| Garante per la protezione dei dati personali TLC E PROFILAZIONE: LEREGOLE DEL GARANTE PRIVACY A TUTELA DEI CLIENTI Da oggi in poi le societˆ telefonichedovranno attenersi a regole chiare e ben definite se vorranno utilizzare i datidei clienti per attivitˆ di profilazione. Nel corso di numerose ispezioni ilGarante ha verificato una impressionante attivitˆ di profilazione fatta daigestori telefonici senza il consenso degli interessati. In pratica i dati deiclienti sono stati usati per profilare le loro abitudini, conoscere le loropreferenze, analizzare le loro spese telefoniche e molto altro. ƒ per questo che il Garante, con un Il Garante ha ribadito innanzitutto che idati non possono essere utilizzati per questi scopi senza un'adeguatainformativa e senza l'esplicito consenso degli interessati. Il Garante ha chiarito inoltre che lestesse regole valgono in generale anche per i dati personali trattati in forma"aggregata". Tuttavia rispetto ai dati trattati in forma"aggregata" il Garante ha previsto che i gestori telefonici possanoanche chiedere una specifica verifica preliminare, indicando le modalitˆ deltrattamento che intendono effettuare. Nell'ambito di tale verifica il Garantepotrˆ valutare, caso per caso, se consentire tali trattamenti senza l'esplicitoconsenso degli interessati. Anche in questa ipotesi tuttavia dovrˆ essere datasempre una adeguata informativa ai clienti. Infine il Garante ha dato tempo fino al30 settembre prossimo affinchŽ i gestori che giˆ svolgono questa attivitˆ simettano in regola, chiedendo al Garante la necessaria verifica. Per le attivitˆ di profilazione chedovessero avere inizio dopo l'entrata in vigore del provvedimento, tutte lenuove regole dovranno essere immediatamente applicate. Roma, 10 luglio 2009 |