Garante per la protezione
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Comunicato Stampa

I POTERI DEL GARANTE SONO STABILITI PER LEGGE

Con riferimento alle critiche mosse recentemente allattivit istituzionale del Garante rispetto alle note vicende di cronaca giudiziaria, l'Autorit precisa quanto segue.

Le notizie diffuse nelle ultime settimane dagli organi di informazione hanno fatto riferimento sempre al contenuto di atti giudiziari acquisiti a seguito di attivit di indagine disposta dalla magistratura, o a interviste e dichiarazioni rilasciate dalle stesse persone interessate.

Come pi volte ricordato non nelle competenze del Garante sindacare il ricorso da parte dell'autorit giudiziaria a mezzi di prova consentiti dal codice di procedura penale - come le intercettazioni telefoniche e gli altri strumenti di indagine - n pu il Garante intervenire laddove le notizie diffuse dai mezzi di informazione, tratte da atti giudiziari, abbiano un contenuto di evidente interesse pubblico, specie se riguardano persone note o che esercitano funzioni pubbliche. Figure queste che, fermo restando il rispetto del principio di essenzialit e non eccedenza dell'informazione, hanno una protezione della loro riservatezza necessariamente attenuata, come previsto nel Codice deontologico dei giornalisti e riconosciuto dalla giurisprudenza. 

Va peraltro sottolineato che allAutorit pervenuta sinora un'unica segnalazione, rispetto alla quale stata subito avviata come di prassi una specifica istruttoria preliminare.

Va ribadito come non rientri tra le competenze dell'Autorit verificare la veridicit di notizie diffuse dagli organi di stampa, spesso oggetto di smentita da parte degli stessi interessati, relativamente alle quali si possono comunque attivare gli appositi strumenti di tutela presso il giudice ordinario, in sede sia civile che penale.

Occorre ricordare comunque che il Garante agisce sempre nel pieno adempimento delle funzioni assegnate dalla legge e tutela quotidianamente i diritti e la dignit di tanti cittadini comuni, specialmente minori o vittime di violenza.

Quanto alle regole che devono presiedere a un attento bilanciamento tra la tutela della riservatezza e il diritto-dovere di cronaca, l'Autorit non pu che ribadire ancora una volta quanto gi segnalato in occasione delle ultime Relazioni annuali al Parlamento. E cio la necessit che i media rispettino scrupolosamente i principi fissati nel Codice deontologico dei giornalisti e che lautorit giudiziaria per prima adotti ogni misura necessaria ad assicurare il segreto istruttorio rispetto alle informazioni di cui viene in possesso nel corso dell'attivit di indagine, perseguendo gli eventuali autori delle violazioni.

Spetta, infine, al legislatore e solo al legislatore assicurare un quadro normativo che rafforzi sempre di pi un corretto equilibrio tra tutti i diritti e gli interessi in gioco in questo complesso ambito, anche tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche.

Roma, 10 febbraio 2011