GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AUTORIZZAZIONE 13 marzo 2008
(Pubblicata sulla GU n. 79 del 3-4-2008 )

[v. Comunicato stampa]

BOLLETTE TELEFONICHE:ANCHE LE ULTIME TRE CIFRE POTRANNO ESSERE "IN CHIARO"

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento adottato dalGarante il 5 ottobre 1998 sulla non menzione, nella fatturazione dettagliata, da parte dei fornitori diservizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, delle ultime trecifre dei numeri telefonici chiamati; visto altres il parere reso in materiada questa Autorit al Ministero delle comunicazioni il 5 ottobre 1999;

VISTO l'art. 124, comma 4, del Codice ilquale stabilisce che nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate leultime tre cifre dei numeri chiamati;

VISTO l'art. 124, comma 2, del Codice cheprevede l'obbligo per il fornitore del servizio di comunicazione elettronicaaccessibile al pubblico di abilitare l'utente a effettuare comunicazioni e arichiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente e in modo agevole,avvalendosi per il pagamento di modalit alternative alla fatturazione, ancheimpersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate;

RILEVATO che l'art. 124, comma 5, delCodice prevede che il Garante, accertata l'effettiva disponibilit dellepredette modalit alternative alla fatturazione indicate al comma 2 delmedesimo articolo, pu autorizzare il fornitore a indicare nella fatturazionedettagliata richiesta dagli abbonati i numeri completi delle comunicazioni;

VISTA l'istruttoria preliminare avviatadall'Autorit nel corso dell'anno 2007 volta a verificare il rispetto delladisciplina in materia di protezione dei dati personali, relativamenteall'effettiva e diffusa disponibilit per abbonati e utenti di modalit dipagamento alternative alla fatturazione, anche impersonali, ai sensi dell'art.124, comma 2, del Codice;

VISTI gli elementi acquisiti, nei quali iprincipali fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili alpubblico hanno attestato, sotto la propria responsabilit, di aver abilitato ipropri utenti a effettuare comunicazioni e a richiedere servizi mediantel'utilizzo di modalit alternative alla fatturazione;

RILEVATO che la maggior parte dei predettifornitori ha altres attestato, sotto la propria responsabilit, di averattualmente reso reperibili sul territorio nazionale proprie modalitalternative alla fatturazione, anche di tipo impersonale, quali carte a codicee carte prepagate, oppure di aver abilitato i propri utenti all'uso di carte didebito o di credito;

TENUTO CONTO che i fornitori hannoaltres attestato che tali carte sono fruibili e distribuite sul territorio,essendo acquistabili presso tabaccherie, edicole, siti web, circuiti bancari Atm e ricevitorie della rete Sisalo Lottomatica, nonch presso negozi dove sono disponibili prodotti deifornitori;

CONSIDERATO che, nell'ambitodell'istruttoria preliminare compiuta emerso che, oltre a modalitalternative alla fatturazione messe a disposizione direttamente da fornitori,ve ne sono altre che risultano distribuite da parte di soggetti diversi daifornitori di servizi di comunicazione elettronica (ad es., Poste italianeS.p.A.);

TENUTO CONTO che dagli elementi acquisitinell'ambito dell'istruttoria preliminare emerge anche che, rispetto al periodoin cui stato disciplinato il mascheramento delle ultime tre cifre, si registrato un enorme incremento dell'utilizzo della telefonia mobile conparticolare riferimento a quella c.d. prepagata, che costituisce di per s unasostanziale modalit alternativa di pagamento (allo stato, le linee attiverisultano superare gli 80 milioni e, di queste, l'89% risulta appartenere allacategoria delle prepagate);

VISTE le osservazioni del 6 febbraio 2008formulate da parte dell'associazione di categoria rappresentativa dei maggiorifornitori di servizi di telecomunicazioni, (Assotelecomunicazioni-Asstel);

CONSIDERATO che sussistono, allo stato,le condizioni per adottare un provvedimento generale di carattere autorizzativoai sensi dell'art. 124, comma 5, del Codice rivolto ai fornitori di servizi dicomunicazione elettronica accessibili al pubblico che abbiano abilitato ipropri utenti a effettuare comunicazioni e a richiedere servizi mediantel'utilizzo delle predette modalit alternative;

TENUTO CONTO che i dati contenuti nellefatture dettagliate attengono ad aspetti della vita privata che riguardano ilchiamante, l'abbonato e il chiamato; rilevato che necessario contemperare irispettivi diritti e che si rende, quindi, necessario adottare il presenteprovvedimento di carattere autorizzativo ai sensi dell'art. 124, comma 5, delCodice;

RITENUTO che i fornitori di servizi dicomunicazione elettronica accessibili al pubblico che intendano avvalersi dellafacolt prevista per legge e dal presente provvedimento dovranno informarepreventivamente della decisione di esercitare tale facolt tutti i rispettiviabbonati mediante un'idonea informativa da inserire all'interno di almeno duefatture e nel proprio sito web;

CONSIDERATO che la societ che si avvaledella presente autorizzazione tenuta, in ogni caso, a offrire ai propriabbonati che lo richiedano la possibilit di ricevere la fatturazione con leultime tre cifre "mascherate";

CONSIDERATO che l'informativa deifornitori dovr specificare agli abbonati che abbiano richiesto o intendanorichiedere la fatturazione dettagliata che la riceveranno "inchiaro"; che in taleinformativa il fornitore dovr inserire un invito agli abbonati a informarecoloro che utilizzano l'utenza che la fatturazione perverr completa dei numerichiamati relativi alle comunicazioni documentate nella fatturazionedettagliata; che dovr essere altres indicato agli abbonati, che su lorospecifica richiesta, essi potranno ricevere la fatturazione con le ultime trecifre "mascherate";

RITENUTO che, in ragione della richiestadi Assotelecomunicazioni-Asstel di stabilire una data unica per gli operatori,appare congruo indicare nel 1 luglio 2008 la data a partire dalla quale tuttii fornitori di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, semprechessi abbiano abilitato i propri utenti a effettuare chiamate e a richiedereservizi nei termini sopra indicati, potranno indicare i numeri completi dellecomunicazioni nella fatturazione dettagliata;

VISTO che copia del presenteprovvedimento verr trasmessa al Ministero della giustizia, anche ai fini dellasua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a curadell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, nonch, per opportuna conoscenza,all'Autorit per le garanzie nelle comunicazioni.

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio,formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

a) autorizza, ai sensi dell'art. 124,comma 5, del Codice, a partire dal 1 luglio 2008, tutti i fornitori di servizidi comunicazione elettronica accessibili al pubblico, semprech essi abbianoabilitato i propri utenti a effettuare comunicazioni e a richiedere servizi daqualsiasi terminale avvalendosi per il pagamento di modalit alternative allafatturazione, a indicare nella fatturazione dettagliata richiesta dagliabbonati, i numeri completi delle comunicazioni, a condizione che essiforniscano a tutti i propri abbonati un'idonea informativa da inserireall'interno di almeno due fatture e nel proprio sito web. L'informativa dovr:

 menzionare la decisione delfornitore di avvalersi della presente autorizzazione, specificando che tuttigli abbonati che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata lariceveranno "in chiaro", salvo che non richiedano il mascheramentodelle ultime tre cifre;

 contenere l'invito, rivolto a tuttigli abbonati, che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata "inchiaro", a informare coloro cheutilizzino l'utenza che la fatturazione perverr completa di tutti i numerichiamati relativi alle comunicazioni documentate nella fatturazionedettagliata;

b) dispone, ai sensi dell'art. 143, comma2, del Codice, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministerodella giustizia anche ai fini della sua pubblicazione sulla GazzettaUfficiale della Repubblica italianaa cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, nonch, per opportunaconoscenza, all'Autorit per le garanzie nelle comunicazioni.

Roma, 13 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli