GARANTE EUROPEO
  DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro lĠabuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI

(Pubblicato sulla GUUE n. C 323 del 30/11/2010)

 

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dellĠUnione europea, in particolare lĠarticolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea, in particolare lĠarticolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchŽ alla libera circolazione di tali dati ( 1 ),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonchŽ alla libera circolazione di tali dati ( 2 ), in particolare lĠarticolo 41,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

 

I. INTRODUZIONE

1. Il 29 marzo 2010, la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro lĠabuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI ( 3 ) (in prosieguo: Çla propostaÈ).

2. La proposta mira ad abrogare una decisione quadro, adottata il 22 dicembre 2003, in ragione di alcune carenze presenti nel documento. Il nuovo testo mira a migliorare la lotta contro lĠabuso dei minori in relazione ai seguenti aspetti: qualifica di reato per gravi forme di abuso dei minori per quanto concerne, ad esempio, il turismo sessuale a danno di minori e la protezione di minori non accompagnati; indagine penale e coordinamento del procedimento giudiziario; nuove fattispecie di reato in ambiente IT; protezione delle vittime; prevenzione dei reati.

3. Per quanto riguarda lĠobiettivo di prevenire i reati, uno degli strumenti da utilizzare sarˆ costituito dalla limitazione dellĠaccesso alla pedopornografia a mezzo Internet.

4. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha preso atto dello scopo principale della proposta. Pur non mettendo in discussione lĠesigenza di porre in atto un quadro giuridico che preveda misure idonee a proteggere i minori dagli abusi sessuali, il GEPD reputa necessario attirare lĠattenzione sulle ripercussioni di alcune misure contenute nella proposta (quali il blocco di siti web e lĠistituzione di linee telefoniche di assistenza diretta) a scapito dei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati dei soggetti interessati. Per questa ragione, il Garante ha deciso di propria iniziativa di formulare il presente parere sintetico.

 

II. ANALISI DELLA PROPOSTA

5. Le questioni concernenti la protezione dei dati si riferiscono a due aspetti della proposta che non sono specifici della lotta contro lĠabuso dei minori, ma riguardano qualsiasi iniziativa a fini di contrasto che si avvalga della collaborazione del settore privato. Il GEPD ha giˆ analizzato tali questioni in vari contesti, connessi in particolare alla lotta contro i contenuti illeciti diffusi su Internet ( 4 ).

6. Relativamente alla proposta, i due elementi in esame sono trattati nel tredicesimo considerando e nellĠarticolo 21 e possono essere descritti come segue.

II.1. Il ruolo dei fornitori di servizi Internet in relazione al blocco di siti web

7. La proposta prevede due possibili alternative onde impedire lĠaccesso, dal territorio dellĠUnione, alle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico, vale a dire: meccanismi atti ad agevolare le competenti autoritˆ giudiziarie o di polizia nel disporre il blocco degli accessi oppure a sostenere e sollecitare i fornitori di servizi Internet a sviluppare, su base volontaria, codici di condotta e linee guida per bloccare lĠaccesso a tali pagine.

8. Il GEPD si interroga sui criteri e i presupposti che consentirebbero di comminare il blocco degli accessi in quanto, pur sostenendo le azioni intraprese da parte di autoritˆ giudiziarie o di polizia in un quadro giuridico ben definito, ritiene sussistere forti perplessitˆ in merito alla certezza giuridica di qualsiasi operazione di blocco messa in atto da privati.

9. In primo luogo, il Garante sĠinterroga sullĠeventuale monitoraggio di Internet che potrebbe determinare il blocco in questione. Sia il monitoraggio che il blocco degli accessi possono implicare diverse attivitˆ, fra cui: scansione di Internet, individuazione di siti web con contenuti illeciti o sospetti, blocco dellĠaccesso degli utenti finali nonchŽ monitoraggio del comportamento in rete di utenti che tentano di consultare o scaricare i contenuti di cui sopra. Gli strumenti a disposizione sono diversi e comportano vari livelli di invasivitˆ, tuttavia inducono a porsi questioni analoghe circa il ruolo ricoperto dai fornitori di servizi Internet in ordine al trattamento dei dati relativi ai contenuti.

10. Tali attivitˆ di sorveglianza incidono sulla protezione dei dati, in quanto le operazioni di trattamento riguarderanno i dati personali di diversi interessati, che si tratti di informazioni relative a vittime, testimoni, utenti o fornitori di contenuti. In pareri precedenti, il GEPD ha espresso preoccupazione in relazione al controllo degli individui da parte di soggetti privati (per esempio, fornitori di servizi Internet — ISP o beneficiari del diritto dĠautore) in ambiti che dovrebbero ricadere sotto la competenza delle autoritˆ incaricate dellĠapplicazione della legge ( 5 ). Il Garante:

— sottolinea che il monitoraggio della rete e il blocco dellĠaccesso ai siti web rappresentano uno scopo estraneo al fine commerciale degli ISP; ci˜ farebbe insorgere questioni sul versante dei trattamenti leciti e dellĠuso compatibile dei dati personali, ai sensi dellĠarticolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dellĠarticolo 7 della direttiva sulla protezione dei dati ( 6 ),

— sĠinterroga sui criteri atti a bloccare lĠaccesso ed evidenzia che, a tale riguardo, un codice di condotta o degli orientamenti su base volontaria non garantiscono un sufficiente grado di certezza giuridica,

— sottolinea altres“ i rischi connessi allĠeventuale inserimento di singoli in liste nere e le loro facoltˆ di presentare ricorso dinanzi a unĠautoritˆ indipendente.

11. Giˆ in diverse occasioni il GEPD ha asserito che Çil controllo del comportamento degli utenti di Internet, sommato alla raccolta dei loro indirizzi IP, costituisce unĠinterferenza nel loro diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza [É]. Questo parere  in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dellĠuomo ( 7 )È. Tenuto conto di tale interferenza, occorrono garanzie pi appropriate affinchŽ lĠattuazione del controllo e/o del blocco degli accessi avvenga soltanto in modo strettamente mirato e sotto controllo giudiziario, e affinchŽ adeguate misure di sicurezza impediscano lĠuso improprio di tale meccanismo.

II.2. LĠistituzione di una rete di linee di assistenza telefonica diretta

12. Come indicato al tredicesimo considerando della proposta, il programma ÇInternet pi sicuroÈ, sul quale il GEPD ha presentato il parere summenzionato, prevede lĠistituzione di una rete di linee di assistenza telefonica diretta. Una delle osservazioni del Garante si riferisce proprio alle condizioni in base alle quali  possibile raccogliere, centralizzare e scambiare informazioni; si avverte lĠesigenza di una puntuale definizione dei contenuti da ritenersi illeciti o dannosi, del soggetto preposto alla raccolta e alla conservazione delle informazioni nonchŽ delle relative garanzie.

13. Ci˜ risulta particolarmente importante se si considerano le conseguenze delle segnalazioni. Oltre alle informazioni riguardanti i minori, anche i dati personali di qualsiasi individuo, connessi in qualche modo alle informazioni diffuse in rete, potrebbero essere a rischio. Tali dati, ad esempio, potrebbero comprendere informazioni su un individuo sospettato di comportamento illecito, che si tratti di un utente di Internet o di un fornitore di contenuti, ma anche informazioni relative a colui che denuncia un contenuto sospetto o che rivelano la vittima dellĠabuso. I diritti di tutte queste persone non dovrebbero essere trascurati al momento di stabilire le procedure di segnalazione; occorrerebbe anzi tenerne conto alla luce del quadro vigente in materia di protezione dei dati.

14. Le informazioni raccolte dalle linee di assistenza telefonica diretta di cui trattasi saranno utilizzate verosimilmente anche a fini processuali nella fase giurisdizionale delle cause. In termini di requisiti di qualitˆ e integritˆ, sussiste lĠesigenza di attuare ulteriori garanzie a conferma del fatto che tali informazioni, considerate prove digitali, siano state raccolte e conservate correttamente e che siano, pertanto, ammissibili in giudizio.

15. Le garanzie legate alla sorveglianza del sistema, in linea di principio appannaggio delle autoritˆ incaricate dellĠapplicazione della legge, costituiscono elementi decisivi ai quali conformarsi. Altri elementi essenziali da integrare in un simile sistema sono rappresentati dalla trasparenza e dalle possibilitˆ di ricorso indipendente offerte agli interessati.

III. CONCLUSIONE

16. Pur non sussistendo motivo di mettere in discussione lĠelaborazione di un quadro solido ed efficace mirato alla lotta contro lĠabuso sessuale, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, il GEPD ribadisce la necessitˆ di garantire certezza giuridica a tutti i soggetti interessati, ivi compresi fornitori di servizi Internet e utenti della rete.

17. Il GEPD accoglie con favore lĠaccenno alla necessitˆ di tenere conto dei diritti fondamentali degli utenti finali inserito nella proposta, ma ritiene che debba essere corredato dellĠobbligo, per gli Stati membri, di dotarsi di procedure armonizzate, chiare e dettagliate miranti a debellare i contenuti illeciti, sotto la sorveglianza di autoritˆ pubbliche indipendenti.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2010.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati

 

NOTE                                    

( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

( 3 ) COM(2010) 94 definitivo.

( 4 ) In particolare, il GEPD ha formulato i seguenti pareri comprendenti osservazioni pertinenti allĠattuale iniziativa: — parere del Garante europeo della protezione dei dati, del 23 giugno 2008, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano Internet e le altre tecnologie di comunicazione, GU C 2 del 7.1.2009, pag. 2, — parere del Garante europeo della protezione dei dati, del 22 febbraio 2010, in merito ai negoziati attualmente condotti dallĠUnione europea per il raggiungimento di un accordo commerciale anticontraffazione (ACTA). V. anche il documento di lavoro del Gruppo ÇArticolo 29È sulle questioni relative alla protezione dei dati per quanto riguarda i diritti di proprietˆ intellettuale (WP 104), adottato il 18 gennaio 2005.

( 5 ) V. entrambi i pareri del GEPD precedentemente citati.

( 6 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchŽ alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

( 7 ) Parere del GEPD sullĠACTA, pag. 6.