Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — L'identificazione a radiofrequenza (RFID) in Europa: verso un quadro politico, documento COM(2007) 96 (Pubblicato sulla G.U.U.E. n. C 101 del 23.4.2008)
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI, visto il trattato che istituisce la Comunit europea, in particolare l'articolo 286, vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8, vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati, vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 41, HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE: I. INTRODUZIONE 1. Il 15 marzo 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione sull'identificazione a radiofrequenza (RFID) in Europa: verso un quadro politico (1) (di seguito la comunicazione ). A norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD ha il compito di fornire consulenza alle istituzioni e agli organismi comunitari su tutte le questioni concernenti il trattamento dei dati personali. In conformit di detto articolo, il GEPD presenta il presente parere. 2. Il presente parere deve essere considerato una reazione del GEPD alla comunicazione, nonch ad altre azioni nel settore della RFID che hanno avuto luogo dall'adozione della comunicazione. Sono di seguito riportate altre azioni rilevanti prese in considerazione nel presente parere: — la decisione della Commissione, del 28 giugno 2007, che istituisce un gruppo di esperti sull'identificazione a radio frequenza (RFID) (2), una conseguenza diretta della comunicazione. Questo gruppo noto anche come Gruppo delle parti interessate alla RFID. In conformit dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della decisione, il GEPD partecipa alle attivit del gruppo in qualit di osservatore, — la risoluzione del Consiglio, del 22 marzo 2007, su una strategia per una societ dell'informazione sicura in Europa (3), — il progetto RFID e gestione dell'identit avviato dal Parlamento europeo (4), — l'adozione, nel giugno 2007, da parte del Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati del parere n. 4/2007 sul concetto di dati personali (5), — la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla protezione dei dati (6), e il parere del GEPD su tale comunicazione del 25 luglio 2007 (7), — l'adozione da parte della Commissione di una proposta di direttiva che modifica (fra l'altro) la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (8). 3. Il GEPD si compiace della comunicazione della Commissione sulla RFID in quanto affronta le principali questioni che sorgono nel contesto della diffusione della tecnologia RFID senza trascurare quelle determinanti relative alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati. Questa comunicazione ha tratto vantaggio da coerenti e rigorosi lavori preparatori. Infatti, essa stata preceduta da cinque seminari tematici e da una consultazione pubblica on line (9) commissionati dalla Commissione. 4. Il GEPD concorda con l'opinione secondo cui i sistemi RFID potrebbero svolgere un ruolo fondamentale in quello sviluppo della societ dell'informazione noto come l'Internet degli oggetti e condivide pienamente le preoccupazioni espresse al punto 3.2 della stessa comunicazione secondo cui i sistemi RFID possono minacciare la vita privata delle persone e i diritti in materia di protezione dei dati. Infatti, nella relazione annuale 2005, il GEPD ha individuato nella RFID, unitamente alla biometria, agli ambienti di intelligenza diffusa e ai sistemi di gestione dell'identit, sviluppi tecnologici che si prevede avranno un notevole impatto sulla protezione dei dati. 5. Secondo il GEPD, la domesticizzazione delle tecnologie RFID e la loro vasta accettazione non solo saranno raggiunte grazie alla loro allettante convenienza o ai nuovi servizi offerti, ma saranno anche agevolate dai vantaggi di garanzie specifiche e coerenti in materia di protezione dei dati. 6. In breve: il GEPD qualifica la RFID uno sviluppo tecnologico fondamentalmente nuovo, giustamente citato nella comunicazione della Commissione come porta d'ingresso verso una nuova fase di sviluppo della societ dell'informazione. 7. Questo sviluppo solleva importanti questioni in differenti settori, tra cui la protezione dei dati e la tutela della vita privata. Il presente parere del GEPD si limita a questo settore. II. PUNTO CENTRALE DEL PARERE 8. Il presente parere incentrato in particolare sulle possibili conseguenze di questi sviluppi per la protezione dei dati e la tutela della vita privata. Dette conseguenze sono per il momento incerte, anche per il fatto che lo sviluppo dei sistemi RFID e la loro domesticizzazione sono ancora in corso e non per nulla chiaro l'esito di questi sviluppi. 9. In tale prospettiva il GEPD adotta l'approccio seguente: — in primo luogo, necessario precisare le conseguenze pratiche della diffusione dei sistemi RFID per la protezione dei dati e la tutela della vita privata, — in secondo luogo, necessario specificare dette conseguenze, nel contesto del quadro normativo esistente per la protezione dei dati e la tutela della vita privata, — in terzo luogo, il GEPD affronta la questione se tali conseguenze richiedano o meno norme pi specifiche per far fronte alle questioni relative alla protezione dei dati sollevate dall'utilizzo delle tecnologie RFID. Tale questione era stata gi segnalata dal GEPD nel suo parere sulla comunicazione relativa alla direttiva sulla protezione dei dati e sar ulteriormente elaborata nel presente parere. 10. Adottando tale approccio, il GEPD intende promuovere che lo sviluppo dei sistemi RFID e la loro domesticizzazione tenga conto di preoccupazioni giustificate in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata. III. SPIEGAZIONE DELLE CONSEGUENZE Sistemi ed etichette RFID 11. Nonostante il fatto che — come gi detto — gli sviluppi siano ancora in corso e i risultati siano incerti, certamente possibile descrivere le principali caratteristiche di questi sviluppi ai fini delle loro conseguenze per la protezione dei dati. 12. Nel valutare i potenziali aspetti della tecnologia RFID per la protezione dei dati e la tutela della vita privata, assai importante considerare non solo le etichette RFID separatamente, ma anche l'infrastruttura globale RFID: l'etichetta, il lettore, la rete, la base di dati di riferimento e la base di dati dove sono conservati i dati risultanti dall'associazione etichetta/lettore. Come brevemente sottolineato nell'introduzione della Commissione, i dispositivi RFID non sono semplici etichette elettroniche e pertanto le questioni relative alla protezione dei dati non saranno limitate esclusivamente alle etichette, ma saranno estese a tutte le parti dell'infrastruttura globale RFID. Infatti, ciascuno di questi elementi svolge, all'occorrenza, un ruolo nel contribuire all'attuazione del quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati. Questi saranno alimentati dalle principali tendenze nell'ambito della societ dell'informazione in evoluzione, come una larghezza di banda quasi illimitata, connessioni di rete ubique e una capacit di memorizzazione infinita. Impatto dei sistemi e delle etichette RFID 13. Nonostante l'esigenza di un approccio pi vasto come evidenziato al punto precedente, vari motivi giustificano il fatto di concentrarsi in primo luogo sull'utilizzo della RFID nell'etichettatura dei singoli articoli (item level tagging — ILT) di prodotti di consumo come il settore del commercio al dettaglio. Risulta ovvio l'aumento previsto dell'utilizzo, che sembra tendere verso un'estesa applicazione. In contrapposizione ad altre applicazioni RFID di utilizzo ristretto o limitato, l'etichettatura dei singoli articoli offre la potenzialit di diventare un'applicazione da mercato di massa. Sin da ora molti prodotti di consumo sono muniti di un'etichetta RFID. A ci si ricollega il fatto che tale utilizzo interesser un numero enorme di individui i cui dati personali saranno probabilmente trattati ogni qualvolta essi acquistano un prodotto in cui sia incorporata un'etichetta RFID. 14. Dovrebbe essere prestata un'attenzione specifica alle conseguenze dell'etichettatura RFID per i proprietari degli articoli. I sistemi RFID potrebbero estendere la relazione tra un articolo e il relativo proprietario. Una volta estesa questa relazione, il proprietario pu essere sottoposto a scansione e classificato di limitata portata finanziaria o bersaglio attraente per le transazioni future; un'eccessiva attribuzione differenziata (10) potrebbe comportare una sanzione automatica di taluni comportamenti (obbligo di riciclaggio, rifiuti, ecc.). Gli individui non dovrebbero essere soggetti al processo di decisioni automatizzate contrarie. Catalizzato da questa capacit della RFID, aumenta il rischio che la societ dell'informazione si avvicini a una situazione in cui saranno prese decisioni automatizzate e in cui si avr un abuso di tecnologia al fine di regolamentare il comportamento umano. 15. I dati memorizzati o conservati tramite un'etichetta RFID, possono essere dati personali quali definiti all'articolo 2 della direttiva sulla protezione dei dati. Per esempio, le smartcard utilizzate nei viaggi possono contenere informazioni sull'identificazione nonch sui recenti viaggi effettuati dal titolare. Se un individuo senza scrupoli volesse rintracciare delle persone, sarebbe sufficiente collocare in modo strategico dei lettori che forniscano informazioni sugli spostamenti dei titolari della carta, violandone pertanto la vita privata e le informazioni personali. 16. Minacce analoghe alla vita privata potrebbero verificarsi anche se le informazioni memorizzate nell'etichetta RFID non contenessero i nomi delle persone. Le etichette RFID contengono identificatori univoci attribuiti ai prodotti di consumo: se ciascuna etichetta ha un identificatore univoco, tale identificazione pu essere utilizzata a fini di sorveglianza. Per esempio, se qualcuno indossa un orologio dotato di etichetta RFID contenente un numero di identificazione, questo potrebbe fungere anche da identificatore univoco per chi indossa l'orologio, bench la sua identit non sia nota. A seconda del modo in cui le informazioni sono utilizzate — e messe in relazione con l'orologio stesso o la persona — la direttiva potrebbe essere applicata o meno. Potrebbe applicarsi, per esempio, qualora siano generate informazioni sui luoghi frequentati dalla persona che saranno probabilmente utilizzate per controllarne il comportamento oppure, per esempio, per la differenziazione dei prezzi, per negare l'accesso o per l'esposizione involontaria alla divulgazione. 17. In tale contesto, necessario garantire che le applicazioni RFID siano installate con le necessarie misure tecniche per rendere minimo il rischio di divulgazione involontaria di informazioni. Tali misure possono includere il requisito di progettare l'infrastruttura RFID, in particolare le etichette RFID, in modo da impedire questo risultato. Per esempio, le etichette RFID possono essere installate con un comando kill che ne consente la disattivazione. Questa opzione sar ulteriormente discussa al capo IV del presente parere. 18. Offrendo la possibilit di rintracciare i prodotti dopo il punto di vendita, i sistemi RFID introducono nuove questioni nel dibattito sulla vita privata. Infatti due elementi dovranno essere presi in considerazione nell'analisi del loro impatto: fino a che punto l'articolo considerato personale, e la mobilit dell'articolo (11). 19. Il ciclo di vita di un oggetto potrebbe inoltre integrare la necessaria analisi dei rischi e contribuire alla valutazione quantitativa delle potenziali minacce in relazione alla vita privata. Considerato il fatto che un'etichetta non pu essere disattivata, il prodotto per l'utente finale con un lungo ciclo di vita sar in grado di raccogliere pi dati pertinenti dal proprietario del prodotto e costruire un profilo pi accurato. D'altro canto, il breve ciclo di vita di un articolo come una lattina di bibita dalla produzione fino alla fase di riciclaggio potrebbe presentare rischi minori ed esigere pertanto misure meno rigide di un prodotto con un ciclo di vita di gran lunga superiore. Questioni relative alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati nell'installazione del sistema RFID 20. Per comprendere meglio le conseguenze dei sistemi RFID per la tutela della vita privata e la protezione dei dati, si possono distinguere cinque questioni di base in materia di riservatezza e sicurezza. 21. La prima questione l'identificazione della persona interessata. Oltre sessanta anni fa, lo scopo dell'etichetta RFID era identificare l'amico o il nemico in arrivo. Attualmente i sistemi RFID possono non solo individuare gli elementi generali di un oggetto, ma possono anche in ultima analisi condurre all'identificazione di una persona e necessitano pertanto di farlo in un modo che tenga conto della protezione dei dati. 22. La seconda questione l'identificazione del o dei responsabili del trattamento. Nel caso dei sistemi RFID, l'identificazione del responsabile del trattamento quale definito all'articolo 2, lettera d), della direttiva sulla protezione dei dati, potrebbe risultare pi difficile e necessitare pertanto di un esame pi approfondito. Identificare tuttavia il responsabile del trattamento resta una fase cruciale per stabilire le responsabilit di ciascuno dei soggetti interessati che dovranno rispettare il quadro normativo in materia di protezione dei dati. Durante il ciclo di vita dell'etichetta, il responsabile del trattamento che elabora i dati potrebbe cambiare diverse volte sulla base dei servizi aggiuntivi che potranno essere forniti in relazione all'oggetto munito di etichetta. 23. La terza questione riguarda la progressiva perdita di significato della tradizionale distinzione tra la sfera personale e quella pubblica. Sebbene anche in passato la distinzione tra gli spazi pubblico e privato non sia sempre stata precisa, la maggior parte delle persone consapevole dei limiti esistenti tra gli stessi (nonch delle zone grigie) e prende decisioni informate o intuitive su come agire di conseguenza. Secondo Hall (12), lo spazio personale si traduce di solito nella distanza fisica dagli altri. La gestione della vita privata pu anche essere considerata un processo dinamico di definizione di limiti (13). Non sorprende pertanto che la natura senza fili della comunicazione tag nonch la sua capacit di lettura al di fuori della linea di visibilit sollevi preoccupazioni in relazione alla vita privata offuscando questi limiti tradizionali e la loro gestione. Si teme infatti che le persone possano perdere parzialmente o interamente il controllo della gestione delle distanze di cui hanno finora usufruito. Di conseguenza, la gamma di lettura delle prime applicazioni dei sistemi RFID stata ugualmente oggetto di attenzione da parte dei promotori e dei detrattori. 24. La quarta questione deve trattare le dimensioni e le propriet fisiche delle etichette RFID. Poich le etichette devono essere sostanzialmente di piccole dimensioni ed economiche, le misure di sicurezza che potrebbero essere messe in atto in questa parte del sistema RFID saranno per definizione limitate. Tuttavia l'aspetto senza fili della comunicazione aggiunge altres un livello di rischio rispetto alla comunicazione cablata e pertanto sono necessari ulteriori requisiti di sicurezza. 25. La quinta questione la mancanza di trasparenza del trattamento. I sistemi RFID possono condurre inavvertitamente alla raccolta e al trattamento di informazioni suscettibili di essere utilizzare per determinare il profilo di una persona. Questa conseguenza pu essere molto bene illustrata paragonando i sistemi RFID al telefono cellulare, un confronto che fatto pi spesso. Da una parte, il telefono cellulare trae vantaggio da un livello molto elevato di accettazione delle tecnologie indipendentemente dai rischi potenzialmente intrusivi della vita privata. Si potrebbe concludere che la RFID sar accettata allo stesso modo. Dall'altra, doveroso sottolineare che un telefono cellulare un oggetto visibile che ancora sotto il controllo dell'utente finale in quanto pu essere spento. Questo non si verifica per la RFID. 26. Sebbene la raccolta e il trattamento inavvertiti delle informazioni sopra citati possano essere legittimi, anche possibile e in varie circostanze anche abbastanza probabile che si verifichino la raccolta e il trattamento illegittimi di tali dati. 27. Le precisazioni del presente capo giustificano la seguente conclusione. Il vasto utilizzo della tecnologia RFID essenzialmente nuovo e pu avere un impatto fondamentale sulla nostra societ e sulla protezione dei diritti fondamentali nella nostra societ, come la tutela della vita privata e la protezione dei dati. La RFID pu comportare un cambiamento qualitativo. IV. PRECISAZIONE DELLE CONSEGUENZE Introduzione 28. Il presente capo si incentrer principalmente sull'impatto della RFID sulla tutela dei diritti fondamentali nella nostra societ, come la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali. Questo sar precisato in due fasi, la prima una breve descrizione del modo in cui sono tutelati questi diritti fondamentali in base al quadro normativo vigente; nella seconda, il GEPD approfondir le possibilit di utilizzare pienamente detto quadro normativo. Questa volont stata introdotta nel parere sulla comunicazione relativa alla direttiva sulla protezione dei dati come la piena applicazione delle attuali disposizioni della direttiva. 29. Il punto di partenza il seguente: i nuovi sviluppi tecnologici, come i sistemi RFID, hanno un palese impatto sui requisiti per un quadro normativo efficace in materia di protezione dei dati. La necessit di una protezione efficace dei dati personali individuali pu altres imporre dei limiti all'uso di queste nuove tecnologie. L'interazione pertanto duplice: la tecnologia influenza la legislazione e quest'ultima influenza la tecnologia (14). Tutela dei diritti fondamentali 30. La tutela dei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati nell'ambito dell'Unione europea garantita in primo luogo da un quadro normativo, che necessario in quanto si tratta di diritti riconosciuti dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali nonch dall'articolo 7 e dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il relativo quadro normativo per la protezione dei dati e la RFID consiste essenzialmente nella direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati e nella direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (15). 31. Il quadro normativo generale per la protezione dei dati quale stabilito nella direttiva 95/46/CE si applica alla RFID nella misura in cui i dati trattati mediante i sistemi RFID rientrano nella definizione di dati personali. Mentre in taluni casi le applicazioni RFID trattano in modo chiaro i dati personali e rientrano senza dubbio nel campo di applicazione della direttiva sulla protezione dei dati, esistono anche applicazioni in cui l'applicabilit della direttiva sulla protezione dei dati pu non essere cos ovvia. Il parere n. 4/2007 del Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati sul concetto di dati personali intende contribuire a una comprensione pi chiara e comunemente riconosciuta del concetto di dati personali e, cos facendo, ridurre questa incertezza (16). 32. Per quanto riguarda la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, la situazione la seguente. Finora, non chiaro se questa direttiva riguardi le applicazioni RFID. Per tale motivo, la proposta della Commissione, del 13 novembre 2007, inerente alla modifica della direttiva contiene una disposizione volta a precisare che la direttiva riguarda di fatto alcune applicazioni RFID. Tuttavia, altre applicazioni RFID potrebbero non essere contemplate a causa della limitazione di questa direttiva al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche. 33. La protezione dei dati personali pu essere integrata da una serie di strumenti di autoregolamentazione (quadro non normativo). L'utilizzo di detti strumenti promosso attivamente nelle due direttive, in particolare all'articolo 27 della direttiva sulla protezione dei dati, la quale prevede che gli Stati membri e la Commissione incoraggino la redazione di codici di condotta volti a contribuire alla corretta attuazione della direttiva. Inoltre, gli strumenti di autoregolamentazione potrebbero contribuire in modo efficace all'attuazione delle misure di sicurezza richieste all'articolo 17 della direttiva sulla protezione dei dati e all'articolo 14 della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Piena attuazione del quadro in vigore 34. Il parere sulla comunicazione relativa alla direttiva sulla protezione dei dati elenca vari strumenti disponibili per una migliore attuazione della direttiva. La maggior parte degli strumenti non vincolanti di detto parere sono rilevanti per la RFID come comunicazioni interpretative o di altro tipo, promozione delle migliori pratiche, utilizzo di marchi di certificazione e audit sulla privacy da parte di terzi. La possibilit di adottare norme specifiche per la RFID sar discussa nel capo V. tuttavia possibile migliorare anche il quadro attuale. Strumenti di autoregolamentazione 35. Il GEPD concorda con la Commissione che in una prima fase opportuno lasciare spazio all'autoregolamentazione, consentendo alle parti interessate di creare rapidamente un ambiente giuridicamente conforme e contribuendo cos a porre in essere un ambiente giuridico pi sicuro. 36. Si prevede che la Commissione, in consultazione con il Gruppo delle parti interessate alla RFID, incentivi e indirizzi questo processo di autoregolamentazione. In tale contesto, il GEPD accoglie favorevolmente la raccomandazione annunciata nella comunicazione che dovrebbe contenere orientamenti specifici per fissare i principi che le autorit pubbliche e le altre parti interessate saranno tenute a rispettare in relazione all'uso della RFID. 37. La comunicazione prevede che l'autoregolamentazione assuma la forma di un codice di condotta o di un codice di buone pratiche. Secondo il GEPD, indipendentemente da quale forma assumer, l'autoregolamentazione dovrebbe: — fornire orientamenti concreti e pratici su tipi specifici di applicazioni RFID e contribuire pertanto al rispetto del quadro normativo per la protezione dei dati, — affrontare questioni e problemi specifici relativi alla protezione dei dati che sorgono nel contesto delle applicazioni RFID generiche, — contribuire all'applicazione uniforme e armonizzata della direttiva sulla protezione dei dati in tutta l'UE, proprio in un settore che probabilmente utilizzer lo stesso tipo di applicazioni RFID in tutta l'UE, — essere applicata da tutte le parti interessate. Il mancato rispetto dovrebbe avere ripercussioni negative (eventualmente finanziarie). 38. Il GEPD richiama l'attenzione su una questione in cui l'autoregolamentazione si riveler particolarmente utile. Per quelle applicazioni RFID che comportano il trattamento dei dati personali, la direttiva sulla protezione dei dati impone vari obblighi ai responsabili del trattamento, in particolare a norma dell'articolo 17 (sicurezza dei trattamenti) e dell'articolo 7 (necessit di trattare i dati solo in presenza delle opportune basi giuridiche). In virt di queste disposizioni, i responsabili del trattamento devono da una parte istituire misure contro la divulgazione non autorizzata dei dati e, dall'altra, garantire che il trattamento, come la divulgazione di informazioni tramite i lettori, se del caso, avvenga solo con il consenso informato della persona cui si riferiscono i dati. 39. Queste disposizioni della direttiva sulla protezione dei dati possono essere interpretate nel senso di richiedere che le applicazioni RFID siano installate con le soluzioni tecniche necessarie per impedire o rendere minimi i rischi di divulgazione involontaria e garantire che il trattamento o il trasferimento di dati avvenga all'occorrenza unicamente con il consenso informato. Secondo il GEPD, l'esistenza di tale obbligo (ossia applicare le soluzioni tecniche necessarie per impedire o rendere minimi i rischi di divulgazione involontaria) e la natura vincolante per gli installatori delle applicazioni RFID, saranno ancora pi forti e pi chiari se questo requisito ripreso nell'imminente codice di condotta o del codice di buone pratiche sopra citati. Per questi motivi, il GEPD consiglia vivamente che la raccomandazione della Commissione includa tale interpretazione della direttiva sulla protezione dei dati, sottolineando l'esistenza dell'obbligo di installare le applicazioni RFID con le necessarie misure tecnologiche per impedire la raccolta o la divulgazione involontarie di informazioni. La necessit di un orientamento 40. Il GEPD raccomanda che la Commissione, in stretta cooperazione con il gruppo di esperti RFID, presenti uno o pi documenti che forniscano orientamenti chiari su come applicare l'attuale quadro normativo al contesto della RFID. Gli orientamenti dovrebbero prevedere modalit pratiche per il rispetto dei principi illustrati nella direttiva sulla protezione dei dati e nella direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Per quanto concerne l'approccio globale degli orientamenti e i loro contenuti concreti, il GEPD avanza i seguenti suggerimenti. 41. Gli orientamenti che illustrano i principi applicabili in relazione all'utilizzo della RFID dovrebbero essere sufficientemente focalizzati nonch adottare un approccio settoriale specifico. Un approccio omnicomprensivo non rispetter gli obiettivi ricercati per garantire un quadro chiaro e coerente. Al contrario, la portata degli orientamenti deve essere limitata ad applicazioni settoriali RFID ben definite. 42. Inoltre, gli orientamenti dovrebbero proporre metodi pratici ed efficaci per elaborare tecniche e norme che possano contribuire al rispetto da parte dei sistemi RFID del quadro normativo in materia di protezione dei dati e che comportino l'utilizzo della tecnologia privacy by design. 43. Nell'applicare il quadro normativo vigente all'ambiente RFID, deve essere prestata un'attenzione particolare all'applicazione dei principi e degli obblighi in materia di protezione dei dati che si applicano ai responsabili del trattamento delle applicazioni RFID. Particolarmente rilevanti sono i seguenti obblighi e principi: — il diritto al principio di informazione, compreso il diritto di sapere quando sono raccolti i dati tramite lettori e in casi appropriati quando i prodotti sono muniti di etichetta, — la nozione di consenso come uno delle basi giuridiche per il trattamento dei dati. Questa nozione si concretizza nell'obbligo di disattivare le etichette RFID al punto di vendita, a meno che il soggetto interessato non abbia fornito il proprio consenso (17). Il diritto di disattivare le etichette RFID serve inoltre agli scopi di garantire la sicurezza delle informazioni, ossia garantire che i dati trattati mediante le etichette RFID non siano divulgati involontariamente a terzi, — il diritto delle persone di non essere oggetto di decisioni contrarie basate unicamente sul trattamento automatizzato di un profilo personale definito. 44. Per quanto riguarda il diritto alle informazioni, gli orientamenti dovrebbero stabilire che alle persone devono essere fornite le informazioni che riguardano il trattamento dei loro dati personali. In particolare le stesse dovrebbero essere avvisate, fra l'altro, i) della presenza di lettori e della presenza di etichette RFID attivate sui prodotti o sui loro imballaggi; ii) delle conseguenze di tale presenza in termini di informazioni raccolte e iii) degli scopi per cui le informazioni raccolte sono destinate a essere utilizzate. 45. L'utilizzo di logo pu essere idoneo quale misura per fornire informazioni. I logo possono essere utilizzati per avvisare delle presenza di lettori e di etichette RFID che si suppone rimangano attivi. Tuttavia, il solo utilizzo di logo non sar sufficiente per garantire il corretto trattamento delle informazioni; occorre pertanto che le informazioni siano fornite alle persone interessate in modo chiaro e comprensibile. L'utilizzo di logo dovrebbe essere considerato una misura per integrare la fornitura di informazioni pi dettagliate. Il principio di base: l'opt in 46. Per tutte le applicazioni RFID pertinenti le soluzioni dovrebbero rispettare ed attuare come requisito preliminare il principio opt in al punto di vendita. Consentire alle etichette RFID di continuare a trasmettere informazioni dopo il punto di vendita sarebbe illegale, a meno che il responsabile del trattamento non abbia motivazioni giuridiche appropriate. Di regola le sole motivazioni giuridiche appropriate sarebbero a) l'accordo della persona interessata o b) se la divulgazione necessaria per prestare un servizio, o in seguito ad una richiesta specifica e spontanea della persona in questione (18). Entrambe le motivazioni giuridiche sarebbero pertanto considerate come opt in. 47. Nel quadro del principio opt in, le etichette dovrebbero essere disattivate al punto di vendita, a meno che la persona che ha acquistato il prodotto su cui apposta l'etichetta decida di mantenerla attivata. Nel caso si avvalga del diritto di lasciare attivata l'etichetta, la persona acconsente all'ulteriore trattamento dei suoi dati, ad esempio alla trasmissione dei dati al lettore in occasione della sua prossima visita presso il responsabile del trattamento. 48. Al fine di far fronte alla diversit crescente delle applicazioni RFID e di facilitare lo sviluppo di nuovi modelli aziendali innovativi il GEPD sottolinea l'importanza di un approccio flessibile. Occorre prevedere un grado di flessibilit nell'attuazione di principio opt in. 49. Le opzioni per l'applicazione del principio opt in sono molteplici. Ad esempio, in alternativa all'asportazione dell'etichetta si potrebbe prevedere un blocco, una disattivazione temporanea o, in base ad un modello di sicurezza chiamato resurrecting duckling (19), l'assegnazione ad un utente specifico. Nel caso di un'etichetta con un ciclo di vita breve, l'indirizzo che rimanda ad informazioni conservate in una banca dati potrebbe anche essere cancellato dalla banca dati di riferimento, evitando ulteriori trattamenti di dati supplementari raccolti dall'etichetta. 50. In conclusione, malgrado il GEPD ritenga che il principio opt in al punto di vendita sia un obbligo giuridico che gi esiste nel quadro della direttiva sulla protezione dei dati nella maggior parte delle situazioni, opportuno precisare tale obbligo negli strumenti di autoregolamentazione, anche al fine di garantire che il principio si attuato nel modo pi appropriato. In ogni caso, un'attuazione specifica necessaria per le applicazioni RFID che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulla protezione dei dati. L'esigenza della privacy by design 51. Al fine di ridurre al minimo le minacce per la protezione dei dati e la vita privata, la comunicazione della Commissione appoggia, a pag. 6, sezione 3.2, l'idea di precisare ed adottare tempestivamente dei criteri di progettazione. Il GEPD favorevole a tale impostazione. In effetti, l'adozione di specifiche tecniche e di criteri di progettazione, altrimenti denominati migliori tecnologie disponibili (BAT) contribuir efficacemente a soddisfare i requisiti in materia di normative sulla protezione dei dati e di sicurezza. L'individuazione di criteri tecnologici ed organizzativi, se aggiornata con frequenza, rafforzer il modello che concilia i requisiti in materia di vita privata e di sicurezza che l'Unione europea sta elaborando. 52. Una corretta definizione di BAT in materia di tutela della vita privata e sicurezza per i sistemi RFID sar inoltre decisiva ai fini della creazione di un clima di fiducia che rafforzer il consenso tra gli utenti finali, nonch per la competitivit dell'industria europea. 53. Il processo di selezione delle BAT per i sistemi RFID dovrebbe essere alimentato da valutazioni di impatto sulla vita privata e la sicurezza, per le quali occorre ancora compiere degli sforzi. Il GEPD ritiene che l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) insieme con i Centri comuni di ricerca della Commissione europea, associati ai pertinenti soggetti interessati dell'industria del settore, possono contribuire alla definizione di tali migliori prassi ed allo sviluppo di tali metodologie. Con il recente avvio del progetto Orientamenti tecnici RFID, l'Ufficio federale tedesco per la sicurezza dell'informazione ha fornito un valido esempio illustrativo (20) di BAT che dovrebbero essere elaborate attualmente a livello europeo. 54. La normalizzazione pu anch'essa svolgere un ruolo decisivo nell'adozione del principio della privacy by design. La Commissione dovrebbe pertanto contribuire all'adozione di misure per la tutela della vita privata e dei dati nell'elaborazione di norme internazionali RFID. Nel suo documento di lavoro sulla RFID (21), il gruppo dell'articolo 29 ha chiaramente illustrato la possibilit che le norme contribuiscano all'elaborazione di sistemi RFID rispettosi della vita privata. 55. Il GEPD si rallegra inoltre della posizione adottata dalla Commissione riguardo alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie RFID ed alla necessit di ridurre i rischi correlati alla vita privata. Occorre in effetti introdurre il principio della privacy by design nelle primissime fasi di sviluppo delle tecnologie, in modo da contribuire in modo pi efficace all'osservanza del quadro giuridico della protezione dei dati. Come brevemente illustrato nella sua relazione annuale per il 2006, il GEPD parteciper a tale sforzo fornendo, caso per caso, pareri e consulenze riguardo a progetti nell'ambito del settimo programma quadro (2007-2013). V. SONO NECESSARIE MISURE LEGISLATIVE SPECIFICHE? 56. L'autoregolamentazione potrebbe non essere sufficiente ai fini della piena attuazione del quadro esistente per la protezione dei dati e per la tutela della vita privata. Anche se l'autoregolamentazione soddisfa i requisiti menzionati in precedenza, la sua applicazione volontaria ed i casi di inosservanza non possono sempre essere sanzionati efficacemente. Inoltre, possono sempre essere necessarie misure legislative vincolanti al fine di garantire la protezione del diritto dei singoli alla tutela della vita privata ed alla protezione dei dati. Questo ancor pi necessario in caso di mancata applicazione dell'autoregolamentazione. 57. Una questione chiave la determinazione degli strumenti giuridici necessari per assicurare che le applicazioni RFID siano diffuse efficacemente e corredate delle soluzioni tecniche necessarie per evitare o ridurre al minimo i rischi in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata, e che i responsabili del trattamento dei dati adottino misure adeguate per far fronte ai loro obblighi nell'ambito dei quadri giuridici esistenti. Ci solleva quesiti supplementari: — sono necessarie regole specifiche? — in caso affermativo, possibile adottare tali regole nell'ambito del quadro normativo vigente, ad esempio facendo ricorso alle procedure di comitato esistenti? — oppure necessario un nuovo strumento legislativo per assicurare una diffusione efficace dell'applicazione RFID che incorpori tecnologie per aumentare la tutela della vita privata? 58. Il presente capo esaminer le possibilit di introdurre misure legislative vincolanti nell'ambito del quadro giuridico vigente, mentre il capo VI tratter, in quanto si tratta di una questione separata, la necessit di un nuovo strumento legislativo. 59. In primo luogo, occorre riservare particolare attenzione alle disposizioni di cui all'articolo 17 della direttiva 95/46/CE, all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE ed all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 1999/5/CE. L'articolo 14, paragrafo 3, consente agli Stati membri di adottare misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare l'uso dei loro dati personali in conformit della direttiva 1999/5/CE (22). La direttiva 1999/5/CE prevede all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), che la Commissione — ricorrendo alla procedura di comitato — pu stabilire che gli apparecchi all'interno di determinate categorie o determinati tipi di apparecchi siano costruiti in modo da contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato. Sinora non stato fatto ricorso all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 1999/5/CE. 60. Tali disposizioni danno al legislatore — a livello nazionale e comunitario — competenze per imporre l'inclusione di misure per la tutela della vita privata e la protezione dei dati nell'elaborazione dei sistemi RFID, un concetto noto come privacy by design (23). Si invita inoltre ad utilizzare le migliori tecnologie disponibili. 61. Al fine di rendere obbligatorio il concetto di privacy by design, il GEPD raccomanda alla Commissione di utilizzare il meccanismo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 1999/5/CE, in consultazione con il gruppo di esperti sulla RFID. 62. In secondo luogo, possibile precisare l'applicazione del quadro normativo vigente alle RFID mediante modifiche delle direttive stesse. Come osservato in precedenza, la Commissione ha appena presentato una proposta di modifica della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, che contiene una nuova disposizione in tal senso. Il GEPD si compiace di questa prima conferma dell'applicabilit della direttiva alla RFID. Il GEPD si occuper di questioni specifiche emerse nell'ambito del rapporto tra, da un lato, la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche e dall'altro, la RFID nel suo parere relativo alla proposta di modifica, che sar pubblicato all'inizio del 2008. 63. Tenuto conto del fatto che la Commissione non prevede modifiche della direttiva sulla protezione dei dati in un prossimo futuro (24), le possibilit di inserire specifiche relative all'applicazione del quadro normativo vigente nella RFID sono limitate. VI. NECESSARIO UN QUADRO GIURIDICO SPECIFICO PER LA RFID? Intenzioni della Commissione 64. La comunicazione (25) sottolinea l'importanza della sicurezza e della privacy by design. Richiede altres il coinvolgimento di tutte le parti interessate. Il principale risultato delle attivit della Commissione sar la pubblicazione di una raccomandazione nella quale fisser i principi che le autorit pubbliche e le altre parti interessate saranno tenute a rispettare in relazione all'uso della RFID. La raccomandazione sar probabilmente adottata nella primavera del 2008. Le proposte legislative ambiziose menzionate nella comunicazione comportano due fasi. La Commissione intende: — esaminare disposizioni appropriate in materia di RFID nell'imminente proposta di modifica della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Come osservato in precedenza, la Commissione ha proposto tale modifica della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche nel novembre 2007, confermando l'applicabilit della direttiva alla RFID (26), ma senza proporre l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche alle reti private, — valutare la necessit di ulteriori misure legislative per la protezione dei dati e la tutela della vita privata. 65. Sulla scorta di tale politica ci si attende che la Commissione non preveda — almeno non a breve — di proporre una nuova legislazione specifica ai fini della protezione dei dati e della tutela della vita privata nel settore della RFID. Parametri per il legislatore 66. Nel suo parere sulla comunicazione relativa alla direttiva sulla protezione dei dati, il GEPD ha elencato una serie di attivit legislative relative al trattamento dei dati personali che pu essere cos riassunta: — in primo luogo, opportuno mantenere i principi della protezione dei dati: Non occorrono nuovi principi, ma sono chiaramente necessarie altre misure amministrative che, da un lato, siano efficaci e adeguate a una societ collegata in rete e, dall'altro, riducano i costi amministrativi (27), — in secondo luogo, le proposte dovrebbero essere presentate solo in caso di necessit e proporzionalit sufficientemente comprovate. Per tale ragione, il quadro normativo generale per la protezione dei dati non dovrebbe subire modifiche a breve termine, — in terzo luogo, gli sviluppi nella societ possono condurre a quadri giuridici specifici al fine di adeguare i principi contenuti nella direttiva sulla protezione dei dati a questioni poste da tecnologie specifiche, quali la RFID. chiaro che anche in questo contesto le condizioni di necessit e di proporzionalit devono essere soddisfatte. 67. Successivamente, utile precisare le aspettative cui il legislatore deve far fronte nel settore della RFID: — la legislazione deve essere flessibile e lasciare spazio all'innovazione ed allo sviluppo tecnologico. Ci dovrebbe condurre ad una legislazione che sia sufficientemente neutra da un punto di vista tecnologico, — In secondo luogo, la legislazione deve garantire la certezza del diritto. Ci dovrebbe condurre ad una legislazione che sia sufficientemente specifica. Le parti interessate devono sapere esattamente in che modo il loro comportamento disciplinato, — In terzo luogo, la legislazione deve proteggere efficacemente tutti gli interessi legittimi degli interessati. Ci richiede in ogni caso l'applicazione della legislazione ed una chiara definizione delle responsabilit: quale parte responsabile di quale comportamento (28)? Tali requisiti sono ancora pi fondamentali allorch la tutela della vita privata e la protezione dei dati sono in gioco, diritti fondamentali della persona ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Punto di vista del GEPD 68. Secondo il GEPD chiaro che non tutti gli sviluppi tecnologici richiedono una reazione del legislatore europeo. Gli sviluppi tecnologici possono procedere rapidamente, mentre l'adozione e l'entrata in vigore della legislazione richiede tempo, com' giusto che avvenga. La legislazione dovrebbe essere il risultato di un equilibrio tra tutti gli interessi in gioco. Quando si sceglie lo strumento della direttiva, necessario ancora pi tempo, poich le direttive devono essere recepite integralmente nei sistemi giuridici degli Stati membri. 69. Tuttavia, la RFID non soltanto uno sviluppo tecnologico in pi, come stato sottolineato a pi riprese in questo parere. La comunicazione fa riferimento alla RFID quale porta d'ingresso verso una nuova fase di sviluppo della societ dell'informazione, spesso denominata internet degli oggetti, e le etichette RFID costituiranno elementi fondamentali dei contesti di intelligenza ambientale. Tali contesti sono anche fasi importanti nello sviluppo di quella che spesso viene definita come la societ della sorveglianza (29). In tale contesto, un'azione legislativa nel settore della RFID pu essere giustificata. La RFID pu comportare un cambiamento qualitativo. 70. In tale prospettiva, il GEPD raccomanda di considerare l'adozione di una (proposta di) legislazione comunitaria che disciplini le questioni principali dell'utilizzo della RFID nei settori pertinenti qualora non abbia luogo una corretta attuazione del quadro giuridico vigente. Dopo l'entrata in vigore, tale misura legislativa deve essere considerata come una lex specialis rispetto al quadro generale relativo alla protezione dei dati. 71. L'adozione di uno strumento legislativo siffatto comporterebbe i vantaggi seguenti: — lo strumento potrebbe stabilire i parametri sostanziali per i meccanismi di autoregolamentazione, — la prospettiva dell'adozione di uno strumento legislativo potrebbe rivelarsi un incentivo efficace per indurre che induca le parti interessate a porre in essere meccanismi di autoregolamentazione che offrano una protezione accurata. 72. Per questioni di praticit si potrebbe chiedere alla Commissione di preparare un documento di consultazione sui vantaggi e gli svantaggi di una legislazione specifica, nonch degli elementi principali di tale legislazione. Ovviamente si potrebbe chiedere alle parti interessate di fornire un contributo a tale consultazione. Analogamente, il gruppo dell'articolo 29 potrebbe essere anch'esso coinvolto. Modalit possibili 73. L'intervento del legislatore potrebbe fornire un quadro giuridico su misura, che consiste in un insieme di strumenti giuridici che precisano ed integrano il quadro giuridico esistente. Tale quadro giuridico su misura dovrebbe fondarsi sui principi noti in materia di protezione dei dati e dovrebbe concentrarsi sulla ripartizione delle responsabilit e sull'efficacia dei meccanismi di controllo. 74. Tale legislazione su misura potrebbe rivelarsi necessaria poich non tutte le applicazioni RFID comportano il trattamento di dati personali. In altri termini, se le applicazioni RFID non comportano il trattamento di dati personali, le parti coinvolte nella fabbricazione e nella vendita di prodotti che utilizzano la RFID non sono obbligate per legge ad applicare misure tecnologiche che impediscano l'intercettazione o la creazione di dispositivi di lettura senza informarne adeguatamente le persone. Tuttavia, come dimostrato, i rischi per la vita privata derivanti dall'eventuale sorveglianza delle persone si pongono anche per questo tipo di applicazioni RFID, per cui si rendono necessarie misure analoghe di tutela della vita privata. Proprio questo potrebbe avvenire nel caso dell'etichettatura dei singoli articoli di prodotti di consumo prima del punto di vendita. In sintesi, anche le applicazioni RFID che non prevedono il trattamento di dati personali possono costituire una minaccia alla vita privata delle persone consentendo una sorveglianza occulta e l'utilizzo di informazioni a fini inaccettabili. 75. Il GEPD ritiene necessario scongiurare tale spiacevole eventualit. Poich l'attuale legislazione — almeno per quanto riguarda le applicazioni RFID che non prevedono il trattamento di dati personali — non pienamente in grado di far fronte a tale minaccia, e tenuto conto delle carenze delle soluzioni di diritto non vincolanti, appare necessario ricorrere a misure legislative obbligatorie per garantire risultati soddisfacenti. 76. Tali misure dovrebbero in ogni caso: — introdurre il principio opt in al punto di vendita come obbligo giuridico preciso ed irrevocabile, anche per le applicazioni RFID che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulla protezione dei dati (30), — garantire la diffusione obbligatoria delle applicazioni RFID con le caratteristiche tecniche appropriate o la privacy by design. VII. LA QUESTIONE DELLA GOVERNANCE 77. Sebbene nella comunicazione la dimensione intrinsecamente transnazionale dei sistemi RFID sia considerata unicamente nell'ambito del mercato interno, il GEPD ritiene che tale dimensione debba essere affrontata su un piano pi internazionale. I sistemi RFID in vendita in un negozio sono gi transnazionali, poich l'attivit dell'etichetta potrebbe non interrompersi al punto di vendita. Sul piano del sistema RFID globale, tali tecnologie diventano inoltre transfrontaliere allorch il trasferimento di dati personali verso un paese terzo diventa possibile dal momento che il produttore dell'articolo etichettato, che fa parte del sistema RFID, ha sede al di fuori dell'Unione europea (31). 78. In una prospettiva pi ampia, la governance delle basi di dati di riferimento delle identit RFID rappresenta anch'essa un aspetto cruciale ai fini di un'attuazione adeguata del quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati. Il GEPD invita a trovare una soluzione, poich un ulteriore deterioramento di questo quadro non sarebbe accettabile. 79. Il GEPD prevede che la questione della governance della RFID sia una sfida fondamentale, che richieder investimenti consistenti. Occorrer trovare un consesso di negoziato appropriato e l'infrastruttura di gestione pi opportuna al fine di garantire che i diritti di protezione dei dati siano adeguatamente rispettati in tali ambiti internazionali. 80. In tale prospettiva il GEPD invita la Commissione ad esprimersi sulla questione della governance, possibilmente in consultazione con il gruppo delle parti interessate alla RFID. VIII. CONCLUSIONI 81. Il GEPD si compiace della comunicazione della Commissione in materia di RFID in quanto affronta le principali questioni che sorgono nel contesto della diffusione della tecnologia RFID senza trascurare quelle determinanti relative alla tutela della vita privata e alla riservatezza dei dati. Concorda con il parere che i sistemi RFID potrebbero svolgere un ruolo chiave nello sviluppo della societ dell'informazione generalmente denominata Internet degli oggetti. Chiarire le conseguenze 82. Il vasto utilizzo della tecnologia RFID essenzialmente nuovo e pu avere un impatto fondamentale sulla nostra societ e sulla protezione dei diritti fondamentali nella nostra societ, come la tutela della vita privata e la protezione dei dati. La RFID pu comportare un cambiamento qualitativo. 83. possibile individuare cinque questioni di fondo relative alla tutela della vita privata e della sicurezza: — l'identificazione della persona interessata, — l'identificazione del responsabile/dei responsabili del trattamento, — la progressiva perdita di significato della tradizionale distinzione tra la sfera personale e quella pubblica, — le conseguenze derivanti dalla dimensione e dalle propriet fisiche delle etichette RFID, — la mancanza di trasparenza nel trattamento. Specificare le conseguenze 84. Il quadro normativo generale per la protezione dei dati quale stabilito nella direttiva 95/46/CE si applica alla RFID nella misura in cui i dati trattati mediante i sistemi RFID rientrano nella definizione di dati personali. 85. Per quanto riguarda la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche: la proposta della Commissione, del 13 novembre 2007, relativa alla modifica della direttiva contiene una disposizione volta a precisare che la direttiva riguarda di fatto alcune applicazioni RFID. Tuttavia, talune applicazioni RFID potrebbero non essere contemplate a causa della limitazione di questa direttiva al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche. 86. La protezione dei dati personali pu essere integrata da una serie di strumenti di autoregolamentazione. opportuno lasciare spazio a tale autoregolamentazione, a condizione che: — fornisca orientamenti concreti e pratici su tipi specifici di applicazioni RFID, — affronti questioni e problemi specifici relativi e alla protezione dei dati che emergono nel contesto delle applicazioni RFID generiche, — contribuisca all'applicazione uniforme ed armonizzata della direttiva sulla protezione dei dati in tutta l'UE, — sia applicata da tutte le parti interessate. 87. Il GEPD raccomanda che la Commissione, in stretta cooperazione con il gruppo di esperti sulla RFID, elabori uno o pi documenti che forniscano orientamenti chiari sulle modalit di applicazione dell'attuale quadro giuridico al contesto della RFID. 88. Occorre che gli orientamenti che stabiliscono i principi applicabili all'utilizzo della RFID siano sufficientemente specifici ed adottino un'impostazione per settore. Essi dovrebbero proporre metodi pratici ed efficaci per sviluppare tecniche e norme in grado di contribuire a far s che i sistemi RFID siano conformi al quadro giuridico relativo alla protezione dei dati, e che prevedano il ricorso alla tecnologia privacy by design. 89. Il GEPD si compiace dell'impostazione della comunicazione della Commissione, che appoggia l'idea di precisare ed adottare tempestivamente dei criteri di progettazione. 90. Sebbene il GEPD ritenga che il principio opt in al punto di vendita sia un obbligo giuridico gi previsto nella direttiva sulla protezione dei dati nella maggior parte delle situazioni, tale obbligo dovrebbe essere precisato negli strumenti di autoregolamentazione. Sono necessarie misure specifiche? 91. Al fine di rendere obbligatorio il concetto di privacy by design, il GEPD raccomanda alla Commissione di utilizzare il meccanismo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 1999/5/CE, in consultazione con il gruppo di esperti sulla RFID. 92. Il GEPD raccomanda di considerare l'adozione di una (proposta di) legislazione comunitaria che disciplini le questioni principali dell'utilizzo della RFID nei settori pertinenti, qualora non venga attuato correttamente il quadro giuridico vigente. Dopo l'entrata in vigore, tale misura legislativa deve essere considerata come una lex specialis rispetto al quadro generale relativo alla protezione dei dati. Tale misura legislativa dovrebbe inoltre far fronte alle preoccupazioni in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati che emergono da talune applicazioni RFID, come nel caso dell'etichettatura di singoli articoli prima del punto di vendita, che non necessariamente comportano il trattamento di dati personali. 93. La Commissione dovrebbe preparare un documento di consultazione sui vantaggi e gli svantaggi di normative specifiche, nonch sui loro elementi essenziali. 94. L'intervento del legislatore potrebbe fornire un quadro giuridico ad hoc, che consiste in un insieme di strumenti giuridici che precisano ed integrano il quadro giuridico esistente. Tali misure dovrebbero in ogni caso: — introdurre il principio opt in al punto di vendita come obbligo giuridico preciso ed irrevocabile, anche per le applicazioni RFID che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulla protezione dei dati (32), — garantire la diffusione obbligatoria delle applicazioni RFID con le caratteristiche tecniche appropriate o la privacy by design. La questione della governance 95. Il GEPD invita la Commissione a esprimersi sulla questione della governance, possibilmente in consultazione con il gruppo delle parti interessate alla RFID. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007. Peter HUSTINX Garante europeo della protezione dei dati
NOTE (1) COM(2007) 96 defin. (2) Decisione n. 467/2007/CE (GU L 176 del 6.7.2007, pag. 25). (3) GU C 68 del 24.3.2007, pag. 1. (4) Progetto RFID and identity management — Case studies from the frontline of the development towards ambient intelligence, commissionato dal servizio di valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) del Parlamento europeo ed effettuato dall'ETAG (Gruppo europeo per la valutazione tecnologica), http://www.europarl.europa.eu/stoa/default_en.htm (5) Documento WP 136, pubblicato nel sito web del Gruppo. (6) Comunicazione del 7 marzo 2007 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla protezione dei dati, COM(2007) 87 defin. (7) GU C 255 del 27.10.2007, pag. 1. In appresso: Parere sulla comunicazione relativa alla direttiva sulla protezione dei dati. (8) Proposta, del 13 novembre 2007, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori [COM(2007) 698 defin.]. La direttiva 2002/58/CE sar chiamata direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. (9) http://www.rfidconsultation.eu/ (10) Dr.ssa Sarah Spiekermann, direttore del Centro di ricerca sull'economia di Internet di Berlino, seminario sull'RFID e sul calcolo ubiquo organizzato dal Dialogo transatlantico dei consumatori, 13 marzo 2007. (11) Dara J. Glasser, Kenneth W. Goodman e Norman G. Einspruch, Chips, tags and scanners: Ethical challenges for radio frequency identification, Ethics and Information Technology, volume 9, n. 2/2007. (12) Hall, E.T.,1966, The Hidden Dimension (1a ed.), Garden City, N.Y: Doubleday. (13) Altman, I., 1975, The Environment and Social Behaviour, Brooks/Cole Monterrey. (14) Cfr. le osservazioni del GEPD del marzo 2006 sulla comunicazione della Commissione sull'interoperabilit delle basi dati europee, pubblicate nel sito web del GEPD. (15) Il punto 59 del presente parere discuter della pertinenza di una terza direttiva, ossia la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformit (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10). (16) Cfr., tra l'altro, la pag. 10 del parere, citata nella nota in calce 5. (17) Cfr., pi in dettaglio, i punti da 46 a 50 del presente parere. (18) Per alcune applicazioni RFID possibile addurre altri motivi, quali l'articolo 7, lettera f) (interessi legittimi del responsabile, soggetti a garanzie adeguate). (19) Il nome di questo modello elaborato da Frank Stajano e Ross Anderson dell'Universit di Cambridge si ispira alla teoria secondo cui un anatroccolo riconosce come sua madre il primo oggetto in movimento che vede subito dopo la nascita. (20) http://www.bsi.bund.de/veranst/rfid/index.htm (21) Documento di lavoro (WP 105) sulle questioni relative alla protezione dei dati nell'ambito delle tecnologie RFID, 19 gennaio 2005. (22) E conformemente alla decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relative alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31). (23) Vedasi capitolo IV. (24) Il GEPD sostiene tale impostazione. Cfr. punto 64. (25) Cfr. punto 4.1 della comunicazione. (26) Cfr. a tale riguardo il nuovo articolo 3 proposto per la direttiva 2002/58/CE. (27) Punto 24 del parere sulla comunicazione relativa alla direttiva sulla protezione dei dati. (28) Nella terminologia della protezione dei dati, ci implica l'individuazione del responsabile del trattamento dei dati. (29) Questo messaggio stato ribadito in una dichiarazione delle autorit europea incaricate della protezione dei dati adottata a Londra il 2 novembre 2006 e disponibile (in inglese/francese) sul sito del GEPD: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/51 (30) Nel capo IV si osservava che il principio opt in al punto di vendita un obbligo giuridico gi contemplato dalla direttiva sulla protezione dei dati. (31) Gli obblighi connessi al trasferimento di dati personali sono oggetto degli articoli 25 e 26 della direttiva sulla protezione dei dati. (32) Al capo IV si osserva che il principio opt in al punto di vendita un obbligo giuridico gi contemplato dalla direttiva sulla protezione dei dati. |