GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE GENERALE DEL 21 APRILE 2011
Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attivita'di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili ecommerciali. (Deliberazione n.162/2011).
(Pubblicatasulla GU n. 101 del 3-5-2011 )
ILGARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice inmateria di protezione dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, il qualeindividua i dati giudiziari;
Visti gli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice, che consentono il trattamentodi dati giudiziari, rispettivamente, da parte di soggetti pubblici e di privatio di enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressadisposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino lefinalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di datitrattati e le operazioni eseguibili;
Visti gli articoli 20, commi 2 e 4, e le disposizioni relative a specificisettori di cui alla Parte II del Codice e, in particolare,
ilCapo IV del Titolo IV nel quale sono indicate finalita' di rilevanteinteresse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati giudiziarida parte di soggetti pubblici;
Visto l'art. 22 del Codice, che enuncia i principi applicabili, in particolare,al trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;
Considerato che il trattamento dei dati in questione puo' essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale,relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciatesono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanziadegli interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta di singoliprovvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari deltrattamento;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell'art.60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazionefinalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e ild.m. del 18 ottobre 2010, n. 180 emanato ai sensi dell'art. 16 del predettodecreto legislativo;
Considerato che il decreto legislativo n. 28/2010 e il d.m. n. 180/2010,prevedono che gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e ilMinistero della giustizia trattino i dati giudiziari per l'accertamento dei requisiti di onorabilita' dei mediatori nonche' dei soci, associati, amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privata eattribuiscono al Ministero della giustizia l'esercizio di poteri divigilanza e controllo in merito a tali requisiti;
Vista l'autorizzazione generale n. 7/2009 al trattamento dei dati a caratteregiudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggettipubblici che non contempla il predetto trattamento correlato all'attivita'di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili ecommerciali;
Ritenuto necessario, pertanto, prevedere una nuova autorizzazione al fine diconsentirne il relativo trattamento;
Considerato opportuno che anche tale nuova autorizzazione sia provvisoriae a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice; ritenutocongruo, in particolare, statuirne l'efficacia, nella fase di primaapplicazione della disciplina normativa di cui al menzionato decretolegislativo n. 28/2010, fino al 30 giugno 2012, cio' in quanto entro taleperiodo di tempo dovrebbero essere ultimati gli adempimenti necessari per dareattuazione all'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 secondo i criteri indicati dall'art. 4 del d.m. n. 180/2010 con conseguente completamento del quadro normativo di riferimento;
Considerata la necessita' di garantire il rispetto di alcuni principivolti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamentipotrebbero comportare per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice;
Visto l'art. 167 del Codice;
Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i datitrattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento didati personali non possono essere utilizzati;
Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico dicui all'Allegato B) al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misuredi sicurezza;
Visto l'art. 41 del Codice;
Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimentodi dati personali all'estero;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Autorizza
itrattamenti di dati giudiziari per le finalita' di rilevante interessepubblico di seguito specificate ai sensi degli artt. 21 e 27 del Codice,secondo le prescrizioni di seguito indicate.
1)Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e finalita' del trattamento.
a) Per il perseguimento della finalita' di rilevante interesse pubblico individuata dall'art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati giudiziari di cuiall'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice per adempiere ad obblighi previstida disposizioni di legge e regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali:
1. gli organismi di mediazione costituiti da enti privati di cui all'art.1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 28/2010 e successivemodificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti, nonche' dei mediatori iscritti;
2. gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici di cui all'art.1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 28/2010 e successivemodificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei mediatori iscritti;
3. gli enti di formazione di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativon. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, e art. 1, comma 1,lett. n) del d.m. n. 180/2010 con riferimento ai dati dei soci, associati,amministratori e rappresentanti;
b) Per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dall'art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti),nonche' dall'art. 67 (Attivita' di controllo e ispettive) il Ministerodella giustizia e' autorizzato a trattare i dati giudiziari di cui all'art.4, comma 1, lett. e), del Codice ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativon. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' relative disposizioni attuative, per la gestione del registro degli organismidi mediazione e dell'elenco degli enti di formazione e per la verifica dei requisiti di onorabilita' di cui al d.m. n. 180/2010 di soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e deglienti di formazione di natura privata, nonche' dei singoli mediatori.
2)Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati oggetto ditrattamento.
Il trattamento puo' riguardare i soli dati giudiziari relativi ai requisitidi onorabilita' previsti dal d.m. n. 180/2010 previsti per soci, associati,amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti diformazione di natura privata, nonche' dei singoli mediatori («non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea daipubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o disicurezza»).
3)Categorie di dati e operazioni di trattamento.
Il trattamento puo' riguardare i soli dati giudiziari e le sole operazioniche risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica finalita' perseguita, nei limiti stabiliti dalle norme di leggee regolamento.
4)Comunicazione dei dati.
Il Ministero della giustizia, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controlloattribuitigli dalla normativa di settore puo' comunicare i dati giudiziari dicui all'art. 4, comma 1, lett. e) del Codice:
agli organismi di mediazione e agli enti di formazione di natura privata inrelazione ai requisiti di onorabilita' previsti dagli artt. 4, comma 2,lett. c) e 18, comma 2, lett. b), del d.m. n. 180/2010 per i propri soci, associati, amministratori e rappresentanti;
agli organismi di mediazione di natura pubblica e privata in relazioneai requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 4, comma 3, lett. c), del d.m.n. 180/2010 per i mediatori individuati nei propri elenchi.
5)Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma
1,lett. e), del Codice, i dati giudiziari possono essere conservati per ilperiodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o daregolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamentenecessario.
I soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamentodei dati, nonche' la loro pertinenza, completezza, non eccedenza enecessita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi. Al fine diassicurare che i dati siano strettamente pertinenti, non eccedenti eindispensabili rispetto alle finalita' medesime, i soggetti autorizzativalutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi e compiti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedentio non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
6)Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorita', qualora il trattamento chesi intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamentealla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prendera' in considerazione richieste di autorizzazioneper trattamenti da effettuarsi in difformita' alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, illoro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
7)Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamentoo dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti piu'restrittivi in materia di trattamento di dati personali.
Restano fermi, altresi', gli obblighi di legge che vietano la rivelazionesenza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto dellenotizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.
8)Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia fino al 30 giugno 2012, salveeventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenzadi eventuali novita' normative rilevanti in materia.
La presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2011
Il Presidente e relatore
Pizzetti
Il segretario generale
De Paoli