GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Garante ha rilasciato un'autorizzazione specifica alla Società cattolica di assicurazione per il trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose dei soci, e in particolare di quelli relativi alla "professione" della religione cattolica, trattamento che la Società effettua ai sensi dell'art. 10 del proprio statuto.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali;

Vista la richiesta di autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione - Coop. a r.l., ai sensi dell'art. 22, comma 1, della medesima legge, con particolare riferimento alle operazioni di raccolta e di conservazione dei dati;

Considerato che una parte dei trattamenti effettuati da tale società è disciplinata dall'autorizzazione generale n. 5/1997, rilasciata da questa Autorità il 15 dicembre 1997, la quale si applica anche alle attività di assicurazione (Capo I);

Visto l'art. 10 dello statuto della Società Cattolica di Assicurazione, il quale presuppone l'ammissione dei soli soci che professano la religione cattolica e che manifestano sentimenti di adesione alle opere cattoliche;

Considerato che tale previsione statutaria comporta un trattamento dei dati sensibili non previsto espressamente dalle autorizzazioni generali emanate dal Garante ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;

Considerato che il Garante si è riservato di prendere in considerazione specifiche richieste di autorizzazione il cui accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali, come ribadito nel Capo VI, par. 4) della citata autorizzazione n. 5/1997;

Ritenuto che il trattamento effettuato dalla Società Cattolica di Assicurazione e oggetto della richiesta di autorizzazione è meritevole di considerazione anche in ragione dello scopo mutualistico evidenziato all'art. 3 del citato statuto, in base al quale la Società offre ai propri soci contratti di assicurazione a condizioni particolarmente vantaggiose;

Ravvisata l'opportunità di disciplinare il trattamento oggetto di autorizzazione in base alle medesime prescrizioni contenute nell'autorizzazione n. 5/1997;

AUTORIZZA

la Società Cattolica di Assicurazione - Coop a.r.l. a trattare i dati idonei a rivelare la convinzione religiosa dei soci, limitatamente ai dati e alle operazioni strettamente pertinenti per l'applicazione dell'art. 10 dello statuto citato in premessa e per le sole finalità di applicazione di tale disposizione.

La presente autorizzazione viene rilasciata alle medesime condizioni previste dall'autorizzazione generale n. 5/1997.

Roma, 23 gennaio 1998

IL PRESIDENTE