Garante per la protezione
    dei dati personali


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Differimentodell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati sensibilinell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversiecivili e commerciali

PROVVEDIMENTO DEL 28GIUGNO 2012


(Pubblicata sulla GU n. 163 del 14-7-2012)

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro,presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssaGiovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e deldott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codicein materia di protezione dei dati personali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, isoggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i datisensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, conil consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e deilimiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essereautorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di caratteregenerale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art.40 del Codice);

Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibilinell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversiecivili e commerciali del 21 aprile 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3maggio 2011, n. 101, efficace sino al 30 giugno 2012;

Ritenuta la necessità di differire l'adozione di una nuovaautorizzazione sostitutiva di quella sopra menzionata, al fine di completare ilprocesso di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni già impartite,tenendo conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione dellamedesima e anche al fine di tenere in considerazione eventuali indicazioni esuggerimenti provenienti dal settore interessato;

Ritenuto, pertanto, di differire sino al 31 dicembre 2012 l'efficaciadella predetta autorizzazione generale per permettere la temporaneaprosecuzione dei vari trattamenti di dati sensibili già autorizzati,uniformandone la scadenza a quella delle altre autorizzazioni generalirilasciate dal Garante ai sensi dell'art. 40 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

DELIBERA:

di differire di sei mesi, sino al 31 dicembre 2012, l'efficaciadell'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili nell'attivitàdi mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili ecommerciali del 21 aprile 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3 maggio2011, n. 101, efficace sino al 30 giugno 2012.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

Il Presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
De Paoli