GARANTE EUROPEO
  DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

 

Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)

(Pubblicato sulla GUUE n. C 91 del 26.4.2007)

 

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunit europea, in particolare l'articolo 286,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati (2), in particolare l'articolo 41, vista la richiesta di parere formulata dalla Commissione a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001, ricevuta il 15 settembre 2006,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

 

I. INTRODUZIONE

1. La proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'OLAF (3) (di seguito la proposta) comporta la modifica della maggior parte degli articoli del regolamento (CE) n. 1073/1999 (4). Questo regolamento stabilisce le norme operative cui devono conformarsi le persone impegnate nelle indagini dell'OLAF e, come tale, costituisce il fondamento giuridico delle attivit operative dell'Ufficio.

Consultazione con il garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

2. La Commissione ha trasmesso la proposta al GEPD il 15 settembre 2006. Per il GEPD questa comunicazione rappresenta una richiesta di consultazione da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, in conformit dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001 (di seguito regolamento (CE) n. 45/2001). Tenuto conto del carattere obbligatorio dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD si compiace del riferimento esplicito a questa consultazione nel preambolo della proposta.

3. I commenti contenuti nel presente parere si applicano per analogia alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (5).

Importanza della proposta e parere del GEPD

4. Il GEPD ritiene importante esprimere un parere su questa proposta tenuto conto del suo impatto sui diritti delle persone alla protezione dei dati e alla vita privata. Considerato che la proposta stabilisce nuove norme che l'OLAF deve rispettare nello svolgimento delle indagini concernenti presunte attivit illecite, essenziale assicurare che, in tale contesto, siano garantiti adeguatamente i diritti alla protezione dei dati e alla vita privata delle persone coinvolte in tali indagini, dei presunti contravventori nonch dei membri del personale e di altre persone che forniscono informazioni all'OLAF. Ci tanto pi importante se si considera la natura particolarmente sensibile delle informazioni che l'OLAF potrebbe raccogliere, fra cui dati relativi a sospetti di reati, reati, condanne penali e dati relativi alla salute nonch informazioni volte ad escludere taluno dal beneficio di un diritto, di una prestazione o della conclusione di un contratto, nella misura in cui tali informazioni presentano un rischio specifico per i diritti e le libert degli interessati.

Principali elementi della proposta e osservazioni iniziali

5. Le modifiche proposte al regolamento (CE) n. 1073/1999 rispondono a vari fini e obiettivi. (6) Ad esempio, alcune modifiche mirano a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle indagini svolte dall'OLAF onde assicurare, fra l'altro, che le competenze investigative dell'OLAF contemplino gli operatori economici negli Stati membri che beneficiano di fondi comunitari. Altre sono intese a facilitare lo scambio di informazioni su presunte infrazioni tra l'OLAF e le varie istituzioni interessate, a livello sia dell'UE che nazionale (7). Infine, alcune delle modifiche proposte mirano a garantire i diritti delle persone interessate da un'indagine, compresi i diritti delle stesse alla protezione dei dati e alla vita privata, e a rafforzare le garanzie procedurali.

6. Il GEPD riconosce l'importanza dei fini e degli obiettivi perseguiti dalle modifiche proposte e, a tale riguardo, si compiace della proposta. Il GEPD apprezza in particolar modo le garanzie procedurali offerte alle persone in virt della proposta. E' il caso, in particolare, della possibilit che le persone sospettate chiedano il parere del consigliere revisore circa il rispetto delle garanzie procedurali in corso di indagine. Il GEPD si compiace anche delle modifiche che mirano a fornire maggiori informazioni ai denuncianti e agli informatori. Sotto il profilo della tutela dei diritti delle persone alla protezione dei dati personali e alla vita privata, il GEPD ritiene che, nel complesso, la proposta apporti miglioramenti rispetto alla situazione attuale. Ad esempio, il GEPD si compiace che siano riconosciuti vari diritti in materia di protezione dei dati applicabili nel corso delle indagini, come il diritto del sospettato di essere informato in merito all'indagine e di presentare le proprie osservazioni.

7. Tuttavia, nonostante l'impressione positiva generale, il GEPD ritiene che, dal punto di vista della protezione dei dati personali, la proposta possa essere ulteriormente migliorata, senza compromettere gli obiettivi che persegue. Il GEPD teme, in particolare, che la proposta possa essere considerata una lex specialis sul trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito delle indagini dell'OLAF, che prevarrebbe sull'applicazione del quadro generale in materia di protezione dei dati contenuto nel regolamento (CE) n. 45/2001. Tale aspetto desta particolare preoccupazione, considerato che le norme sulla protezione dei dati previste dalla proposta sono meno rigorose di quelle contenute nel regolamento (CE) n. 45/2001 e ci senza motivazione apparente.

8. Per evitare che ci accada, la seguente parte fa un'analisi della proposta, descrivendone, da un lato, le carenze e proponendo, dall'altro, modi specifici per affrontarle. Ovviamente, questa analisi si limita alle disposizioni che hanno un'incidenza sulla protezione dei dati personali, in particolare, l'articolo 1, punti 5), 6) e 7) a norma dei quali gli articoli 7 bis, 8 e 8 bis sono inseriti o modificati.

II. ANALISI DELLA PROPOSTA

II.1. Esame della proposta articolo per articolo

II.1.a. Principio della qualit dei dati

9. Il principio della qualit dei dati, sancito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 45/2001, comprende diversi aspetti specifici. In particolare, secondo questo principio, i dati personali devono essere esatti, conformi alla realt oggettiva oltre che completi e aggiornati. In secondo luogo, i dati non devono essere eccedenti e devono essere adeguati: vi deve essere un legame tra le informazioni e le finalit per le quali si intende impiegarli. La proposta integra il principio della qualit dei dati nell'articolo 1, punto 5), a norma del quale inserito l'articolo 7 bis, paragrafo 1, che impone all'OLAF di raccogliere elementi a carico e a favore dell'interessato.

10. Il GEPD si compiace dell'inserimento dell'obbligo di raccogliere elementi a carico e a favore dell'interessato, che incide sull'esattezza e la completezza dei dati da trattare, contribuendo in tal modo al rispetto del principio della qualit dei dati e, quindi, al rafforzamento delle garanzie generali in materia di protezione dei dati nel contesto delle indagini dell'OLAF.

II.1.b Diritto all'informazione

11. In virt di questo diritto, chiunque raccolga dati di carattere personale tenuto a informare la persona interessata in merito alla raccolta e al trattamento dei dati che la riguardano. La persona interessata ha inoltre il diritto di essere informata, tra l'altro, in merito alle finalit del trattamento, ai destinatari dei dati e ai diritti specifici che le sono riconosciuti in qualit di interessato. L'obbligo di fornire informazioni in merito al trattamento dei dati dell'interessato inteso ad assicurare la correttezza del trattamento delle informazioni di carattere personale relative all'interessato, e costituisce al tempo stesso una garanzia indispensabile dei diritti del singolo. La proposta riconosce questo diritto mediante l'articolo 1, punto 5), a norma del quale inserito l'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 1, punto 7), a norma del quale inserito l'articolo 8 bis.

12. Il GEPD accoglie con favore l'inserimento dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 8 bis, in quanto contribuiscono a far rispettare il diritto all'informazione in materia di protezione dei dati sancito dagli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 nel contesto specifico delle indagini svolte dall'OLAF.

13. Oltre a sancire il diritto dell'interessato di essere informato del trattamento dei dati di carattere personale che lo riguardano, gli articoli 11 e 12, che si applicano rispettivamente ai casi in cui le informazioni relative a una persona sono raccolte direttamente presso l'interessato o presso terzi, stabiliscono quali informazioni vanno necessariamente fornite all'interessato affinch egli sia in grado di avere informazioni esatte e complete sull'esistenza di un trattamento che lo riguarda. Tali informazioni comprendono tra l'altro le finalit per le quali i dati saranno impiegati, i potenziali destinatari dei dati e l'esistenza del diritto di accesso ai dati.

14. Purtroppo n l'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma, n l'articolo 8 bis contengono requisiti in materia di informazione simili a quelli di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, omettendo in tal modo di specificare quali informazioni devono essere fornite all'interessato per assicurare la correttezza del trattamento. Il GEPD ritiene che l'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma e l'articolo 8 bis debbano essere coerenti con gli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001. A tal fine, il GEPD suggerisce di inserire nell'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma e nell'articolo 8 bis un preciso riferimento all'applicazione degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001.

15. Il GEPD ritiene che il mancato inserimento di un riferimento agli articoli 11 e 12 crei una situazione di incertezza del diritto. In effetti, la proposta creerebbe un quadro giuridico disciplinante il diritto all'informazione nel contesto delle indagini dell'OLAF che si discosterebbe dal quadro generale definito dagli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001. Purtroppo, un tale quadro offrirebbe minori garanzie in materia di protezione dei dati rispetto al quadro generale. Il GEPD non ritiene che vi sia alcuna ragione che giustifichi questo deplorevole esito.

16. L'articolo 7 bis, paragrafo 2 e l'articolo 8 bis, secondo comma della proposta prevedono un'eccezione alla loro applicazione nel caso in cui la trasmissione di informazioni danneggi lo svolgimento dell'indagine.

In virt di tale eccezione, il direttore generale dell'OLAF ha il diritto di differire l'adempimento dell'obbligo per chiedere all'interessato di presentare le proprie osservazioni.

17. Il GEPD rileva che la possibilit di limitare la trasmissione di informazioni in determinati casi specifici sia conforme all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001, che prevede una serie di limitazioni di tale diritto, in particolare se necessario per salvaguardare i) le attivit volte a prevenire e indagare reati, ii) interessi economici o finanziari di uno Stato membro o dell'Unione europea, e iii) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libert altrui.

18. Il GEPD constata che, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001, la limitazione del diritto all'informazione corredata di varie garanzie per la protezione dei dati. In particolare, l'articolo 20, paragrafo 3 stabilisce che, qualora si applichi una limitazione, l'interessato informato dei principali motivi e del suo diritto di adire il garante europeo della protezione dei dati. La trasmissione di tali informazioni pu essere differita qualora danneggi lo svolgimento dell'indagine.

19. Nella proposta, tuttavia, le disposizioni che impongono restrizioni al diritto all'informazione non sono corredate delle garanzie per la protezione dei dati di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/ 2001. Pertanto, nel contesto delle indagini dell'OLAF, le limitazioni del diritto all'informazione non sono corredate delle garanzie che si applicherebbero nel quadro generale della protezione dei dati, il che inappropriato a parere del GEPD. Per risolvere questa situazione, il GEPD propone che la limitazione del diritto all'informazione di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo comma e all'articolo 8 bis sia corredata delle garanzie di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001.

II.1.c Diritto di accesso

20. Il diritto di accesso consente all'interessato di sapere se in corso un trattamento di informazioni che lo riguardano e di conoscere la natura di tali informazioni. La proposta riconosce questo diritto con l'articolo 1, punto 5), a norma del quale sono inseriti l'articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 7 bis, paragrafo 3.

21. Le modifiche summenzionate, vale a dire l'articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 7 bis, paragrafo 3 sanciscono il diritto della persona sospettata di aver commesso azioni biasimevoli di essere informata di tutti i fatti che la riguardano. Pi specificamente, esse stabiliscono le modalit per l'esercizio di tale diritto nel contesto delle indagini dell'OLAF. In primo luogo, l'accesso sar accordato al termine dell'indagine, vale a dire a conclusione dell'indagine stessa. In secondo luogo, sar accordato sulla base di una sintesi dei fatti che riguardano la persona coinvolta. Inoltre, l'accesso sar accordato anche sulla base di un resoconto del colloquio con la persona sospettata.

22. Il GEPD si compiace dell'inserimento dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo comma e dell'articolo 7 bis, paragrafo 3, in quanto queste disposizioni precisano, nel contesto delle indagini dell'OLAF, il diritto di accesso nell'ambito della protezione dei dati sancito dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001. Il GEPD ritiene tuttavia possibile migliorare il modo in cui tale diritto riconosciuto nella proposta: teme infatti che il diritto di accesso previsto dalla proposta non sia pari a quello accordato dal regolamento (CE) n. 45/2001.

23. In virt del regolamento (CE) n. 45/2001, le persone sono autorizzate, in linea di principio, a esercitare il diritto di accesso ai rispettivi dati personali, a meno che non si verifichi una delle summenzionate situazioni specifiche di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001, che giustifichino una limitazione di detto diritto. In tal caso, l'accesso pu essere limitato finch non mutino le circostanze.

24. Il GEPD rileva che, in linea di principio, la proposta non riconosce l'applicazione del diritto di accesso; anzi, prevede l'applicazione del diritto di accesso in determinate fasi della procedura e in relazione a determinati documenti. In una certa misura si pu affermare che, nella proposta, il diritto di accesso ha limitazioni temporali e materiali.

25. In effetti, in virt dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo comma, l'accesso pu essere ottenuto solo al termine dell'indagine, quando fornita alla persona coinvolta una sintesi dei fatti che la riguardano e dopo lo svolgimento di un colloquio tra la persona e l'OLAF e la stesura del relativo resoconto. Al di fuori di queste due fasi della procedura, non possibile, in linea di principio, accedere alle informazioni di carattere personale. Per quanto riguarda il materiale al quale si pu accedere, il GEPD constata che la proposta consente unicamente l'accesso alla sintesi dei fatti che riguardano la persona e al resoconto del colloquio in virt rispettivamente dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo comma e dell'articolo 7 bis, paragrafo 3. Non previsto l'accesso ad altre informazioni eventualmente detenute in relazione alla persona coinvolta, quali copie di documenti, messaggi di posta elettronica, registrazioni telefoniche, ecc.

26. Il GEPD condivide l'impostazione della proposta, secondo cui l'accesso alle informazioni personali pertinente nelle due fasi procedurali e riguardo ai due documenti specificati nella proposta e si rallegra che la proposta riconosca tale diritto in siffatte circostanze. Tuttavia il GEPD ritiene che, in linea di principio, la proposta debba altres riconoscere l'esistenza di un diritto di accesso al di l dei due casi esplicitamente menzionati nella proposta.

27. Il GEPD consapevole che possa esservi una qualche opposizione all'idea di riconoscere il diritto di accesso, come regola generale, nel corso di un'indagine. Tuttavia il GEPD rammenta che se, nell'ambito di talune indagini, occorre salvaguardare la riservatezza delle medesime, l'OLAF in grado, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001, di limitare l'accesso alle informazioni. Infatti, l'OLAF pu avvalersi dell'articolo 20 per limitare l'accesso, ad esempio per salvaguardare le attivit volte a prevenire e indagare reati e altri illeciti. Pertanto l'accordare, come principio generale, il diritto di accesso non impedisce, di per s, di limitare tale diritto in presenza delle motivazioni suindicate.

28. Alla luce di quanto indicato in precedenza, e per assicurare che nel corso di un'indagine vi sia un effettivo diritto di accesso, con il riconoscimento delle potenziali limitazioni di tale diritto, il GEPD suggerisce di aggiungere, nella proposta, un chiaro riferimento al diritto del singolo di accedere ai suoi dati personali contenuti nel fascicolo dell'indagine dell'OLAF. In particolare il GEPD ritiene che tra il primo e il secondo comma dell'articolo 7 bis, paragrafo 2 debba essere inserito un paragrafo cos formulato:

Chiunque sia coinvolto in un'indagine ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano raccolti nel corso dell'indagine. Tale diritto pu essere soggetto alle limitazioni previste nell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001.

29. Tale paragrafo stabilirebbe, come principio generale, il diritto di accesso. In tal modo, oltre ad assicurare la coerenza, alle persone coinvolte in un'indagine dell'OLAF non sarebbe applicato, per quanto concerne l'accesso ai dati personali, un regime meno favorevole.

II.1.d Diritto di rettifica

30. Il diritto di accesso costituisce un presupposto del diritto di rettifica. Dopo che una persona ha avuto l'opportunit di accedere ai suoi dati e di verificare l'esattezza di questi e la legittimit del trattamento, il diritto di rettifica consente a tale persona di chiedere la rettifica delle informazioni incomplete o inesatte.

31. Nella proposta il diritto di rettifica trattato insieme al diritto di accesso. Sia l'articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo comma, che l'articolo 7 bis, paragrafo 3, aggiunti al punto 5 dell'articolo 1, fanno riferimento alla possibilit della persona coinvolta di manifestare le proprie opinioni.

32. Il GEPD rileva che, stricto sensu, la proposta non prevede il diritto, in quanto tale, di rettifica. Essa prevede invece il diritto (riguardo alle informazioni personali) di presentare le proprie osservazioni e di approvarle o apportarvi modifichei. Secondo il GEPD tali privilegi equivalgono al diritto di rettifica e sono conformi all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 45/2001 che fissa il quadro giuridico per il diritto di rettificare dati personali inesatti. Il GEPD ritiene che nel contesto delle indagini dell'OLAF non sia possibile accordare alle persone interessate semplicemente la facolt di rettificarei le informazioni che esse ritengono incomplete o inesatte, poich, in molti casi, determinare se l'informazione sia inesatta costituisce proprio l'obiettivo dell'indagine. Ecco perch in questo contesto il diritto di rettifica pu essere accordato, come fa la proposta, consentendo alla persona di presentare le proprie osservazioni riguardo alle informazioni in questione.

33. Oltre a quanto indicato in precedenza, il GEPD ritiene che le osservazioni suindicate, sulle modalit con cui la proposta disciplina il diritto di accesso, valgano, mutatis mutandis, anche per il diritto di rettifica.

Infatti per quanto riguarda il diritto di rettifica, la proposta presenta le stesse lacune gi indicate a proposito del diritto di accesso: non riconosce il diritto di rettifica come principio generale. Il diritto di rettifica invece indebitamente limitato alla sintesi dei fatti e al resoconto del colloquio.

34. Il GEPD ritiene che la proposta debba riconoscere il diritto di rettifica quale diritto generale e non parziale. A tale fine il GEPD suggerisce di inserire nella proposta una disposizione in cui si riconosca l'applicazione del diritto di rettifica. In particolare, dopo la frase in cui si afferma che chiunque sia coinvolto in un'indagine ha il diritto, in qualsiasi momento, di accedere ai dati personali raccolti sul suo conto nel corso di un'indagine, occorrerebbe aggiungere, e di presentare le proprie osservazioni sul fatto che i dati personali siano o meno inesatti e incompleti. Il GEPD rammenta che applicando l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001, l'OLAF pu sempre limitare il diritto di rettifica al fine di salvaguardare le attivit volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reati.

35. L'articolo 7 bis, paragrafo 2, terzo comma prevede la possibilit di escludere l'applicazione del diritto di accesso e di rettifica. Come gi menzionato riguardo alla limitazione del diritto di informazione, tali limitazioni dovrebbero essere accompagnate dalle salvaguardie applicabili nel contesto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001. A tale fine il GEPD suggerisce che la limitazione all'applicazione di detti diritti nella proposta sia connessa a un esplicito riferimento all'articolo 20.

II.1.e. Scambi di dati personali

36. La proposta prevede scambi di dati personali tra le istituzioni europee e con le autorit degli Stati membri. Infatti, uno degli scopi della proposta di intensificare lo scambio di informazioni tra l'OLAF e le autorit a livello sia dell'UE che degli Stati membri.

37. Al riguardo il GEPD desidera sottolineare che detti scambi dovrebbero essere consentiti solo nella misura necessaria al caso in questione, per il raggiungimento degli obiettivi dell'indagine. Inoltre, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD rammenta che nel trattamento dei dati personali il destinatario tenuto a perseguire unicamente le finalit per cui questi gli sono stati trasmessi.

38. La proposta non prevede scambi di dati personali con paesi terzi o nell'ambito della cooperazione internazionale.

Si pu tuttavia inferire che detta cooperazione possibile. Al riguardo il GEPD desidera sottolineare che tali scambi dovrebbero essere consentiti solo se il paese terzo assicura un livello adeguato di protezione dei dati personali o se il trasferimento rientra in una delle deroghe previste all'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 45/2001. Inoltre il GEPD rammenta che agli scambi di informazioni tra l'OLAF e le istituzioni dell'UE e gli organismi non comunitari, quali l'EUROPOL o l'EUROJUST, si applicano le medesime norme. Per questi casi il GEPD auspica la promulgazione di una normativa appropriata che riconosca l'adeguatezza del livello del quadro di protezione di tali organismi, favorendo il trasferimento a questi ultimi di informazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001. In alternativa potrebbe essere promulgata una normativa in cui si stabilisca che il loro regime di protezione dei dati equivalente a quello delle istituzioni e degli organi comunitari, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 45/2001, il che avrebbe inoltre l'effetto di sopprimere le limitazioni al trasferimento di dati a tali organismi.

II.1.f Rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001

39. La proposta ha modificato l'articolo 8, paragrafo 3 per includervi un esplicito riferimento all'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001. Il GEPD accoglie con favore la modifica dell'articolo 8, paragrafo 3, poich essa conferma che nei casi in cui la proposta non specifichi le modalit di applicazione dei requisiti in materia di protezione dei dati nel contesto delle indagini dell'OLAF, il regolamento (CE) n. 45/2001 automaticamente applicabile.

40. Tuttavia il GEPD ritiene che l'articolo 8, paragrafo 3 da solo, ossia senza le modifiche suggerite nel presente parere, non basti a assicurare un livello di protezione dei dati personali almeno pari a quello previsto dal regolamento (CE) n. 45/2001. L'articolo 8, paragrafo 3 da solo non sufficiente in quanto sarebbe giudicato applicabile solo qualora la proposta non specificasse le modalit di applicazione dei requisiti in materia di protezione dei dati nel contesto delle indagini dell'OLAF. Qualora la proposta specificasse le modalit di applicazione dei requisiti in materia di protezione dei dati e, nel fare ci, stabilisse un regime di protezione dei dati meno severo, tale regime insoddisfacente potrebbe essere considerato preminente rispetto alla protezione generale dei dati sancita nel regolamento (CE) n. 45/2001. Le modifiche specifiche suggerite in precedenza e che prevedono un riferimento esplicito al regolamento n. 45/2001 mirano a evitare questi rischi di interpretazione.

III. CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

III.1. Protezione degli informatori

41. Il GEPD concorda pienamente con l'obiettivo della proposta di assicurare, a scopo di maggiore trasparenza, un adeguato livello di informazione per gli informatori e saluta con favore il fatto che sia previsto l'obbligo di fornire loro l'informazione sulla decisione di aprire o no un'indagine.

42. Il GEPD raccomanda il rispetto della riservatezza dell'identit degli informatori durante le indagini dell'OLAF e nelle fasi successive e a tal fine ritiene appropriato che la proposta contenga un nuovo paragrafo che garantisca la riservatezza per quanto riguarda gli informatori. Le attuali garanzie (comunicazione della Commissione SEC/2004/151/2) non sembrano essere sufficienti da un punto di vista giuridico. Il GEPD rileva che una disposizione di questo genere sarebbe conforme al parere del Gruppo dell'articolo 29 per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali sull'applicazione delle norme UE in materia di protezione dei dati ai regimi interni riguardanti le denunce di irregolarit. (8)

IV. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

43. Il GEPD saluta con favore la proposta in quanto rende pi esplicite le garanzie procedurali agli individui interessati dalle indagini dell'OLAF, compresa la protezione dei dati personali di tali persone.

44. Dal punto di vista della tutela dei diritti delle persone alla protezione dei loro dati personali e della privacy, il GEPD ritiene che in linea di massima la proposta contenga miglioramenti rispetto all'attuale quadro giuridico. Tra gli esempi di miglioramenti figurano l'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma e l'articolo 8 bis in quanto contribuiscono al rispetto del diritto all'informazione e gli articoli 7 bis, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3 che conferma l'applicazione del diritto di accesso e rettifica nel contesto delle indagini dell'OLAF.

45. Il GEPD saluta inoltre con favore il fatto che nella proposta si riconosca che il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica a tutte le attivit di elaborazione dei dati svolte nel contesto delle indagini dell'OLAF, in quanto contribuir ad assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme riguardanti la protezione dei diritti e delle libert fondamentali delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

46. Il GEPD, pur apprezzando le modifiche intese a rafforzare i diritti succitati riguardanti la procedura e la protezione dei dati, preoccupato per il fatto che la maggior parte delle modifiche proposte non raggiunga il livello delle norme minime di protezione dei dati contenute nel regolamento (CE) n. 45/2001. Il GEPD teme che, se si ritenesse che la proposta prevalga rispetto all'applicazione del quadro generale di protezione dei dati contenuto nel regolamento (CE) n. 45/2001, ci potrebbe comportare un inaccettabile annacquamento degli standard in materia di protezione dei dati nel contesto delle indagini dell'OLAF. Il GEPD ritiene che ci sia particolarmente preoccupante alla luce della natura sensibile del tipo di dati che potrebbero essere raccolti nell'ambito delle indagini dell'OLAF. Al fine di evitare questo risultato, il GEPD chiede al legislatore comunitario di tener conto degli aspetti seguenti e di apportare alla proposta le seguenti modifiche:

47. Insufficienze per quanto riguarda il diritto all'informazione nell'ambito delle indagini dell'OLAF:

Fornire informazioni alle persone per permettere un trattamento equo costituisce una garanzia indispensabile che non dovrebbe essere indebitamente compromessa, come fa la proposta. Per evitare tale situazione, la proposta dovrebbe essere cos modificata:

i) l'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 8 bis dovrebbero contenere un riferimento esplicito agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 allo scopo di garantire un trattamento equo;

ii) la limitazione del diritto all'informazione derivante dall'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma e dall'articolo 8 bis, secondo comma, dovrebbe essere collegata alle garanzie di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001.

48. Insufficienze per quanto riguarda il diritto all'accesso nell'ambito delle indagini dell'OLAF:

Consentire l'accesso ai dati di carattere personale in modo che le persone possano sapere se siano trattati dati che le riguardano costituisce una pietra angolare del rispetto dei dati personali. Per assicurare diritti di accesso effettivi, occorrerebbe modificare la proposta come segue:

i) aggiungere, tra il primo e il secondo comma dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, una nuova disposizione che faccia assurgere a principio generale il diritto di accesso ai dati di carattere personale raccolti durante le indagini dell'OLAF. Questa disposizione potrebbe essere cos formulata: Qualunque persona sia implicata in un'indagine ha il diritto di accedere ai dati di carattere personale che la riguardano e che sono stati raccolti nel corso dell'indagine. Questo diritto pu essere soggetto alle limitazioni previste dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001.

49. Insufficienze per quanto riguarda il diritto alla rettifica nell'ambito delle indagini dell'OLAF:

Il diritto di rettificare dati inesatti o incompleti una conseguenza naturale del diritto di accesso ai dati di carattere personale e costituisce in quanto tale una pietra angolare della protezione del diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Limitazioni al diritto di rettifica dovrebbero essere previste solo nella misura in cui siano permesse in virt del regolamento (CE) n. 45/2001. La proposta contiene limitazioni supplementari che dovrebbero essere evitate nel modo seguente:

i) aggiungendo una disposizione secondo cui alle persone sospettate attribuito il diritto generale di presentare osservazioni su qualsiasi informazione che le riguardano, fatta salva l'applicazione di una deroga ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, dopo la disposizione secondo cui qualsiasi persona implicata in un'indagine ha il diritto di accedere in qualsiasi momento ai dati personali che la riguardano e che sono stati raccolti nel corso dell'indagine, occorrerebbe aggiungere che la persona in questione ha anche il diritto di presentare le sue osservazioni sull'esattezza e completezza dei dati personali;

ii) il GEPD propone che la limitazione del diritto di accesso e di rettifica prevista dall'articolo 7 bis, paragrafo 2, terzo comma sia collegata alle garanzie di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001. 50. Oltre agli elementi succitati, il GEPD ritiene che la proposta dovrebbe contenere un nuovo paragrafo che garantisca la riservatezza per quanto riguarda l'identit degli informatori.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati

 

 

NOTE                                                 
(
1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(4) La proposta modifica gli articoli 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15.

(5) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

(6) Alcuni dei problemi che la proposta tenta di risolvere sono stati sollevati in passato dalla Corte dei conti, dal Parlamento europeo e dall'OLAF nella sua valutazione delle attivit dell'Ufficio.

(7) La proposta stabilisce una serie di misure volte ad assicurare scambi di informazioni in tutte le direzioni: dall'OLAF alle istituzioni e agli Stati membri e viceversa.

(8) Parere 1/2006 sull'applicazione delle norme sulla protezione dei dati ai regimi interni riguardanti le denunce di irregolarit nei settori della contabilit, dei controlli contabili interni, della revisione contabile, della lotta alla corruzione, delle banche e della criminalit finanziaria (00195/06/EN WP 117).