Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allĠAgenzia europea per la sicurezza delle reti e dellĠinformazione (ENISA) (Pubblicato sulla GUUE n. C 101 del 1/4/2011)
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI, visto il trattato sul funzionamento dellĠUnione europea, in particolare lĠarticolo 16, vista la Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea, in particolare gli articoli 7 e 8, vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati ( 1 ), vista la richiesta di parere a norma dellĠarticolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati ( 2 ), HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:
I. INTRODUZIONE Descrizione della proposta 1. Il 30 settembre 2010 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allĠENISA, lĠAgenzia europea per la sicurezza delle reti e dellĠinformazione ( 3 ). 2. LĠENISA stata istituita nel marzo 2004 per un periodo iniziale di cinque anni a norma del regolamento (CE) n. 460/2004 ( 4 ). Nel 2008 il regolamento (CE) n. 1007/2008 ( 5 ) ne ha prolungato il mandato fino al marzo 2012. 3. Come risulta dallĠarticolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 460/2004, lĠAgenzia stata istituita al fine di assicurare un alto ed efficace livello di sicurezza delle reti e dellĠinformazione nellĠUnione europea e di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno. 4. La proposta della Commissione intesa a modernizzare lĠAgenzia, a rafforzarne le competenze e a stabilire un nuovo mandato della durata di cinque anni, onde garantire la continuit dellĠAgenzia anche dopo il marzo 2012 ( 6 ). 5. La proposta di regolamento trova la sua base giuridica nellĠarticolo 114 del TFUE ( 7 ), che attribuisce allĠUnione europea la competenza di adottare misure che hanno per oggetto lĠinstaurazione ed il funzionamento del mercato interno. LĠarticolo 114 del TFUE il successore dellĠex articolo 95 del TCE, sul quale erano basati i precedenti regolamenti relativi allĠENISA ( 8 ). 6. Nelle motivazioni che accompagnano la proposta si fa riferimento al fatto che, con lĠentrata in vigore del trattato di Lisbona, la prevenzione e la lotta contro la criminalit sono diventate competenze condivise. Pertanto, lĠENISA ha la possibilit di svolgere un ruolo di piattaforma per gli aspetti della lotta alla criminalit informatica legati alla sicurezza delle reti e dellĠinformazione, nonch di condividere opinioni e buone pratiche con le autorit incaricate della difesa dagli attacchi informatici, del rispetto delle norme e della protezione dei dati. 7. Tra una pluralit di opzioni, la Commissione ha scelto di proporre un ampliamento dei compiti dellĠENISA e di aggiungere le autorit incaricate del rispetto delle norme e quelle preposte alla protezione dei dati come membri a pieno titolo del suo gruppo permanente di parti interessate. Il nuovo elenco dei compiti non comprende compiti operativi, ma aggiorna e riformula quelli attuali. Consultazione del GEPD 8. Il 1 o ottobre 2010 la proposta stata inviata per consultazione al GEPD a norma dellĠarticolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001. Il GEPD si compiace di essere stato consultato in materia e raccomanda di inserire nei considerando della proposta un riferimento a tale consultazione, comĠ consuetudine fare nei testi legislativi sui quali il GEPD stato consultato a norma del regolamento (CE) n. 45/2001. 9. Prima dellĠadozione della proposta, il GEPD era stato consultato in via informale e aveva formulato numerose osservazioni informali, nessuna delle quali, per, stata presa in considerazione nella versione definitiva della proposta. Valutazione generale 10. Il GEPD sottolinea che la sicurezza del trattamento dei dati un elemento cruciale della protezione dei dati ( 9 ). A tale proposito, il GEPD valuta positivamente lĠobiettivo della proposta di rafforzare le competenze dellĠAgenzia onde consentirle di svolgere pi efficacemente i suoi compiti e le sue responsabilit attuali e, nel contempo, di estendere il suo ambito di attivit. Il GEPD si compiace altres che le autorit preposte alla protezione dei dati e quelle incaricate del rispetto delle norme siano state aggiunte quali parti interessate a pieno titolo. Il GEPD ritiene che la proroga del mandato dellĠENISA possa incoraggiare a livello europeo una gestione professionale ed efficiente delle misure di sicurezza relative ai sistemi informatici. 11. La valutazione complessiva della proposta positiva. In diversi punti, per, la proposta di regolamento poco chiara o incompleta, la qual cosa solleva timori sotto il profilo della protezione dei dati. Tali punti sono illustrati ed esaminati nel capitolo seguente del presente parere.
II. OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI Illustrare pi chiaramente i futuri compiti ampliati dellĠENISA 12. NellĠarticolo 3 della proposta, i compiti ampliati dellĠAgenzia che riguardano il coinvolgimento delle autorit incaricate del rispetto delle norme e di quelle preposte alla protezione dei dati sono formulati in termini molto generici, mentre le motivazioni sono pi esplicite in proposito e prevedono che lĠENISA funga da interfaccia con le autorit incaricate del rispetto delle norme e svolga compiti non operativi nella lotta contro la criminalit informatica. NellĠarticolo 3, per, tali compiti non sono contemplati o sono menzionati soltanto in termini molto generici. 13. Al fine di evitare qualsiasi incertezza del diritto, il regolamento proposto devĠessere chiaro e non ambiguo in riferimento ai compiti dellĠENISA. Come affermato, la sicurezza del trattamento dei dati un elemento cruciale della loro protezione. In tale ambito, lĠENISA avr un ruolo sempre pi importante. Per i cittadini, le istituzioni e gli organi devĠessere chiaro quali attivit lĠENISA potrebbe trovarsi a svolgere. Questa dimensione diventa ancora pi rilevante qualora i compiti ampliati dellĠENISA comprendano anche il trattamento dei dati personali (cfr. punti 17-20). 14. LĠarticolo 3, paragrafo 1, lettera k), della proposta stabilisce che lĠAgenzia svolge ogni altro compito affidatole da altri atti legislativi dellĠUnione. Il GEPD nutre timori riguardo a questa clausola non specifica, posto che essa crea potenzialmente una scappatoia giuridica che potrebbe compromettere la coerenza dello strumento giuridico e determinare una Çfunzione di scorrimentoÈ (function creep) dellĠAgenzia. 15. Uno dei compiti cui fa riferimento lĠarticolo 3, paragrafo 1, lettera k), della proposta previsto dalla direttiva 2002/58/CE ( 10 ) laddove stabilisce che la Commissione debba consultare lĠAgenzia su tutte le misure tecniche di attuazione applicabili alle notifiche nel contesto delle violazioni di dati. Il GEPD raccomanda che questa attivit dellĠAgenzia sia descritta pi dettagliatamente e circoscritta alla sola area di sicurezza. Considerato il potenziale impatto dellĠENISA sulla definizione della politica in questo campo, a tale attivit va assegnata una posizione pi chiara e pi rilevante nella proposta di regolamento. 16. Il GEPD raccomanda altres lĠinserimento nel considerando 21 di un riferimento alla direttiva 1999/5/CE ( 11 ), posto che lĠarticolo 3, paragrafo 1, lettera c), dellĠattuale proposta affida allĠAgenzia il compito particolare di assistere gli Stati membri e le istituzioni e gli organi europei nel loro impegno a raccogliere, analizzare e divulgare i dati relativi alla sicurezza delle reti e dellĠinformazione. Tale disposizione dovrebbe stimolare lĠattivit di promozione dellĠENISA a favore delle migliori pratiche e tecniche relative alla sicurezza delle reti e dellĠinformazione, perch evidenzier maggiormente possibili interazioni costruttive tra lĠAgenzia e gli organi di normalizzazione. Specificare se lĠAgenzia tratter dati personali 17. La proposta non specifica se tra i compiti attribuiti allĠAgenzia vi possa essere il trattamento dei dati personali. Pertanto, la proposta non contiene una base giuridica specifica per il trattamento dei dati personali nellĠaccezione dellĠarticolo 5 del regolamento (CE) n. 45/2001. 18. Tuttavia, alcuni dei compiti attribuiti allĠAgenzia possono comprendere (quanto meno in una certa misura) il trattamento di dati personali. Non escluso, per esempio, che lĠanalisi di incidenti alla sicurezza e violazioni di dati o lo svolgimento di funzioni non operative nella lotta contro la criminalit informatica possano comportare la raccolta e lĠanalisi di dati personali. 19. Il considerando 9 della proposta fa riferimento alle disposizioni della direttiva 2002/21/CE ( 12 ) secondo le quali le autorit nazionali di regolamentazione devono notificare allĠAgenzia eventuali violazioni della sicurezza. Il GEPD raccomanda una formulazione pi dettagliata della proposta per specificare meglio quali notifiche debbano essere inviate allĠENISA e come lĠENISA vi debba rispondere. Allo stesso modo, la proposta dovrebbe considerare le implicazioni del trattamento di dati personali che possono derivare dallĠanalisi di tali notifiche (ove ve ne siano). 20. Il GEPD invita il legislatore a chiarire se e, in caso positivo, quali delle attivit dellĠENISA riportate nellĠarticolo 3 comprenderanno il trattamento di dati personali. Specificare norme di sicurezza interna per lĠENISA 21. Sebbene lĠENISA svolga un ruolo importante nella discussione sulla sicurezza delle reti e dellĠinformazione in Europa, la proposta in esame quasi nulla dice riguardo allĠadozione di misure di sicurezza per lĠAgenzia stessa (siano esse correlate o meno al trattamento di dati personali). 22. Il GEPD del parere che lĠAgenzia potr promuovere ancora meglio le buone pratiche nel campo della sicurezza del trattamento dei dati se tali misure di sicurezza saranno applicate dallĠAgenzia stessa al proprio interno. In tal modo si favorir il riconoscimento dellĠAgenzia non solo come centro di competenze ma anche come punto di riferimento per lĠapplicazione pratica delle migliori tecniche disponibili (MTD) in materia di sicurezza. LĠimpegno a mirare allĠeccellenza nellĠapplicazione delle pratiche di sicurezza deve pertanto essere sancito dal regolamento che disciplina le procedure operative dellĠAgenzia. Il GEPD suggerisce quindi di aggiungere alla proposta una disposizione in tal senso, ad esempio richiedendo che lĠAgenzia applichi le migliori tecniche disponibili, cio le procedure di sicurezza pi efficaci e pi avanzate e le loro modalit operative. 23. Tale approccio consentir allĠAgenzia di esprimere pareri sullĠeffettiva idoneit di determinate tecniche ai fini della necessaria salvaguardia della sicurezza. Inoltre, nellĠapplicazione delle MTD dovrebbe essere riconosciuta priorit a quelle che consentono di garantire la sicurezza e allo stesso tempo di ridurre quanto pi possibile lĠimpatto sulla privacy. Vanno scelte le tecniche pi conformi al principio di tutela della vita privata fin dalla progettazione (Çprivacy by designÈ). 24. Anche con un approccio meno ambizioso, il GEPD raccomanda che il regolamento preveda, come minimo, i requisiti seguenti: i) definizione di una politica per la sicurezza interna, sulla base di unĠesaustiva analisi dei rischi e tenendo conto degli standard internazionali e delle migliori pratiche negli Stati membri; ii) nomina di un responsabile della sicurezza, incaricato di attuare tale politica e dotato di risorse e poteri adeguati; iii) approvazione di tale politica dopo unĠattenta valutazione del rischio residuo e i controlli proposti dal consiglio di amministrazione; iv) riesame periodico della politica, con una chiara indicazione della frequenza e degli obiettivi del riesame stesso. Definire meglio i canali con autorit di protezione dei dati (compreso il GEPD) e il gruppo di lavoro dellĠarticolo 29 25. Come gi dichiarato, il GEPD accoglie con favore la proroga del mandato dellĠAgenzia e ritiene che le autorit preposte alla protezione dei dati possano beneficiare in gran misura dellĠesistenza dellĠAgenzia (e lĠAgenzia, a sua volta, delle competenze di quelle autorit). Data la convergenza logica e naturale tra sicurezza e protezione dei dati, lĠAgenzia e le autorit preposte alla protezione dei dati sono di fatto chiamate a una stretta collaborazione. 26. I considerando 24 e 25 contengono un riferimento alla proposta di direttiva dellĠUnione europea sulla criminalit informatica e prevedono che lĠAgenzia instauri rapporti con gli organi incaricati del rispetto delle norme e anche con le autorit preposte alla protezione dei dati per quanto concerne gli aspetti della sicurezza dellĠinformazione nella lotta contro la criminalit informatica ( 13 ). 27. La proposta dovrebbe altres indicare concretamente canali e meccanismi di collaborazione atti a i) garantire la coerenza delle attivit dellĠAgenzia con quelle delle autorit preposte alla protezione dei dati e ii) permettere una stretta collaborazione tra lĠAgenzia e dette autorit. 28. Per quanto riguarda la coerenza, il considerando 27 fa esplicito riferimento al fatto che i compiti dellĠAgenzia non devono entrare in conflitto con le autorit preposte alla protezione dei dati negli Stati membri. Il GEPD accoglie con favore tale riferimento, rileva tuttavia che non cĠ alcun riferimento n al GEPD n al gruppo di lavoro dellĠarticolo 29. Il GEPD raccomanda al legislatore di inserire nella proposta unĠanaloga disposizione per garantire la non interferenza anche con queste due autorit. In tal modo si definirebbe pi chiaramente il quadro operativo per tutti i soggetti e si individuerebbero i canali e i meccanismi di collaborazione attraverso i quali lĠAgenzia potr assistere le varie autorit preposte alla protezione dei dati e il gruppo di lavoro dellĠarticolo 29. 29. Analogamente, per quanto riguarda la stretta collaborazione il GEPD valuta con favore lĠinserimento di una rappresentanza delle autorit preposte alla protezione dei dati nel gruppo permanente di parti interessate, che funge da organo consultivo dellĠAgenzia nellĠespletamento delle sue attivit. Il GEPD raccomanda di prevedere esplicitamente che i rappresentanti delle autorit nazionali preposte alla protezione dei dati siano nominati dallĠAgenzia sulla base di una proposta del gruppo di lavoro dellĠarticolo 29. Inoltre, il GEPD apprezzerebbe lĠinserimento di un riferimento che preveda la partecipazione del GEPD, in quanto tale, alle riunioni in cui si discutono questioni rilevanti per la collaborazione con il GEPD stesso. Il GEPD raccomanda altres che lĠAgenzia (con la consulenza del gruppo permanente di parti interessate e lĠapprovazione del consiglio di amministrazione) istituisca gruppi di lavoro ad hoc per i diversi argomenti laddove vi sia coincidenza tra protezione dei dati e sicurezza, al fine di delineare il contesto di questo impegno di stretta collaborazione. 30. Infine, onde evitare qualsiasi malinteso, il GEPD raccomanda di utilizzare lĠespressione Çautorit preposte alla protezione dei datiÈ in luogo di Çautorit preposte alla tutela della privacyÈ e di specificare quali siano tali autorit inserendo un riferimento allĠarticolo 28 della direttiva 95/46/CE e al GEPD come previsto dal capo V del regolamento (CE) n. 45/2001. Indicare pi chiaramente quali soggetti possono chiedere lĠassistenza dellĠENISA 31. Il GEPD rileva unĠincongruenza nella proposta di regolamento per quanto attiene ai soggetti che possono richiedere lĠassistenza dellĠENISA. Dai considerando 7, 15, 16, 18 e 36 della proposta si evince che lĠENISA pu fornire assistenza agli organi degli Stati membri e allĠUnione nel suo complesso. Tuttavia, lĠarticolo 2, paragrafo 1, cita soltanto la Commissione e gli Stati membri, mentre lĠarticolo 14 restringe la capacit di richiedere assistenza ai seguenti soggetti: i) il Parlamento europeo, ii) il Consiglio, iii) la Commissione e iv) un qualsiasi organo competente designato da uno Stato membro, escludendo cos alcune delle istituzioni, degli organi, delle agenzie e degli uffici dellĠUnione. 32. LĠarticolo 3 della proposta pi specifico e definisce diversi tipi di assistenza a seconda del soggetto richiedente: i) raccolta e analisi di dati sulla sicurezza dellĠinformazione (nel caso degli Stati membri e delle istituzioni e degli organi europei); ii) valutazione dello stato della sicurezza delle reti e dellĠinformazione in Europa (nel caso degli Stati membri e delle istituzioni europee); iii) promozione del ricorso a norme di gestione del rischio e buone pratiche di sicurezza (nel caso dellĠUnione e degli Stati membri); iv) messa a punto di capacit di rilevazione nel campo della sicurezza delle reti e dellĠinformazione (nel caso delle istituzioni e degli organi europei); v) collaborazione al dialogo e alla cooperazione con paesi terzi (nel caso dellĠUnione). 33. Il GEPD invita il legislatore a porre rimedio a questa incongruenza e armonizzare le succitate disposizioni. A tale proposito, il GEPD raccomanda di modificare lĠarticolo 14 in modo tale da includere tutte le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dellĠUnione e indicare con chiarezza il tipo di assistenza che pu essere richiesta dai diversi soggetti presenti nellĠUnione (ove il legislatore preveda una simile differenziazione). Nello stesso spirito, il GEPD raccomanda che taluni soggetti pubblici e privati possano chiedere lĠassistenza dellĠAgenzia qualora lĠaiuto richiesto abbia un evidente potenziale dal punto di vista europeo e sia coerente con gli obiettivi dellĠAgenzia. Funzioni del consiglio di amministrazione 34. Le motivazioni della proposta prevedono competenze rafforzate per il consiglio di amministrazione per quanto riguarda le sue funzioni di supervisione. Il GEPD valuta favorevolmente il potenziamento di tale ruolo e raccomanda lĠinserimento tra le funzioni del consiglio di amministrazione di numerosi compiti correlati alla protezione dei dati. Inoltre, il GEPD raccomanda che il regolamento specifichi in maniera non ambigua quali soggetti siano competenti a: i) stabilire le norme per lĠapplicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dellĠAgenzia, comprese quelle relative alla nomina di un responsabile della protezione dei dati; ii) approvare la politica per la sicurezza e le successive revisioni periodiche; iii) definire il protocollo per la collaborazione con le autorit preposte alla protezione dei dati e quelle incaricate del rispetto delle norme. Applicabilit del regolamento (CE) n. 45/2001 35. Sebbene ci sia previsto gi dal regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD suggerisce di inserire nellĠarticolo 27 la nomina del responsabile della protezione dei dati, considerato che essa di particolare importanza e dovrebbe essere accompagnata dallĠimmediata definizione delle norme di applicazione relative allĠambito di competenza e ai compiti da affidare al suddetto responsabile a norma dellĠarticolo 24, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001. Pi in concreto, lĠarticolo 27 potrebbe essere formulato come segue: 1) I dati trattati dallĠAgenzia in conformit del presente regolamento saranno soggetti al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati. 2) Il consiglio di amministrazione adotter misure per lĠapplicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dellĠAgenzia, comprese quelle relative al responsabile della protezione dei dati dellĠAgenzia. 36. Ove fosse richiesta una base giuridica specifica per il trattamento dei dati personali, come argomentato nei punti 17-20, la proposta dovrebbe specificare le tutele, limitazioni e condizioni necessarie e adeguate per lĠesecuzione di tale trattamento.
III. CONCLUSIONI 37. La valutazione complessiva della proposta positiva e il GEPD accoglie con favore la proroga del mandato dellĠAgenzia e lĠampliamento dei suoi compiti con lĠinserimento delle autorit preposte alla protezione dei dati e di quelle incaricate del rispetto delle norme come soggetti a pieno titolo. Il GEPD ritiene che la continuit dellĠAgenzia incoragger a livello europeo una gestione professionale ed efficiente delle misure di sicurezza relative ai sistemi informatici. 38. Al fine di evitare qualsiasi incertezza giuridica, il GEPD raccomanda di chiarire meglio la proposta per quanto concerne lĠampliamento dei compiti dellĠAgenzia, in particolare dei compiti riguardanti il coinvolgimento delle autorit incaricate del rispetto delle norme e di quelle preposte alla protezione dei dati. Il GEPD richiama altres lĠattenzione sulla scappatoia che potrebbe potenzialmente crearsi con lĠinserimento nella proposta di una disposizione che consente di integrare i compiti dellĠAgenzia per mezzo di altri atti legislativi dellĠUnione senza alcuna ulteriore restrizione. 39. Il GEPD invita il legislatore a specificare se e, in caso positivo, quali delle attivit dellĠENISA comprenderanno il trattamento di dati personali. 40. Il GEPD raccomanda di inserire nella proposta disposizioni relative alla definizione di una politica di sicurezza per lĠAgenzia stessa, al fine di potenziarne il ruolo di garante dellĠeccellenza nelle pratiche di sicurezza e di sostenitore della tutela della vita privata fin dalla progettazione attraverso lĠintegrazione nella sicurezza del ricorso alle migliori tecniche disponibili, nel rispetto dei diritti alla protezione dei dati personali. 41. é opportuno precisare meglio i canali di collaborazione con le autorit preposte alla protezione dei dati, compresi il GEPD e il gruppo di lavoro dellĠarticolo 29, allo scopo di garantire coerenza e una stretta collaborazione. 42. Il GEPD invita il legislatore a ovviare a talune incongruenze relative alle restrizioni previste dallĠarticolo 14 in merito alla facolt di chiedere lĠassistenza dellĠAgenzia. In particolare, il GEPD raccomanda la cancellazione di tali restrizioni e la concessione a tutte le istituzioni, gli organi, le agenzie e gli uffici dellĠUnione della facolt di chiedere lĠassistenza dellĠAgenzia. 43. Infine, il GEPD raccomanda che le competenze ampliate del consiglio di amministrazione comprendano alcuni aspetti concreti, tali da fornire maggiori garanzie quanto al rispetto delle buone pratiche allĠinterno dellĠAgenzia in relazione alla sicurezza e alla protezione dei dati. Il GEPD propone, tra lĠaltro, di aggiungere la nomina di un responsabile della protezione dei dati e lĠadozione di misure volte alla corretta applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010. Giovanni BUTTARELLI Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
NOTE ( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. ( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. ( 3 ) COM(2010) 521 definitivo. ( 4 ) GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1. ( 5 ) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 1. ( 6 ) Al fine di evitare un vuoto legislativo nel caso in cui la procedura legislativa nel Parlamento europeo e nel Consiglio si protragga fin dopo la scadenza del mandato attuale, il 30 settembre 2010 la Commissione ha adottato una seconda proposta di modifica del regolamento (CE) n. 460/2004 al solo fine di prorogare di 18 mesi il mandato attuale. Cfr. COM(2010) 520 definitivo. ( 7 ) Vedi sopra. ( 8 ) Il 2 maggio 2006 la Corte di giustizia ha respinto una domanda di annullamento del precedente regolamento (CE) n. 460/2004 che ne contestava la base giuridica (procedimento C-217/04). ( 9 ) Requisiti di sicurezza sono riportati negli articoli 22 e 35 del regolamento (CE) n. 45/2001, negli articoli 16 e 17 della direttiva 95/46/CE e negli articoli 4 e 5 della direttiva 2002/58/CE. ( 10 ) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. ( 11 ) Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformit, GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10, in particolare lĠarticolo 3, paragrafo 3, lettera c). ( 12 ) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. ( 13 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, COM(2010) 517 definitivo.
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