Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286, vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8, vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 41, HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE: A. Nota introduttiva 1. La proposta si basa sul titolo VI del trattato sull'Unione europea (terzo pilastro). Il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) non solo fornisce pareri su proposte legislative nel quadro del trattato che istituisce la Comunità europea, ma anche su proposte relative al terzo pilastro. Il GEPD ha il compito generale di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento dei dati personali. Detto compito non può essere facilmente espletato se si esclude un settore importante quale il terzo pilastro. Rientra in tale compito porre l'accento sulla coerenza del livello di tutela delle persone fisiche in contesti giuridici differenti. 2. La Commissione non ha consultato il GEPD ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001. Pertanto questi emette il presente parere di propria iniziativa. B. Elementi principali della proposta dal punto di vista della protezione dei dati 3. La proposta ha una portata temporale limitata. È intesa a colmare urgentemente una lacuna delle disposizioni relative allo scambio di informazioni fino all'istituzione di un nuovo sistema di scambio di dati. In sintesi contiene due nuove disposizioni: l'articolo 3 prevede l'informazione ad iniziativa di parte relativa alle condanne pronunciate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri (fornita a tali Stati membri) l'articolo 4 tratta dello scambio di informazioni sulle condanne, a richiesta. Entrambe le disposizioni si fondano sulla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Consiglio d'Europa, 1959) e sulla convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri del 2000 non ancora entrata in vigore. Il nuovo elemento principale del testo è il fatto che lo scambio di informazioni deve avvenire in tempi brevi e in modo strutturato. Inoltre gli Stati membri designano un'autorità centrale. 4. La proposta è dettata da motivi di urgenza. Nella relazione si citano casi tragici particolari come esempi di disfunzioni delle disposizioni legislative esistenti. In particolare, il diritto vigente prevede l'obbligo di trasmettere la comunicazione delle condanne agli altri Stati membri solo una volta all'anno. Alla presente proposta è attribuita un'alta priorità in seno al Consiglio. La proposta ha carattere temporaneo; la Commissione sta elaborando un casellario giudiziario europeo o eventualmente una variante di minor portata: nella relazione dell'attuale proposta si citano i progressi compiuti nell' elaborazione di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri. La Commissione presenterà un libro bianco nei prossimi mesi. La presidenza lussemburghese del Consiglio parla dell'argomento come prioritario. 5. Il campo di applicazione della proposta è esteso, non si limita alle condanne per reati specifici. Nell'allegato B sono elencati i reati gravi ma l'elenco non è limitato e alcune tipologie ivi figuranti sono piuttosto vaghe (ad esempio, norme che disciplinano la circolazione stradale). Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), non solo le sentenze ma anche le decisioni di un'autorità amministrativa rientrano nel campo di applicazione della proposta. Ciò significa che la portata della proposta va ben al di là della prevenzione e della lotta alla criminalità nella generale accezione dei termini. L'esteso campo di applicazione va valutato tenendo presente le differenze fondamentali esistenti tra le legislazioni degli Stati membri in materia di casellario giudiziario. Vi sono differenze per quanto riguarda le condanne da riportare nel casellario giudiziario, i limiti temporali per la conservazione nel casellario delle condanne ivi riportate nonché le informazioni estratte dal casellario giudiziario da fornire a terzi e i fini per i quali si possono fornire le informazioni. In sintesi, la proposta prevede lo scambio di informazioni e il coordinamento delle stesse in un quadro giuridico eterogeneo. 6. La proposta contiene un articolo sulla protezione dei dati che contempla semplicemente una limitazione dei fini dello scambio dei dati in relazione allo scambio di informazioni sulle condanne a richiesta (di cui all'articolo 4). Si possono chiedere i dati nell'ambito di procedimenti penali ma anche per un fine diverso (conformemente al diritto dello Stato richiedente). Lo Stato richiesto può limitare in tal caso lo scambio di informazioni e domandare allo Stato richiedente di informarlo sull'uso di tali informazioni. La proposta non fornisce altre garanzie per quanto riguarda il trattamento equo della persona cui si riferiscono i dati. L'articolo sulla protezione dei dati non si applica all'informazione ad iniziativa di parte relativa alle condanne (di cui all'articolo 3) per cui non esistono limiti ai fini per i quali si possono utilizzare informazioni. C. Valutazione dell'impatto 7. Il GEPD ha valutato l'impatto della proposta sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali. Data la natura della proposta - essa ha portata temporale limitata ad effetti consistenti, ma di per sé limitati, per l'attuale livello di protezione dei dati - la presente valutazione ha il carattere di un rapido esame del testo. 8. Descrizione dell'impatto della proposta L'impatto sul livello attuale di protezione dei dati è limitato, dal momento che lo scambio di informazioni sul casellario giudiziario è già contemplato in un accordo internazionale vincolante per gli Stati membri. Tuttavia la proposta va al di là del quadro giuridico esistente, in quanto prevede lo scambio di informazioni immediato, in particolare grazie all'istituzione di un'autorità centrale in ciascuno Stato membro, dotata di ampie competenze (reati pertinenti nonché decisioni delle autorità amministrative). Non vi è alcuna assicurazione che si applichino sempre le garanzie in materia di protezione dei dati contemplate dal diritto nazionale per la trasmissione di informazioni estratte dal casellario giudiziario. Ciò è tanto più importante in quanto i dati personali in questione, riguardanti i precedenti penali della persona cui si riferiscono i dati, sono sensibili. Detti dati sono elencati nell'articolo 8, paragrafo 5 della direttiva 95/46/CE. Un utilizzo troppo esteso delle informazioni contenute nel casellario giudiziario può compromettere le opportunità di reinserimento sociale del condannato, come riconosciuto nel considerando (10) della proposta. 9. Compatibilità con il vigente quadro giuridico in materia di protezione dei dati La proposta si applica in un settore che esula dal campo di applicazione della direttiva 95/46. Si applicano tuttavia la convenzione 108 ed altri accordi internazionali del Consiglio d'Europa. Il testo deve essere interpretato alla luce dell'articolo 8 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Dalla proposta non può scaturire che la persona fisica sia privata dell'esercizio dei suoi diritti, giuridicamente tutelati, alla protezione dei dati o che l'esercizio di tali diritti sia oggetto di indebite restrizioni. Secondo il GEPD questo obiettivo non è stato raggiunto. La proposta non offre alcuna garanzia che l'accesso ai dati personali sia limitato a persone con funzioni specifiche e nella misura necessaria per la sicurezza dei cittadini. Né si prevedono restrizioni particolari quanto al trattamento e all'ulteriore utilizzo dei dati personali oggetto di scambio. Oltre a ciò le garanzie in materia di protezione dei dati (di cui all'articolo 5) non si applicano all'informazione ad iniziativa di parte relativa alle condanne. Inoltre nell'allegato B della proposta si mette in dubbio il diritto della persona cui si riferiscono i dati di essere informata in quanto la consegna del formulario alla stessa è facoltativa e lo stesso dicasi per l'estratto delle condanne. 10. Qualità della proposta La proposta è stilata in modo chiaro e semplice, il che è di per sé un risultato positivo in termini di qualità della legislazione (cfr. ad esempio gli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1). Tuttavia il quadro giuridico è eterogeneo. Le differenze fondamentali tra le varie legislazioni nazionali richiedono l'intervento del legislatore europeo che disponga l'armonizzazione o quantomeno un coordinamento preciso, come un sistema di riconoscimento reciproco con determinate restrizioni che salvaguardino i diritti delle persone cui si riferiscono i dati. 11. Necessità e proporzionalità dello scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario Da un lato: Lo scambio di dati personali è motivato dalla necessità di offrire ai cittadini un alto grado di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La proposta è intesa a colmare urgentemente una lacuna delle disposizioni relative allo scambio di informazioni fino all'istituzione di un nuovo sistema di scambio di dati. Impone agli Stati membri l'obbligo di scambiare immediatamente le informazioni sul casellario giudiziario. Nell'interesse generale di prevenire e combattere la criminalità può essere necessario che, in taluni casi e fatte salve determinate condizioni, sia concesso a terzi, al di fuori dei procedimenti penali, l'accesso alle informazioni estratte dal casellario giudiziario. Si può pensare a (futuri) datori di lavoro, che abbiano il diritto di accedere alle informazioni sulle condanne eventualmente pertinenti per il posto di lavoro in questione o ad autorità amministrative che raccolgano informazioni per loro conto. Dall'altro: come sopra indicato, la proposta ha un impatto sulla protezione dei dati, non offre tutte le garanzie necessarie ad una protezione dei dati adeguata conformemente al quadro giuridico esistente e difetta di precisione, caratteristica necessaria in un quadro giuridico eterogeneo. Urge istituire un ulteriore strumento giuridico soltanto per le condanne pronunciate per determinati reati gravi (e non per tutti i reati elencati nell'allegato B). In altri casi non è comprovato che la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 non sia abbastanza efficace. Inoltre la proposta accelera lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario ma non è stata effettuata alcuna valutazione approfondita delle conseguenze che essa avrà per la protezione dei dati. Pertanto la proposta non è proporzionata. D. Conclusioni 12. Posto quanto precede, il GEPD raccomanda di limitare la proposta di decisione del Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario al casellario giudiziario per le condanne pronunciate per determinati reati gravi. Inoltre la proposta dovrebbe specificare le garanzie della persona cui si riferiscono i dati, in modo da essere conforme al vigente quadro giuridico in materia di protezione dei dati. Occorre come minimo garantire che l'articolo 5 si applichi anche all'informazione ad iniziativa di parte relativa alle condanne e che si applichino le garanzie in materia di protezione dei dati previste dal diritto nazionale. 13. È necessaria una valutazione approfondita delle conseguenze che la proposta avrà per la protezione dei dati nell'ambito dell'elaborazione di un nuovo sistema, il cosiddetto casellario giudiziario europeo. Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2005 Peter HUSTINX Garante europeo della protezione dei dati |