Garante per la protezione dei dati personali Autorizzazione n. 1/2012 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili neirapporti di lavoro Autorizzazione del 13 dicembre 2012 (Pubblicata sulla GU n.3 del 4-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 2) Registro dei provvedimenti n. 398 del 13 dicembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI Indata odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale; Vistoil decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia diprotezione dei dati personali; Visto,in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il qualeindividua i dati sensibili; Consideratoche, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli entipubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazionedi questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degliinteressati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice,nonché dalla legge e dai regolamenti; Vistoil comma 4, lett. d), del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i datisensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previaautorizzazione del Garante, quando il trattamento medesimo è necessario peradempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da unregolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto dilavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione edi previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e fermerestando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cuiall'art. 111 del Codice; Consideratoche il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garanteanche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinatecategorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice); Consideratoche le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultateuno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degliinteressati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimentidi autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento; Ritenutoopportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenzail 30 giugno 2011, armonizzando le prescrizioni già impartite alla lucedell'esperienza maturata; Ritenutoopportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempodeterminato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare,efficaci per il periodo di 12 mesi; Consideratala necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre alminimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportareper i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone,e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancitodall'art. 1 del Codice; Consideratoche un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato nell'ambitodei rapporti di lavoro; Vistol'art. 167 del Codice; Vistol'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazionedella disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali nonpossono essere utilizzati; Vistigli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cuiall'Allegato B) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure disicurezza; Vistol'art. 41 del Codice; Vistigli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di datipersonali all'estero; Vistigli atti d'ufficio; Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatorela prof.ssa Licia Califano; Autorizza iltrattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), delCodice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo leprescrizioni di seguito indicate. Primadi iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmiinformatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di datipersonali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quandole finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano diidentificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3del Codice. 1) Ambito di applicazione. Lapresente autorizzazione è rilasciata: l'autorizzazioneriguarda anche l'attività svolta: 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono. Iltrattamento può riguardare i dati sensibili attinenti: 3) Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati sensibilideve essere indispensabile: 4) Categorie di dati. Iltrattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopraindicati obblighi, compiti o finalità che non possano essere adempiuti orealizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di datipersonali di natura diversa, e in particolare: 5) Modalità di trattamento. Fermirestando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagliarticoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al medesimo Codice, iltrattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni,nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamenteindispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità. Idati sono raccolti, di regola, presso l'interessato. Lacomunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente aquest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84,comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire laconoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsionedi distanze di cortesia. Restanoinoltre fermi gli obblighi di informare l'interessato e, ove necessario, diacquisirne il consenso scritto, in conformità a quanto previsto dagli articoli13, 23 e 26 del Codice. 6) Conservazione dei dati. Nelquadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lettera e),del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo nonsuperiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cuial punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine,anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente lastretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alrapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o nonpertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che perl'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che licontiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei datiriferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente leprestazioni e gli adempimenti. 7) Comunicazione e diffusione dei dati. Idati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario, diffusi nei limitistrettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui alpunto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, cassee fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale,istituti di patronato e di assistenza sociale, centri di assistenza fiscale,agenzie per il lavoro, associazioni ed organizzazioni sindacali di datori dilavoro e di prestatori di lavoro, liberi professionisti, società esternetitolari di un autonomo trattamento di dati e familiari dell'interessato. Aisensi dell'art. 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato disalute non possono essere diffusi. 8) Richieste di autorizzazione. Ititolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione dellapresente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta diautorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuaresia conforme alle prescrizioni suddette. Lerichieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamentealla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte neitermini di cui al provvedimento medesimo. IlGarante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione pertrattamenti da effettuarsi in difformità dalle prescrizioni del presenteprovvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loroaccoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o dasituazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione. 9) Norme finali. Restanofermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dallanormativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia ditrattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute: 10) Efficacia temporale e disciplina transitoria. Lapresente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2012
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