Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 29dicembre 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


In data odierna, con lapartecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. GiuseppeFortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1,lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26,comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possonotrattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorit e, ovenecessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza deipresupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonch dalla legge e dairegolamenti;
 
Vista la richiesta di autorizzazione per iltrattamento dei dati sensibili presentata dalla Societ cattolica diassicurazione coop. a r.l., ai sensi dell'art. 41, del Codice, con particolareriferimento alle operazioni di raccolta e di conservazione dei dati;

Considerato che una parte dei trattamentieffettuati da tale societ disciplinata dall'autorizzazione generale n.5/2005, rilasciata da questa Autorit, la quale si applica anche alle attivitdi assicurazione (Capo I);

Visto l'articolo 10 dello statuto dellaSociet cattolica di assicurazione coop. a r.l., il quale presupponel'ammissione dei soli soci che professano la religione cattolica e chemanifestano sentimenti di adesione alle opere cattoliche;

Considerato che tale previsionestatutaria comporta un trattamento dei dati sensibili non previstoespressamente dalle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ai sensidell'art. 40, del Codice;

Considerato che il Garante si riservatodi prendere in considerazione specifiche richieste di autorizzazione il cuiaccoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o dasituazioni eccezionali, come ribadito nel Capo VI, punto 4) della citataautorizzazione n. 5/2005;

Ritenuto che il trattamento effettuatodalla Societ cattolica di assicurazione coop. a r.l. e oggetto della richiestadi autorizzazione limitato alla fase precedente all'ammissione dei soci,evidenzia un aspetto del tutto particolare ed stato autorizzato negli anniprecedenti dal Garante anche in ragione dello scopo mutualistico evidenziatoall'articolo 3 del citato statuto;

Ravvisata l'opportunit di disciplinareil trattamento oggetto di autorizzazione in base alle medesime condizionicontenute nell'autorizzazione n. 5/2005;

Visto l'art. 167, comma 2, del Codice chesanziona la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, ilquale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevantein materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti delCodice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B al medesimo Codicerecanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

AUTORIZZA

la Societ cattolica di assicurazionecoop. a r. l. a trattare i dati idonei a rivelare la convinzione religiosa deisoci, limitatamente ai dati e alle operazioni strettamente indispensabili epertinenti per l'applicazione dell'articolo 10 dello statuto citato in premessae per le sole finalit di applicazione di tale disposizione.
La presenteautorizzazione viene rilasciata alle medesime condizioni previstedall'autorizzazione generale n. 5/2005.

Roma, 29 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli