Garante per la protezione
    dei dati personali


Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso il Baliato di Jersey

AUTORIZZAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2011


(Pubblicata sulla G.U. n. 224 del 26-9-2011)

Registro dei provvedimenti
n. 325 del 7 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice-presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

VISTO il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea pu constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libert fondamentali della persona;

VISTA la decisione della Commissione europea dell8 maggio 2008 n. 2008/393/CE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione europea L 138/21 del 23 maggio 2008), con la quale si ritenuto che il Baliato di Jersey garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

CONSIDERATO che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva;

VISTO lart. 44, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. n. 196/2003), secondo il quale il trasferimento dei dati personali diretto verso paesi non appartenenti all'Unione europea pu avvenire quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato individuate con le decisioni della Commissione previste dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE;

CONSIDERATA l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformit al citato art. 44, comma 1, lett. b);

RITENUTO che le norme vigenti nel Baliato di Jersey relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformit al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lett. b);

VISTO lart. 3 della citata decisione della Commissione in tema di controlli e provvedimenti delle autorit di garanzia degli Stati membri sulla liceit e correttezza dei trasferimenti, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo  4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;

RITENUTA la necessit di assicurare ulteriore pubblicit alla predetta decisione della Commissione europea disponendo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

VISTA la documentazione d'ufficio;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

1. fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso il Baliato di Jersey, in conformit a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea dell8 maggio 2008 n. 2008/393/CE;

2. si riserva, in conformit alla normativa comunitaria, al Codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della predetta decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceit e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;

3. dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 settembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli