GARANTE EUROPEO
  DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Gruppo di coordinamento della supervisione dell'Eurodac

Supervisore Europeo della Protectione Dati

 

Seconda relazione di controllo - Sintesi

1. Introduzione sull'Eurodac

L'Eurodac un sistema di informazione inteso a individuare lo Stato membro responsabile per una domanda di asilo presentata nell'ambito dell'Unione europea, al fine di accelerare la procedura di asilo1. Il sistema Eurodac consente agli Stati membri di identificare i richiedenti asilo e le persone che hanno attraversato una frontiera esterna della Comunit in modo irregolare. Mediante il confronto delle impronte digitali, gli Stati membri possono determinare se un richiedente asilo o un cittadino straniero, trovato illegalmente all'interno di uno Stato membro, abbia precedentemente presentato una domanda d'asilo in un altro Stato membro. Inoltre, la possibilit di verificare se un richiedente ha gi presentato una domanda di asilo in un altro Stato membro consente di evitare i casi di domande "in serie" in altri Stati membri in seguito ad un rifiuto.

Conformemente al regolamento Eurodac, tutti i richiedenti asilo di et superiore ai 14 anni devono sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali al momento della presentazione della domanda di asilo. Le impronte sono inviate in formato elettronico all'Unit centrale dell'Eurodac, che ha sede presso la Commissione europea. Il sistema confronta le impronte con quelle custodite nella banca dati, consentendo in tal modo alle autorit di verificare se il richiedente ha gi presentato una domanda in un altro Stato membro o se entrato nel territorio dell'Unione europea senza i documenti necessari.

2. Recenti sviluppi

In seguito alla valutazione del sistema di Dublino effettuata dalla Commissione il 6 giugno 20072, la Commissione europea ha intrapreso un riesame dei regolamenti di Dublino ed Eurodac. Nel corso di questa procedura la Commissione ha effettuato ampie consultazioni con le parti interessate al fine di garantire che tutti gli aspetti pertinenti siano presi in considerazione. La Commissione europea ha inoltre preso atto dei risultati della prima relazione di controllo pubblicata dal Gruppo di coordinamento della supervisione dell'Eurodac nel 2007.

Le nuove proposte relative al riesame degli strumenti sono state presentate il 3 dicembre 2008. La proposta "Eurodac" intende, tra l'altro:

migliorare l'efficacia dell'attuazione del regolamento Eurodac,

garantire la coerenza con l'acquis in materia di asilo alla luce degli sviluppi sopravvenuti dall'adozione del regolamento,

aggiornare una serie di disposizioni tenendo conto di alcuni sviluppi specifici sopravvenuti dall'adozione del regolamento (ad esempio, in materia di controllo della protezione dei dati),

stabilire un nuovo quadro di gestione.

 

3. Controllo dell'Eurodac

Conformemente all'articolo 20 del regolamento Eurodac3, il controllo dell'Eurodac avviene secondo le modalit seguenti:

Il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) l'autorit competente per controllare l'attivit dell'Unit centrale, al fine di garantire il rispetto dei diritti delle persone interessate allorch i dati che le riguardano sono trattati dall'Eurodac.

A livello nazionale, ogni paese che partecipa al sistema Eurodac possiede un'autorit di controllo, l'autorit per la protezione dei dati, che controlla la raccolta e l'uso dei dati.

Nel corso degli ultimi quattro anni il GEPD e le autorit per la protezione dei dati hanno elaborato un controllo coordinato del sistema Eurodac, volto a promuovere la ricerca di risposte coordinate a problemi comuni. Il gruppo di coordinamento ha gi pubblicato una relazione di controllo, le cui raccomandazioni sono state ampiamente inserite nella proposta della Commissione relativa a nuovi regolamenti Eurodac e di Dublino.

 

4. Seconda relazione di controllo - Questioni esaminate e metodi di controllo

La seconda relazione di controllo stata adottata dal Gruppo di coordinamento della supervisione dell'Eurodac il 24 giugno 2009. La relazione stata redatta in base ad un questionario standard compilato da tutti i partecipanti. Essa tiene conto dei risultati e delle raccomandazioni in base alle risposte al questionario inviate da tutti gli Stati membri. Il gruppo auspica che la relazione fornisca un contributo utile al riesame in corso dei regolamenti Eurodac e di Dublino.

Questioni esaminate

Il gruppo ha esaminato due questioni principali: il diritto di informazione dei richiedenti asilo ed i metodi di valutazione dell'et dei giovani richiedenti ai fini della loro registrazione nel sistema.

1. Informazione alle persone interessate

La prima relazione di controllo coordinato ha indicato la mancanza di consapevolezza sui propri diritti come una delle probabili cause dello scarso ricorso al diritto di accesso da parte delle persone interessate nel quadro dell'Eurodac. stato pertanto proposto che il gruppo di coordinamento esamini i modi in cui le informazioni sono fornite ai richiedenti asilo o alle persone registrate in altro modo nell'Eurodac. Il gruppo di coordinamento ha deciso di passare in rassegna le pratiche esistenti in questo settore (uso delle lingue, misurazione dell'impatto delle informazioni, etc.) ed ove possibile esaminare l'impatto della qualit delle informazioni fornite ed il ricorso al diritto di accesso. Lo scopo anche quello di individuare e scambiare le migliori pratiche sulla materia.

2. Valutazione dell'et dei giovani richiedenti asilo

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento Eurodac si procede al rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti di et superiore ai 14 anni. La determinazione dell'et di un giovane richiedente sprovvisto di documenti d'identit affidabili pone sovente problemi, per cui si ricorre a vari metodi al fine di valutare l'et del soggetto. In pratica, la determinazione dell'et non soltanto correlata alla qualit dei dati e al loro inserimento nel sistema Eurodac. Essa viene anche utilizzata per determinare se un giovane richiedente asilo un minorenne, il che ha una serie di implicazioni sul trattamento della domanda di asilo (i richiedenti asilo minorenni hanno diritto ad una serie di misure di protezione non previste per gli adulti).

Lo scopo di tale esercizio di fare il punto sulle pratiche esistenti e/o le legislazioni vigenti a livello nazionale al fine di valutarne la conformit con il quadro giuridico europeo relativo all'Eurodac. Si intende altres stabilire se sia necessaria o auspicabile un'ulteriore armonizzazione in tale ambito.

Metodi di controllo

Il gruppo ha in primo luogo messo a punto un questionario relativo alle due questioni, al fine di ottenere risposte in un formato relativamente uniforme. Il metodo utilizzato per raccogliere le risposte al questionario stato lasciato a discrezione delle autorit per la protezione dei dati. Alcune hanno optato per visite in loco, mentre altre hanno preferito un approccio pi amministrativo. In generale la combinazione di un questionario standard e di una metodologia di controllo libera stata oggetto di consensi. La maggior parte degli Stati membri ha constatato che i controlli in loco si sono rivelati pi proficui rispetto allo scambio di materiale scritto tra gli uffici nazionali e gli uffici dell'Eurodac.

 

5. Risultati e raccomandazioni

Alla luce dei risultati del controllo coordinato il gruppo di coordinamento della supervisione dell'Eurodac giunto alle seguenti conclusioni.

Informazione delle persone interessate

Risultati

L'esito dell'esercizio di valutazione mostra che le informazioni fornite ai richiedenti asilo riguardo ai loro diritti ed all'utilizzo dei loro dati sono tendenzialmente incomplete, in particolare per quanto riguarda le conseguenze del rilevamento delle impronte digitali, nonch il diritto di accesso e di rettifica dei dati che li riguardano.

Le informazioni fornite variano inoltre notevolmente da uno Stato membro all'altro e forti discrepanze sono state constatate per quanto riguarda le prassi adottate per i richiedenti asilo e per gli immigrati illegali, ove questi ultimi ricevono in generale meno informazioni e, in alcuni casi, nessuna informazione.

Raccomandazioni

Gli Stati membri dovrebbero migliorare la qualit delle informazioni sulla protezione dei dati fornite alle persone interessate, che dovrebbero contenere tutti gli elementi elencati all'articolo 18 del regolamento Eurodac. Le informazioni fornite alle persone interessate dovrebbero riguardare i diritti di accesso e di rettifica, nonch la procedura per l'esercizio di tali diritti, comprese informazioni riguardo al responsabile del trattamento che dovrebbe occuparsi delle richieste di accesso e rettifica, nonch riguardo all'autorit nazionale per la protezione dei dati in quanto organismo competente per fornire assistenza alla persona interessata ove necessario.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni siano fornite su un piano di parit sia ai richiedenti asilo sia agli stranieri in situazione irregolare.

Le autorit preposte all'asilo dovrebbero rivedere il modo in cui forniscono informazioni sulla protezione dei dati in modo da garantire che esse siano sufficientemente chiare e comprensibili da parte delle persone interessate. Occorre porre in particolare evidenza le informazioni sulla protezione dei dati al fine di renderle chiaramente visibili ed accessibili.

I testi informativi dovrebbero essere redatti in un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile, che tenga conto del livello d'istruzione delle persone interessate, evitando termini giuridici a loro poco familiari. Occorre sempre valutare se la persona interessata ha compreso pienamente le informazioni fornite sia per iscritto sia oralmente. La richiesta della firma della persona interessata a conferma del fatto che le informazioni fornite sono state ricevute non costituisce una garanzia sufficiente del fatto che il messaggio sia stato compreso (anche tenuto conto della posizione vulnerabile del richiedente).

Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e la condivisione delle esperienze delle autorit nazionali competenti, incoraggiando un gruppo ad esaminare la questione ed elaborare in ultima analisi pratiche armonizzate.

Gli Stati membri dovrebbero elaborare un formulario standard relativo al diritto all'informazione, alla cui preparazione il gruppo di coordinamento dovrebbe fornire un contributo sostanziale. Ci contribuirebbe ad una migliore armonizzazione e conformit con il regolamento Eurodac. Tale soluzione potrebbe inoltre avere un impatto positivo sotto il profilo delle traduzioni, poich molte delle lingue utilizzate sono comuni a vari Stati membri.

Le autorit per la protezione dei dati dovrebbero prendere in considerazione la pubblicazione sui rispettivi siti web di una guida delle migliori pratiche che indichi alle persone interessate come esercitare i propri diritti.

Le autorit per la protezione dei dati dovrebbero seguire la situazione a livello nazionale e fornire assistenza riguardo ai modi per migliorare il rispetto degli obblighi giuridici.

Valutazione dell'et dei richiedenti asilo

Risultati

La valutazione delle risposte al questionario ha rivelato che i metodi per la determinazione dell'et dei richiedenti asilo (sia nel quadro dell'Eurodac sia nel contesto pi ampio della procedura di asilo) sono al centro delle discussioni in molti Stati membri, principalmente per quanto riguarda la loro affidabilit ed accettabilit sotto il profilo etico.

Inoltre, la mancanza di armonizzazione dei sistemi utilizzati negli Stati membri per misurare l'et dei giovani richiedenti asilo conduce a risultati discordanti. Questo comporta ovviamente delle implicazioni in termini di equit di trattamento delle persone interessate.

Raccomandazioni

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i metodi di valutazione dell'et dei richiedenti asilo come pure l'intera procedura inerente alle prove siano stabiliti chiaramente in un testo accessibile al pubblico.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le dichiarazioni dei richiedenti asilo riguardo alla loro et siano tenute in considerazione nell'ambito della procedura e che sia loro attribuito un valore ed uno status giuridico appropriato, simile a quello fondato sui risultati dell'esame medico. L'affermazione secondo cui le dichiarazioni dei richiedenti asilo possono non essere corrette o addirittura non rispondenti al vero dovrebbe essere valutata in relazione al fatto che anche l'esame medico in quanto tale pu condurre a risultati imprecisi o ad errori.

Gli Stati membri dovrebbero prevedere esplicitamente che il rifiuto a sottoporsi ad un esame medico non pu incidere negativamente sul richiedente asilo4.

Il richiedente asilo dovrebbe avere il diritto di chiedere un secondo parere riguardo ai risultati dell'esame medico ed al suo esito senza incorrere in costi supplementari.

Occorre che le autorit preposte all'asilo tengano conto del margine di errore risultante dal ricorso a taluni esami medici al momento di adottare una decisione riguardo allo status giuridico del richiedente asilo. Pi precisamente, quando il risultato si presta ad un margine di errore occorre dare la priorit ad altri elementi di prova, quali le dichiarazioni del richiedente asilo.

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione globale dell'affidabilit dei vari metodi utilizzati dagli Stati membri per la valutazione dell'et al fine di garantire un maggior livello di armonizzazione in tale ambito. Occorre tener conto degli aspetti medici ed etici nella valutazione richiesta dal gruppo di coordinamento riguardo all'affidabilit di tali tecniche. La valutazione dovrebbe riguardare i metodi utilizzati per valutare l'et dei giovani richiedenti asilo sia nel contesto dell'Eurodac sia nel contesto dell'esame delle domande di asilo presentate da giovani richiedenti.

L'esame medico ritenuto invasivo ai sensi della precedente raccomandazione non dovrebbe essere utilizzato per determinare il limite di et per il rilevamento delle impronte digitali nell'ambito dell'Eurodac. Se necessario dovrebbe essere limitato a determinare se il giovane richiedente asilo di et inferiore ai 18 anni o no.

Il regolamento Eurodac, attualmente in fase di riesame, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere il rilevamento delle impronte digitali per i richiedenti asilo soltanto a partire dal 18 anno di et.

Bruxelles 24 giugno 2009

 

 

Note                                               

1 Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell'11 dicembre 2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (in appresso, "regolamento Eurodac"). Le modalit di applicazione relative all'Eurodac sono riportate nel regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio del 28 febbraio 2002. L'Eurodac operativo dal gennaio 2003.

2 Il regolamento di Dublino e il regolamento Eurodac stabiliscono che dopo tre anni dalla loro entrata in vigore la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla loro applicazione, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Pur riconoscendo che il sistema istituito nel regolamento stato applicato negli Stati membri in modo soddisfacente nellinsieme, la relazione di valutazione della Commissione punta il dito su alcuni problemi connessi allefficacia delle disposizioni in vigore e sottolinea quelli che occorre risolvere per migliorare il sistema Eurodac e agevolare l'applicazione del regolamento di Dublino.

3 Il GEPD subentrato all'autorit comune di controllo nel 2004. L'articolo 20, paragrafo 11, stabilisce che: "L'autorit comune di controllo soppressa all'atto dell'istituzione dell'organo di controllo indipendente di cui all'articolo 286, paragrafo 2 del trattato. L'organo di controllo indipendente sostituisce l'autorit comune di controllo ed esercita tutti i poteri ad essa attribuiti nell'atto istitutivo".

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento Eurodac il GEPD pertanto competente per analizzare le difficolt di applicazione che possono sorgere nel funzionamento dell'Eurodac, per studiare i problemi che possono presentarsi durante i controlli effettuati dalle autorit nazionali di controllo e per elaborare raccomandazioni allo scopo di trovare soluzioni comuni ai problemi rilevati. Inoltre, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, il GEPD attivamente sostenuto dalle autorit nazionali di controllo.

4 Come gi avviene ai sensi della direttiva 2005/85/CE.