Parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Pubblicato sulla GUUE n. C 101 del 20.4.2010)
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI, visto il trattato sul funzionamento dellUnione europea, in particolare larticolo 16, vista la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, in particolare larticolo 8, vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati ( 1 ), visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati, in particolare larticolo 41 ( 2 ), HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:
I. INTRODUZIONE 1. Il 2 febbraio 2009 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ( 3 ). La proposta di direttiva del Consiglio intesa a sostituire la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorit competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette ( 4 ). 2. Dopo lentrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1 o dicembre 2009, le basi giuridiche della proposta sono gli articoli 113 e 115 del TFUE ( 5 ). Le decisioni su queste basi giuridiche vengono adottate secondo una procedura legislativa speciale che prevede la delibera allunanimit del Consiglio su una proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo. 3. Diversamente da quanto prescritto dallarticolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD non stato consultato. Il presente parere si basa pertanto sullarticolo 41, paragrafo 2 del medesimo regolamento. Il GEPD raccomanda di includere nel preambolo della proposta un riferimento al presente parere. 4. Migliorare lo scambio di informazioni, che nella maggior parte dei casi comprendono (anche) dati relativi a persone fisiche, uno dei principali obiettivi della proposta. Il GEPD consapevole dellimportanza di rafforzare lefficacia della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nel settore fiscale. Il GEPD comprende altres i vantaggi e la necessit di condividere informazioni, ma desidera sottolineare che il trattamento di tali dati deve avvenire nel rispetto delle norme UE sulla protezione dei dati. 5. Le situazioni che prevedono lo scambio transfrontaliero di dati personali allinterno dellUE meritano unattenzione speciale poich comportano un aumento della scala del trattamento dei dati da cui derivano necessariamente rischi maggiori per i diritti e gli interessi delle persone fisiche coinvolte in quanto, in ogni caso, gli stessi dati personali vengono elaborati in pi paesi. Ne consegue la necessit di impegnarsi maggiormente per assicurare il rispetto dei requisiti derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati. Tale situazione inoltre fonte di incertezza giuridica per gli interessati: possono essere coinvolti attori di tutti gli altri Stati membri e risultare applicabili le legislazioni nazionali di questi altri paesi, che potrebbero essere leggermente diverse dalle normative di cui sono a conoscenza le persone interessate oppure trovare applicazione allinterno di un sistema giuridico con cui queste ultime non hanno dimestichezza. In un contesto transfrontaliero necessario affrontare chiaramente le responsabilit dei vari attori, agevolando altres la vigilanza delle autorit competenti e il controllo giudiziario in vari ambiti. 6. Purtroppo il GEPD venuto a conoscenza della proposta in esame solo di recente. Ci pu essere spiegato dal fatto che la sensibilizzazione ai requisiti in materia di protezione dei dati in ambito tributario si trova ancora nella fase iniziale. Il GEPD vede segnali di un aumento della sensibilizzazione in tal senso, ma rileva che al riguardo pu e deve essere fatto molto di pi. 7. La proposta in esame un chiaro esempio di una scarsa sensibilizzazione in materia di protezione dei dati; nel documento, infatti, la questione stata quasi completamente ignorata. Di conseguenza, la proposta contiene alcuni elementi che non ottemperano ai requisiti applicabili in materia di protezione dei dati. 8. Il GEDP a conoscenza del fatto che, in seno al Parlamento europeo, la procedura quasi giunta alla fase finale a livello di commissione. Tuttavia, in assenza di un trattamento adeguato dellimpatto della cooperazione proposta sulla protezione dei dati, il GEDP ritiene necessario formulare il proprio parere sulla questione. Il GEDP auspica che le osservazioni formulate nel presente parere siano prese in considerazione e promuovano uno sviluppo del sistema di cooperazione amministrativa rispettoso del diritto alla protezione dei dati dei cittadini europei ( 6 ).
II. COOPERAZIONE UE NEL SETTORE FISCALE II.1. Contesto e campo di applicazione della proposta 9. Come affermato, la proposta in esame intesa a sostituire la direttiva 77/799/CEE. Tale direttiva, adottata il 19 dicembre 1977, riguarda lo scambio di informazioni per laccertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. 10. Inizialmente la cooperazione amministrativa nel settore dellIVA e delle accise rientrava nellambito di applicazione della direttiva 77/799/CEE. Tuttavia, dal 7 ottobre 2003 e dal 16 novembre 2004 rispettivamente, tali questioni sono oggetto di strumenti giuridici separati, ossia il regolamento (CE) n. 1798/2003 e il regolamento (CE) n. 2073/2004 ( 7 ). Una proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 1798/2003 stata pubblicata dalla Commissione il 18 agosto 2009 ( 8 ). IL GEPD ha presentato un parere su questa proposta il 30 ottobre 2009 ( 9 ). 11. La Commissione propone di ampliare lambito di applicazione della nuova direttiva estendendolo dalle imposte sul reddito e sul patrimonio a tutte le imposte indirette, escluse lIVA e le accise. La proposta intende tuttavia allineare la cooperazione prevista dalla nuova direttiva alla cooperazione in questi due settori specifici. Alcune delle osservazioni formulate nella parte III del presente parere saranno pertanto simili a quelle espresse nel parere del 30 ottobre 2009. II.2. Sostanza della proposta 12. Dopo un primo capo contenente alcune disposizioni generali, il capo II della proposta tratta lo scambio di informazioni tra Stati membri, che avviene attraverso gli uffici di collegamento delle autorit competenti designate da ciascuno Stato membro ai fini dellapplicazione della direttiva. Le informazioni possono essere scambiate o su richiesta o automaticamente oppure ancora spontaneamente. 13. Il capo III della proposta contiene disposizioni su altre forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni, quali controlli simultanei, notifica amministrativa e condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze. Il capo IV, che illustra le condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, contiene disposizioni riguardanti la comunicazione delle informazioni e dei documenti ad altre autorit, i requisiti per una buona cooperazione, i formulari e formati elettronici tipo e lutilizzo della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (rete CCN). 14. Il capo V contiene una disposizione sulla valutazione della cooperazione amministrativa, mentre il capo VI verte sullo scambio di informazioni con i paesi terzi. Il capo VII, lultimo, introduce una procedura di comitato per ladozione di norme pi dettagliate.
III. ANALISI DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA III.1. Norme vigenti in materia di protezione dei dati 15. Nella legislazione in materia di protezione dei dati, per dati personali sintende, in generale, qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ( 10 ). evidente che, ai sensi della proposta di direttiva, i dati personali saranno trattati e scambiati dalle autorit competenti dei vari Stati membri. In tal caso, saranno applicabili e dovranno essere rispettate le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. Bench ci sia ovvio, a fini di chiarezza il GEDP esorta il legislatore a includere un riferimento alla direttiva 95/46/CE almeno nei considerando della proposta in esame e a inserirlo di preferenza anche in una norma sostanziale in cui si precisi che le disposizioni della direttiva non pregiudicano le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. 16. Nonostante non sia direttamente coinvolta nello scambio di dati tra le autorit competenti, dalla proposta di direttiva si evince che in determinate circostanze la Commissione tratter dati personali sulla base della direttiva. Ai sensi dellarticolo 20, paragrafo 2, della proposta, la Commissione responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Come evidenziato dallarticolo 20, paragrafo 3, tale responsabilit pu, in talune circostanze, comportare laccesso alle informazioni scambiate attraverso il sistema. 17. Non escluso che anche altre disposizioni comportino il trattamento di dati personali da parte della Commissione. Larticolo 22, per esempio, stabilisce che la Commissione ricever tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare lefficacia della cooperazione amministrativa prevista dalla direttiva. La Commissione ricever inoltre dati statistici, di cui sar adottato un elenco in seguito alla procedura di comitato prevista dallarticolo 24 della proposta. 18. Nel caso in cui tratti dati personali, la Commissione tenuta a rispettare le norme sulla protezione dei dati applicabili alle istituzioni e agli organi dellUnione europea definite nel regolamento (CE) n. 45/2001 e soggette alla supervisione del GEDP ( 11 ). A fini di chiarezza e per evitare dubbi sullapplicabilit del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEDP esorta il legislatore a includere un riferimento al regolamento almeno nei considerando della proposta di direttiva e a inserirlo di preferenza anche in una norma sostanziale in cui si precisi che, quando tratta dati personali sulla base della direttiva, la Commissione tenuta a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. 19. In caso di elaborazione dei dati personali, ai sensi degli articoli 16 e 17 della direttiva 95/46/CE e degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 45/2001 occorre garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento dei dati. Larticolo 20 pocanzi citato non enuncia esplicitamente se la Commissione sia responsabile della manutenzione e della sicurezza della rete CCN ( 12 ). Per evitare dubbi su chi abbia la responsabilit di garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento dei dati, il GEDP esorta il legislatore a definire pi chiaramente la responsabilit della Commissione in questambito, a evidenziare gli obblighi degli Stati membri e a tenere conto delle suddette considerazioni alla luce dei requisiti derivanti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001. III.2. Limitazione delle finalit, necessit e qualit dei dati 20. Un requisito fondamentale della normativa sulla protezione dei dati che le informazioni vengano trattate per finalit determinate, esplicite e legittime e siano successivamente trattate in modo non incompatibile con tali finalit ( 13 ). I dati utilizzati per il raggiungimento delle finalit, inoltre, devono essere necessari nonch adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalit ( 14 ). Dopo aver analizzato la proposta di direttiva, il GEDP conclude che, nel complesso, il sistema di scambio di informazioni contemplato dalla direttiva non ottempera a tali requisiti. 21. Per quanto riguarda la limitazione delle finalit, larticolo 5, paragrafo 1, della proposta, relativo allo scambio di informazioni su richiesta, si riferisce allo scambio di informazioni che possono essere utili per il corretto accertamento delle imposte di cui allarticolo 2. Larticolo 2 definisce il campo di applicazione della direttiva indicando le imposte alle quali si applica la direttiva. Il GEDP ritiene che il corretto accertamento delle imposte indicate non sia sufficientemente preciso. Oltre a ci, larticolo non segnala lesigenza di valutare la necessit dello scambio di informazioni. 22. Larticolo 5, paragrafo 1, inoltre, non specifica n limita la tipologia di dati che possono essere scambiati. Si riferisce, come indicato pocanzi, a informazioni che possono essere utili per il corretto accertamento delle imposte indicate. Ai sensi dellarticolo 5, paragrafo 1, tali informazioni comprendono le informazioni su uno o pi casi specifici. Larticolo 17, paragrafo 1, della proposta precisa che tra queste figurano anche informazioni di cui lo Stato membro interpellato non necessita per i propri fini fiscali. Larticolo 5, paragrafo 2, inoltre, obbliga lautorit interpellata a trasmettere allautorit richiedente tutte le informazioni pertinenti di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di unindagine amministrativa. Larticolo 9 della proposta, riguardante lo scambio spontaneo di informazioni tratta a sua volta dello scambio di informazioni aggiungendo di cui allarticolo 1. Larticolo 1, tuttavia, non fornisce chiarimenti pertinenti. Lutilizzo di nozioni estese negli articoli 5, 9 e 17 sembra incoraggiare uno scambio di dati che eccedente rispetto alle finalit ed pertanto in contrasto con il principio della qualit dei dati. 23. Larticolo 8 della proposta permette di ottemperare ai requisiti di cui al precedente punto 20, ma solo per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni senza preventiva richiesta. Larticolo stabilisce che il tipo di informazioni da scambiare sar definito nellambito della procedura di comitato. In tal modo la Commissione potr limitare e specificare i dati da scambiare, compito che di fatto dovr essere realizzato in conformit dei requisiti in materia di protezione dei dati. Larticolo fa inoltre riferimento alla necessit di scambiare informazioni per il corretto accertamento delle imposte di cui allarticolo 2 ed elenca varie situazioni specifiche. Come affermato, tuttavia, larticolo 8 riguarda solo lo scambio automatico obbligatorio di informazioni e non pone limiti allo scambio di informazioni su richiesta o spontaneo. La critica formulata in precedenza riguardo agli articoli 5, 9 e 17 della proposta resta pertanto valida. 24. Sulla base di quanto precede, il GEDP esorta il legislatore, in merito allo scambio di dati su richiesta o spontaneo tra autorit competenti, a specificare la tipologia di informazioni personali che possono essere scambiate, a meglio definire le finalit per cui i dati personali possono essere scambiati nonch a valutare la necessit del trasferimento, o almeno ad assicurare il rispetto del principio di necessit. 25. Il principio della limitazione delle finalit messo ulteriormente sotto pressione nellarticolo 15, paragrafo 1, della proposta. Ai sensi di questo articolo, le informazioni e i documenti ottenuti da unautorit competente a norma della direttiva possono essere comunicate ad altre autorit allinterno dello stesso Stato membro, purch ci sia consentito dalla legislazione di tale Stato, anche se tali informazioni potrebbero essere utilizzate per finalit diverse da quelle indicate allarticolo 2. Il GEDP desidera sottolineare che lultima parte di questa disposizione totalmente in contrasto con il principio della limitazione delle finalit. Il trattamento di informazioni personali per finalit diverse da quella originaria consentito unicamente nel rispetto di condizioni rigorose. Il principio della limitazione delle finalit pu venire meno solo se previsto dalla legge e qualora ci sia necessario per importanti motivi esaustivamente elencati nellarticolo 13 della direttiva 95/46/CE. Il riferimento alla legislazione dello Stato membro interessato di cui allarticolo 15, paragrafo 1, potrebbe implicare tale requisito, ma non sufficientemente chiaro. Il GEDP esorta pertanto il legislatore ad aggiungere allarticolo 15, paragrafo 1, della proposta che il trattamento delle informazioni per finalit diverse da quelle di cui allarticolo 2 Ǐ subordinato al rispetto delle condizioni previste dallarticolo 13 della direttiva 95/46/CE. III.3. Trasparenza e diritti della persona interessata 26. Gli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE prevedono lobbligo per la persona o lente responsabile del trattamento dei dati — il responsabile del trattamento nella terminologia della protezione dei dati ( 15 ) — di informare la persona interessata o prima della raccolta dei dati o, in caso di dati non raccolti presso la persona interessata, al momento della registrazione dei dati. La persona interessata deve ricevere informazioni riguardanti lidentit del responsabile del trattamento, le finalit del trattamento dei dati e ulteriori informazioni quali i destinatari dei dati e leventuale esistenza di diritti di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano. Gli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE possono essere considerati elaborazioni del principio generale della trasparenza che rientra nellambito dellequit di trattamento prevista dallarticolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE. 27. Il GEDP ha rilevato che la proposta non contiene disposizioni riguardanti il principio della trasparenza, ad esempio in merito alle modalit con cui lo scambio di informazioni viene reso noto al grande pubblico o secondo le quali le persone interessate saranno informate del trattamento dei dati. Il GEDP esorta pertanto il legislatore ad adottare una disposizione in cui si tenga conto della trasparenza dello scambio di informazioni. III.4. Trasferimento di informazioni verso un paese terzo 28. Larticolo 23, che prevede la possibilit di uno scambio di informazioni con i paesi terzi, afferma che le autorit competenti possono trasmettere a un paese terzo, in conformit alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi, informazioni ottenute in virt della presente direttiva. Il GEDP lieto che la Commissione sia a conoscenza delle norme specifiche sulla protezione dei dati applicabili allo scambio di dati personali verso paesi esterni allUE. Il GEDP desidera tuttavia sottolineare che, innanzitutto, lo scambio di tali informazioni tra gli Stati membri deve avvenire in conformit delle norme sulla protezione dei dati, prima che possa essere effettuata unanalisi della protezione dei dati riguardo alla possibilit di trasmettere tali informazioni a un paese terzo. 29. A fini di chiarezza, si potrebbe inserire nel testo un riferimento esplicito alla direttiva 95/46/CE in cui si precisi che tale trasferimento deve essere conforme alle norme nazionali di attuazione delle disposizioni del capo IV della direttiva 95/46/CE riguardante il trasferimento di dati personali verso paesi terzi. III.5. Comitato 30. Vi sono alcune questioni con unincidenza sulla protezione dei dati che verranno ulteriormente elaborate nelle norme adottate a seguito della procedura di comitato prevista dallarticolo 24 della proposta. Pur comprendendo lesigenza pratica di utilizzare questa procedura, il GEDP desidera sottolineare la necessit di fissare le principali norme e garanzie sulla protezione dei dati nella normativa di base. 31. Il GEDP desidera sottolineare che, qualora vengano discusse nuove norme nellambito della procedura di comitato, occorrer tenere conto dei requisiti in materia di protezione dei dati derivanti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001. Il GEDP esorta inoltre la Commissione a interpellarlo e consultarlo qualora vengano effettivamente discusse nuove norme con unincidenza sulla protezione dei dati. 32. Al fine di assicurare il proprio coinvolgimento qualora nellambito della procedura di comitato siano adottate nuove norme con unincidenza sulla protezione dei dati, il GEDP raccomanda al legislatore di includere nellarticolo 24 un quarto paragrafo in cui si precisi che ove le misure di attuazione riguardino il trattamento di dati personali, viene consultato il Garante europeo della protezione dei dati.
IV. CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI 33. Nel presente parere il GEDP raccomanda al legislatore: — di includere un riferimento alla direttiva 95/46/CE almeno nei considerando della proposta di direttiva e di inserirlo di preferenza anche in una norma sostanziale in cui si precisi che le disposizioni della direttiva non pregiudicano le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE, — di includere un riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001 almeno nei considerando della proposta di direttiva e di inserirlo di preferenza anche in una norma sostanziale in cui si precisi che, quando tratta dati personali sulla base della direttiva, la Commissione tenuta a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, — di definire pi chiaramente la responsabilit della Commissione per la manutenzione e la sicurezza della rete CCN e di evidenziare gli obblighi degli Stati membri in questambito e di tenere conto delle suddette considerazioni alla luce dei requisiti derivanti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001, — in merito allo scambio di dati su richiesta o spontaneo tra autorit competenti, di specificare la tipologia di informazioni personali che possono essere scambiate, di meglio definire le finalit per cui i dati personali possono essere scambiati nonch di valutare la necessit del trasferimento, o almeno di assicurare il rispetto del principio di necessit, — di aggiungere allarticolo 15, paragrafo 1, della proposta che il trattamento delle informazioni per finalit diverse da quelle di cui allarticolo 2 Ǐ subordinato al rispetto delle condizioni previste dallarticolo 13 della direttiva 95/46/CE, — di adottare una disposizione in cui si tenga conto della trasparenza dello scambio di informazioni, — di indicare espressamente nellarticolo 23, paragrafo 2, che un trasferimento di dati personali verso un paese terzo deve essere conforme alle norme nazionali di attuazione delle disposizioni del capo IV della direttiva 95/46/CE, — di includere nellarticolo 24 un quarto paragrafo in cui si precisi che ove le misure di attuazione riguardino il trattamento di dati personali, viene consultato il Garante europeo della protezione dei dati. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2010. Peter HUSTINX Garante europeo della protezione dei dati
NOTE ( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. ( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. ( 3 ) COM(2009) 29 definitivo, del 2 febbraio 2009. ( 4 ) Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15). ( 5 ) Cfr. COM(2009) 665 definitivo, dell11 dicembre 2009, allegato IV, pag. 45. ( 6 ) Cfr. anche larticolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea e larticolo 16, paragrafo 1, TFUE, entrambi vincolanti per le istituzioni comunitarie e gli Stati membri nellattuazione del diritto dellUE. ( 7 ) Cfr. il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003 (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1), e il regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004 (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 1). ( 8 ) COM(2009) 427 definitivo, del 18 agosto 2009. ( 9 ) Cfr. il parere del GEDP, del 30 ottobre 2009, reperibile allindirizzo: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/ Documents/Consultation/Opinions/2009/09-10-30_tax_fraud_EN. pdf ( 10 ) Cfr. larticolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE e larticolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001. Per una spiegazione del concetto di dati personali, cfr. il parere 4/2007, del 20 giugno 2007, del gruppo di lavoro articolo 29 (reperibile allindirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/ docs/wpdocs/2007/wp136_it.pdf). ( 11 ) Per quanto riguarda il trattamento dei dati statistici, cfr. il parere del GEDP del 20 maggio 2008 (GU C 308 del 3.12.2008, pag. 1). ( 12 ) Per le relative osservazioni, cfr. anche il parere del GEDP del 16 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) (GU C 42 del 20.2.2009, pag. 1), punti 23 e segg. ( 13 ) Cfr. larticolo 6, lettera b), della direttiva 95/46/CE e larticolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001. ( 14 ) La nozione di necessit ricorre costantemente sia nella direttiva 95/46/CE che nel regolamento (CE) n. 45/2001. Cfr. segnatamente larticolo 7 della direttiva 95/46/CE e larticolo 5 del regolamento (CE) n. 45/2001. I requisiti di qualit dei dati sono fissati nellarticolo 6, lettera d), della direttiva 95/46/CE e nellarticolo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001. ( 15 ) Cfr. larticolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE e larticolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001. Entrambe le disposizioni prevedono la possibilit di un controllo individuale o congiunto ( da solo o insieme ad altri ).
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