GARANTE EUROPEO
  DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sullĠiniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sullĠordine di protezione europeo, e sullĠiniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica dĠAustria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allĠordine europeo di indagine penale

(Pubblicato sulla GUUE n. C 355 del 29.12.2010)

 

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

 

visto il trattato sul funzionamento dellĠUnione europea, in particolare lĠarticolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea, in particolare lĠarticolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchŽ alla libera circolazione di tali dati ( 1 ),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonchŽ la libera circolazione di tali dati, in particolare lĠarticolo 41 ( 2 ),

vista la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nellĠambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale ( 3 ),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

 

I. INTRODUZIONE

1. Negli ultimi anni sono stati compiuti crescenti sforzi per migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale. Questo argomento, che ora occupa una posizione chiave nel programma di Stoccolma ( 4 ),  caratterizzato dalla particolare sensibilitˆ dei dati personali pertinenti e dagli effetti che il trattamento di tali dati pu˜ avere sugli interessati.

2. Per queste ragioni, il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha dedicato unĠattenzione particolare a questo argomento ( 5 ) e con il presente parere intende sottolineare ancora una volta come la necessitˆ di tutelare i diritti fondamentali rappresenti una pietra angolare dello spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia descritto nel programma di Stoccolma.

3. Il presente parere nasce in risposta a due iniziative per una direttiva promosse da una serie di Stati membri, come previsto dallĠarticolo 76 del TFUE, e precisamente:

a) lĠiniziativa di 12 Stati membri per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sullĠordine di protezione europeo (Çiniziativa OPEÈ), presentata nel gennaio 2010 ( 6 ); e

b) lĠiniziativa di sette Stati membri per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allĠordine europeo di indagine penale (Çiniziativa OEIÈ), presentata nellĠaprile 2010 ( 7 ).

4. Il potere di esprimere un parere su queste iniziative rientra nel mandato conferito al GEPD dallĠarticolo 41 del regolamento (CE) n. 45/2001 di consigliare le istituzioni e gli organismi dellĠUnione europea (UE) su tutte le questioni relative al trattamento di dati personali. Il presente parere, quindi, commenta le iniziative nella misura in cui le stesse si riferiscono al trattamento di dati personali. Non avendo ricevuto nessuna richiesta in tal senso, il GEPD ha emesso il parere di propria iniziativa ( 8 ).

5. Il GEPD ricorda che ai sensi dellĠarticolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 la Commissione  tenuta a consultare il GEPD al momento dellĠadozione di una proposta legislativa sulla tutela dei diritti e delle libertˆ fondamentali delle persone in relazione al trattamento di dati personali. Nel caso di unĠiniziativa degli Stati membri, questĠobbligo non si applica strictu sensu. Tuttavia, dallĠentrata in vigore del trattato di Lisbona, la procedura legislativa ordinaria si applica anche al settore della cooperazione giudiziaria e di polizia, con unĠeccezione specifica prevista nellĠarticolo 76 del TFUE, ossia che un quarto degli Stati membri pu˜ prendere lĠiniziativa per proporre misure UE. Ai sensi del trattato di Lisbona, queste iniziative sono allineate per quanto possibile con le proposte della Commissione e, ove possibile, si dovrebbero applicare garanzie procedurali. Per questo motivo le iniziative qui considerate sono accompagnate da una valutazione dellĠimpatto.

6. In questo contesto, il GEPD non solo si rammarica di non essere stato consultato al momento della presentazione delle iniziative, ma raccomanda anche al Consiglio di stabilire una procedura che preveda la consultazione del GEPD qualora unĠiniziativa promossa da Stati membri si riferisca al trattamento di dati personali.

7. BenchŽ perseguano obiettivi diversi — ossia il miglioramento della protezione delle vittime e la cooperazione transfrontaliera in materia penale mediante la raccolta di prove transfrontaliere —, le due iniziative presentano importanti somiglianze:

a) entrambe si basano sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni giudiziarie ( 9 );

b) entrambe sono radicate nel programma di Stoccolma ( 10 ); e

c) entrambe prevedono lo scambio di dati personali tra Stati membri (cfr. punti 10 e 13 e sezione II.4).

Per questi motivi, il GEPD ritiene opportuno esaminarle congiuntamente.

8. In questĠambito,  opportuno ricordare che anche la Commissione europea recentemente ha trattato la questione dellĠacquisizione di prove con lĠintento di trasmetterle alle autoritˆ competenti in altri Stati membri (lĠoggetto specifico dellĠiniziativa OEI). In effetti, alla fine del 2009  stato pubblicato un Libro verde ( 11 ) — la cui fase di consultazione si  ormai conclusa ( 12 ) — con lĠobiettivo della Commissione [derivato dal ÇPiano dĠazione per lĠattuazione del programma di StoccolmaÈ ( 13 )] di presentare nel 2011 una proposta legislativa per ottenere un sistema generale di assunzione delle prove in materia penale basato sul principio del riconoscimento reciproco e riguardante tutti i tipi di prova ( 14 ).

 

II. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE OPE E OEI

II.1. Contesto delle iniziative

9. Le iniziative sopra citate rientrano nel filone delle azioni promosse dallĠUE in relazione allo spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia negli ultimi anni. Dal settembre 2001 si  registrata una crescita significativa dellĠacquisizione e condivisione di informazioni nellĠUnione europea (e con paesi terzi), anche grazie agli sviluppi nelle TCI e ad una serie di strumenti giuridici dellĠUE. Anche le iniziative OPE e OEI mirano a migliorare lo scambio di informazioni relative alle persone fisiche nello spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia.

II.2. Iniziativa OPE

10. LĠiniziativa OPE — basata sullĠarticolo 82, paragrafo 1, lettera d) del TFUE — si incentra sulla protezione delle vittime di atti criminali, in particolare donne, e mira a garantire loro una tutela efficace allĠinterno dellĠUnione europea. Per raggiungere questo obiettivo, lĠiniziativa OPE consente che le misure di protezione elencate nellĠarticolo 2, paragrafo 2, e adottate ai sensi della legge di uno Stato membro (ÇStato di emissioneÈ) possano essere estese ad un altro Stato membro dove la persona protetta si trasferisce (ÇStato di esecuzioneÈ) senza che la vittima debba avviare un nuovo procedimento o fornire nuove prove nello Stato di esecuzione.

11. Le misure di protezione imposte (su richiesta della vittima) alla persona che determina il pericolo sono pertanto intese a proteggere la vita, lĠintegritˆ fisica e psicologica, la libertˆ o lĠintegritˆ sessuale della vittima nel territorio dellĠUE a prescindere dai confini nazionali, e a cercare di impedire che vengano commessi nuovi reati contro la stessa vittima.

12. LĠOPE dovrebbe essere emesso su richiesta della vittima nello ÇStato (membro) di emissioneÈ da unĠautoritˆ giudiziaria (o equivalente), secondo una procedura costituita dalle seguenti fasi:

a) lo ÇStato di emissioneÈ presenta una richiesta di emissione di un OPE;

b) al ricevimento dellĠOPE, lo ÇStato di esecuzioneÈ adotta una decisione ai sensi della legge nazionale al fine di continuare a garantire la protezione della persona interessata.

13. Per realizzare tale obiettivo occorre adottare delle misure amministrative che in parte riguardano lo scambio di informazioni personali tra gli Stati membri Çdi emissioneÈ e Çdi esecuzioneÈ relativamente alla persona interessata (la ÇvittimaÈ) e alla persona che determina il pericolo. Lo scambio di dati personali  previsto nelle seguenti disposizioni:

a) lĠarticolo 6 prevede che lo stesso OPE contenga molte informazioni di carattere personale, come specificato ai punti a), e), f), g) e h) e allĠallegato I;

b) gli obblighi dellĠautoritˆ competente dello Stato di esecuzione, di cui allĠarticolo 8, paragrafo 1, richiedono il trattamento di dati personali, in particolare lĠobbligo di notificare eventuali violazioni della misura di protezione [articolo 8, paragrafo 1, lettera d) e allegato II];

c) gli obblighi a carico delle autoritˆ competenti degli Stati membri di esecuzione e di emissione in caso di modifica, scadenza o revoca dellĠordine di protezione e/o delle misure di protezione (articolo 14).

14. Le informazioni citate nel precedente paragrafo rientrano chiaramente nellĠambito dei dati personali, definiti in generale nella legislazione sulla protezione dei dati come Çqualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabileÈ ( 15 ) e chiariti ulteriormente dal Gruppo di lavoro dellĠarticolo 29. LĠiniziativa OPE riguarda informazioni concernenti una persona (la vittima o la persona che determina il pericolo) ovvero informazioni utilizzate o che potrebbero essere utilizzate al fine di valutare, trattare in un certo modo o influire sullo stato di una persona (in particolare, la persona che determina il pericolo) ( 16 ).

II.3. Iniziativa OEI (ordine europeo di indagine)

15. LĠiniziativa OEI — basata sullĠarticolo 82, paragrafo 1, lettera a) del TFUE — richiede agli Stati membri di acquisire, conservare e trasmettere prove, anche se non ancora disponibili nella giurisdizione nazionale. LĠiniziativa va pertanto al di lˆ del principio di disponibilitˆ, presentato nel programma dellĠAia del 2004 come un approccio innovativo allo scambio transfrontaliero di informazioni per le attivitˆ di contrasto ( 17 ). Inoltre, supera la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove, che si applica esclusivamente a (date) prove giˆ esistenti ( 18 ).

16. Un OEI viene emesso affinchŽ nello Stato di esecuzione siano compiuti uno o pi atti dĠindagine specifici ai fini dellĠacquisizione di prove (potenzialmente non esistenti allĠatto dellĠemissione dellĠordine) e del loro trasferimento (articolo 12). Si applica a quasi tutte le misure di indagine (cfr. i considerando 6 e 7 dellĠiniziativa).

17. LĠiniziativa OEI si prefigge lĠobiettivo di creare un unico strumento efficiente e flessibile per lĠacquisizione di prove situate in un altro Stato membro nellĠambito di un procedimento penale, in sostituzione dello strumento giuridico pi complesso attualmente utilizzato dalle autoritˆ giudiziarie (basato sullĠassistenza giudiziaria reciproca, da un lato, e sul reciproco riconoscimento, dallĠaltro) ( 19 ).

18. Ovviamente, le prove acquisite in virt di un OEI (cfr. anche lĠallegato A allĠiniziativa) possono contenere dati personali, come nel caso delle informazioni relative ai conti bancari (articolo 23), delle informazioni relative a operazioni bancarie (articolo 24) e del controllo sulle operazioni bancarie (articolo 25) o potrebbero riguardare la comunicazione di dati personali (come nel caso di videoconferenze o teleconferenze, di cui agli articoli 21 e 22).

19. Per questi motivi lĠiniziativa OEI esercita un impatto significativo sul diritto alla protezione dei dati personali. Anche considerando che il termine per lĠattuazione della decisione quadro 2008/978/GAI non  ancora scaduto (e pertanto  difficile valutare lĠefficacia dello strumento e lĠesigenza di ulteriori misure giuridiche) ( 20 ), il GEPD rammenta la necessitˆ di una verifica periodica, alla luce dei principi di protezione dei dati, nonchŽ dellĠefficacia e della proporzionalitˆ delle misure giuridiche adottate nello spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia ( 21 ). Il GEPD raccomanda pertanto di aggiungere una clausola di valutazione allĠiniziativa OEI, che imponga agli Stati membri di riferire periodicamente in merito allĠapplicazione dello strumento e alla Commissione di preparare una sintesi di tali relazioni e, se del caso, emettere adeguate proposte di modifica.

II.4. Trattamento di dati personali previsto nelle iniziative OPE e OEI

20. Come giˆ spiegato ai punti 13, 14 e 18,  evidente che ai sensi delle direttive proposte dati personali vengono trattati e scambiati dalle autoritˆ competenti dei diversi Stati membri. In tali circostanze, lĠinteressato  tutelato dal diritto fondamentale alla protezione dei dati, riconosciuto nellĠarticolo 16 del TFUE e nellĠarticolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dellĠUE.

21. Ciononostante, nella ÇScheda circostanziataÈ che accompagna lĠiniziativa OPE il Çrischio di ledere diritti fondamentaliÈ  stimato come pari a Ç0È (zero) ( 22 ), e nellĠanalisi di impatto contenuta nella ÇScheda circostanziataÈ che accompagna lĠiniziativa OEI non vengono considerate le questioni relative alla protezione dei dati ( 23 ).

22. Il GEPD si rammarica di queste conclusioni e sottolinea lĠimportanza della protezione dei dati nel particolare contesto in cui vengono trattati dati personali, segnatamente:

a) lĠampio settore della cooperazione giudiziaria in materia penale;

b) i dati sono molto spesso di natura sensibile e di solito acquisiti dalla polizia e dalle autoritˆ giudiziarie a seguito di unĠindagine;

c) il possibile contenuto dei dati, in particolare in relazione allĠiniziativa OEI, che si estenderebbe a ogni genere di prova; e

d) la possibile comunicazione delle prove al di fuori dellĠUE, conformemente allĠarticolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nellĠambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale ( 24 ).

23. In tale contesto, le operazioni di trattamento dei dati esercitano un impatto significativo e possono influire in misura considerevole sui diritti fondamentali dellĠinteressato, compreso il diritto alla protezione dei dati personali.

24. In considerazione di quanto precede, il GEPD si chiede per quale motivo le iniziative non affrontino la questione della protezione dei dati personali (a parte il riferimento ai doveri di riservatezza imposti ai soggetti coinvolti in unĠindagine dallĠarticolo 18 dellĠiniziativa OEI), nŽ si riferiscano esplicitamente alla decisione quadro 2008/977/GAI che in realtˆ sarebbe applicabile alle operazioni di trattamento previste nelle due iniziative [cfr. articolo 1, paragrafo 2, lettera a)].

25. Per questo motivo, il GEPD apprezza che durante i lavori preparatori in Consiglio relativi allĠiniziativa OPE sia stato inserito un riferimento alla decisione quadro 2008/977/GAI ( 25 ) e confida che il Parlamento europeo confermi questa modifica rispetto alle iniziative originarie ( 26 ).

26. Il GEPD si rammarica del fatto che un analogo considerando non sia stato ancora introdotto nellĠiniziativa OEI, che comporta uno scambio di dati personali molto pi intenso. A questo proposito, il GEPD apprezza che la Commissione europea, commentando lĠiniziativa OEI, suggerisca di inserire un riferimento (nei considerando e nel corpo della proposta) allĠapplicabilitˆ della decisione quadro 2008/977/GAI ( 27 ).

27. Di conseguenza, e fatta salva la sezione III che segue, entrambe le iniziative dovrebbero contenere una disposizione specifica che chiarisca che la decisione quadro 2008/977/GAI si applica al trattamento dei dati previsto nelle iniziative.

 

III. NORME SPECIFICHE NECESSARIE IN AGGIUNTA AL QUADRO GIURIDICO VIGENTE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

28. Entrambe le iniziative sollevano ancora una volta la questione fondamentale dellĠapplicazione incompleta e incoerente dei principi della protezione dei dati nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale ( 28 ).

29. Il GEPD  consapevole dellĠimportanza di rafforzare lĠefficacia della cooperazione giudiziaria tra Stati membri, anche nei settori coperti dalle iniziative OPE e OEI ( 29 ). Inoltre, pur avendo ben presenti i vantaggi e lĠesigenza di condividere le informazioni, il GEPD desidera sottolineare che il trattamento di tali dati deve avvenire nel rispetto — inter alia ( 30 ) — della normativa UE sulla protezione dei dati. Questa necessitˆ appare ancora pi evidente alla luce del trattato di Lisbona, che introduce lĠarticolo 16 del TFUE e conferisce un valore vincolante allĠarticolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea.

30. Le situazioni che comportano lo scambio transfrontaliero di informazioni nellĠUE meritano unĠattenzione particolare, poichŽ il trattamento di dati personali in pi di una giurisdizione aumenta i rischi per i diritti e gli interessi delle persone fisiche coinvolte. I dati personali saranno trattati in pi giurisdizioni, dove i requisiti di legge e il contesto tecnico non sono necessariamente gli stessi.

31. Questo implica inoltre lĠincertezza giuridica per le persone interessate: possono essere coinvolte parti di altri Stati membri ed  possibile che si applichino le leggi nazionali di vari Stati membri, che potrebbero differire dalle leggi alle quali sono abituate le persone interessate, ovvero applicarsi in un sistema giuridico poco familiare. Questa situazione richiede maggiori sforzi per garantire lĠosservanza dei requisiti derivanti dalla legislazione dellĠUE sulla protezione dei dati ( 31 ).

32. Secondo il parere del GEPD, il chiarimento circa lĠapplicabilitˆ della decisione quadro 2008/977/GAI, come proposto al punto 27,  solo il primo passo.

33. Le sfide specifiche per una protezione efficace nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, insieme a una decisione quadro 2008/977/GAI non completamente soddisfacente (cfr. punti 52-56), possono richiedere disposizioni specifiche sulla protezione dei dati, laddove strumenti giuridici specifici dellĠUE prevedano lo scambio di dati personali.

 

IV. SFIDE PER UNĠEFFICACE PROTEZIONE DEI DATI NELLA COOPERAZIONE IN MATERIA PENALE: RACCOMANDAZIONI SULLE INIZIATIVE OPE E OEI

IV.1. Considerazioni introduttive

34. La protezione efficace dei dati personali (come rilevato al punto 29) non  importante solo per gli interessati, ma contribuisce anche al successo della cooperazione giudiziaria. Di fatto, la volontˆ di scambiare questi dati con le autoritˆ di altri Stati membri aumenterˆ se si  certi del livello di protezione, accuratezza e affidabilitˆ dei dati personali in tali Stati membri ( 32 ). In breve, la definizione di uno standard comune (elevato) per la protezione dei dati in questo settore delicato contribuirˆ a promuovere la fiducia reciproca tra gli Stati membri e a rafforzare la cooperazione giudiziaria sulla base del riconoscimento reciproco, migliorando la qualitˆ dei dati nello scambio di informazioni.

35. In questo particolare contesto, il GEPD raccomanda di inserire garanzie specifiche per la protezione dei dati nelle iniziative OPE e OEI, in aggiunta al riferimento generale alla decisione quadro 2008/977/GAI (come proposto al paragrafo 27).

36. Alcune di queste garanzie sono di carattere pi generale e sono da inserire in entrambe le iniziative, in particolare le garanzie intese a migliorare lĠaccuratezza dei dati, cos“ come la loro sicurezza e riservatezza. Altre garanzie si riferiscono a disposizioni specifiche dellĠiniziativa OPE o OEI.

IV.2. Garanzie di carattere pi generale

Accuratezza

37. Nelle situazioni previste dalle iniziative che comportano lo scambio di dati tra Stati membri si dovrebbe porre lĠaccento sul fatto di garantire lĠaccuratezza delle informazioni. A questo proposito, il GEPD apprezza che lĠiniziativa OPE contenga nellĠarticolo 14 chiari obblighi a carico dellĠautoritˆ competente dello Stato di emissione di informare lĠautoritˆ competente dello Stato di esecuzione in merito a qualsivoglia modifica nonchŽ alla scadenza o alla revoca dellĠordine di protezione.

38. Il GEPD rileva inoltre che la necessitˆ della traduzione potrebbe influire sullĠaccuratezza dellĠinformazione, soprattutto considerando che le iniziative si riferiscono a strumenti giuridici specifici che possono avere un significato diverso nelle varie lingue e nei vari sistemi giuridici. A questo proposito, il GEPD apprezza il fatto che lĠiniziativa OPE affronti la questione delle traduzioni (articolo 16) e suggerisce anche di inserire una disposizione analoga nellĠiniziativa OEI.

Sicurezza, consapevolezza e responsabilitˆ

39. L'incremento della cooperazione transfrontaliera che potrebbe derivare dallĠadozione delle due iniziative richiede unĠattenta analisi degli aspetti della sicurezza della trasmissione transfrontaliera di dati personali in relazione allĠesecuzione dellĠordine di protezione europeo o dellĠordine europeo di indagine penale ( 33 ). Ci˜  necessario, non solo per rispettare le norme di sicurezza nel trattamento dei dati personali ai sensi dellĠarticolo 22 della decisione quadro 2008/977/GAI, ma anche per garantire la segretezza delle indagini e la riservatezza del procedimento penale interessato, ai sensi dellĠarticolo 18 dellĠiniziativa OEI, e, in quanto norma generale per i dati personali derivanti dallo scambio transfrontaliero, ai sensi dellĠarticolo 21 della decisione quadro 2008/977/GAI.

40. Il GEPD sottolinea la necessitˆ di sistemi di telecomunicazione sicuri per le procedure di trasmissione. Accoglie quindi con favore la disposizione sullĠimpiego della rete giudiziaria europea ( 34 ) quale strumento per garantire che OPE e OEI siano correttamente indirizzati alle autoritˆ nazionali competenti, onde escludere o ridurre al minimo il rischio che autoritˆ non pertinenti siano coinvolte nello scambio di dati personali (cfr. lĠarticolo 7, paragrafi 2 e 3, dellĠiniziativa OPE e lĠarticolo 6, paragrafi 3 e 4 dellĠiniziativa OEI).

41. Di conseguenza, le iniziative dovrebbero comprendere disposizioni che richiedano agli Stati membri di garantire che:

a) le autoritˆ competenti dispongano di risorse adeguate per lĠapplicazione delle direttive proposte;

b) i funzionari competenti osservino standard professionali e siano soggetti ad adeguate procedure interne che assicurino, in particolare, la protezione delle persone per quanto concerne il trattamento di dati personali, lĠimparzialitˆ procedurale e la corretta osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza e segreto professionale (come disposto allĠarticolo 18 dellĠiniziativa OEI).

42. Inoltre, il GEPD raccomanda lĠintroduzione di disposizioni che garantiscano lĠosservanza dei principi sostanziali sulla protezione dei dati nel trattamento dei dati personali, nonchŽ di porre in essere i meccanismi interni necessari per dimostrare la conformitˆ ai terzi interessati. Tali disposizioni contribuirebbero allĠassunzione di responsabilitˆ da parte dei responsabili del trattamento [secondo il Çprincipio di responsabilitˆÈ discusso nel contesto dellĠattuale riesame del quadro giuridico per la protezione dei dati ( 35 )] che sarebbero tenuti a mettere in atto le misure necessarie per garantire la conformitˆ. Le disposizioni dovrebbero comprendere:

a) sistemi di autenticazione che consentano esclusivamente alle persone autorizzate di accedere alle banche dati contenenti dati personali e ai locali dove si trovano le prove;

b) controllo degli accessi ai dati personali e delle operazioni di trattamento degli stessi;

c) esecuzione di audit.

IV.3. Garanzie nellĠiniziativa OEI

43. In considerazione delle caratteristiche particolarmente invadenti di certe misure investigative, il GEPD invita a una riflessione approfondita sullĠammissibilitˆ delle prove acquisite per scopi diversi da prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati ovvero dallĠesecuzione di sanzioni penali, nonchŽ dallĠesercizio del diritto alla difesa. In particolare, andrebbe considerato con attenzione lĠutilizzo di prove ottenute ai sensi dellĠarticolo 11, paragrafo 1, lettera d) della decisione quadro 2008/977/GAI ( 36 ).

44. NellĠiniziativa OEI dovrebbe pertanto essere introdotta unĠeccezione allĠapplicazione del disposto dellĠarticolo 11, paragrafo 1, lettera d), che stabilisca che le prove acquisite ai sensi dellĠOEI non si possono utilizzare per scopi diversi da prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati ovvero lĠesecuzione di sanzioni penali e lĠesercizio del diritto alla difesa.

IV.4. Garanzie nellĠiniziativa OPE

45. In relazione allĠiniziativa OPE, il GEPD riconosce che i dati personali scambiati tra le autoritˆ competenti ed elencati nellĠallegato I dellĠiniziativa (concernenti la vittima e la persona che determina il pericolo) sono adeguati, pertinenti e non eccessivi in relazione agli scopi per i quali vengono raccolti e sottoposti a ulteriore trattamento.

46. Tuttavia, lĠiniziativa non chiarisce a sufficienza — soprattutto nellĠarticolo 8, paragrafo 1, lettera b) — quali dati personali relativi alla vittima saranno comunicati alla persona che determina il pericolo dallĠautoritˆ competente dello Stato di esecuzione.

47. Il GEPD ritiene opportuno considerare le circostanze e il contenuto delle misure di protezione emesse dallĠautoritˆ giudiziaria nello Stato membro di emissione prima di informare la persona che determina il pericolo, alla quale dovrebbero pertanto essere comunicati esclusivamente quei dati personali della vittima (che in alcuni casi possono comprendere i dati di contatto) che siano strettamente rilevanti per la piena esecuzione della misura di protezione.

48. Il GEPD  consapevole del fatto che la comunicazione di informazioni di contatto (quali numeri di telefono, indirizzo della vittima o di altri luoghi di abituale frequentazione, come il luogo di lavoro o la scuola dei figli) effettivamente possa minacciare il benessere fisico e psicologico della vittima, oltre a ledere il suo diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali. DĠaltro canto, lĠindicazione degli indirizzi pertinenti in alcuni casi pu˜ essere necessaria per avvertire la persona che determina il pericolo in merito ai luoghi dove le  fatto divieto di recarsi, al fine di consentire lĠosservanza dellĠordine e impedire eventuali potenziali sanzioni a causa della sua violazione. Inoltre, a seconda delle circostanze, lĠidentificazione del luogo/dei luoghi vietati alla persona che determina il pericolo pu˜ essere necessaria per non limitarne inutilmente la libertˆ di movimento.

49. Alla luce di queste considerazioni, il GEPD evidenzia lĠimportanza dellĠargomento e raccomanda che lĠiniziativa OPE stabilisca chiaramente che, a seconda delle circostanze del caso, alla persona che determina il pericolo dovrebbero essere trasmessi esclusivamente i dati personali della vittima (che in alcuni casi possono comprendere i dati di contatto) che siano strettamente rilevanti per la piena esecuzione della misura di protezione ( 37 ).

50. Infine, il GEPD chiede che venga chiarita lĠespressione Çstrumenti elettroniciÈ contenuta nel considerando 10 dellĠiniziativa OPE. In particolare, occorre spiegare se il trattamento dei dati personali avviene utilizzando Çstrumenti elettroniciÈ e in tal caso quali garanzie sono fornite.

 

V. NORME SULLA PROTEZIONE DEI DATI E COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE: PREOCCUPAZIONI CONCERNENTI LE INIZIATIVE OPE E OEI

51. La decisione quadro 2008/977/GAI si applica a tutti gli scambi di dati personali ai sensi delle iniziative OPE e OEI.

52. BenchŽ il GEPD abbia riconosciuto che la decisione quadro 2008/977/GAI — quando attuata dagli Stati membri — sia un importante passo avanti per la protezione dei dati nella cooperazione giudiziaria e di polizia ( 38 ), la decisione quadro di per se stessa non  pienamente soddisfacente ( 39 ). La principale preoccupazione irrisolta si riferisce al suo ambito ristretto. La decisione quadro  limitata allo scambio di dati personali in materia giudiziaria e di polizia tra autoritˆ e sistemi dĠinformazione in diversi Stati membri e a livello dellĠUE ( 40 ).

53. Anche se questa perplessitˆ non pu˜ trovare soluzione nel contesto delle iniziative OPE e OEI, il GEPD insiste nel sottolineare che la mancanza di uno standard comune (elevato) di protezione dei dati nella cooperazione giudiziaria potrebbe implicare che unĠautoritˆ giudiziaria a livello nazionale o dellĠUE, nel trattare un fascicolo penale comprendente informazioni provenienti da altri Stati membri (ivi comprese, ad esempio, prove raccolte sulla base di un ordine europeo di indagine penale), si troverebbe ad applicare norme diverse sul trattamento dei dati: autonome norme nazionali (conformi alla Convenzione 108 del Consiglio dĠEuropa) per i dati provenienti dallo stesso Stato membro e norme di attuazione della decisione quadro 2008/977/GAI per i dati provenienti da altri Stati membri. I diversi Çelementi di informazioneÈ potrebbero quindi essere soggetti a diversi regimi giuridici.

54. Le conseguenze dellĠapplicazione di un ÇdoppioÈ standard per la protezione di dati a ciascun fascicolo penale avente elementi transfrontalieri sono rilevanti nellĠattivitˆ quotidiana (ad esempio la normativa sulla conservazione delle informazioni applicabile per ciascuno degli organi che trasmettono i dati; ulteriori restrizioni al trattamento richieste da ciascuno degli organi che trasmettono i dati; nel caso di una richiesta da un paese terzo, ciascun organo che trasmette i dati darebbe lĠautorizzazione in base alla propria valutazione dellĠadeguatezza e/o agli impegni internazionali; e differenze nella disciplina del diritto di accesso della persona interessata). Inoltre, la protezione e i diritti dei cittadini potrebbero variare ed essere oggetto di ampie deroghe diverse a seconda dello Stato membro in cui ha luogo il trattamento ( 41 ).

55. Quindi il GEPD coglie lĠoccasione per ribadire il contenuto dei pareri giˆ espressi in merito alla necessitˆ di un quadro giuridico generale sulla protezione dei dati che ricomprenda tutte le aree di competenza dellĠUE, ivi comprese pubblica sicurezza e giustizia, e che si applichi ai dati personali trasmessi o resi disponibili dalle autoritˆ competenti di altri Stati membri e al trattamento a livello nazionale nello spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia ( 42 ).

56. Infine, il GEPD osserva che le norme sulla protezione dei dati dovrebbero applicarsi a tutti i settori e allĠutilizzo dei dati per qualsivoglia scopo ( 43 ). Naturalmente, dovrebbero essere possibili eccezioni debitamente motivate e formulate chiaramente, in particolare per quanto concerne il trattamento dei dati personali nelle attivitˆ di contrasto ( 44 ). Le lacune nella protezione dei dati personali sono contrarie allĠattuale quadro giuridico (rinnovato) dellĠUnione europea. LĠarticolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE — che esclude dallĠambito di applicazione della direttiva il settore della polizia e della giustizia — non  conforme alla filosofia contenuta nellĠarticolo 16 del TFUE. Inoltre, queste lacune non sono coperte in misura sufficiente dalla convenzione n. 108 ( 45 ) del Consiglio dĠEuropa, vincolante per tutti gli Stati membri.

 

VI. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

57. Con riferimento alle iniziative OPE e OEI, il GEPD raccomanda quanto segue:

— introdurre disposizioni specifiche che stabiliscano che gli strumenti si applicano lasciando impregiudicata la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nellĠambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale,

— introdurre disposizioni che richiedano agli Stati membri di garantire che:

— le autoritˆ competenti dispongano delle risorse necessarie per lĠattuazione delle direttive proposte,

— i funzionari competenti osservino standard professionali e siano soggetti ad adeguate procedure interne che assicurino, in particolare, la protezione delle persone per quanto concerne il trattamento di dati personali, lĠimparzialitˆ procedurale e la corretta osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza e segreto professionale,

— sistemi di autenticazione atti a consentire esclusivamente alle persone autorizzate di accedere alle banche dati contenenti dati personali ovvero ai locali dove si trovano le prove,

— vengano eseguiti controlli degli accessi e delle operazioni,

— vengano eseguiti audit.

58. Per quanto riguarda lĠiniziativa OPE, il GEPD raccomanda:

— di stabilire chiaramente che, a seconda delle circostanze del caso, alla persona che determina il pericolo dovrebbero essere trasmessi esclusivamente i dati personali della vittima (che in alcuni casi possono comprendere i dati di contatto) che siano strettamente rilevanti per la piena esecuzione della misura di protezione,

— di chiarire lĠespressione Çstrumenti elettroniciÈ contenuta nel considerando 10 dellĠiniziativa OPE.

59. Per quanto riguarda lĠiniziativa OEI, il GEPD raccomanda:

— di introdurre una disposizione sulle traduzioni analoga allĠarticolo 16 dellĠiniziativa OEI,

— di introdurre una disposizione che vieti lĠutilizzo delle prove per scopi diversi da prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, ovvero dallĠesecuzione di sanzioni penali, nonchŽ dallĠesercizio del diritto alla difesa, quale eccezione allĠarticolo 11, paragrafo 1, lettera d) della decisione quadro 2008/977/GAI,

— di aggiungere una clausola di valutazione allĠiniziativa OEI, che imponga agli Stati membri di riferire periodicamente in merito allĠapplicazione dello strumento e alla Commissione di preparare una sintesi di tali relazioni e, se del caso, emettere adeguate proposte di modifica.

60. Inoltre, e pi in generale, il GEPD:

— raccomanda al Consiglio di stabilire una procedura che preveda la consultazione del GEPD qualora unĠiniziativa promossa da Stati membri si riferisca al trattamento di dati personali;

— ribadisce la necessitˆ di un quadro giuridico generale sulla protezione dei dati che ricomprenda tutte le aree di competenza dellĠUE, ivi comprese polizia e giustizia, applicabile ai dati personali trasmessi o resi disponibili dalle autoritˆ competenti di altri Stati membri e al trattamento a livello nazionale nello spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2010.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati

NOTE                                     
(
1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

( 3 ) GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

( 4 ) Consiglio europeo, Programma di Stoccolma — UnĠEuropa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (2010/C 115/01), capitolo 3, ÇFacilitare la vita dei cittadini: unĠEuropa del diritto e della giustiziaÈ, GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1; cfr. anche il parere del GEPD sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo ÇUno spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadiniÈ, GU C 276 del 17.11.2009, pag. 8.

( 5 ) Negli ultimi anni il GEPD ha adottato un gran numero di pareri e osservazioni su iniziative in materia di libertˆ, sicurezza e giustizia, tutti consultabili sul sito web del GEPD.

( 6 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 5.

( 7 ) GU C 165 del 24.6.2010, pag. 22.

( 8 ) Anche in passato il GEPD ha adottato pareri su iniziative di Stati membri: cfr. ad esempio il parere del GEPD del 4 aprile 2007 sullĠiniziativa di 15 Stati membri in vista dellĠadozione dei una decisione del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalitˆ transfrontaliera (GU C 169 del 21.7.2007, pag. 2) e il parere del GEPD del 25 aprile 2008 sullĠiniziativa di 14 Stati membri in vista dellĠadozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dellĠEurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI (GU C 310 del 5.12.2008, pag. 1).

( 9 ) Questo principio, introdotto nel piano dĠazione di Vienna [Piano dĠazione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia. Testo adottato dal Consiglio Giustizia e Affari interni del 3 dicembre 1998, GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1, punto 45, lettera f)],  stato chiaramente formulato nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ai punti 33, 35-37.

( 10 ) Una terza iniziativa (per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto allĠinterpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, 22 gennaio 2010, 2010/0801) ha origini analoghe, ma non viene considerata in questo parere poichŽ non riguarda questioni relative alla protezione di dati personali. Sullo stesso argomento si veda anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto allĠinterpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, 9.3.2010, COM(2010) 82 definitivo.

( 11 ) Libro verde sulla ricerca delle prove in materia penale tra Stati membri e sulla garanzia della loro ammissibilitˆ, COM(2009) 624 definitivo, dellĠ11.11.2009.

( 12 ) Le risposte, varie e talvolta contrastanti, sono allĠesame della Commissione europea e si possono leggere allĠindirizzo: http://ec.europa. eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_0004_en. htm

( 13 ) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Creare uno spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia per i cittadini europei. Piano dĠazione per lĠattuazione del programma di Stoccolma, Bruxelles, 20.4.2010, COM(2010) 171 definitivo, pag. 18.

( 14 ) Al momento non  chiaro in che modo un possibile strumento futuro si collegherˆ con lĠiniziativa OEI.

( 15 ) Cfr. lĠarticolo 2, lettera a) della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nellĠambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, nonchŽ lĠarticolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE e lĠarticolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 45/2001.

( 16 ) Cfr. Gruppo di lavoro dellĠarticolo 29 per la protezione dei dati, parere 4/2007 sul concetto di dati personali, WP 136, adottato il 20 giugno 2007, pag. 10.

( 17 ) Il principio contenuto nel Programma dellĠAia: rafforzamento della libertˆ, della sicurezza e della giustizia nellĠUnione europea, punto 2.1, stabilisce che Çin tutta lĠUnione, un ufficiale di un servizio di contrasto di uno Stato membro che ha bisogno di informazioni nellĠesercizio delle sue funzioni pu˜ ottenere tali informazioni da un altro Stato membro, e che il servizio di contrasto nellĠaltro Stato membro che dispone di tali informazioni  tenuto a trasmettergliele per i fini dichiarati, tenendo conto dei requisiti relativi alle indagini in corso nel suddetto StatoÈ. Su questo argomento si veda il parere GEPD sulla proposta di una decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virt del principio di disponibilitˆ [COM(2005) 490 definitivo], GU C 116 del 17.5.2006, pag. 8.

( 18 ) Decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto allĠacquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali, GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72.

( 19 ) Attualmente esistono due strumenti di reciproco riconoscimento applicabili allĠacquisizione di prove: la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa allĠesecuzione nellĠUnione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45) e la decisione quadro 2008/978/GAI, citata nella nota 18.

( 20 ) LĠarticolo 23, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/978/GAI prevede che ÇGli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 19 gennaio 2011È.

( 21 ) Anche secondo il paragrafo 1.2.3 del programma di Stoccolma le nuove iniziative legislative dovrebbero essere presentate previa verifica del principio di proporzionalitˆ.

( 22 ) Scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietˆ e di proporzionalitˆ conformemente allĠarticolo 5 del protocollo (n. 2) al trattato di Lisbona del 6 gennaio 2010.

( 23 ) La scheda circostanziata del 23 giugno 2010, fascicolo interistituzionale 2010/0817 (COD), si riferisce esplicitamente solo al diritto alla sicurezza e alla libertˆ e al diritto ad una buona amministrazione (cfr. pag. 25 e pag. 41).

( 24 ) Di seguito: decisione quadro 2008/977/GAI.

( 25 ) Cfr. il considerando 27 dellĠultima versione dellĠiniziativa OPE (28 maggio 2010, doc. del Consiglio n. 10384/2010): ÇI dati personali trattati nel contesto dellĠattuazione della presente direttiva dovrebbero essere protetti in conformitˆ alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nellĠambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e in conformitˆ ai principi sanciti dalla convenzione del Consiglio dĠEuropa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, che tutti gli Stati membri hanno ratificatoÈ.

( 26 ) In questo senso, si veda lĠemendamento 21 compreso nel progetto di relazione sullĠiniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sullĠordine di protezione europeo [00002/2010 — C7-0006/2010 — 2010/0802 (COD)], del 20.5.2010, Commissione per le libertˆ civili, la giustizia e gli affari interni — Commissione per i diritti della donna e lĠuguaglianza di genere, relatori: Teresa JimŽnez-Becerril Barrio, Carmen Romero L—pez, allĠindirizzo http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/ femm/pr/817/817530/817530en.pdf

( 27 ) Cfr. i commenti della Commissione alla proposta di un ordine europeo di indagine penale, 24.8.2010, JUST/B/1/AA-et D(2010) 6815, pagg. 9 e 38, allĠindirizzo http://ec.europa.eu/justice/news/ intro/doc/comment_2010_08_24_en.pdf

( 28 ) Cfr. anche la sezione V del parere.

( 29 ) Cfr., inter alia, il sostegno alla necessitˆ di migliorare lĠaccesso alla giustizia, la cooperazione tra le autoritˆ giudiziarie europee e lĠefficacia dello stesso sistema giudiziario nel parere del GEPD sulla strategia europea in materia di giustizia elettronica, GU C 128 del 6.6.2009, pag. 13, punti 9 e 21.

( 30 ) In relazione allĠaspetto connesso al rispetto delle norme procedurali penali negli Stati membri, in particolare nellĠarea della proposta OEI, si pu˜ fare riferimento alle considerazioni e alle preoccupazioni contenute nelle risposte inviate alla Commissione europea durante la consultazione pubblica sul Libro verde (cfr. note 11 e 12).

( 31 ) Cfr. anche il documento del Consiglio Programma dellĠAia: rafforzamento della libertˆ, della sicurezza e della giustizia nellĠUnione europea (2005/C 53/01), GU C 53 del 3.3.2005, pagg. 1, 7 e ss.

( 32 ) Cfr. il parere del GEPD sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nellĠambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale [COM(2005) 475 definitivo], GU C 47 del 25.2.2006, pag. 27, punti 5-7.

( 33 ) Pi in generale, cfr. la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo ÇVerso una strategia europea in materia di giustizia elettronicaÈ, Bruxelles, 30.5.2008, COM(2008) 329 definitivo, pag. 8: ÇLe autoritˆ giudiziarie devono essere in grado di scambiarsi informazioni confidenziali senza alcun timoreÈ.

( 34 ) Decisione 2008/976/GAI del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).

( 35 ) Cfr. Gruppo di lavoro dellĠarticolo 29 per la protezione dei dati e Gruppo di lavoro Çpolizia e giustiziaÈ, Il futuro della privacy, pagg. 20 e ss.

( 36 ) Questa disposizione ammette lĠutilizzo di prove per Çqualsiasi altra finalitˆ, soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati o con il consenso della persona interessata, espresso conformemente alla legislazione nazionaleÈ.

( 37 ) Questo sembra essere il senso degli emendamenti 13 e 55 del progetto di relazione sullĠiniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sullĠordine di protezione europeo [00002/2010 — C7-0006/2010 — 2010/0802 (COD)], 20.5.2010, Commissione per le libertˆ civili, la giustizia e gli affari interni — Commissione per i diritti della donna e lĠuguaglianza di genere.

( 38 ) Cfr. il parere del GEPD sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo ÇVerso una strategia europea in materia di giustizia elettronicaÈ (2009/C 128/02), GU C 128 del 6.6.2009, pag. 13, punto 17.

( 39 ) Cfr. i tre pareri del GEPD sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nellĠambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale [COM(2005) 475 definitivo], GU C 47 del 25.2.2006, pag. 27, GU C 91 del 26.4.2007, pag. 9, GU C 139 del 23.6.2007, pag. 1. Cfr. anche il parere del GEPD sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo ÇUno spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia al servizio del cittadiniÈ, GU C 276 del 17.11.2009, pag. 8, punti 19, 29 e 30.

( 40 ) Cfr. lĠarticolo 2 della decisione quadro 2008/977/GAI.

( 41 ) Cfr. il terzo parere del GEPD sulla proposta di una decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nellĠambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU C 139 del 23.6.2007, pag. 41), citati nella nota 39, punto 46.

( 42 ) Questa posizione del GEPD  chiaramente sostenuta dal Gruppo di lavoro dellĠarticolo 29 per la protezione dei dati e dal Gruppo di lavoro Çpolizia e giustiziaÈ, Il futuro della privacy. Contributo congiunto alla consultazione della Commissione europea sul quadro giuridico relativo al diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, WP 168, adottato il 1 o dicembre 2009, pagg. 4, 7 e ss. e 24 e ss.

( 43 ) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Uno spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini, Bruxelles, 10.6.2009, COM(2009) 262 definitivo, pag. 30: lĠUnione deve Çintrodurre un regime completo in materia di protezione dei dati personali che ricomprenda tutte le competenze dellĠUnioneÈ.

( 44 ) Un simile approccio sarebbe anche conforme allĠobiettivo della dichiarazione 21 allegata al trattato di Lisbona sulla protezione dei dati personali nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.

( 45 ) Convenzione del Consiglio dĠEuropa sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento automatico dei dati personali, 28 gennaio 1981, n. 108.