Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — ÇUn approccio globale alla protezione dei dati personali nellĠUnione europeaÈ (Pubblicato sulla GUUE n. C 181 del 22.6.2011)
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI, visto il trattato sul funzionamento dellĠUnione europea, in particolare lĠarticolo 16, vista la Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea, in particolare gli articoli 7 e 8, vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati ( 1 ), visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati ( 2 ), in particolare lĠarticolo 41, HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:
A. PARTE GENERALE 1. Introduzione 1.1. Una prima e generale valutazione 1. Il 4 novembre 2010 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo ÇUn approccio globale alla protezione dei dati personali nellĠUnione europeaÈ (la ÇcomunicazioneÈ) ( 3 ). La comunicazione stata trasmessa al GEPD per consultazione. Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione conformemente allĠarticolo 41 del regolamento (CE) n. 45/2001. Gi prima dellĠadozione della comunicazione il GEPD aveva avuto la possibilit di formulare osservazioni informali, alcune delle quali sono state prese in considerazione nella versione definitiva del documento. 2. Obiettivo della comunicazione definire lĠapproccio della Commissione per rivedere il quadro giuridico dellĠUE che disciplina la protezione dei dati personali in tutti i settori di attivit dellĠUnione, tenendo conto in particolare delle sfide generate dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie ( 4 ). 3. Il GEPD accoglie con favore la comunicazione in generale, poich convinto che sia necessario rivedere lĠattuale quadro giuridico sulla protezione dei dati nellĠUE al fine di garantire una tutela efficace in una societ dellĠinformazione destinata a svilupparsi ulteriormente. Gi nel parere formulato il 25 luglio 2007 sullĠapplicazione della direttiva sulla protezione dei dati ( 5 ) il GEPD aveva concluso che, a pi lungo termine, delle modifiche della direttiva 95/46/CE sarebbero state inevitabili. 4. La comunicazione rappresenta un considerevole passo avanti verso tale cambiamento normativo, che a sua volta costituir lo sviluppo pi importante nel settore della protezione dei dati dellĠUE dallĠadozione della direttiva 95/46/CE, che viene generalmente considerata la principale pietra miliare della protezione dei dati nellĠUnione europea (e, a livello pi ampio, nello Spazio economico europeo). 5. La comunicazione fornisce il quadro adeguato per una revisione mirata, anche perch individua — generalmente parlando — le questioni e le sfide principali. Il GEPD condivide il parere della Commissione secondo cui in futuro continuer a essere necessario disporre di un solido sistema di protezione dei dati, partendo dal presupposto che gli attuali principi generali di protezione dei dati continueranno a rimanere validi in una societ che sottoposta a profonde trasformazioni a causa dei rapidi sviluppi tecnologici e della globalizzazione. é pertanto necessaria una revisione delle misure legislative esistenti. 6. La comunicazione sottolinea giustamente che le sfide sono enormi. Il GEPD condivide appieno tale affermazione e sottolinea che, di conseguenza, le soluzioni proposte devono essere altrettanto ambiziose e rafforzare lĠefficacia della protezione. 1.2. Obiettivo del parere 7. Il presente parere valuta le soluzioni proposte nella comunicazione sulla base di questi due criteri: ambizione ed efficacia. In generale la prospettiva positiva. Il GEPD sostiene la comunicazione, ma al tempo stesso esprime una posizione critica su aspetti in cui, a suo parere, una maggiore ambizione darebbe luogo a un sistema pi efficace. 8. Con il presente parere il GEPD intende contribuire allĠulteriore sviluppo del quadro giuridico per la protezione dei dati. Il GEPD attende la proposta della Commissione prevista per la met del 2011 e auspica che i suoi suggerimenti vengano presi in considerazione nella formulazione della proposta. Osserva inoltre che la comunicazione sembra escludere dallo strumento generale taluni settori, quali il trattamento dei dati da parte delle istituzioni e degli organismi dellĠUE. Il GEPD esorta la Commissione — nel caso in cui questĠultima dovesse effettivamente decidere di tralasciare determinati settori in questa fase, scelta che peraltro il GEPD troverebbe non condivisibile — a impegnarsi a realizzare unĠarchitettura organica in tempi brevi e precisi. 1.3. I capisaldi del parere 9. Il presente parere non va considerato in maniera isolata. Esso si basa infatti su posizioni precedentemente espresse dal GEPD e dalle autorit europee di protezione dei dati in varie occasioni. In particolare opportuno sottolineare che nel summenzionato parere del GEPD del 25 luglio 2007 sono stati individuati e sviluppati alcuni elementi principali delle future modifiche ( 6 ). Questo parere si basa inoltre sulle discussioni intercorse con altre parti interessate nei settori della protezione dei dati e della vita privata. Grazie al loro contributo stato possibile ottenere informazioni di base molto utili sia per la comunicazione sia per il presente parere. A tale proposito si pu concludere che esiste una certa sinergia sulle modalit di miglioramento dellĠefficacia della protezione dei dati. 10. Un altro importante caposaldo del presente parere il documento intitolato ÇThe future of privacyÈ (Il futuro della privacy), contributo congiunto del Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati e del Gruppo di lavoro Çpolizia e giustiziaÈ alla consultazione lanciata dalla Commissione nel 2009 (il Çdocumento del Gruppo di lavoro sul futuro della privacyÈ) ( 7 ). 11. Pi di recente, in occasione di una conferenza stampa svoltasi il 15 novembre 2010, il GEPD ha espresso le sue prime considerazioni sulla comunicazione. Il presente parere approfondisce le opinioni pi generali formulate nel corso di tale conferenza stampa ( 8 ). 12. Infine, il presente parere si basa su una serie di pareri precedenti del GEPD nonch su documenti del Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati. A tali pareri e documenti viene fatto riferimento, se del caso, in vari punti del presente parere. 2. Contesto 13. La revisione delle norme di protezione dei dati avviene in un momento storico cruciale. La comunicazione descrive il contesto in maniera approfondita e convincente. Sulla base di tale descrizione il GEPD individua i quattro fattori principali che determinano lĠambiente in cui avviene il processo di revisione. 14. Il primo fattore lo sviluppo tecnologico. La tecnologia odierna non quella che si utilizzava quando stata concepita e adottata la direttiva 95/46/CE. Fenomeni tecnologici quali il cloud computing, la pubblicit comportamentale, le reti sociali, il telepedaggio e i dispositivi di localizzazione geografica hanno modificato profondamente il modo in cui vengono trattati i dati personali e costituiscono sfide enormi per la protezione dei dati. Una revisione delle norme europee di protezione dei dati dovr affrontare efficacemente queste problematiche. 15. Il secondo fattore la globalizzazione. Grazie alla progressiva eliminazione degli ostacoli agli scambi, le imprese hanno acquisito una crescente dimensione globale. Il trattamento transfrontaliero dei dati e i trasferimenti internazionali sono aumentati in maniera esponenziale negli ultimi anni. Inoltre, grazie alle tecnologie dellĠinformazione e della comunicazione, il trattamento dei dati ha raggiunto una diffusione capillare: Internet e il cloud computing hanno permesso di delocalizzare il trattamento di grandi quantit di dati su scala mondiale. NellĠultimo decennio si altres assistito a un incremento delle attivit giudiziarie e di polizia svolte a livello internazionale per contrastare il terrorismo e altre forme di criminalit organizzata internazionale, sostenute da un enorme scambio di informazioni a fini di contrasto. Per tutti questi motivi necessario valutare attentamente il modo di garantire unĠefficace protezione dei dati personali nel mondo globalizzato senza ostacolare in maniera considerevole le attivit internazionali di trattamento dei dati. 16. Il terzo fattore il trattato di Lisbona. LĠentrata in vigore del trattato di Lisbona segna una nuova era per la protezione dei dati. LĠarticolo 16 del TFUE non solo contiene un diritto individuale dellĠinteressato, ma fornisce anche una base giuridica diretta per una solida normativa in materia di protezione dei dati valida in tutta lĠUE. Inoltre, la soppressione della struttura a pilastri sancisce lĠobbligo per il Parlamento europeo e il Consiglio di garantire la protezione dei dati in tutti i settori del diritto dellĠUE. In altri termini, consente lĠemanazione di un quadro giuridico globale per la protezione dei dati applicabile al settore privato, al settore pubblico negli Stati membri e alle istituzioni e agli organismi dellĠUE. A tale proposito il programma di Stoccolma ( 9 ) afferma coerentemente che lĠUnione deve garantire una strategia globale in materia di protezione dei dati allĠinterno dellĠUE e nellĠambito delle relazioni con i paesi terzi. 17. Il quarto fattore rappresentato dagli sviluppi paralleli che stanno avendo luogo nellĠambito delle organizzazioni internazionali. Sono in corso vari dibattiti sulla modernizzazione degli strumenti giuridici esistenti per la protezione dei dati. A tale proposito importante citare le attuali riflessioni intraprese in merito alla futura revisione della Convenzione 108 del Consiglio dĠEuropa ( 10 ) e delle linee guida dellĠOCSE sulla protezione della vita privata ( 11 ). Un altro sviluppo importante riguarda lĠadozione di norme internazionali sulla protezione dei dati personali e della vita privata, da cui potrebbe eventualmente scaturire lĠadozione di uno strumento globale vincolante sulla protezione dei dati. Tutte queste iniziative meritano pieno sostegno. Il loro obiettivo comune deve essere garantire una protezione efficace e omogenea in un ambiente ad alto contenuto tecnologico e globalizzato. 3. Principali prospettive 3.1. La protezione dei dati promuove la fiducia e deve sostenere altri interessi (pubblici) 18. Un solido quadro di protezione dei dati la conseguenza necessaria dellĠimportanza attribuita alla protezione dei dati nellĠambito del trattato di Lisbona, in particolare dallĠarticolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione e dallĠarticolo 16 del TFUE, nonch dello stretto collegamento con lĠarticolo 7 della Carta ( 12 ). 19. Un solido quadro di protezione dei dati, tuttavia, anche al servizio di interessi pubblici e privati pi ampi in una societ dellĠinformazione caratterizzata da un trattamento dei dati pervasivo. La protezione dei dati promuove la fiducia, e la fiducia una componente essenziale per il buon funzionamento della nostra societ. é indispensabile che le misure di protezione dei dati siano concepite in maniera tale che — per quanto possibile — possano sostenere attivamente anzich ostacolare altri diritti e interessi legittimi. 20. Esempi importanti di altri interessi legittimi sono unĠeconomia europea forte, la sicurezza delle persone e la responsabilit dei governi. 21. Lo sviluppo economico dellĠUE va di pari passo con lĠintroduzione e la commercializzazione di nuovi servizi e tecnologie. Nella societ dellĠinformazione la comparsa e il buon esito della diffusione dei servizi e delle tecnologie dellĠinformazione e della comunicazione (TIC) dipendono dalla fiducia. Se le persone non hanno fiducia nelle TIC, queste tecnologie potrebbero fallire ( 13 ). E le persone avranno fiducia nelle TIC solo se i loro dati saranno protetti efficacemente. La protezione dei dati, pertanto, deve essere parte integrante di tecnologie e servizi. Un solido quadro di protezione dei dati favorisce lĠeconomia europea, purch tale quadro sia non solo solido ma anche concepito in maniera adeguata. In questĠottica una maggiore armonizzazione nellĠUE e la riduzione al minimo degli oneri amministrativi rivestono unĠimportanza fondamentale (cfr. il capo 5 del presente parere). 22. Negli ultimi anni si parlato molto della necessit di raggiungere un equilibrio tra vita privata e sicurezza, specialmente riguardo agli strumenti di trattamento e scambio dei dati nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria ( 14 ). La protezione dei dati stata piuttosto spesso erroneamente ritenuta un ostacolo alla piena protezione della sicurezza fisica delle persone ( 15 ) o per lo meno una condizione inevitabile da rispettare da parte delle autorit di contrasto. Si tratta tuttavia di una visione riduttiva. Un solido quadro di protezione dei dati pu affinare e rafforzare la sicurezza. In base ai principi di protezione dei dati — se correttamente applicati — i responsabili del trattamento sono tenuti a garantire che le informazioni siano precise e aggiornate e che i dati personali superflui che non sono necessari ai fini delle attivit di contrasto siano eliminati dai sistemi. Si pu analogamente segnalare lĠobbligo di attuare le misure tecnologiche e organizzative volte a garantire la sicurezza dei sistemi, quali le disposizioni finalizzate a proteggerli dalla divulgazione o dallĠaccesso non autorizzati, come quelle sviluppate nel settore della protezione dei dati. 23. LĠosservanza dei principi di protezione dei dati pu ulteriormente garantire che le autorit di contrasto agiscano nel rispetto dello stato di diritto che stimola la fiducia nel loro operato e promuove pertanto in senso pi ampio la fiducia nelle nostre societ. La giurisprudenza elaborata a norma dellĠarticolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo garantisce alle autorit giudiziarie e di polizia la possibilit di trattare tutti i dati pertinenti per il loro lavoro, ma non in maniera illimitata. La protezione dei dati richiede pesi e contrappesi (per quanto riguarda la polizia e la giustizia, cfr. il capo 9 del parere). 24. Nelle societ democratiche i governi sono responsabili di tutte le loro attivit, anche dellĠuso dei dati personali per la soddisfazione dei vari interessi pubblici di cui sono al servizio, il che va dalla pubblicazione dei dati su Internet per motivi di trasparenza allĠutilizzo dei dati a sostegno di politiche in settori quali la salute pubblica, i trasporti, la fiscalit e la sorveglianza delle persone a fini di contrasto. Un solido quadro di protezione dei dati permette ai governi di rispettare gli obblighi loro incombenti e di rendere conto del proprio operato, nellĠambito del buon governo. 3.2. Conseguenze per il quadro giuridico sulla protezione dei dati 3.2.1. N e c e s s i t d i u n a m a g g i o r e a r m o n i z z a z i o n e 25. La comunicazione ha giustamente individuato che una delle lacune fondamentali del quadro attuale che lascia agli Stati membri un eccessivo margine di discrezione nella trasposizione delle disposizioni europee nellĠordinamento nazionale. La mancanza di armonizzazione ha molte conseguenze negative in una societ dellĠinformazione in cui le frontiere fisiche tra gli Stati membri diventano sempre meno rilevanti (cfr. il capo 5 del parere). 3.2.2. I p r i n c i p i g e n e r a l i d i p r o t e z i o n e d e i d a t i s o n o t u t t o r a v a l i d i 26. Un primo e pi formale motivo per cui i principi generali di protezione dei dati non devono e non possono essere modificati di natura giuridica. Tali principi sono fissati dalla Convenzione 108 del Consiglio dĠEuropa, che vincolante per tutti gli Stati membri. Questa convenzione la base della protezione dei dati nellĠUE. Alcuni dei principi fondamentali, inoltre, sono espressamente indicati nellĠarticolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione. Per modificare tali principi, pertanto, occorrerebbe modificare i trattati. 27. Questo motivo, tuttavia, non lĠunico. Esistono anche altre ragioni sostanziali per non modificare i principi generali. Il GEPD fermamente convinto che una societ dellĠinformazione non possa e non debba funzionare senza unĠadeguata protezione della vita privata e dei dati personali. Quando il numero delle informazioni trattate aumenta, occorre anche migliorare la protezione. Una societ dellĠinformazione in cui vengono trattate considerevoli quantit di dati su chiunque deve fondarsi sul concetto di controllo da parte dellĠindividuo, in modo da permettere al soggetto interessato di agire come persona e di esercitare le proprie libert, quali le libert di espressione e di parola, in una societ democratica. 28. Inoltre, difficile immaginare il controllo dellĠindividuo senza prevedere lĠobbligo, per i responsabili del trattamento dei dati, di limitare tale attivit conformemente ai principi di necessit, proporzionalit e limitazione delle finalit. é altrettanto difficile immaginare il controllo da parte dellĠindividuo senza il riconoscimento di diritti degli interessati quali i diritti di accesso, rettifica e cancellazione o blocco dei dati. 3.2.3. P r o s p e t t i v a d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i 29. Il GEPD sottolinea che la protezione dei dati riconosciuta quale diritto fondamentale. Questo non significa che la protezione dei dati deve sempre prevalere su altri diritti e interessi importanti in una societ democratica, ma ha conseguenze per la natura e la portata della protezione che deve essere fornita nellĠambito di un quadro giuridico dellĠUE, al fine di garantire che i requisiti in materia di protezione dei dati vengano sempre presi adeguatamente in considerazione. 30. Queste conseguenze principali possono essere definite come segue: — la protezione deve essere efficace. Un quadro giuridico deve prevedere strumenti che permettano alle persone di esercitare i propri diritti nella pratica, — il quadro deve rimanere stabile nel lungo periodo, — la protezione deve essere garantita in qualsiasi circostanza e non dipendere dalle preferenze politiche di un determinato periodo, — limitazioni allĠesercizio del diritto potrebbero rendersi necessarie. Queste, tuttavia, dovranno tuttavia essere eccezionali, debitamente giustificate e non incidere mai sugli elementi essenziali del diritto stesso ( 16 ). Il GEPD raccomanda alla Commissione di tenere conto di queste conseguenze nel proporre soluzioni legislative. 3.2.4. N e c e s s i t d i n u o v e m i s u r e l e g i s l a t i v e 31. La comunicazione si concentra giustamente sulla necessit di rafforzare le misure legislative in materia di protezione dei dati. A tale proposito opportuno ricordare che nel documento del Gruppo di lavoro sul futuro della privacy ( 17 ) le autorit di protezione dei dati avevano sottolineato la necessit di rafforzare il ruolo svolto dai differenti attori nel settore della protezione dei dati, in particolare dalle persone interessate, dai responsabili del trattamento e dalle autorit di controllo stesse. 32. Sembra che le parti interessate concordino ampiamente sulla necessit di rafforzare il quadro legislativo — tenendo conto degli sviluppi tecnologici e della globalizzazione — per garantire una protezione dei dati ambiziosa ed efficace anche in futuro. Come gi indicato al punto 7, sono questi i criteri sulla cui base il GEPD valuta tutte le soluzioni proposte. 3.2.5. C o m p l e t e z z a q u a l e c o n d i t i o s i n e q u a n o n 33. Come viene ricordato nella comunicazione, la direttiva 95/46/CE si applica a tutte le attivit di trattamento dei dati personali negli Stati membri, sia nel settore pubblico che in quello privato, ad eccezione delle attivit che non rientrano nel campo di applicazione del precedente diritto comunitario ( 18 ). Bench fosse prevista dallĠex trattato, dopo lĠentrata in vigore del trattato di Lisbona questa eccezione non pi necessaria. LĠeccezione contravviene peraltro il testo e in ogni caso lo spirito dellĠarticolo 16 del TFUE. 34. Il GEPD ritiene che uno strumento giuridico globale per la protezione dei dati che contempli la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale debba essere considerato come uno dei principali miglioramenti che un nuovo quadro giuridico possa apportare. é una conditio sine qua non per garantire unĠefficace protezione dei dati in futuro. 35. Il GEPD illustra le seguenti argomentazioni a sostegno di tale affermazione: — la distinzione tra le attivit di trattamento dei dati svolte nel settore privato e a fini di contrasto non netta. Gli organismi del settore privato possono trattare dati che in ultima analisi vengono utilizzati a fini di contrasto (esempio: i dati PNR ( 19 )), mentre in altri casi sono tenuti a conservare i dati sempre a fini di contrasto (esempio: la direttiva sulla conservazione dei dati ( 20 )), — non esistono differenze fondamentali tra le autorit giudiziarie e di polizia e altre autorit di contrasto (fiscali, doganali, antifrode e competenti per lĠimmigrazione) soggette alla direttiva 95/46/CE, — come accuratamente illustrato nella comunicazione, lo strumento giuridico per la protezione dei dati attualmente applicabile alle autorit giudiziarie e di polizia (la decisione quadro 2008/977/GAI ( 21 )) inadeguato, — la maggior parte degli Stati membri ha recepito la direttiva 95/46/CE e la Convenzione 108 nel proprio ordinamento nazionale, rendendole applicabili anche alle autorit giudiziarie e di polizia nazionali. 36. LĠinclusione della polizia e della giustizia nello strumento giuridico generale non solo offrirebbe maggiori garanzie ai cittadini, ma agevolerebbe anche il compito delle autorit di polizia. La necessit di applicare regolamentazioni diverse comporta procedure gravose e inutilmente lunghe e ostacola la cooperazione internazionale (cfr. di seguito il capo 9 del parere). Ne consegue altres lĠopportunit di includere nello strumento le attivit di trattamento svolte dai servizi di sicurezza nazionali, nella misura in cui questo sia possibile allo stato attuale del diritto dellĠUnione europea. 3.2.6. N e u t r a l i t t e c n o l o g i c a 37. Il periodo trascorso dallĠadozione della direttiva 95/46/CE nel 1995 pu essere definito tumultuoso dal punto di vista tecnologico. Vengono introdotti di frequente nuovi sviluppi e dispositivi tecnologici, che in molti casi hanno modificato profondamente le modalit di trattamento dei dati personali. La societ dellĠinformazione non pu pi essere considerata un ambiente parallelo al quale le persone possono partecipare su base volontaria, ma divenuta parte integrante della nostra vita quotidiana. Solo a titolo di esempio, il concetto di un internet degli oggetti ( 22 ) istituisce interconnessioni tra gli oggetti fisici e le informazioni online ad essi correlate. 38. La tecnologia continuer a svilupparsi, con le conseguenze che ne deriveranno per il nuovo quadro giuridico, che dovr essere efficace per un maggior numero di anni e al tempo stesso non ostacolare ulteriori sviluppi tecnologici. é pertanto necessario che le disposizioni giuridiche siano tecnologicamente neutre. Il quadro deve tuttavia garantire anche una maggiore certezza del diritto per le imprese e per le persone, che devono capire ci che ci si aspetta da loro e poter esercitare i propri diritti. é pertanto necessario che le disposizioni giuridiche siano precise. 39. Il GEPD ritiene che uno strumento giuridico generale per la protezione dei dati debba essere formulato, per quanto possibile, in maniera tecnologicamente neutra. Ne consegue la necessit di formulare i diritti e gli obblighi dei vari attori in maniera generale e neutra in modo da garantirne, in linea di principio, la validit e lĠapplicabilit indipendentemente dalla tecnologia scelta per il trattamento dei dati personali. Non esistono alternative, considerata la rapidit con cui si susseguono i progressi tecnologici al giorno dĠoggi. Il GEPD suggerisce di introdurre, accanto ai principi di protezione dei dati esistenti, nuovi diritti Çtecnologicamente neutriÈ che potrebbero avere unĠimportanza specifica nellĠambiente elettronico in rapida evoluzione (cfr. principalmente i capi 6 e 7). 3.2.7. L u n g o p e r i o d o : c e r t e z z a d e l d i r i t t o p i a l u n g o t e r m i n e 40. La direttiva 95/46/CE , da quindici anni a questa parte, lĠatto centrale della legislazione sulla protezione dei dati nellĠUE. é stata recepita negli ordinamenti degli Stati membri e applicata dai differenti attori. NellĠarco degli anni la sua applicazione ha beneficiato delle esperienze pratiche e degli ulteriori orientamenti forniti dalla Commissione, dalle autorit di protezione dei dati (a livello nazionale e nellĠambito del Gruppo di lavoro articolo 29) nonch dagli organi giudiziari nazionali ed europei. 41. é opportuno sottolineare che questi sviluppi richiedono tempo e che — proprio perch si tratta di un quadro generale che d attuazione a un diritto fondamentale — questo tempo necessario per creare certezza del diritto e stabilit. Deve essere elaborato un nuovo strumento giuridico generale con lĠambizione di essere in grado di creare certezza del diritto e stabilit pi a lungo termine, ricordando che molto difficile prevedere il modo in cui la tecnologia e la globablizzazione si svilupperanno ulteriormente. In ogni caso, il GEPD sostiene appieno lĠobiettivo di creare certezza del diritto pi a lungo termine rispetto alla prospettiva della direttiva 95/46/CE. In sintesi, se la tecnologia si sviluppa a un ritmo sostenuto, occorre garantire la stabilit del diritto. 3.2.8. B r e v e p e r i o d o : u t i l i z z a r e m e g l i o g l i s t r u m e n t i e s i s t e n t i 42. Nel breve periodo essenziale garantire lĠefficacia delle misure legislative esistenti, concentrandosi in primo luogo sulla loro applicazione, a livello sia nazionale che dellĠUE (cfr. il capo 11 del presente parere).
B. ELEMENTI DI UN NUOVO QUADRO 4. Approccio globale 43. Il GEPD condivide appieno lĠapproccio globale alla protezione dei dati che non solo il titolo, ma anche il punto di partenza della comunicazione e prevede necessariamente lĠestensione dellĠapplicazione delle norme generali di protezione dei dati alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale ( 23 ). 44. Tuttavia, il GEPD rileva altres che la Commissione non intende includere tutte le attivit di trattamento dei dati in questo strumento giuridico generale. In particolare, sar escluso il trattamento dei dati da parte di istituzioni, organi, organismi e agenzie dellĠUnione. La Commissione si limita ad affermare che Çvaluter se occorra adeguare altri atti legislativi al nuovo quadro giuridico generaleÈ. 45. Il GEPD nettamente favorevole allĠinclusione del trattamento dei dati a livello dellĠUE nel quadro giuridico generale. Ricorda che questa era lĠintenzione originale dellĠex articolo 286 CE, che menzionava per la prima volta la protezione dei dati a livello del trattato. LĠarticolo 286 CE affermava semplicemente che gli strumenti giuridici con riguardo al trattamento dei dati personali si applicano anche alle istituzioni. Soprattutto, un testo giuridico evita il rischio di discrepanze tra disposizioni e risulterebbe pi adeguato per lo scambio di dati tra il livello dellĠUE e gli organismi del settore pubblico e privato degli Stati membri. Scongiurerebbe altres il rischio che, in seguito alla modifica della direttiva 95/46/CE, venga meno lĠinteresse politico di modificare il regolamento (CE) n. 45/2001 o di accordare sufficiente priorit a tale modifica al fine di evitare discrepanze nelle date di entrata in vigore. 46. Il GEPD esorta la Commissione — nel caso in cui stabilisca lĠimpossibilit di includere il trattamento dei dati a livello dellĠUE nello strumento giuridico generale — a impegnarsi a proporre un adeguamento del regolamento (CE) n. 45/2001 (non a Çvalutare se occorraÈ procedere in tal senso) nel pi breve tempo possibile e preferibilmente entro la fine del 2011. 47. é altrettanto importante che la Commissione garantisca che non vengano trascurati altri settori, in particolare: — la protezione dei dati nel settore della politica estera e di sicurezza comune sulla base dellĠarticolo 39 del TUE ( 24 ); — regimi settoriali di protezione dei dati per organismi UE quali Europol, Eurojust e per sistemi dĠinformazione su vasta scala, nella misura in cui sussista la necessit di adeguarli al nuovo strumento giuridico; — la direttiva e-Privacy 2002/58/CE, nella misura in cui sussista la necessit di adeguarla al nuovo strumento giuridico. 48. Infine, uno strumento giuridico generale per la protezione dei dati pu e probabilmente deve essere integrato da specifici regolamenti settoriali supplementari, che disciplinino ad esempio la cooperazione giudiziaria e di polizia, ma anche altri settori ( 25 ). Laddove necessario e conformemente al principio di sussidiariet, tali regolamenti supplementari dovrebbero essere adottati a livello dellĠUE. Gli Stati membri possono definire norme supplementari in settori specifici ove ci sia giustificato (cfr. la sezione 5.2). 5. Maggiore armonizzazione e semplificazione 5.1. La necessit di armonizzazione 49. LĠarmonizzazione riveste unĠenorme importanza per la normativa UE sulla protezione dei dati. La comunicazione ha correttamente sottolineato che la protezione dei dati ha una dimensione Çmercato internoÈ che si esplica nella necessit di assicurare la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri nel mercato interno. Ciononostante, il livello di armonizzazione derivante dalla direttiva attuale stato ritenuto tuttĠaltro che soddisfacente. La comunicazione riconosce che questa una delle preoccupazioni pi frequenti delle parti interessate. In particolare, le parti interessate sottolineano la necessit di migliorare la certezza giuridica, ridurre gli oneri amministrativi e assicurare condizioni eque agli operatori economici. Come giustamente osserva la Commissione, particolarmente problematica la situazione dei responsabili del trattamento stabiliti in pi Stati membri, di cui devono rispettare le disposizioni delle legislazioni nazionali vigenti (ed eventualmente divergenti) in materia di protezione dei dati ( 26 ). 50. LĠarmonizzazione non importante solo per il mercato interno, ma anche al fine di garantire unĠadeguata protezione dei dati. LĠarticolo 16 del TFUE stabilisce che Çogni personaÈ ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Affinch questo diritto venga effettivamente rispettato, occorre garantire un livello di protezione dei dati equivalente in tutta lĠUE. Il documento del Gruppo di lavoro sul futuro della privacy ha evidenziato che numerose misure relative alle posizioni degli interessati non sono state attuate o interpretate uniformemente in tutti gli Stati membri ( 27 ). In un mondo globalizzato e interconnesso, queste divergenze potrebbero pregiudicare o limitare la protezione delle persone. 51. Il GEPD ritiene che una maggiore e migliore armonizzazione sia uno dei principali obiettivi del processo di revisione. Il GEPD accoglie con favore lĠimpegno della Commissione a esaminare i mezzi per conseguire una maggiore armonizzazione delle norme di protezione dei dati a livello dellĠUE. Ciononostante, rileva con una certa sorpresa che in questa fase la comunicazione non propone alcuna opzione concreta. Pertanto, provvede egli stesso a indicare alcuni settori in cui una maggiore convergenza particolarmente urgente (cfr. la sezione 5.3). Per conseguire una maggiore armonizzazione in questi settori occorre non solo ridurre il margine di manovra nella trasposizione della normativa a livello nazionale, ma anche impedire la non corretta attuazione da parte degli Stati membri (cfr. anche il capo 11) e garantire unĠapplicazione pi coerente e coordinata (cfr. anche il capo 10). 5.2. Ridurre il margine di manovra nellĠattuazione della direttiva 52. La direttiva contiene una serie di disposizioni formulate in maniera vaga e che di conseguenza lasciano un margine considerevole per unĠapplicazione divergente. Il considerando 9 della direttiva conferma espressamente che gli Stati membri dispongono di un certo margine di manovra e che, entro tale margine di manovra, potranno verificarsi divergenze nellĠapplicazione. Numerose disposizioni sono state attuate in maniera diversa dagli Stati membri, tra cui alcune di importanza fondamentale ( 28 ). Questa situazione non soddisfacente e occorre conseguire una maggiore convergenza. 53. Questo non significa che la diversit debba essere esclusa a priori. In determinati settori la flessibilit potrebbe essere necessaria al fine di preservare specificit giustificate, interessi pubblici importanti o lĠautonomia istituzionale degli Stati membri. Il GEPD ritiene che il margine di divergenza tra gli Stati membri debba essere limitato in particolare alle seguenti situazioni specifiche: — libert dĠespressione: nellĠambito del quadro attuale (articolo 9), gli Stati membri possono prevedere esenzioni e deroghe per il trattamento di dati personali effettuato a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria. Tale flessibilit sembra giustificata, ovviamente fatti salvi i limiti previsti dalla Carta e dalla CEDU, in considerazione delle diverse tradizioni e delle differenze culturali che possono esistere in questo settore nei vari Stati membri. Ci non rappresenterebbe tuttavia un ostacolo a un eventuale aggiornamento dellĠattuale articolo 9 alla luce degli sviluppi relativi a Internet, — specifici interessi pubblici: nellĠambito del quadro attuale (articolo 13), gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia di un interesse pubblico importante quale la sicurezza dello Stato, la difesa, la pubblica sicurezza, eccetera. Questa competenza degli Stati membri resta giustificata. Laddove possibile, tuttavia, occorre armonizzare maggiormente lĠinterpretazione delle deroghe (cfr. la sezione 9.1). LĠattuale portata della deroga allĠarticolo 6, paragrafo 1, inoltre, appare eccessivamente ampia, — mezzi di ricorso, sanzioni e procedure amministrative: un quadro europeo deve precisare le condizioni principali, ma allo stato attuale del diritto dellĠUnione la definizione di sanzioni, mezzi di ricorso, norme procedurali e modalit di ispezioni applicabili a livello nazionale deve restare di competenza degli Stati membri. 5.3. Settori che richiedono una maggiore armonizzazione 54. Definizioni (articolo 2 della direttiva 95/46/CE). Le definizioni sono la base del sistema giuridico e devono essere interpretate uniformemente in tutti gli Stati membri, senza margini applicativi. NellĠambito del quadro attuale sono sorte divergenze, ad esempio per quanto riguarda il concetto di responsabile del trattamento ( 29 ). Al fine di assicurare una maggiore certezza del diritto il GEPD suggerisce di aggiungere ulteriori elementi allĠelenco attualmente contemplato dallĠarticolo 2, quali dati anonimi, dati pseudonimi, dati giudiziari, trasferimento di dati e incaricato della protezione dei dati. 55. Liceit dei trattamenti (articolo 5). Il nuovo strumento giuridico deve essere quanto pi preciso possibile per quanto riguarda gli elementi essenziali che determinano la liceit dei trattamenti di dati. LĠarticolo 5 della direttiva (nonch il suo considerando 9), che impone agli Stati membri di precisare le condizioni alle quali i trattamenti di dati personali sono leciti, potrebbe pertanto non essere pi necessario in un quadro futuro. 56. Motivi che legittimano il trattamento dei dati (articoli 7 e 8). La definizione delle basi giuridiche del trattamento dei dati un elemento essenziale di qualsiasi normativa in materia di protezione dei dati. Gli Stati membri non devono poter introdurre motivi aggiuntivi o modificati che legittimano il trattamento dei dati n escluderne alcuno. La possibilit di deroghe deve essere esclusa o limitata (particolarmente per quanto riguarda i dati sensibili ( 30 )). In un nuovo strumento giuridico occorre formulare chiaramente i motivi che legittimano il trattamento dei dati, riducendo cos il margine discrezionale a livello di recepimento e applicazione. In particolare, potrebbe essere necessario specificare ulteriormente il concetto di consenso (cfr. la sezione 6.5). Inoltre, il motivo basato sullĠinteresse legittimo del responsabile del trattamento [articolo 7, lettera (f)] d adito, a causa della sua flessibilit, a interpretazioni ampiamente divergenti. Occorre precisarlo meglio. UnĠaltra disposizione che probabilmente dovr essere specificata lĠarticolo 8, paragrafo 2, lettera b), che consente il trattamento dei dati sensibili qualora sia necessario per assolvere gli obblighi e i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro ( 31 ). 57. Diritti delle persone interessate (articoli 10-15). Questo uno dei settori in cui non tutti gli elementi della direttiva sono stati attuati e interpretati coerentemente dagli Stati membri. I diritti delle persone interessate sono un elemento centrale per unĠefficace protezione dei dati. Di conseguenza, occorre ridurre considerevolmente il margine di manovra. Il GEPD raccomanda di garantire in tutta lĠUE lĠuniformit delle informazioni fornite alle persone interessate dal responsabile del trattamento. 58. Trasferimenti internazionali (articoli 25-26). Questo un settore che ha sollevato vaste critiche per la mancanza di una prassi uniforme nellĠUE. Le parti interessate hanno criticato la grande disparit di interpretazione e attuazione delle decisioni della Commissione sullĠadeguatezza da parte degli Stati membri. Le Çnorme vincolanti dĠimpresaÈ (Binding Corporate Rules — BCR) sono un ulteriore aspetto su cui il GEPD raccomanda una maggiore armonizzazione (cfr. il capo 9). 59. Autorit nazionali di protezione dei dati (articolo 28). Le autorit nazionali di protezione dei dati sono soggette a norme ampiamente divergenti nei 27 Stati membri, in particolare per quanto riguarda lo status, le risorse e i poteri loro conferiti. LĠarticolo 28 ha in parte contribuito a tale divergenza per la sua mancanza di precisione ( 32 ) e deve essere specificato ulteriormente, in conformit della sentenza della Corte di giustizia dellĠUnione europea nella causa C-518/07 ( 33 ) (cfr. di seguito il capo 10). 5.4. Semplificazione del sistema di notificazione 60. Gli obblighi in materia di notificazione (articoli 18-21 della direttiva 95/46/CE) sono un altro settore in cui finora stata concessa una notevole libert agli Stati membri. La comunicazione riconosce giustamente che un sistema armonizzato ridurrebbe i costi e gli oneri amministrativi a carico dei responsabili del trattamento ( 34 ). 61. Questo un settore in cui la semplificazione deve essere lĠobiettivo principale. La revisione del quadro di protezione dei dati costituisce unĠoccasione unica per semplificare e/o ridurre ulteriormente lĠambito di applicazione degli obblighi attuali in materia di notificazione. La comunicazione riconosce che i responsabili del trattamento concordano in generale che lĠattuale sistema di notificazione alquanto gravoso e di per s non aggiunge molto alla protezione dei dati personali ( 35 ). Il GEPD accoglie pertanto con favore lĠimpegno della Commissione a esaminare diversi modi per semplificare lĠattuale sistema di notificazione. 62. Il GEPD ritiene che il punto di partenza di tale semplificazione debba essere il passaggio da un sistema il cui la notificazione la norma, salvo disposizione contraria (ad esempio un Çsistema di derogheÈ), a un sistema pi mirato. Il sistema di deroghe si rivelato inefficiente poich stato attuato in maniera disomogenea nei vari Stati membri ( 36 ). Il GEPD suggerisce di valutare le seguenti alternative: — limitare lĠobbligo di notificazione a specifiche tipologie di trattamento dei dati che comportano rischi specifici (da tali notifiche potrebbero scaturire ulteriori iniziative quali il controllo preventivo del trattamento); — un semplice obbligo di registrazione che preveda la registrazione da parte dei responsabili del trattamento (anzich la registrazione dettagliata di tutte le operazioni di trattamento dei dati). Inoltre potrebbe essere introdotto un modulo di notifica uniforme per tutta lĠUE che permetta di garantire approcci armonizzati in merito alle informazioni richieste. 63. La revisione del sistema di notificazione attuale non deve pregiudicare il miglioramento degli obblighi di controllo preventivo per determinate operazioni di trattamento che probabile presentino rischi specifici (quali i sistemi dĠinformazione su vasta scala). Il GEPD favorevole a includere nel nuovo strumento giuridico un elenco non esaustivo dei casi in cui necessario tale controllo preventivo. Il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dellĠUE costituisce un utile modello in tal senso ( 37 ). 5.5. Un regolamento, non una direttiva 64. Infine, il GEPD ritiene che il processo di revisione rappresenti altres unĠoccasione per riesaminare il tipo di strumento giuridico pi indicato per la protezione dei dati. Un regolamento, uno strumento unico che sia direttamente applicabile negli Stati membri, il mezzo pi efficace per proteggere il diritto fondamentale alla protezione dei dati e creare un vero mercato interno in cui i dati personali possano circolare liberamente e in cui venga assicurato lo stesso livello di protezione indipendentemente dal paese o dal settore in cui i dati vengono trattati. 65. Un regolamento ridurrebbe lo spazio esistente per interpretazioni contraddittorie e di differenze ingiustificate nel recepimento e nellĠapplicazione della normativa. Ridurrebbe altres lĠimportanza di individuare il diritto applicabile alle operazioni di trattamento nellĠUE, che uno degli aspetti pi controversi del sistema attuale (cfr. il capo 9). 66. Nel settore della protezione dei dati un regolamento tanto pi giustificato poich — lĠarticolo 16 del TFUE ha innalzato il diritto alla protezione dei dati personali al livello del trattato e prevede — o addirittura impone — un livello di protezione uniforme delle persone nellĠUE; — il trattamento dei dati avviene in un ambiente elettronico in cui le frontiere interne tra gli Stati membri sono divenute meno rilevanti. 67. La scelta di un regolamento quale strumento generale ammette, se del caso, disposizioni destinate direttamente agli Stati membri qualora sia necessaria la flessibilit. Inoltre non influisce sulla competenza, da parte degli Stati membri, di adottare, se del caso, norme aggiuntive per la protezione dei dati, conformemente al diritto dellĠUE. 6. Rafforzare i diritti delle persone 6.1. Necessit di rafforzare i diritti 68. Il GEPD assolutamente favorevole alla proposta di rafforzare i diritti delle persone avanzata nella comunicazione; gli strumenti giuridici esistenti, infatti, non garantiscono appieno lĠeffettiva protezione che necessaria in un mondo digitalizzato sempre pi complesso. 69. Da un lato, lo sviluppo di un mondo digitalizzato comporta un brusco incremento in termini di raccolta, utilizzo e ulteriore trasferimento di dati personali in una maniera estremamente complessa e non trasparente. Spesso le persone non conoscono o non capiscono le modalit con cui vengono effettuate tali operazioni, chi raccoglie i loro dati o come esercitare un controllo. Un esempio di questo fenomeno il monitoraggio delle attivit di navigazione su Internet delle persone effettuato dai provider di reti di inserzioni tramite cookie o dispositivi analoghi al fine di inviare inserzioni mirate. Quando gli utenti visitano i siti Internet non si aspettano che un soggetto nascosto registri le loro visite e crei schede che li riguardano sulla base di informazioni che ne rivelano lo stile di vita, le preferenze o le antipatie. 70. DĠaltro canto, lo sviluppo stimola gli individui a condividere attivamente le loro informazioni personali, ad esempio sulle reti sociali. Sempre pi giovani fanno parte di una rete sociale e interagiscono con i loro pari. Non si sa con certezza se queste persone (giovani) siano consapevoli dellĠentit della diffusione dei dati che le riguardano e degli effetti a lungo termine delle loro azioni. 6.2. Migliorare la trasparenza 71. La trasparenza riveste unĠenorme importanza in qualsiasi regime di protezione dei dati, non solo per il suo valore intrinseco, ma anche perch permette di esercitare altri principi di protezione dei dati. Le persone potranno esercitare i loro diritti solo se saranno a conoscenza del trattamento dei dati. 72. Molte disposizioni della direttiva 95/46/CE riguardano la trasparenza. Gli articoli 10 e 11 prevedono lĠobbligo di fornire agli interessati informazioni sulla raccolta dei loro dati personali. LĠarticolo 12, inoltre, riconosce il diritto a ricevere una copia dei propri dati personali in forma intelligibile (diritto di accesso). LĠarticolo 15 riconosce il diritto di conoscere la logica in base alla quale vengono adottate decisioni automatizzate che producono effetti giuridici. Ultimo ma non meno importante aspetto, lĠarticolo 6, paragrafo 1, lettera a), conformemente al quale i dati devono essere trattati lealmente, comporta a sua volta un obbligo di trasparenza. I dati personali non possono essere trattati per motivi nascosti o segreti. 73. La comunicazione suggerisce di integrare un principio generale di trasparenza. In risposta a tale suggerimento il GEPD sottolinea che, come si pu dedurre dalle varie disposizioni relative alla trasparenza indicate nel paragrafo precedente, il concetto di trasparenza gi parte integrante dellĠattuale quadro giuridico sulla protezione dei dati, anche se in maniera implicita. A parere del GEPD, potrebbe avere valore aggiunto inserire un principio di trasparenza esplicito, collegato o meno alla disposizione esistente in materia di trattamento leale. Tale misura accrescerebbe la certezza del diritto e confermerebbe altres che un responsabile deve trattare i dati personali in maniera trasparente in qualsiasi circostanza, non solo su richiesta o perch tenuto ad agire in tal senso sulla base di una determinata disposizione giuridica. 74. Tuttavia, forse pi importante rafforzare le disposizioni esistenti in materia di trasparenza, quali gli attuali articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE. Tali disposizioni specificano gli elementi informativi che devono essere forniti, ma non sono precise sulle modalit. Pi concretamente, il GEPD suggerisce di rafforzare le disposizioni esistenti prevedendo: — lĠobbligo per i responsabili di fornire informazioni sul trattamento dei dati facilmente accessibili e comprensibili e in un linguaggio chiaro e semplice ( 38 ). Le informazioni devono essere chiare, evidenti e visibili. La disposizione potrebbe altres prevedere lĠobbligo di garantire la facilit di comprensione delle informazioni. Tale obbligo sancirebbe lĠillegalit delle politiche sulla vita privata che sono opache e di difficile comprensione, — lĠobbligo di fornire le informazioni in maniera semplificata e diretta agli interessati. Le informazioni devono inoltre essere consultabili in modo permanente e non scomparire da un mezzo elettronico dopo breve tempo. Tale disposizione permetterebbe agli utenti di conservare e riprodurre le informazioni in futuro, consentendo lĠulteriore accesso ai dati. 6.3. Sostegno allĠobbligo di notificare le violazioni della sicurezza 75. Il GEPD favorevole alla proposta della Commissione di introdurre nello strumento generale una disposizione sulla comunicazione delle violazioni di dati personali che estenda a tutti i responsabili del trattamento lĠobbligo previsto per taluni fornitori nella direttiva e-Privacy rivista. Ai sensi della direttiva e-Privacy rivista lĠobbligo si applica solo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica (fornitori di servizi di telefonia — servizi VoIP compresi — e di accesso a Internet). LĠobbligo non contempla altri responsabili del trattamento dei dati. I motivi che giustificano lĠobbligo si applicano appieno a responsabili del trattamento diversi dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica. 76. La notifica delle violazioni della sicurezza persegue finalit differenti. La pi ovvia, evidenziata dalla comunicazione, quella di fungere da strumento di informazione per mettere al corrente gli interessati dei rischi ai quali sono esposti in caso di danneggiamento dei loro dati personali. In questo modo le persone avranno la possibilit di adottare le misure necessarie per mitigare tali rischi. Ad esempio, qualora vengano avvisati di violazioni riguardanti le loro informazioni finanziarie, gli interessati potranno, fra lĠaltro, procedere alla modifica delle password o alla cancellazione dei loro account. La notifica delle violazioni della sicurezza, inoltre, contribuisce allĠeffettiva applicazione di altri principi e obblighi sanciti dalla direttiva. Gli obblighi di notificare le violazioni della sicurezza, ad esempio, incentivano i responsabili del trattamento dei dati ad attuare misure di sicurezza pi rigorose al fine di prevenire le violazioni. La notifica delle violazioni della sicurezza inoltre uno strumento finalizzato ad accrescere la responsabilit dei responsabili del trattamento dei dati e, pi in particolare, a rafforzare il rispetto degli obblighi loro incombenti (cfr. il capo 7). Infine, la notifica delle violazioni della sicurezza uno strumento per lĠapplicazione della legge da parte delle autorit di protezione dei dati. La notifica di una violazione alle autorit di protezione dei dati pu dare luogo a unĠindagine sulle pratiche generali di un responsabile del trattamento dei dati. 77. Le norme specifiche sulle violazioni della sicurezza della direttiva e-Privacy rivista sono state oggetto di un ampio dibattito durante la fase parlamentare del quadro legislativo che ha preceduto lĠadozione della direttiva e-Privacy. In tale dibattito sono stati presi in considerazione sia i pareri del Gruppo di lavoro articolo 29 e del GEPD che quelli di altre parti interessate. Le norme riflettono i pareri di attori differenti. Rappresentano un equilibrio di interessi: se, da una parte, i criteri da cui scaturisce lĠobbligo di notificazione sono in linea di principio adeguati per la protezione delle persone, dallĠaltro assolvono la propria funzione senza imporre requisiti eccessivamente gravosi e inutili. 6.4. Rafforzamento del consenso 78. LĠarticolo 7 della direttiva sulla protezione dei dati elenca sei basi giuridiche per il trattamento dei dati personali. Il consenso una di queste. Il trattamento dei dati personali da parte dei responsabili pu essere effettuato nella misura in cui gli interessati abbiano dato il proprio consenso informato alla raccolta e allĠulteriore trattamento dei loro dati. 79. Nella pratica gli utenti hanno spesso un controllo limitato sui loro dati, in particolare negli ambienti tecnologici. Uno dei metodi che vengono talvolta utilizzati il consenso implicito, ossia il consenso che stato dedotto. Tale consenso pu venire dedotto da unĠazione compiuta dallĠindividuo (ad esempio lĠazione consistente nellĠutilizzare un sito Internet viene ritenuta un atto di consenso alla registrazione dei dati dellĠutente a fini commerciali). Pu essere dedotto anche dal silenzio o dallĠinazione (il mancato deselezionamento di una casella contrassegnata ritenuto un consenso). 80. Ai sensi della direttiva, per risultare valido il consenso deve essere informato, libero e specifico. Deve essere una manifestazione di volont informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento. Il modo in cui il consenso viene fornito deve essere univoco. 81. Il consenso che viene dedotto da unĠazione e pi precisamente dal silenzio o dallĠinazione spesso non un consenso univoco. Tuttavia, non sempre possibile stabilire con chiarezza in che cosa consista un consenso vero e univoco. Alcuni responsabili del trattamento dei dati sfruttano questa incertezza affidandosi a metodi inadeguati per lĠespressione di un consenso vero e univoco. 82. Alla luce delle precedenti considerazioni, il GEPD sostiene la Commissione in merito alla necessit di chiarire i limiti del consenso e di garantire che venga considerato tale solo il consenso costruito su basi solide. A tale proposito il GEPD formula i seguenti suggerimenti ( 39 ): — si potrebbe valutare lĠipotesi di ampliare i casi in cui necessario il consenso esplicito, attualmente limitato ai dati sensibili, — adottare disposizioni supplementari per il consenso negli ambienti online, — adottare disposizioni supplementari per il consenso al trattamento dei dati per finalit secondarie (ad esempio, casi in cui il trattamento secondario al trattamento principale o non ovvio), — in un ulteriore strumento legislativo, adottato o meno dalla Commissione a norma dellĠarticolo 290 del TFUE, precisare il tipo di consenso necessario, ad esempio, specificare il livello di consenso in relazione al trattamento dei dati tramite le etichette RFID affisse ai prodotti di consumo o su altre tecniche specifiche. 6.5. Portabilit dei dati e diritto allĠoblio 83. La portabilit dei dati e il diritto allĠoblio sono due concetti interconnessi presentati dalla comunicazione per rafforzare i diritti degli interessati. Complementari ai principi gi indicati nella direttiva, garantiscono allĠinteressato il diritto di opporsi allĠulteriore trattamento dei suoi dati personali e prevedono lĠobbligo per il responsabile di cancellare le informazioni appena non sono pi necessarie ai fini del trattamento. 84. Questi due nuovi concetti hanno valore aggiunto principalmente nel contesto di una societ dellĠinformazione in cui sempre pi dati vengono automaticamente immagazzinati e conservati per periodi di tempo indeterminati. LĠesperienza dimostra che, anche qualora sia la parte interessata stessa a inserire i dati, il livello di controllo che questĠultima ha effettivamente sui suoi dati personali in pratica molto limitato, tanto pi alla luce della memoria gigantesca rappresentata oggigiorno da Internet. Da un punto di vista economico, inoltre, per un responsabile del trattamento cancellare i dati risulta pi dispendioso che conservarli. LĠesercizio dei diritti personali va pertanto contro la tendenza economica naturale. 85. Sia la portabilit dei dati che il diritto allĠoblio potrebbero contribuire a promuovere un riequilibrio a favore del soggetto interessato. Obiettivo della portabilit dei dati permettere alle persone di avere un maggiore controllo sulle loro informazioni, mentre il diritto allĠoblio garantisce la cancellazione automatica dei dati dopo un certo periodo di tempo, indipendentemente dallĠiniziativa dellĠinteressato e dal fatto che fosse a conoscenza o meno dellĠeventuale conservazione dei suoi dati personali. 86. Pi precisamente, per portabilit dei dati sĠintende la capacit degli utenti di modificare le preferenze relative al trattamento dei loro dati, riguardo in particolare a nuovi servizi tecnologici. Questo concetto si applica sempre pi a servizi che prevedono la conservazione di informazioni, tra cui dati personali, quali la telefonia mobile, e a servizi che conservano immagini, email e altre informazioni, avvalendosi talvolta di servizi di cloud computing. 87. Le persone devono poter cambiare facilmente e liberamente fornitore e trasferire i loro dati personali a un altro fornitore di servizi. Il GEPD ritiene che i diritti attualmente sanciti nella direttiva 95/46/CE potrebbero essere rafforzati inserendo un diritto alla portabilit nel contesto dei servizi della societ dellĠinformazione in particolare, al fine di assicurare agli individui che i fornitori e altri pertinenti responsabili del trattamento dei dati consentano loro di accedere alle informazioni personali che li riguardano garantendo al contempo che i vecchi fornitori o altri responsabili del trattamento cancellino tali dati anche qualora intendano conservarli per le loro legittime finalit. 88. La codificazione di un nuovo Çdiritto allĠoblioÈ garantirebbe la cancellazione dei dati personali o il divieto del loro ulteriore utilizzo, senza unĠazione necessaria da parte dellĠinteressato, ma a condizione che tali dati siano gi stati conservati per un certo periodo di tempo. In altre parole, ai dati verrebbe attribuita una sorta di data di scadenza. Questo principio viene gi affermato nelle sentenze nazionali o applicato in settori specifici, ad esempio per i fascicoli di polizia, i casellari giudiziari o i fascicoli disciplinari: alcune leggi nazionali prevedono che i dati personali vengano automaticamente cancellati o non vengano ulteriormente utilizzati o diffusi, specialmente dopo un determinato periodo di tempo, senza la necessit di effettuare unĠanalisi preventiva caso per caso. 89. In tal senso il nuovo Çdiritto allĠoblioÈ dovrebbe essere collegato alla portabilit dei dati. Grazie al valore aggiunto apportato da detta misura, lĠinteressato non dovr adoperarsi o insistere per ottenere la cancellazione dei suoi dati personali, poich questa avverr in maniera oggettiva e automatica. Solo in circostanze molto precise, laddove sia possibile stabilire la specifica necessit di conservare le informazioni pi a lungo, un responsabile del trattamento potrebbe essere autorizzato a conservare i dati. Questo Çdiritto allĠoblioÈ invertirebbe pertanto lĠonere della prova dallĠinteressato al responsabile del trattamento e costituirebbe unĠimpostazione predefinita a tutela della vita privata per il trattamento dei dati personali. 90. Il GEPD ritiene che il diritto allĠoblio potrebbe rivelarsi particolarmente utile nel contesto dei servizi della societ dellĠinformazione. LĠobbligo di cancellare o di non diffondere ulteriormente le informazioni dopo un periodo di tempo determinato risulta utile soprattutto nellĠambito dei mezzi di comunicazione o di Internet, e in particolare nelle reti sociali. Sarebbe altrettanto utile per quanto riguarda le apparecchiature terminali: i dati conservati su computer o dispositivi mobili verranno automaticamente cancellati o bloccati dopo un periodo di tempo determinato, quando non saranno pi in possesso della persona interessata. In tal senso il diritto allĠoblio pu tradursi in un obbligo di Çprivacy by designÈ (tutela della vita privata fin dalla progettazione). 91. In sintesi, il GEPD ritiene che la portabilit dei dati e il diritto allĠoblio siano concetti utili. Potrebbe essere opportuno inserirli nello strumento giuridico, ma probabilmente limitandoli allĠambiente elettronico. 6.6. Trattamento dei dati personali dei minori 92. La direttiva 95/46/CE non contiene norme precise sul trattamento dei dati personali dei minori. Non viene pertanto riconosciuta la necessit di riservare ai minori una protezione particolare in casi specifici, in virt sia della loro vulnerabilit sia dellĠincertezza giuridica che ne deriva, in particolare nei seguenti settori: — la raccolta dei dati dei minori e il modo in cui devono essere informati della raccolta, — il modo in cui si ottiene il consenso dei minori. In assenza di norme specifiche sulle modalit di ottenimento del consenso dei minori e sullĠet al di sotto della quale i minori devono essere considerati tali, dette questioni sono disciplinate dalla legislazione nazionale, che varia da uno Stato membro allĠaltro ( 40 ), — le modalit e le condizioni alle quali i minori o i loro rappresentanti legali possono esercitare i loro diritti a norma della direttiva. 93. Il GEPD ritiene che gli interessi particolari dellĠinfanzia sarebbero meglio tutelati se il nuovo strumento giuridico contenesse disposizioni supplementari destinate specificamente alla raccolta e allĠulteriore trattamento dei dati dei minori. Tali disposizioni mirate garantirebbero inoltre la certezza del diritto in questo settore specifico e andrebbero a beneficio dei responsabili del trattamento dei dati, che attualmente devono rispettare requisiti giuridici diversi. 94. Il GEPD suggerisce di inserire nello strumento giuridico le seguenti disposizioni: — lĠobbligo di adeguare ai minori le informazioni in quanto tale misura permetterebbe loro di comprendere pi facilmente che cosa comporta la raccolta di dati personali che li riguardano, — lĠobbligo di adeguare ai minori altri requisiti in materia di informazione, sul modo in cui devono essere fornite le informazioni e possibilmente anche sul contenuto, — una misura specifica che tuteli i minori dalla pubblicit comportamentale, — il rafforzamento del principio di limitazione delle finalit riguardo ai dati dei minori, — il divieto di raccogliere alcune categorie di dati personali dei minori, — la fissazione di una soglia dĠet, al di sotto della quale in linea generale i dati dei minori devono essere raccolti solo con il consenso esplicito e verificabile dei genitori, — qualora sia necessario ottenere il consenso dei genitori, occorrer definire norme sulle modalit di accertamento dellĠet del minore, che permettano in altre parole di stabilire che la persona in questione minorenne e di verificare il consenso dei genitori. Questo un settore in cui lĠUE pu prendere spunto da altri paesi, come gli Stati Uniti ( 41 ). 6.7. Meccanismi di ricorso collettivo 95. Sarebbe inutile rafforzare la sostanza dei diritti delle persone senza prevedere meccanismi procedurali efficaci atti a garantire lĠapplicazione di tali diritti. A tale proposito, il GEPD raccomanda di inserire nella legislazione dellĠUE meccanismi di ricorso collettivo per la violazione delle norme in materia di protezione dei dati. In particolare, i meccanismi di ricorso collettivo che autorizzano gruppi di cittadini a mettere in comune i ricorsi individuali nellĠambito di unĠunica azione legale potrebbero costituire uno strumento molto efficace per facilitare lĠapplicazione delle norme di protezione dei dati ( 42 ). Anche le autorit di protezione dei dati si sono espresse a favore di questa innovazione nel documento del Gruppo di lavoro sul futuro della privacy. 96. Nei casi di minore impatto improbabile che le vittime di una violazione delle norme di protezione dei dati propongano ricorsi individuali contro i responsabili del trattamento, considerati i costi, i ritardi, le incertezze, i rischi e gli oneri ai quali sarebbero esposti. Tali difficolt potrebbero venire superate o considerevolmente attenuate se esistesse un sistema di ricorso collettivo, che autorizzasse le vittime delle violazioni a mettere in comune i ricorsi individuali nellĠambito di unĠunica azione legale. Il GEPD altres favorevole ad autorizzare soggetti qualificati, quali associazioni di consumatori od organismi pubblici, ad avviare azioni per il risarcimento dei danni in nome e per conto delle vittime di violazioni delle norme di protezione dei dati. Tali azioni non dovrebbero pregiudicare il diritto degli interessati a proporre ricorsi individuali. 97. Le azioni collettive sono importanti non solo al fine di garantire un pieno risarcimento o altre azioni correttive, ma indirettamente svolgono anche una funzione di maggiore deterrenza. Il rischio di sostenere danni collettivi ingenti nellĠambito di tali azioni incentiverebbe in maniera esponenziale i responsabili del trattamento a garantire effettivamente il rispetto delle norme. A tale proposito, un rafforzamento dellĠapplicazione delle norme da parte dei privati tramite i meccanismi di ricorso collettivo integrerebbe lĠapplicazione delle norme da parte delle autorit pubbliche. 98. La comunicazione non prende posizione sullĠargomento. Il GEPD consapevole del dibattito attualmente in corso a livello europeo sullĠintroduzione di mezzi di ricorso collettivo dei consumatori. é altres consapevole del rischio di eccessi che questi meccanismi possono comportare in base allĠesperienza di altri sistemi giuridici. Ciononostante, considerati i vantaggi che apporterebbero, il GEPD ritiene che questi fattori non costituiscano argomentazioni sufficienti a respingerne o rinviarne lĠintroduzione nella legislazione in materia di protezione dei dati ( 43 ). 7. Rafforzamento del ruolo delle organizzazioni/dei responsabili del trattamento dei dati 7.1. Generale 99. Il GEPD del parere che, oltre a rafforzare i diritti delle persone, uno strumento giuridico moderno per la protezione dei dati debba contenere gli strumenti necessari ad accrescere la responsabilit dei responsabili del trattamento. Pi precisamente, il quadro deve prevedere incentivi affinch i responsabili del trattamento del settore privato o pubblico inseriscano proattivamente misure di protezione dei dati nelle loro attivit. Tali strumenti sarebbero utili innanzitutto perch, come precedentemente affermato, gli sviluppi tecnologici hanno comportato un brusco incremento in termini di raccolta, utilizzo e ulteriore trasferimento di dati personali, con un conseguente aumento dei rischi per la vita privata e la protezione dei dati personali, che dovrebbero essere compensati in maniera efficace. In secondo luogo, il quadro attuale privo — ad eccezione di alcune disposizioni ben definite (cfr. di seguito) — di tali strumenti e i responsabili del trattamento possono adottare un approccio reattivo alla protezione dei dati e alla vita privata, decidendo di agire solo dopo lĠinsorgere di un problema. Questo approccio trova riscontro nelle statistiche, che tra i problemi ricorrenti evidenziano prassi di scarso rispetto e perdite di dati. 100. Il GEPD ritiene che il quadro esistente non sia sufficiente a proteggere efficacemente i dati personali nelle condizioni attuali e future. Quanto maggiori sono i rischi, tanto pi elevata la necessit di attuare misure concrete che proteggano le informazioni a livello pratico e garantiscano una tutela efficace. Se queste misure proattive non verranno attuate de facto, continueranno probabilmente a verificarsi errori, incidenti e negligenze che metteranno a repentaglio la vita privata delle persone in questa societ sempre pi digitale. A tal fine, il GEPD propone le misure illustrate di seguito. 7.2. Rafforzamento degli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati 101. Il GEPD raccomanda di inserire una nuova disposizione che preveda lĠobbligo, per i responsabili del trattamento dei dati, di attuare misure appropriate ed efficaci per dare applicazione ai principi e agli obblighi dello strumento giuridico, e di dimostrarne su richiesta lĠosservanza. 102. Questo tipo di disposizione non del tutto nuovo. LĠarticolo 6, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE fa riferimento ai principi relativi alla qualit dei dati e afferma che Çil responsabile del trattamento tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1È. Analogamente, lĠarticolo 17, paragrafo 1, prevede che i responsabili del trattamento dei dati attuino misure di natura sia tecnica che organizzativa. Queste disposizioni, tuttavia, hanno una portata limitata. LĠinserimento di una disposizione generale sulla responsabilit stimolerebbe i responsabili del trattamento ad attuare misure proattive che consentano di rispettare tutti gli elementi della legislazione in materia di protezione dei dati. 103. Una disposizione sulla responsabilit avrebbe la conseguenza di obbligare i responsabili del trattamento ad attuare meccanismi e sistemi di controllo interni che garantiscano il rispetto dei principi e dei requisiti del quadro. Ci comporterebbe, ad esempio, il coinvolgimento dei vertici dirigenziali nelle politiche di protezione dei dati, la mappatura di procedure volte a garantire la corretta individuazione di tutte le operazioni di trattamento dei dati, la definizione di politiche di protezione dei dati vincolanti che dovrebbero anche essere costantemente rivedute e aggiornate al fine di contemplare nuove operazioni di trattamento dei dati, il rispetto dei principi di qualit, comunicazione, sicurezza, accesso, eccetera. Comporterebbe altres la necessit, per i responsabili del trattamento, di conservare le prove al fine di dimostrare su richiesta alle autorit il rispetto delle disposizioni. In alcuni casi dovrebbe essere anche obbligatorio dimostrare lĠosservanza delle norme alla collettivit. Si potrebbe procedere in tal senso prevedendo ad esempio la necessit per i responsabili del trattamento di includere la protezione dei dati nelle relazioni pubbliche (annuali), qualora tali relazioni siano obbligatorie per altri motivi. 104. Ovviamente, le tipologie di misure interne ed esterne da attuare devono essere appropriate e dipendere dai fatti e dalle circostanze di ogni caso particolare. Esiste una notevole differenza tra il trattamento di alcune centinaia di dati di clienti consistenti unicamente in nomi e indirizzi e il trattamento di informazioni di milioni di pazienti, compresa la loro anamnesi, da parte del responsabile. Lo stesso ragionamento vale per i modi specifici in cui occorre valutare lĠefficacia delle misure. Esiste unĠesigenza di scalabilit. 105. Lo strumento giuridico generale globale di protezione dei dati non deve definire i requisiti specifici della responsabilit, ma solo i suoi elementi essenziali. La comunicazione prevede taluni elementi volti a rafforzare gli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati, che il GEPD accoglie con grande favore. Pi precisamente, il GEPD sostiene appieno la proposta di rendere obbligatori gli incaricati della protezione dei dati e le valutazioni d'impatto sulla privacy, al ricorrere di determinate condizioni soglia. 106. Il GEPD, inoltre, raccomanda di delegare alla Commissione i poteri previsti dallĠarticolo 290 del TFUE per integrare i requisiti di base necessari a soddisfare il criterio della responsabilit. LĠutilizzo di questi poteri rafforzerebbe la certezza del diritto dei responsabili del trattamento e armonizzerebbe il rispetto della normativa in tutta lĠUE. Per lĠelaborazione di questi strumenti specifici dovranno essere consultati sia il Gruppo di lavoro articolo 29 sia il GEPD. 107. Infine, le misure concrete in materia di responsabilit che i responsabili del trattamento saranno tenuti ad attuare potrebbero essere imposte anche dalle autorit di protezione dei dati nellĠambito dei loro poteri di applicazione della normativa. A tal fine, alle autorit di protezione dei dati si dovrebbero conferire nuovi poteri che permettano loro di imporre misure correttive o sanzioni. A titolo di esempio, si dovrebbe prevedere lo sviluppo di programmi interni di conformit volti ad applicare il concetto di Çprivacy by designÈ (tutela della vita privata fin dalla progettazione) in prodotti e servizi specifici, eccetera. Misure correttive dovranno essere imposte solo nella misura in cui siano appropriate, proporzionate ed efficaci a garantire il rispetto delle norme giuridiche applicabili e vincolanti. 7.3. Privacy by design (tutela della vita privata fin dalla progettazione) 108. Il concetto di Çprivacy by designÈ si riferisce allĠintegrazione della protezione dei dati e della vita privata fin dalla progettazione di nuovi prodotti, servizi e procedure che comportano il trattamento di dati personali. Il GEPD ritiene che questo concetto sia un elemento del principio di responsabilit. Di conseguenza, i responsabili del trattamento dei dati saranno altres tenuti a dimostrare di avere attuato, se del caso, questo principio. Recentemente, la 32 a conferenza internazionale dei commissari in materia di protezione dei dati e della vita privata ha formulato una risoluzione in cui ha riconosciuto il concetto di Çprivacy by designÈ quale elemento essenziale della protezione fondamentale della vita privata ( 44 ). 109. La direttiva 95/46/CE contiene alcune disposizioni che incoraggiano lĠapplicazione di questo concetto ( 45 ), ma non riconosce espressamente tale obbligo. Il GEPD si compiace che la comunicazione approvi il principio di Çprivacy by designÈ quale strumento volto a garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati. Suggerisce di includere una disposizione vincolante che preveda un obbligo di Çprivacy by designÈ, che potrebbe basarsi sulla formulazione del considerando 46 della direttiva 95/46/CE. Per la precisione, la disposizione dovr prevedere espressamente che i responsabili del trattamento attuino misure tecniche e organizzative, sia al momento della progettazione che a quello dellĠesecuzione del trattamento, in particolare al fine di garantire la protezione dei dati personali e di impedirne qualsiasi trattamento non autorizzato ( 46 ). 110. Sulla base di tale disposizione i responsabili del trattamento dei dati saranno tenuti — tra l'altro — a garantire che i sistemi di trattamento siano concepiti in modo tale che venga trattato il minor numero di dati personali possibile, vengano attuate impostazioni predefinite a tutela della vita privata, ad esempio che nelle reti sociali venga mantenuta la riservatezza, in maniera predefinita, dei profili individuali e vengano attuati strumenti in grado di garantire agli utenti una maggiore protezione dei loro dati personali (ad esempio controllo degli accessi, cifratura). 111. I vantaggi di un riferimento pi esplicito al concetto di Çprivacy by designÈ possono essere riassunti come segue: — evidenzierebbe lĠimportanza del principio in s, quale strumento volto a garantire che processi, prodotti e servizi siano concepiti fin dallĠinizio nellĠottica della tutela della vita privata, — diminuirebbe le violazioni della vita privata e ridurrebbe al minimo lĠinutile raccolta di dati offrendo alle persone effettive possibilit di scelta riguardo ai loro dati personali, — eviterebbe la necessit di ricorrere successivamente a soluzioni di ripiego nel tentativo di risolvere problemi ai quali potrebbe essere difficile, se non impossibile, porre rimedio, — faciliterebbe inoltre lĠeffettiva applicazione e attuazione di questo principio da parte delle autorit di protezione dei dati. 112. DallĠeffetto combinato di questĠobbligo scaturir una domanda pi sostenuta di prodotti e servizi di Çprivacy by designÈ, che dovrebbe incentivare maggiormente lĠindustria a soddisfare tale richiesta. Si dovrebbe inoltre valutare lĠipotesi di creare un obbligo separato per i progettisti e i produttori di nuovi prodotti e servizi con una probabile incidenza sulla protezione dei dati e la vita privata. Il GEPD suggerisce di includere tale obbligo separato, che potrebbe agevolare ulteriormente il rispetto, da parte dei responsabili del trattamento dei dati, degli obblighi loro imposti. 113. La codificazione del concetto di Çprivacy by designÈ potrebbe essere integrata da una disposizione che ne enunci i requisiti generali applicabili in materia trasversale a vari settori, prodotti e servizi, garantendo ad esempio prerogative concrete agli utenti, da adottarsi conformemente a questo principio. 114. Il GEPD, inoltre, raccomanda di delegare alla Commissione i poteri previsti dallĠarticolo 290 del TFUE per integrare, se del caso, i requisiti di base necessari a soddisfare il criterio della Çprivacy by designÈ per prodotti e servizi specifici. LĠutilizzo di questi poteri rafforzerebbe la certezza del diritto dei responsabili del trattamento e armonizzerebbe il rispetto della normativa in tutta lĠUE. Per lĠelaborazione di questi strumenti specifici dovranno essere consultati sia il Gruppo di lavoro articolo 29 sia il GEPD (cfr., nello stesso modo, il paragrafo 106 sulla responsabilit). 115. Infine, alle autorit di protezione dei dati dovrebbe essere conferito il potere di imporre misure correttive o sanzioni secondo restrizioni analoghe a quelle gi indicate al punto 107, laddove i responsabili del trattamento dei dati abbiano chiaramente omesso di adottare misure concrete nei casi in cui avrebbero dovuto agire in tal senso. 7.4. Servizi di certificazione 116. La comunicazione riconosce la necessit di esaminare lĠeventualit di creare regimi europei di certificazione per prodotti e servizi Çottemperanti ai principi di tutela della vita privataÈ. Il GEPD sostiene appieno questo obiettivo e suggerisce di includere una disposizione che preveda la creazione di tali regimi e la loro possibile efficacia nellĠUE, che potrebbe essere ulteriormente sviluppato in seguito in altri strumenti normativi. Questa misura dovrebbe integrare le disposizioni in materia di responsabilit e Çprivacy by designÈ. 117. I regimi di certificazione volontari permetteranno di verificare lĠattuazione, da parte di un responsabile del trattamento dei dati, di misure volte a ottemperare allo strumento giuridico. é inoltre probabile che i responsabili del trattamento dei dati — o anche i prodotti e i servizi — che beneficiano di un marchio di certificazione ottengano un vantaggio competitivo sugli altri. Tali regimi agevolerebbero altres le attivit di controllo e attuazione della legge delle autorit di protezione dei dati. 8. Globalizzazione e diritto applicabile 8.1. Una evidente necessit di una protezione pi coerente 118. Come precedentemente indicato al capo 2, il trasferimento di dati personali oltre le frontiere dellĠUE aumentato in maniera esponenziale a seguito dello sviluppo di nuove tecnologie, del ruolo svolto dalle societ multinazionali e della maggiore influenza esercitata dai governi nel trattamento e nella condivisione dei dati personali su scala internazionale. Questo uno dei principali motivi che giustificano la revisione del quadro giuridico attuale. Di conseguenza, questo uno dei settori in cui il GEPD chiede ambizione ed efficacia, alla luce dellĠevidente necessit di garantire una protezione pi coerente nel caso in cui i dati vengano trattati al di fuori dellĠUE. 8.2. Investire in norme internazionali 119. Il GEPD ritiene che sia necessario investire maggiormente nello sviluppo di norme internazionali. Una maggiore armonizzazione del livello di protezione dei dati personali a livello globale chiarirebbe notevolmente la sostanza dei principi da rispettare e le condizioni per i trasferimenti dei dati. Obiettivo di queste norme globali sar conciliare lĠobbligo di garantire un livello elevato di protezione dei dati — compresi gli elementi essenziali di protezione dei dati dellĠUE — con le specificit regionali. 120. Il GEPD sostiene lĠambizioso lavoro svolto finora nel quadro della conferenza internazionale dei commissari in materia di protezione dei dati per lo sviluppo e la divulgazione delle cosiddette Çnorme di MadridÈ, al fine di integrarle in uno strumento vincolante e possibilmente di avviare una conferenza intergovernativa ( 47 ). Il GEPD chiede alla Commissione di adottare le iniziative necessarie ad agevolare la realizzazione di questo obiettivo. 121. Il GEPD ritiene che sia inoltre importante garantire la coerenza tra questa iniziativa sulle norme internazionali, lĠattuale riesame del quadro dellĠUE sulla protezione dei dati e altri sviluppi quali lĠattuale revisione delle linee guida dellĠOCSE sulla protezione della vita privata e della Convenzione 108 del Consiglio dĠEuropa, che aperta alla firma da parte dei paesi terzi (cfr. anche il punto 17). Il GEPD ritiene che la Commissione debba svolgere un ruolo specifico a tale proposito, indicando come promuover tale coerenza nei negoziati in seno allĠOCSE e al Consiglio dĠEuropa. 8.3. Chiarire i criteri di individuazione del diritto applicabile 122. Poich non sar possibile raggiungere facilmente una piena coerenza, permarr — almeno nel prossimo futuro — una certa diversit tra le legislazioni nazionali nellĠUE e, a maggior ragione, oltre i confini dellĠUnione. Il GEPD ritiene che un nuovo strumento giuridico dovr chiarire i criteri di individuazione del diritto applicabile e garantire meccanismi semplificati per i flussi di dati nonch la responsabilit degli attori coinvolti nella circolazione dei dati. 123. Innanzitutto lo strumento giuridico dovrebbe garantire la possibilit di applicare il diritto dellĠUE nei casi in cui i dati personali vengano trattati oltre i confini dellĠUnione, sempre che la richiesta di applicare il diritto dellĠUE sia giustificata. LĠesempio di servizi di cloud computing non europei destinati a cittadini residenti nellĠUE dimostra tale necessit. In un ambiente in cui i dati non sono conservati e trattati fisicamente in un luogo fisso, in cui utenti e fornitori di servizi dislocati in paesi diversi hanno capacit di esercitare un influenza concreta sui dati, molto difficile individuare chi ha la responsabilit di rispettare quali principi di protezione dei dati. Vengono forniti orientamenti, specialmente dalle autorit di protezione dei dati, sulle modalit di interpretazione e applicazione della direttiva 95/46/CE nei casi in questione, ma gli orientamenti da soli non sono sufficienti a garantire la certezza del diritto in questo nuovo ambiente. 124. Nel territorio dellĠUE la necessit di una maggiore precisione nel quadro giuridico e di un criterio semplificato per lĠindividuazione del diritto applicabile stata sottolineata dal Gruppo di lavoro articolo 29 in un recente parere ( 48 ). 125. Il GEPD ritiene che sarebbe preferibile se lo strumento giuridico assumesse la forma di un regolamento da cui deriverebbero norme identiche applicabili in tutti gli Stati membri. Con un regolamento diventerebbe meno importante individuare il diritto applicabile. Questo uno dei motivi per i quali il GEPD fortemente favorevole allĠadozione di un regolamento. Ciononostante, anche un regolamento lascerebbe un certo margine di manovra agli Stati membri. Se nel nuovo strumento verr mantenuto un margine di manovra considerevole, il GEPD sosterrebbe la proposta, avanzata dal Gruppo di lavoro articolo 29, di passare da unĠapplicazione distributiva delle differenti legislazioni nazionali a unĠapplicazione centralizzata di unĠunica legislazione in tutti gli Stati membri in cui ha sede un responsabile del trattamento dei dati. Chiede inoltre una cooperazione e un coordinamento maggiori tra le autorit di protezione dei dati nelle cause e nei reclami transnazionali (cfr. il capo 10). 8.4. Semplificare i meccanismi di circolazione dei dati 126. La necessit di coerenza e di un punto di riferimento di alto livello deve essere presa in considerazione non solo in merito ai principi globali di protezione dei dati, ma anche riguardo ai trasferimenti internazionali. Il GEPD sostiene appieno lĠobiettivo della Commissione di semplificare le attuali procedure per i trasferimenti internazionali di dati e di assicurare un approccio pi uniforme e coerente nei confronti dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. 127. Il meccanismo di circolazione dei dati comprende sia trasferimenti del settore privato, in particolare tramite clausole contrattuali o Çnorme vincolanti dĠimpresaÈ (Binding Corporate Rules — BCR) che trasferimenti tra autorit pubbliche. Le norme vincolanti dĠimpresa sono uno degli elementi in cui sarebbe auspicabile adottare un approccio pi coerente e semplificato. Il GEPD raccomanda di indicare espressamente le condizioni che disciplinano le BCR nel nuovo strumento giuridico ( 49 ): — riconoscendo espressamente le norme vincolanti dĠimpresa quali strumenti che forniscono garanzie adeguate, — illustrando gli elementi/le condizioni principali per lĠadozione di norme vincolanti dĠimpresa, — definendo procedure di cooperazione per lĠadozione di norme vincolanti dĠimpresa, compresi criteri per la scelta di unĠautorit di controllo principale (sportello unico). 9. Il settore della polizia e della giustizia 9.1. Lo strumento generale 128. La Commissione ha ripetutamente sottolineato lĠimportanza di rafforzare la protezione dei dati nellĠambito delle attivit di contrasto e prevenzione della criminalit, in cui lo scambio e lĠutilizzo di dati personali notevolmente aumentato. Anche il programma di Stoccolma, approvato dal Consiglio europeo, fa riferimento a una solida disciplina della protezione dei dati quale prerequisito principale per la strategia di gestione delle informazioni dellĠUE in questo settore ( 50 ). 129. La revisione del quadro generale di protezione dei dati lĠoccasione ideale per compiere progressi al riguardo, in particolare perch la comunicazione descrive giustamente la decisione quadro 2008/977 come inadeguata ( 51 ). 130. Il GEPD ha illustrato nella sezione 3.2.5 del presente parere i motivi che giustificano lĠinclusione del settore della cooperazione di polizia e giudiziaria nello strumento generale. LĠinclusione del settore della polizia e della giustizia apporta una serie di vantaggi aggiuntivi. Significa che le norme non si applicheranno pi solo agli scambi transfrontalieri di dati ( 52 ), ma anche ai trattamenti di dati allĠinterno degli Stati membri. Verr meglio garantita una protezione adeguata dello scambio di dati personali con i paesi terzi, anche per quanto riguarda gli accordi internazionali. Inoltre, le autorit di protezione dei dati avranno, nei confronti delle autorit giudiziarie e di polizia, gli stessi poteri ampi e armonizzati che hanno nei confronti di altri responsabili del trattamento dei dati. Infine, lĠattuale articolo 13, che conferisce agli Stati membri il potere di adottare disposizioni legislative specifiche intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dallo strumento generale per interessi pubblici specifici, dovr essere applicato con le stesse restrizioni vigenti in altri settori. In particolare, le garanzie specifiche previste dallo strumento generale in questo settore dovranno essere rispettate anche nella legislazione nazionale adottata nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria. 9.2. Ulteriori norme specifiche per il settore della polizia e della giustizia 131. Tale inclusione, tuttavia, non esclude norme e deroghe speciali, che tengano nella debita considerazione le specificit del settore, in linea con la dichiarazione 21 allegata al trattato di Lisbona. Possono essere previste restrizioni ai diritti degli interessati, che per devono essere necessarie, proporzionate e non modificare gli elementi essenziali del diritto stesso. A tale proposito occorre sottolineare che la direttiva 95/46/CE, compreso il suo articolo 13, attualmente disciplina le attivit di contrasto in vari settori (ad esempio in ambito fiscale, doganale, antifrode) che non sono sostanzialmente differenti da molte funzioni svolte nel settore della polizia e della giustizia. 132. Devono inoltre essere previste misure di compensazione specifiche a favore delle persone interessate offrendo loro ulteriore protezione in un settore in cui il trattamento dei dati personali potrebbe essere pi invasivo. 133. Alla luce delle precedenti considerazioni, il GEPD ritiene che il nuovo quadro debba contenere almeno gli elementi elencati di seguito, in linea con la Convenzione 108 e la raccomandazione R (87) 15: — una distinzione tra le diverse categorie di dati e fascicoli in base al loro grado di esattezza e affidabilit, sostenendo il principio secondo cui i dati fondati su fatti dovrebbero essere differenziati da quelli fondati su opinioni o valutazioni personali, — una distinzione tra le varie categorie di persone interessate (presunti criminali, vittime, testimoni, eccetera) e di fascicoli (temporanei, permanenti e informativi). Dovranno essere previste condizioni e garanzie specifiche per il trattamento di dati relativi a persone non sospette, — meccanismi volti a garantire la verifica periodica e la rettifica al fine di salvaguardare la qualit dei dati trattati, — potrebbero essere definite disposizioni e/o salvaguardie specifiche in relazione al trattamento dei dati biometrici e genetici (che sta acquisendo un peso sempre maggiore) nel settore dellĠapplicazione della legge. Il loro utilizzo dovrebbe essere limitato esclusivamente ai casi in cui non siano disponibili mezzi meno invasivi in grado di garantire lo stesso effetto ( 53 ), — le condizioni per il trasferimento di dati personali ad autorit non competenti e a privati e per lĠaccesso e lĠutilizzo ulteriore, da parte delle autorit di contrasto, di dati personali raccolti da privati. 9.3. Regimi settoriali di protezione dei dati 134. La comunicazione afferma che Çla decisione quadro non si sostituisce ai diversi atti normativi settoriali adottati a livello dellĠUnione nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, in particolare a quelli che disciplinano il funzionamento di Europol, Eurojust, il sistema dĠinformazione Schengen (SIS) e il sistema informativo doganale (SID), contenenti anchĠessi particolari disposizioni per la protezione dei dati e/o che fanno riferimento in linea generale a strumenti di protezione dei dati del Consiglio dĠEuropaÈ. 135. A parere del GEPD, un nuovo quadro giuridico dovrebbe essere, per quanto possibile, chiaro, semplice e coerente. In presenza di un ampio numero di regimi differenti che disciplinano, ad esempio, il funzionamento di Europol, Eurojust, SIS e Prm, il rispetto delle norme resta o addirittura diventa pi complicato. Questo uno dei motivi per cui il GEPD favorevole a uno strumento giuridico globale per tutti i settori. 136. Il GEPD tuttavia consapevole che lĠallineamento delle norme di sistemi diversi richieder un lavoro considerevole, che deve essere svolto con attenzione. Il GEPD ritiene che un approccio graduale, quale indicato nella comunicazione, abbia senso nella misura in cui lĠimpegno a garantire un elevato livello di protezione dei dati in maniera coerente ed effettiva resti chiaro e visibile. Pi concretamente: — in una prima fase, opportuno rendere applicabile lo strumento giuridico generale sulla protezione dei dati a tutti i trattamenti nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, compresi gli adeguamenti per la polizia e la giustizia (come definiti nella sezione 9.2), — in una seconda fase, i regimi settoriali di protezione dei dati dovranno essere allineati a questo strumento generale. La Commissione deve impegnarsi ad adottare proposte per questa seconda fase, in tempi brevi e precisi. 10. Le autorit di protezione dei dati e la cooperazione tra di esse 10.1. Rafforzare il ruolo delle autorit di protezione dei dati 137. Il GEPD sostiene appieno lĠobiettivo della Commissione di affrontare la questione dello status delle autorit di protezione dei dati e, pi espressamente, di rafforzarne lĠindipendenza, le risorse e i poteri di contrasto. 138. Il GEPD insiste inoltre sulla necessit di chiarire, nel nuovo strumento giuridico, il concetto essenziale di indipendenza delle autorit di protezione dei dati. La Corte di giustizia dellĠUnione europea si recentemente pronunciata in materia nella causa C-518/07 ( 54 ), in cui ha sottolineato che per indipendenza si intende lĠassenza di qualsivoglia influenza esterna. UnĠautorit di protezione dei dati pu non sollecitare n accettare istruzioni da alcuno. Il GEPD suggerisce di codificare espressamente questi elementi di indipendenza nella legislazione. 139. Le autorit di protezione dei dati devono disporre delle risorse umane e finanziarie sufficienti per lĠesercizio delle loro funzioni. Il GEPD suggerisce di includere questo requisito nella legislazione ( 55 ). Sottolinea infine la necessit di assicurare che le autorit siano dotate di poteri pienamente armonizzati per lo svolgimento delle loro funzioni di indagine e per lĠimposizione di misure e sanzioni sufficientemente deterrenti e correttive. In questo modo verrebbe rafforzata la certezza del diritto sia per le persone interessate che per i responsabili del trattamento dei dati. 140. Il rafforzamento dellĠindipendenza, delle risorse e dei poteri delle autorit di protezione dei dati deve andare di pari passo con una maggiore cooperazione a livello multilaterale, specialmente alla luce del crescente numero di questioni di protezione dei dati su scala europea. LĠinfrastruttura principale alla quale fare riferimento per tale cooperazione ovviamente il Gruppo di lavoro articolo 29. 10.2. Rafforzare il ruolo del Gruppo di lavoro 141. LĠesperienza dimostra che, da quando il gruppo stato avviato nel 1997 ad oggi, il suo funzionamento si evoluto. Ha acquisito una maggiore indipendenza e, nella pratica, non pu pi essere considerato come un semplice Gruppo di lavoro consultivo presso la Commissione. Il GEPD suggerisce di apportare ulteriori miglioramenti al funzionamento del Gruppo di lavoro, anche per quanto riguarda la sua infrastruttura e la sua indipendenza. 142. Il GEPD ritiene che la forza del gruppo sia intrinsecamente collegata allĠindipendenza e ai poteri dei suoi membri. Nel nuovo quadro giuridico dovr essere garantita lĠautonomia del Gruppo di lavoro, conformemente ai criteri sviluppati per una completa indipendenza delle autorit di protezione dei dati dalla Corte di giustizia dellĠUnione europea nella causa C-518/07. Il GEPD ritiene che il Gruppo di lavoro debba inoltre disporre della dotazione finanziaria e delle risorse sufficienti nonch di un segretariato rafforzato a sostegno dei suoi contributi. 143. Per quanto riguarda il segretariato del Gruppo di lavoro, il GEPD apprezza la sua integrazione nellĠunit Çprotezione dei datiÈ della DG Giustizia, che offre al Gruppo di lavoro stesso il vantaggio di beneficiare di contatti efficienti e flessibili e di informazioni aggiornate sugli sviluppi in materia di protezione dei dati. DĠaltro canto, il GEPD mette in discussione il fatto che la Commissione (e pi precisamente lĠunit) sia al tempo stesso membro, segretariato e destinatario dei pareri del Gruppo di lavoro. Tale situazione giustificherebbe una maggiore indipendenza del segretariato. Il GEPD esorta la Commissione a valutare — in stretta consultazione con le parti interessate — il modo migliore di garantire tale indipendenza. 144. Infine, il rafforzamento dei poteri delle autorit di protezione dei dati richiede a sua volta il conferimento di maggiori poteri al Gruppo di lavoro, con una struttura che preveda norme e salvaguardie migliori e una maggiore trasparenza. Questi elementi dovranno essere sviluppati per il ruolo sia consultivo sia di contrasto del Gruppo di lavoro. 10.3. Il ruolo consultivo del Gruppo di lavoro 145. Le posizioni espresse dal Gruppo di lavoro nellĠambito del ruolo consultivo svolto presso la Commissione dovranno essere effettivamente attuate, in particolare per quanto riguarda lĠinterpretazione e lĠapplicazione dei principi della direttiva e di altri strumenti di protezione dei dati; in altre parole, occorrer garantire lĠautorevolezza delle posizioni del Gruppo di lavoro. Le autorit di protezione dei dati dovranno discutere ulteriormente la questione al fine di individuare il modo di includere questo aspetto nello strumento giuridico. 146. Il GEPD raccomanda soluzioni che renderebbero pi autorevoli i pareri del Gruppo di lavoro senza modificarne sostanzialmente il funzionamento. Il GEPD suggerisce di includere lĠobbligo, per le autorit di protezione dei dati e la Commissione, di tenere nel massimo conto i pareri e le posizioni comuni che ha adottato il Gruppo di lavoro, sulla base del modello utilizzato per le posizioni dellĠOrganismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) ( 56 ). Il nuovo strumento giuridico, inoltre, potrebbe affidare al Gruppo di lavoro il compito esplicito di adottare Çindirizzi interpretativiÈ. Queste soluzioni alternative conferirebbero alle posizioni del Gruppo di lavoro un ruolo pi forte, anche dinanzi ai tribunali. 10.4. Applicazione coordinata da parte del Gruppo di lavoro 147. NellĠambito del quadro attuale, lĠapplicazione della normativa in materia di protezione dei dati negli Stati membri di competenza delle 27 autorit di protezione dei dati, con uno scarso coordinamento per quanto riguarda la gestione di casi specifici. Nei casi in cui coinvolto pi di uno Stato membro o che hanno chiaramente una dimensione globale, invece, si assiste a una moltiplicazione dei costi per le imprese, che sono costrette a interagire con autorit pubbliche differenti per la stessa attivit, e aumenta il rischio di unĠapplicazione incoerente: in circostanze eccezionali, le medesime attivit di trattamento possono essere considerate legittime da unĠautorit di protezione dei dati e vietate da unĠaltra. 148. Alcuni casi hanno una dimensione strategica che dovrebbe essere affrontata in maniera centralizzata. Il Gruppo di lavoro articolo 29 agevola le azioni di coordinamento e contrasto tra le autorit di protezione dei dati ( 57 ) in importanti questioni di protezione dei dati con implicazioni internazionali di questo tipo, comĠ avvenuto nel caso delle reti sociali e dei motori di ricerca( 58), nonch riguardo alle indagini coordinate in materia di telecomunicazioni e assicurazioni sanitarie svolte in differenti Stati membri. 149. Esistono tuttavia limitazioni alle azioni di contrasto che il Gruppo di lavoro pu intraprendere nellĠambito del quadro attuale. Il Gruppo di lavoro pu adottare posizioni comuni, ma non esistono strumenti in grado di garantire che tali posizioni vengano effettivamente attuate nella pratica. 150. Il GEPD suggerisce di includere nello strumento giuridico disposizioni supplementari che potrebbero sostenere lĠapplicazione coordinata delle norme di protezione dei dati, in particolare: — lĠobbligo di garantire che le autorit di protezione dei dati e la Commissione tengano nel massimo conto i pareri e le posizioni comuni che ha adottato il Gruppo di lavoro articolo 29 ( 59 ), — lĠobbligo, per le autorit di protezione dei dati, di collaborare lealmente sia lĠuna con lĠaltra che con la Commissione e il Gruppo di lavoro articolo 29 ( 60 ). Come esempio pratico di questa cooperazione leale, si potrebbe istituire una procedura mediante la quale le autorit di protezione dei dati informino la Commissione o il Gruppo di lavoro in caso di misure di applicazione delle normative nazionali con un elemento transfrontaliero, analoga alla procedura applicabile nellĠambito del quadro attuale riguardo alle decisioni di adeguatezza nazionali, — precisazione delle regole di voto al fine di aumentare lĠimpegno delle autorit di protezione dei dati ad attuare le decisioni del Gruppo di lavoro. Si potrebbe stabilire che il Gruppo di lavoro prenda decisioni su base consensuale e che, nellĠimpossibilit di raggiungere un consenso, adotti decisioni di esecuzione solo con una maggioranza qualificata. Inoltre, un considerando potrebbe stabilire che le autorit di protezione dei dati che esprimono un voto positivo su un documento siano tenute ad attuarlo a livello nazionale o assumano un impegno politico in tal senso. 151. Il GEPD desidera esprimere le proprie riserve in merito allĠintroduzione di misure pi forti, quali il conferimento di un valore vincolante alle posizioni del Gruppo di lavoro articolo 29. In questo modo verrebbe pregiudicata lĠindipendenza delle singole autorit di protezione dei dati, che deve essere garantita dagli Stati membri ai sensi della legislazione nazionale. Qualora le decisioni del Gruppo di lavoro avessero un impatto diretto su terzi quali i responsabili del trattamento dei dati, sarebbe necessario prevedere nuove procedure tra cui salvaguardie come meccanismi di trasparenza e ricorso, compresa la possibilit di adire la Corte di giustizia dellĠUnione europea. 10.5. Cooperazione tra il GEPD e il Gruppo di lavoro 152. Si potrebbero inoltre affinare le modalit di cooperazione tra il GEPD e il Gruppo di lavoro. Il GEPD membro del Gruppo di lavoro e, al suo interno, contribuisce alle posizioni sui principali sviluppi strategici dellĠUE, garantendone al contempo la coerenza con i propri pareri. Il GEPD rileva il crescente aumento, nel settore sia privato che pubblico, delle questioni inerenti alla vita privata che hanno implicazioni a livello nazionale in molti Stati membri e riguardo alle quali il Gruppo di lavoro pu svolgere un ruolo specifico. 153. Il GEPD svolge un ruolo consultivo complementare per quanto riguarda gli sviluppi nel contesto dellĠUE, che deve essere mantenuto. In qualit di organismo europeo, esercita questa competenza consultiva nei confronti delle istituzioni dellĠUE nello stesso modo in cui le autorit nazionali di protezione dei dati forniscono consulenza ai loro governi. 154. Il GEPD e il Gruppo di lavoro operano da una prospettiva differente ma complementare. Per tali motivi necessario mantenere e forse migliorare il coordinamento tra il Gruppo di lavoro e il GEPD, al fine di garantirne la collaborazione sulle principali questioni di protezione dei dati, ad esempio tramite il coordinamento periodico dei programmi di lavoro ( 61 ) e assicurando la trasparenza su questioni che hanno una dimensione pi nazionale o riguardano un aspetto pi specifico a livello dellĠUE. 155. Nella direttiva attuale il coordinamento non viene menzionato per il semplice motivo che allĠepoca dellĠadozione della direttiva il GEPD non esisteva, ma a sei anni dalla sua creazione le complementarit del GEPD e del Gruppo di lavoro sono visibili e potrebbero essere riconosciute formalmente. Il GEPD ricorda che, ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, ha la funzione di collaborare con le autorit nazionali di protezione dei dati e di partecipare alle attivit del Gruppo di lavoro. Il GEPD raccomanda di fare espressamente riferimento alla cooperazione nel nuovo strumento giuridico e di strutturarla, se del caso, definendo ad esempio una procedura per la cooperazione. 10.6. Cooperazione tra il GEPD e le autorit di protezione dei dati nel controllo dei sistemi UE 156. Queste considerazioni si applicano anche a settori in cui necessario coordinare il controllo tra il livello europeo e nazionale. é il caso degli organismi UE che trattano considerevoli quantit di dati forniti dalle autorit nazionali o dei sistemi dĠinformazione su vasta scala con una componente europea e nazionale. 157. Il sistema che disciplina attualmente alcuni sistemi dĠinformazione su vasta scala e organismi dellĠUE — Europol, Eurojust e il Sistema dĠinformazione Schengen di prima generazione (SIS), ad esempio, sono dotati di autorit di controllo comuni con rappresentanti delle autorit nazionali di protezione dei dati — un residuo della cooperazione intergovernativa dellĠepoca pre-Lisbona e non rispetta la struttura istituzionale dellĠUE di cui Europol ed Eurojust sono ora parte integrante, e in cui stato ormai integrato anche ÇlĠacquis di SchengenÈ( 62). 158. La comunicazione annuncia che nel 2011 la Commissione avvier una consultazione delle parti interessate sulla revisione di questi sistemi di controllo. Il GEPD esorta la Commissione a prendere quanto prima (in tempi brevi e precisi, come indicato in precedenza) una posizione nella discussione attualmente in corso in materia di controllo. NellĠambito di tale discussione il GEPD assumer la posizione illustrata di seguito. 159. In primo luogo occorre garantire che tutte le autorit di controllo soddisfino i criteri indispensabili dellĠindipendenza, delle risorse e dei poteri di contrasto. é inoltre necessario fare in modo che vengano prese in considerazione le prospettive e le competenze esistenti a livello dellĠUE. Questo significa che la cooperazione deve avvenire non solo tra le autorit nazionali, ma anche con lĠautorit europea di protezione dei dati (attualmente il GEPD). Il GEPD ritiene che sia necessario seguire un modello che soddisfi tali requisiti ( 63 ). 160. Negli ultimi anni stato sviluppato il modello di Çcontrollo coordinatoÈ. Questo modello di controllo, attualmente operativo a livello di Eurodac e di parti del sistema informativo doganale, sar presto esteso al sistema di informazione visti (VIS) e al Sistema dĠinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Questo modello si articola su tre livelli: (1) il controllo a livello nazionale garantito dalle autorit di protezione dei dati; (2) il controllo a livello dellĠUE garantito dal GEPD; (3) il coordinamento garantito da riunioni periodiche convocate dal GEPD, che agisce da segretariato di questo meccanismo di coordinamento. Questo modello si rivelato efficace ed effettivo e in futuro dovrebbe essere previsto per altri sistemi di informazione.
C. COME MIGLIORARE LĠAPPLICAZIONE DEL QUADRO ATTUALE? 11. Il breve periodo 161. Durante il processo di revisione occorrer impegnarsi per garantire la piena ed effettiva attuazione delle norme esistenti. Tali norme continueranno a essere applicabili finch il quadro futuro non verr adottato e successivamente recepito negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. In questo senso possono essere individuate varie linee dĠazione. 162. Innanzitutto, la Commissione deve continuare a controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, della direttiva 95/46/CE e, se del caso, avvalersi dei poteri conferitile dallĠarticolo 258 del TFUE. Recentemente sono stati avviati procedimenti di infrazione per lĠerrata attuazione dellĠarticolo 28 della direttiva riguardo al requisito dellĠindipendenza delle autorit di protezione dei dati ( 64 ). La piena osservanza della direttiva deve essere controllata e assicurata anche in altri settori ( 65 ). Il GEPD, pertanto, accoglie con favore e sostiene appieno lĠimpegno di attuare una politica attiva contro le infrazioni assunto dalla Commissione nella comunicazione. La Commissione deve inoltre proseguire il dialogo strutturale con gli Stati membri in materia di attuazione ( 66 ). 163. In secondo luogo, occorre incoraggiare lĠapplicazione a livello nazionale al fine di garantire lĠattuazione pratica delle norme di protezione dei dati, anche per quanto riguarda i nuovi fenomeni tecnologici e attori globali. Le autorit di protezione dei dati devono utilizzare appieno i loro poteri dĠindagine e sanzionatori. é inoltre importante che gli attuali diritti degli interessati, in particolare il diritto di accesso, siano pienamente rispettati nella pratica. 164. In terzo luogo, nel breve periodo sembra necessario un maggiore coordinamento nellĠapplicazione delle norme. Il Gruppo di lavoro articolo 29 e i suoi documenti interpretativi svolgono un ruolo cruciale in tal senso, ma anche le autorit di protezione dei dati devono adoperarsi per la loro attuazione pratica. Occorre evitare conclusioni divergenti in relazione a casi aventi dimensione europea e globale; approcci comuni possono e devono essere raggiunti nellĠambito del Gruppo di lavoro. Indagini coordinate a livello UE sotto lĠegida del Gruppo di lavoro possono a loro volta apportare un notevole valore aggiunto. 165. In quarto luogo, i principi di protezione dei dati devono essere proattivamente ÇintegratiÈ nelle nuove normative che possono incidere, direttamente o indirettamente, sulla protezione dei dati. A livello UE, il GEPD compie sforzi considerevoli per contribuire al miglioramento della legislazione europea e tale impegno deve essere profuso anche a livello nazionale. Le autorit di protezione dei dati devono pertanto utilizzare appieno i loro poteri consultivi per garantire lĠadozione di un approccio proattivo in tal senso. Le autorit di protezione dei dati, compreso il GEPD, possono svolgere un ruolo attivo anche nel controllo degli sviluppi tecnologici. LĠattivit di controllo importante al fine di individuare precocemente le tendenze emergenti, evidenziare le possibili implicazioni per la protezione dei dati, sostenere soluzioni che tengano conto della protezione dei dati e sensibilizzare le parti interessate. 166. é infine necessario perseguire attivamente una maggiore cooperazione tra i vari attori a livello internazionale. é pertanto importante rafforzare gli strumenti internazionali di cooperazione. Iniziative quali le norme di Madrid e il lavoro attualmente in corso in seno al Consiglio dĠEuropa e allĠOCSE meritano pieno sostegno. In tale contesto molto positivo che la Commissione federale per il commercio degli USA (US Federal Trade Commission) sia ora entrata a far parte della famiglia dei commissari in materia di protezione dei dati e della vita privata nel quadro della loro conferenza internazionale.
D. CONCLUSIONI OSSERVAZIONI GENERALI 167. Il GEPD accoglie con favore la comunicazione della Commissione in generale, poich convinto che sia necessario rivedere lĠattuale quadro giuridico sulla protezione dei dati al fine di garantire una tutela efficace in una societ dellĠinformazione destinata a svilupparsi ulteriormente e a diventare sempre pi globalizzata. 168. La comunicazione individua le questioni e le sfide principali. Il GEPD condivide il parere della Commissione secondo cui in futuro continuer a essere necessario disporre di un solido sistema di protezione dei dati, partendo dal presupposto che gli attuali principi generali di protezione dei dati continueranno a rimanere validi in una societ che sottoposta a profonde trasformazioni. Il GEPD condivide lĠaffermazione della comunicazione secondo cui le sfide sono enormi e sottolinea che, di conseguenza, le soluzioni proposte devono essere altrettanto ambiziose e rafforzare lĠefficacia della protezione. Chiede pertanto di adottare un approccio pi ambizioso su una serie di punti. 169. Il GEPD sostiene appieno lĠapproccio globale alla protezione dei dati. Si rammarica tuttavia che la comunicazione escluda dallo strumento generale taluni settori, quali il trattamento dei dati da parte delle istituzioni e degli organismi dellĠUE. Il GEPD esorta la Commissione — nel caso in cui dovesse decidere di tralasciare questi settori — ad adottare una proposta a livello dellĠUE nel pi breve tempo possibile e preferibilmente entro la fine del 2011.
PRINCIPALI PROSPETTIVE 170. Per il GEPD i punti di partenza del processo di revisione sono i seguenti: — le misure di protezione dei dati devono, per quanto possibile, sostenere attivamente anzich ostacolare altri interessi legittimi (quali lĠeconomia europea, la sicurezza delle persone e la responsabilit dei governi), — i principi generali di protezione dei dati non devono e non possono essere modificati, — tra gli obiettivi principali della revisione deve figurare una maggiore armonizzazione, — la prospettiva dei diritti fondamentali deve costituire un elemento centrale del processo di revisione. Un diritto fondamentale ha come scopo la tutela dei cittadini in qualsiasi circostanza, — il settore della polizia e della giustizia deve essere incluso nel nuovo strumento giuridico, — il nuovo strumento giuridico deve essere formulato, per quanto possibile, in maniera tecnologicamente neutra e deve essere finalizzato a creare certezza del diritto pi a lungo termine.
ELEMENTI DI UN NUOVO QUADRO Armonizzazione e semplificazione 171. Il GEPD accoglie con favore lĠimpegno della Commissione a esaminare i mezzi per conseguire una maggiore armonizzazione delle norme di protezione dei dati a livello dellĠUE. Il GEPD individua i settori in cui urgente una maggiore e migliore armonizzazione: definizioni, le basi giuridiche del trattamento dei dati, diritti delle persone interessate, trasferimenti internazionali e autorit di protezione dei dati. 172. Il GEPD suggerisce di valutare le seguenti alternative per semplificare e/o ridurre lĠambito di applicazione degli obblighi in materia di notificazione: — limitare lĠobbligo di notificazione a specifiche tipologie di trattamento dei dati che comportano rischi specifici, — un semplice obbligo di registrazione che preveda la registrazione da parte dei responsabili del trattamento (anzich la registrazione dettagliata di tutte le operazioni di trattamento dei dati), — lĠintroduzione di un modulo di notifica uniforme per tutta lĠUE. 173. Il GEPD ritiene che un regolamento, uno strumento unico che sia direttamente applicabile negli Stati membri, sia il mezzo pi efficace per proteggere il diritto fondamentale alla protezione dei dati e raggiungere una maggiore convergenza nel mercato interno. Rafforzare i diritti delle persone 174. Il GEPD favorevole alla proposta di rafforzare i diritti delle persone avanzata nella comunicazione e formula i seguenti suggerimenti: — nello strumento giuridico potrebbe essere integrato un principio di trasparenza. Tuttavia, pi importante rafforzare le disposizioni esistenti in materia di trasparenza (quali gli attuali articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE), — nello strumento generale potrebbe essere introdotta una disposizione sulla comunicazione delle violazioni di dati personali che estenda a tutti i responsabili del trattamento lĠobbligo previsto per taluni fornitori nella direttiva e-Privacy rivista, — i limiti del consenso devono essere chiariti. Si dovrebbe valutare lĠipotesi di ampliare i casi in cui necessario il consenso esplicito nonch adottare disposizioni supplementari per gli ambienti online, — devono essere introdotti diritti supplementari quali la portabilit dei dati e il diritto allĠoblio, specialmente per i servizi della societ dellĠinformazione su Internet, — i diritti dellĠinfanzia devono essere meglio tutelati con una serie di disposizioni supplementari destinate specificamente alla raccolta e allĠulteriore trattamento dei dati dei minori, — nella legislazione dellĠUE devono essere introdotti meccanismi di ricorso collettivo per la violazione delle norme in materia di protezione dei dati volti ad autorizzare soggetti qualificati ad avviare azioni a nome di gruppi di cittadini. Rafforzamento degli obblighi delle organizzazioni/dei responsabili del trattamento dei dati 175. Il nuovo quadro deve prevedere incentivi affinch i responsabili del trattamento inseriscano proattivamente misure di protezione dei dati nelle loro attivit. Il GEPD propone lĠintroduzione di disposizioni generali in materia di responsabilit e di Çprivacy by designÈ (tutela della vita privata fin dalla progettazione). Dovrebbe altres essere introdotta una disposizione sui regimi di certificazione nel campo della tutela della vita privata. Globalizzazione e diritto applicabile 176. Il GEPD sostiene lĠambizioso lavoro svolto nel quadro della conferenza internazionale dei commissari in materia di protezione dei dati per lo sviluppo delle cosiddette Çnorme di MadridÈ, al fine di integrarle in uno strumento vincolante e possibilmente di avviare una conferenza intergovernativa. Il GEPD chiede alla Commissione di adottare misure concrete in tal senso in stretta collaborazione con lĠOCSE e con il Consiglio dĠEuropa. 177. Un nuovo strumento giuridico dovr chiarire i criteri di individuazione del diritto applicabile. Occorrer garantire che i dati trattati oltre i confini dellĠUnione europea non sfuggano allĠapplicazione del diritto dellĠUE, laddove sussistano motivi giustificati per applicare tale diritto. Se il quadro giuridico assumesse la forma di un regolamento esisterebbero norme identiche in tutti gli Stati membri e diventerebbe meno importante individuare il diritto applicabile (allĠinterno dellĠUE). 178. Il GEPD sostiene appieno lĠobiettivo di assicurare un approccio pi uniforme e coerente con riferimento ai paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. Nello strumento giuridico dovrebbero essere incluse Çnorme vincolanti dĠimpresaÈ (Binding Corporate Rules — BCR). Il settore della polizia e della giustizia 179. Uno strumento globale in cui sia contemplata lĠinclusione della polizia e della giustizia potr prevedere norme speciali, che tengano nella debita considerazione le specificit del settore, in linea con la dichiarazione 21 allegata al trattato di Lisbona. Dovranno essere previste misure di compensazione specifiche a favore delle persone interessate offrendo loro ulteriore protezione in un settore in cui il trattamento dei dati personali per natura pi invasivo. 180. Il nuovo quadro giuridico dovr essere, per quanto possibile, chiaro, semplice e coerente. Occorre evitare il proliferare di regimi differenti, quali ad esempio quelli che disciplinano il funzionamento di Europol, Eurojust, SIS e Prm. Il GEPD consapevole che lĠallineamento delle norme di sistemi diversi dovr essere svolto in maniera attenta e graduale. Le autorit di protezione dei dati e la cooperazione tra di esse 181. Il GEPD sostiene pienamente lĠobiettivo della Commissione di affrontare la questione dello status delle autorit di protezione dei dati e di rafforzarne lĠindipendenza, le risorse e i poteri di contrasto. Il GEPD raccomanda di: — codificare, nel nuovo strumento giuridico, il concetto essenziale di indipendenza delle autorit di protezione dei dati, quale specificato dalla Corte di giustizia dellĠUnione europea, — stabilire nella legislazione che le autorit di protezione dei dati devono disporre di risorse sufficienti, — conferire alle autorit poteri dĠindagine e sanzionatori armonizzati. 182. Il GEPD suggerisce di apportare ulteriori miglioramenti al funzionamento del Gruppo di lavoro articolo 29, anche per quanto riguarda la sua indipendenza e la sua infrastruttura. Il Gruppo di lavoro deve inoltre disporre di risorse sufficienti e di un segretariato rafforzato. 183. Il GEPD suggerisce di rafforzare il ruolo consultivo del Gruppo di lavoro introducendo lĠobbligo, per le autorit di protezione dei dati e la Commissione, di tenere nel massimo conto i pareri e le posizioni comuni che ha adottato il Gruppo di lavoro. Il GEPD contrario al conferimento di valore vincolante alle posizioni del Gruppo di lavoro, in particolare perch in questo modo verrebbe pregiudicata lĠindipendenza delle singole autorit di protezione dei dati. Il Garante europeo della protezione dei dati raccomanda alla Commissione di introdurre nel nuovo strumento giuridico disposizioni specifiche volte a rafforzare la cooperazione con il GEPD. 184. Il GEPD esorta la Commissione a prendere quanto prima una posizione sulla questione del controllo dei sistemi dĠinformazione su vasta scala e degli organismi dellĠUE, tenendo conto che tutte le autorit di controllo devono soddisfare i criteri indispensabili dellĠindipendenza, delle risorse sufficienti e dei poteri di contrasto e che occorre garantire che la prospettiva dellĠUE sia ben rappresentata. Il GEPD sostiene il modello di Çcontrollo coordinatoÈ. Miglioramenti nellĠambito del sistema attuale: 185. Il GEPD incoraggia la Commissione a: — continuare a controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, della direttiva 95/46/CE e, se del caso, avvalersi dei poteri conferitile dallĠarticolo 258 del TFUE, — promuovere lĠapplicazione a livello nazionale e il coordinamento in fase di applicazione, — integrare proattivamente i principi di protezione dei dati nei nuovi regolamenti che possono incidere, direttamente o indirettamente, sulla protezione dei dati, — perseguire attivamente una maggiore cooperazione tra i vari attori a livello internazionale. Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2011. Peter HUSTINX Garante europeo della protezione dei dati
NOTE ( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. ( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. ( 3 ) COM(2010) 609 definitivo. ( 4 ) Cfr. la pagina 5 della comunicazione, primo paragrafo. ( 5 ) Parere del GEPD del 25 luglio 2007 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla protezione dei dati, (GU C 255 del 27.10.2007, pag. 1). ( 6 ) In particolare (cfr. il punto 77 del parere): nessuna esigenza di modificare i principi esistenti, ma una chiara necessit di altre disposizioni amministrative; il vasto campo di applicazione della legislazione sulla protezione dei dati applicabile a tutti gli usi dei dati personali non dovrebbe cambiare; la legislazione sulla protezione dei dati dovrebbe permettere un approccio equilibrato nei casi concreti e inoltre dovrebbe consentire alle autorit per la protezione dei dati di fissare delle priorit; il sistema dovrebbe applicarsi interamente allĠutilizzo dei dati personali ai fini dellĠapplicazione della legge, sebbene ulteriori misure appropriate possano rendersi necessarie per trattare problemi speciali in questo settore. ( 7 ) Documento WP 168 (http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/ docs/wpdocs/2009/wp168_en.pdf). Il suo messaggio principale che una modifica legislativa costituisce una buona occasione per chiarire alcune norme e principi fondamentali (ad esempio consenso, trasparenza), introdurre alcuni principi nuovi (quali i concetti di Çprivacy by designÈ (tutela della vita privata fin dalla progettazione) e il principio di responsabilit), rafforzare lĠefficacia attraverso la modernizzazione normativa (ad esempio limitando i requisiti di notifica esistenti) e integrarli tutti in un quadro giuridico globale (compresa la cooperazione di polizia e giudiziaria). ( 8 ) I punti menzionati nella conferenza stampa sono disponibili sul sito Internet del GEPD al seguente indirizzo: http://www.edps.europa.eu/ EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/ Speeches/2010/10-11-15_Press_conf_speaking_points_PHBG_EN. pdf ( 9 ) Programma di Stoccolma — UnĠEuropa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1), a pag. 10. ( 10 ) Convenzione 108 del Consiglio dĠEuropa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, STE n. 108 del 28 gennaio 1981. ( 11 ) Linee guida dellĠOCSE sulla protezione della vita privata e dei flussi transfrontalieri di dati personali, pubblicate su http://www.oecd.org ( 12 ) LĠimportanza della protezione dei dati e il collegamento con la vita privata sancito nella Carta sono stati sottolineati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 9 novembre 2010, cause riunite C- 92/09 e C-93/09, Schecke, non ancora pubblicata nella Raccolta. ( 13 ) Cfr. il parere del GEPD del 18 marzo 2010 sulla promozione della fiducia nella societ dellĠinformazione tramite lĠincentivazione della protezione dei dati e della vita privata, (GU C 280 del 16.10.2010, pag. 1), punto 113. ( 14 ) Cfr. ad esempio il parere del GEPD del 10 luglio 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo ÇUno spazio di libert, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadiniÈ, (GU C 276 del 17.9.2009, pag. 8). ( 15 ) Il concetto di sicurezza pi ampio di quello di sicurezza fisica, ma, al fine di illustrare gli argomenti esaminati, nel presente contesto viene utilizzato nel suo significato pi limitato. ( 16 ) Cfr. anche il parere del GEPD del 25 luglio 2007 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla protezione dei dati, punto 17, che si basa sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dellĠuomo e della Corte di giustizia. ( 17 ) Cfr. nota 7. ( 18 ) Il presente parere si concentrer principalmente sullĠex terzo pilastro (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), poich lĠex secondo pilastro non solo un settore pi complesso del diritto UE (come peraltro riconosciuto dallĠarticolo 16 del TFUE e dallĠarticolo 39 UE), ma anche meno pertinente per il trattamento dei dati. ( 19 ) Cfr. ad esempio la comunicazione della Commissione sullĠapproccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi, COM(2010) 492 definitivo. ( 20 ) Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nellĠambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54). ( 21 ) Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nellĠambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60). ( 22 ) Quale definito nella comunicazione ÇLĠinternet degli oggetti — Un piano dĠazione per lĠEuropaÈ, COM(2009) 278 definitivo. ( 23 ) Cfr. la pagina 14 della comunicazione e la sezione 3.2.5 del presente parere. ( 24 ) Cfr. anche il parere del GEPD del 24 novembre 2010 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — ÇLa politica antiterrorismo dellĠUE: principali risultati e sfide futureÈ, punto 31. ( 25 ) Cfr. anche il documento del Gruppo di lavoro sul futuro della privacy (nota a pi di pagina 7), punti 18-21. ( 26 ) Cfr. la pagina 10 della comunicazione. ( 27 ) Cfr. il documento del Gruppo di lavoro sul futuro della privacy (nota a pi di pagina 7), punto 70. Il documento si riferisce in particolare alle disposizioni in materia di responsabilit e alla possibilit di presentare una domanda di risarcimento dei danni non materiali. ( 28 ) Esistono alcuni approcci divergenti anche per quanto riguarda i dati manuali. ( 29 ) Cfr. il parere 1/2010 del Gruppo di lavoro articolo 29 sui concetti di Çresponsabile del trattamentoÈ e Çincaricato del trattamentoÈ (WP 169). ( 30 ) LĠarticolo 8, paragrafi 4 e 5, in talune circostanze autorizza attualmente gli Stati membri a prevedere ulteriori deroghe per quanto riguarda i dati sensibili. ( 31 ) Cfr., a tale proposito, la prima relazione della Commissione sullĠapplicazione della direttiva sulla protezione dei dati, menzionata in precedenza, pag. 14. ( 32 ) Documento del Gruppo di lavoro sul futuro della privacy, punto 87. ( 33 ) Causa C-518/07, Commissione contro Germania, non ancora pubblicata nella Raccolta. ( 34 ) Cfr. nota 26. ( 35 ) Cfr. nota 26. ( 36 ) Relazione del Gruppo di lavoro articolo 29 sullĠobbligo di notifica alle autorit di controllo nazionali, sul miglior utilizzo di deroghe e semplificazioni e sul ruolo degli incaricati della protezione dei dati nellĠUnione europea, WP 106, 2005, pag. 7. ( 37 ) Cfr. lĠarticolo 27 del regolamento, (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). ( 38 ) Cfr. la pagina 6 della comunicazione. ( 39 ) Attualmente il Gruppo di lavoro articolo 29 sta elaborando un parere sul ÇconsensoÈ. Da tale parere potrebbero scaturire ulteriori suggerimenti. ( 40 ) Il consenso solitamente collegato allĠet in cui i minori possono assumere obblighi contrattuali, ovvero lĠet in cui si presume che i minori abbiano raggiunto un certo livello di maturit. A norma della legislazione spagnola, ad esempio, necessario il consenso dei genitori per la raccolta di dati riguardanti minori di et inferiore a 14 anni. Al di sopra di questa et i minori vengono ritenuti in grado di fornire il proprio consenso. Nel Regno Unito, la legge sulla tutela dei dati (Data protection Act) non indica unĠet o a una soglia precisa. Tuttavia, secondo lĠinterpretazione fornita dallĠAutorit di protezione dei dati del Regno Unito, i minori di et superiore a 12 anni possono fornire il proprio consenso. I minori al di sotto dei 12 anni di et, invece, non possono fornire il proprio consenso e, per ottenere i loro dati personali, occorre prima ricevere il permesso di un genitore o di un tutore. ( 41 ) Negli USA, la normativa COPPA (ChildrenĠs Online Privacy Protection Act) impone ai gestori di siti commerciali o di servizi online rivolti ai minori di 13 anni di ottenere il consenso dei genitori prima di procedere alla raccolta di dati personali e ai gestori di siti commerciali destinati al pubblico generale di essere effettivamente al corrente del fatto che i visitatori specifici sono minorenni. ( 42 ) Cfr. anche il parere del GEPD del 25 luglio 2007 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla protezione dei dati, (GU C 255 del 27.10.2007, pag. 10). ( 43 ) Alcune legislazioni nazionali prevedono gi meccanismi analoghi. ( 44 ) Risoluzione sul concetto di Çprivacy by designÈ (tutela della vita privata fin dalla progettazione), adottata dalla 32 a conferenza internazionale dei commissari in materia di protezione dei dati e della vita privata, Gerusalemme, 27-29 ottobre 2010. ( 45 ) La direttiva comprende disposizioni che indirettamente, in situazioni diverse, richiedono lĠattuazione del principio di Çprivacy by designÈ. In particolare, lĠarticolo 17 prevede che i responsabili del trattamento attuino misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di impedire il trattamento illecito dei dati personali. LĠarticolo 14, paragrafo 3, stabilisce che ÇallĠoccorrenza, possono essere adottate misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare lĠuso dei loro dati personali in conformit della direttiva 1999/5/CE e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dellĠinformazione delle telecomunicazioniÈ. ( 46 ) NellĠambito del quadro attuale, il considerando 46 incoraggia i responsabili del trattamento dei dati ad attuare tali misure, ma ovviamente un considerando non ha carattere vincolante. ( 47 ) Come suggerito dalla risoluzione sulle norme internazionali, adottata dalla 32 a conferenza internazionale dei commissari in materia di protezione dei dati e della vita privata, Gerusalemme, 27- 29 ottobre 2010. ( 48 ) Parere 8/2010 del Gruppo di lavoro articolo 29 sul diritto applicabile, WP 179. ( 49 ) Per quanto riguarda i trasferimenti internazionali cfr. anche il capo 8 del parere. ( 50 ) Cfr. a tale proposito il parere del GEPD del 30 settembre 2010 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — ÇPanorama generale della gestione delle informazioni nello spazio di libert, sicurezza e giustiziaÈ, punti 9-19. ( 51 ) Cfr. la sezione 3.2.5 sopra. ( 52 ) Attualmente questo lĠambito di applicazione limitato della decisione quadro 2008/977. ( 53 ) A tale proposito, cfr. il documento del Gruppo di lavoro sul futuro della privacy, punto 112. ( 54 ) Causa C-518/07, Commissione contro Germania, non ancora pubblicata nella Raccolta. ( 55 ) Cfr., ad esempio, lĠarticolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, che prevede tale requisito per il GEPD. ( 56 ) Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce lĠOrganismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e lĠUfficio, (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1). ( 57 ) Oltre al Gruppo di lavoro articolo 29, la conferenza europea dei commissari per la protezione dei dati ha creato, circa dieci anni fa, un workshop permanente al fine di trattare i reclami transfrontalieri in maniera coordinata. Bench questo workshop presenti un innegabile valore aggiunto in termini di scambio di personale tra le autorit di protezione dei dati e offra una rete affidabile di punti di contatto, non pu essere considerato un meccanismo di coordinamento per il processo decisionale. ( 58 ) Cfr. le lettere del Gruppo di lavoro articolo 29 del 12 maggio 2010 e del 26 maggio 2010, pubblicate sul sito Internet del Gruppo di lavoro articolo 29 (http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/ workinggroup/wpdocs/2010-others_en.htm). ( 59 ) Come indicato in precedenza, il regolamento (CE) n. 1211/2009 definisce un obbligo simile che precisa il ruolo dellĠOrganismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). ( 60 ) Cfr., a tale proposito, lĠarticolo 3 del regolamento (CE) n. 1211/2009, menzionato in precedenza. ( 56 ) Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce lĠOrganismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e lĠUfficio, (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1). ( 57 ) Oltre al Gruppo di lavoro articolo 29, la conferenza europea dei commissari per la protezione dei dati ha creato, circa dieci anni fa, un workshop permanente al fine di trattare i reclami transfrontalieri in maniera coordinata. Bench questo workshop presenti un innegabile valore aggiunto in termini di scambio di personale tra le autorit di protezione dei dati e offra una rete affidabile di punti di contatto, non pu essere considerato un meccanismo di coordinamento per il processo decisionale. ( 58 ) Cfr. le lettere del Gruppo di lavoro articolo 29 del 12 maggio 2010 e del 26 maggio 2010, pubblicate sul sito Internet del Gruppo di lavoro articolo 29 (http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/ workinggroup/wpdocs/2010-others_en.htm). ( 59 ) Come indicato in precedenza, il regolamento (CE) n. 1211/2009 definisce un obbligo simile che precisa il ruolo dellĠOrganismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). ( 60 ) Cfr., a tale proposito, lĠarticolo 3 del regolamento (CE) n. 1211/2009, menzionato in precedenza. ( 61 ) Ad esempio sulla base dellĠinventario delle attivit legislative pubblicato annualmente e aggiornato periodicamente, che disponibile sul sito Internet del GEPD. ( 62 ) Ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD ha il dovere di collaborare con questi organismi. ( 63 ) Per quanto riguarda Eurojust, un modello deve anche prevedere che il controllo della protezione dei dati rispetti lĠindipendenza della magistratura, nella misura in cui Eurojust tratti i dati nellĠambito dei procedimenti penali. ( 64 ) Cfr. la causa C-518/07, menzionata in precedenza, e il comunicato stampa della Commissione del 28 ottobre 2010 (IP/10/1430). ( 65 ) La Commissione ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti del Regno Unito per lĠasserita violazione di varie disposizioni in materia di protezione dei dati, tra cui il requisito della riservatezza delle comunicazioni elettroniche in merito alla pubblicit comportamentale. Cfr. il comunicato stampa della Commissione del 9 aprile 2009 (IP/09/570). ( 66 ) Cfr. la prima relazione della Commissione sullĠapplicazione della direttiva sulla protezione dei dati, menzionata in precedenza, pag. 22 e segg.
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