| Garante per la protezione     dei dati personali Autorizzazione al trattamento dei datigiudiziari da parte di una società gestore di pubblico servizio AUTORIZZAZIONE DEL 27 MARZO 2014 Registro dei provvedimenti n. 155 del 27 marzo 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale; VISTOil decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezionedei dati personali, di seguito "Codice"); VISTO,in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, contenente ladefinizione di "dati giudiziari"; VISTIil d.lg. 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CEconcernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizipostali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio) e ild.lg. 31 marzo 2011, n. 58 (Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modificala direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercatointerno dei servizi postali della Comunità); CONSIDERATOche, ai sensi dell'art. 27 del Codice, i soggetti privati possono trattare idati giudiziari soltanto se autorizzati da espressa disposizione di legge o daprovvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interessepubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili; VISTAl'autorizzazione del Garante n. VISTAla richiesta di TNT Global Express s.p.a. – titolare di autorizzazionegenerale di cui all'art. 6, d.lg. 22 luglio 1999, n. 261 nonché all'art. 3,D.M. Ministero delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 e gestore di pubblicoservizio (come risulta dall'attestazione in atti prot. DGRSP/II/GIU/AUG255/2000rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni) – volta a ottenere, aisensi dell'art. 41 del Codice, l'autorizzazione al trattamento dei datigiudiziari: CONSIDERATOche tale richiesta di autorizzazione viene giustificata dalla società in baseal quadro normativo vigente nel settore dei servizi postali, con particolareriferimento all'art. 4, comma 1, lett. c), D.M. 4 febbraio 2000, n. 75 secondocui il titolare di un'autorizzazione generale nel settore postale è tenuto"a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva perdelitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza edi prevenzione"; CONSIDERATOche la società ha prodotto in atti parere a sé reso dal Dipartimento per leComunicazioni, Direzione generale per la Regolamentazione del Settore Postale,Ministero dello Sviluppo Economico secondo cui, "per le società cheoperano nel settore postale, ai fini della verifica imposta dalla normativa, èsufficiente acquisire l'autocertificazione da parte del personale a qualsiasititolo dipendente che attesti il rispetto dei requisiti previsti dal citatoart. 4"; CONSIDERATOche l'autorizzazione del Garante n. 7/2013 relativa al trattamento dei dati acarattere giudiziario da parte di privati, già consente – come giàrappresentato dall'Autorità nel dare riscontro a un quesito formulato dallaSocietà – ai soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro o checomunque utilizzano prestazioni lavorative o, ancora, conferiscono un incaricoprofessionale nei termini previsti dall'autorizzazione medesima, il trattamentodei dati giudiziari riferibili a coloro i quali "hanno assunto o intendonoassumere la qualità di lavoratori subordinati" ovvero ai prestatori dilavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione (cfr. capo I, n. 2autorizzazione cit.) nella misura in cui tali dati siano indispensabili peradempiere o esigere l'adempimento di specifici obblighi di legge, qual èl'obbligo previsto dal citato art. 4 (con locuzione peraltro non diversa daquella utilizzata nell'art. 3, comma 1, lett. i), D.M. 4 febbraio 2000, n. 73); CONSIDERATOche, ai sensi dell'art. 1, d.lg. n. 261/1999, "la fornitura dei servizirelativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzionedegli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postalepubblica costituiscono attività di preminente interesse generale" e che,sulla base di tale presupposto, l'ordinamento richiede in capo ai soggettiincaricati del loro espletamento l'insussistenza di particolari condizionipersonali ostative alla fornitura del servizio secondo gli standard previstidalla legge (cfr. artt. art. 4, comma 1, lett. c), D.M. 4 febbraio 2000, n. 75e 3, comma 1, lett. i), D.M. 4 febbraio 2000, n. 73, decreti adottati –senza che risulti essere stato richiesto, per i profili di competenza, ilparere del Garante ai sensi dell'art. 154, comma 4, del Codice – in baseagli artt. 2, comma 1, e 5, d.lg. n. 261/1999); CONSIDERATOaltresì che la violazione delle disposizioni concernenti la qualità soggettivadegli incaricati dello svolgimento dei servizi postali (in particolare, ladifformità rispetto ai requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.M.n. 75/2000) può comportare in capo al titolare di autorizzazione generale lasospensione, l'interdizione o la decadenza del titolo abilitativo (cfr. art. 7,D.M. n. 75/2000); CONSIDERATOche la richiesta di autorizzazione formulata dalla società concerne untrattamento di dati giudiziari in parte non previsto dall'autorizzazionegenerale n. 7/2013; CONSIDERATOche in tale autorizzazione il Garante si è riservato di adottare ogni altroprovvedimento per i trattamenti non considerati nella medesima autorizzazione(cfr. Capo VII, punto 5); RAVVISATAl'esigenza di disciplinare il trattamento oggetto della presente autorizzazionein base alle medesime condizioni contenute nell'autorizzazione n. 7/2013; CONSIDERATOche potranno quindi formare oggetto di un trattamento lecito i soli datigiudiziari indispensabili rispetto al perseguimento delle finalità previstedalla legge, limitatamente al personale incaricato dell'effettuazione diservizi postali dalla società richiedente, nel rispetto della disciplina disettore, in virtù di contratto di appalto di servizi ed operante pressosoggetti appaltatori che non siano, a loro volta, già titolari diautorizzazione ad operare nel settore postale, e che nessuna finalità ulterioresarà perseguita; CONSIDERATOche possono formare oggetto di un trattamento lecito le sole informazionipersonali concernenti la verifica dei predetti requisiti soggettivi inrelazione ai comportamenti penalmente rilevanti individuati dalla normativasopra richiamata, e quindi esclusivamente riferiti ad eventuali condanne a penadetentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o concernenti lasottoposizione a misure di sicurezza e di prevenzione; CONSIDERATOche il trattamento potrà essere effettuato dalla società previo rilascio diapposita informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice; RILEVATOche potranno essere trattati per la sola predetta finalità unicamente i dati dicarattere giudiziario sopra richiamati nelle forme previste dalla normativaallo stato vigente (ad esempio, mediante accesso diretto al casellariogiudiziario alle condizioni stabilite dagli artt. 28 e 39, d.P.R. 14 novembre2002, n. 313, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrativedipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, ovvero a seguito diautocertificazione da parte degli interessati ai sensi dell'art. 46, d.P.R. 28dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentiin materia di documentazione amministrativa); VISTIgli artt. 162, comma 2 bis e 167, comma 2, del Codice che sanzionano iltrattamento di dati giudiziari effettuato in violazione delle prescrizioni dellapresente autorizzazione; VISTOl'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati inviolazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di datipersonali non possono essere utilizzati; FATTESALVE eventuali determinazioni suscettibili di riguardare anche l'art. 4, comma1, lett. c), D.M. 4 febbraio 2000, n. 75 (nonché l'art. 3, comma 1, lett. i),D.M. 4 febbraio 2000, n. 73) che potranno essere adottate dall'Autorità per leGaranzie nelle Comunicazioni in qualità di Agenzia nazionale diregolamentazione del settore postale (ai sensi degli artt. 2 d.lg. n. 261/1999,2, comma 3, d.lg. n. 58/2011 e 21, commi da 13 a 20, d.l. 6 dicembre 2011, n.201 conv. in l. n. 214/2011), anche a seguito della consultazione pubblica indettacon la delib. 667/13/CONS del 28 novembre 2013, Avvio del procedimento perl'adozione del regolamento in materia di titoli abilitativi nel settore postale(licenze individuali e autorizzazioni generali); VISTIgli artt. 27 e 41 del Codice; VISTIgli atti d'ufficio; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; Roma, 27 marzo 2014
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