Garante per la protezione
    dei dati personali


AUTORIZZAZIONE ALTRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI DAL TERRITORIO DELLO STATO VERSO LO STATO D'ISRAELE

Autorizzazione del 20gennaio 2012


(Pubblicato sulla GU n. 48 del 27-2-2012)

Registro dei provvedimenti
n. 23del 20 gennaio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE delParlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i datipersonali possono essere trasferiti in un paese non appartenente all'Unioneeuropea qualora il paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato,secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

VISTO il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale laCommissione europea può constatare che un paese terzo garantisce un livello diprotezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela dellavita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;

VISTA la decisione della Commissione europea del 31 gennaio 2011n. 2011/61/UE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delleComunità europee L 27/39 del 1 febbraio 2011), con la quale si è ritenuto chelo Stato d'Israele, come definito ai sensi del diritto internazionale, forniscaun adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unioneeuropea per quanto attiene ai trasferimenti internazionali automatizzati didati personali dall'Unione europea e, in caso di trasferimenti nonautomatizzati, ai dati che siano sottoposti a ulteriore trattamentoautomatizzato nello Stato d'Israele;

VISTO, in particolare, l'art 2 della decisione della Commissione chelimita l'ambito di applicazione della decisione medesima allo Stato d'Israele,non pregiudicando lo status delle alture del Golan, della striscia di Gaza,della Cisgiordania e di Gerusalemme est, ai sensi del diritto internazionale;

CONSIDERATO che gli Stati membri europei devono adottare le misurenecessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi delcitato art. 25, paragrafo 6 della direttiva;

VISTO l'art. 44, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezionedei dati personali (d. lg. n. 196/2003), secondo il quale il trasferimento deidati personali diretto verso paesi non appartenenti all'Unione europea puòavvenire quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie peri diritti dell'interessato individuate con le decisioni della Commissionepreviste dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva95/46/CE;

CONSIDERATA l'esigenza di adottare un provvedimento necessario perl'applicazione della decisione della Commissione in conformità al citato art.44, comma 1, lett. b);

RITENUTO che le norme vigenti nello Stato d'Israele relative allaprotezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissioneeuropea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformitàal diritto comunitario, vanno ritenute adeguate in base al citato art. 44,comma 1, lett. b);

VISTO l'art. 3 della decisione in tema di controlli e provvedimentidelle autorità di garanzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza deitrasferimenti, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo  4 delladirettiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;

RITENUTA la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alla predettadecisione della Commissione europea disponendo la sua pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in allegato alla presenteautorizzazione;

VISTA la documentazione d'ufficio;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIŅ PREMESSO IL GARANTE:

1. fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizionipreviste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza itrasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso lo Statod'Israele, in conformità alla decisione della Commissione europea del 31gennaio 2011, n. 2011/61/UE e nei limiti da essa previsti;

2. si riserva, in conformità alla normativa comunitaria, alCodice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della decisionedella Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità ecorrettezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti diblocco o di divieto di trasferimento;

3. dispone la trasmissione del presente provvedimento edell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi edecreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 gennaio 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli