPD e il Parlamento europeo. 55. Il GEPD si compiace di questi miglioramenti e, in particolare, degli sforzi per limitare il campo di applicazione della proposta e le condizioni per il trattamento dei dati PNR. Tuttavia, si trova costretto ad osservare che il requisito essenziale per la messa a punto di un sistema PNR, ossia la conformit ai principi di necessit e proporzionalit, non viene soddisfatto nella proposta. Il GEPD ricorda che a suo parere i dati PNR potrebbero sicuramente rilevarsi necessari in attivit di contrasto in casi specifici e nel rispetto degli obblighi di protezione dei dati. Le preoccupazioni specifiche riguardano il loro uso sistematico e indiscriminato con riferimento a tutti i passeggeri. 56. La valutazione dimpatto fornisce elementi intesi a giustificare la necessit di dati PNR per la lotta alla criminalit, ma la natura di queste informazioni troppo generale e non serve a motivare il trattamento su vasta scala di dati PNR per finalit di intelligence. Secondo il parere del GEPD, lunica misura conforme ai requisiti di protezione dei dati sarebbe luso di dati PNR caso per caso, nel caso di una grave minaccia individuata da indicatori concreti. 57. Oltre a questa carenza fondamentale, i commenti del GEPD riguardano i seguenti aspetti: — il campo di applicazione dovrebbe essere molto pi limitato per quanto concerne il tipo di reati interessati. Il GEPD contesta linserimento nella proposta di reati gravi non collegati al terrorismo. In ogni caso, i reati minori dovrebbero essere definiti esplicitamente ed esclusi. Il GEPD raccomanda di escludere la possibilit per gli Stati membri di ampliare il campo di applicazione — non stata definita adeguatamente la natura delle diverse minacce che consentono lo scambio di dati tra unit dinformazione sui passeggeri o con Stati membri — i principi applicabili in materia di protezione dei dati non dovrebbero basarsi solo sulla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, che presenta delle carenze, in particolare in termini di diritti delle persone interessate e trasferimenti a paesi terzi. La proposta dovrebbe prevedere un livello pi elevato di garanzie, basato sui principi della direttiva 95/46/CE — i dati non dovrebbero essere conservati per pi di 30 giorni in forma identificabile, salvo nei casi che giustifichino ulteriori indagini — lelenco dei dati PNR da trattare dovrebbe essere ridotto, conformemente a precedenti raccomandazioni del Gruppo di lavoro dellarticolo 29 e del GEPD. In particolare, si dovrebbe escludere il campo osservazioni generali — la valutazione della direttiva dovrebbe basarsi su dati esaurienti, comprensivi del numero di persone effettivamente condannate, e non soltanto perseguite, sulla base del trattamento dei loro dati. 58. Il GEPD raccomanda inoltre che gli sviluppi concernenti il sistema PNR dellUE vengano valutati in una prospettiva pi ampia, che comprenda la valutazione generale in atto di tutti gli strumenti dellUE in materia di gestione dello scambio di informazioni, varata dalla Commissione nel gennaio 2010. In particolare, nella valutazione della necessit di un sistema PNR dellUE si dovrebbero prendere in considerazione i risultati dellattuale lavoro sul modello europeo di scambio delle informazioni, attesi per il 2012. Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2011. Peter HUSTINX Garante europeo della protezione dei dati
NOTE ( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. ( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. ( 3 ) COM(2011) 32 definitivo. ( 4 ) COM(2007) 654 definitivo. ( 5 ) Parere del GEPD del 20 dicembre 2007 relativo al progetto di decisione quadro del Consiglio sulluso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attivit di contrasto, GU C 110 del 1.5.2008, pag. 1. ( 6 ) Parere del 19 ottobre 2010 sulla comunicazione della Commissione sullapproccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi, disponibile allindirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ edps/Consultation/OpinionsC/OC2010 — I pareri del Gruppo di lavoro dellarticolo 29 sono disponibili al seguente link: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/ workinggroup/wpdocs/index_en.htm#data_transfers ( 7 ) Questo significa che i dati PNR saranno trasmessi attivamente dalle compagnie aeree, e non estratti dalle autorit pubbliche mediante laccesso diretto alla banca dati delle compagnie. ( 8 ) Cfr. The moment of truth for the Data Retention Directive (Il momento della verit per la direttiva sulla conservazione dei dati), discorso di Peter Hustinx alla conferenza Taking on the Data Retention Directive, Bruxelles, 3 dicembre 2010, disponibile all indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/ shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/2010/10-12-03_ Data_retention_speech_PH_EN.pdf ( 9 ) Valutazione dimpatto, capitolo 2.1.1, e Relazione, capitolo 1, primo paragrafo. ( 10 ) Valutazione dimpatto, capitolo 3.2, secondo paragrafo. ( 11 ) Parere 1/2004 del 16 gennaio 2004 sul livello di protezione garantito in Australia per la trasmissione dei dati delle registrazioni dei nomi dei passeggeri da parte delle compagnie aeree, WP85. ( 12 ) Il parere del Gruppo di lavoro dellarticolo 29 spiega inoltre che per quanto riguarda la conservazione dei dati PNR, non esistono per le dogane obblighi giuridici in questo senso. La legislazione non vieta nemmeno alle dogane di memorizzare tali dati. I dati PNR dei passeggeri considerati come soggetti di rischio poco elevato dal software di analisi automatizzata del profilo (95-97 % del totale) non sono memorizzati e non viene conservata alcuna traccia di tali informazioni. La politica generale applicata dalle dogane consiste quindi nel non conservare tali dati. Nel caso dello 0,05-0,1 % di passeggeri segnalati alle dogane per una valutazione ulteriore, i dati PNR delle compagnie aeree sono conservati temporaneamente — ma non memorizzati — in attesa della valutazione effettuata alla frontiera. Successivamente, i dati PNR sono cancellati dal PC del funzionario della PAU in questione e non vengono introdotti nelle basi dati australiane. ( 13 ) Relazione, Capitolo 1. Contesto della proposta, Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dellUnione. ( 14 ) Lo scopo di Eurodac concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi della convenzione di Dublino, per lesame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro e di facilitare inoltre lapplicazione di tale convenzione secondo le disposizioni del presente regolamento, a norma dellarticolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell11 dicembre 2000, che istituisce lEurodac per il confronto delle impronte digitali per lefficace applicazione della convenzione di Dublino, GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1. ( 15 ) Il VIS ha lo scopo di migliorare lattuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorit centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, a norma dellarticolo 2 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60. ( 16 ) COM(2010) 385 definitivo. ( 17 ) Come definite nelle decisioni quadro del Consiglio 2008/841/GAI e 2002/584/GAI. ( 18 ) Sulle unit dinformazione sui passeggeri cfr. anche il parere del GEPD del 20 dicembre 2007. ( 19 ) Terzo parere del garante europeo della protezione dei dati del 27 aprile 2007 relativo alla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nellambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, GU C 139 del 23.6.2007, pag. 1. ( 20 ) Parere del 23 giugno 2003 sul livello di protezione assicurato negli Stati Uniti per quanto riguarda la trasmissione di dati relativi ai passeggeri, WP78. Questo e i successivi pareri formulati dal gruppo di lavoro sulla questione sono reperibili allindirizzo: http://ec.europa. eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/index_en. htm#data_transfers
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