| Garante per la protezione dei dati personali [v. Comunicatistampa INTERNET: ILLECITO''SPIARE'' GLI UTENTI CHE SCAMBIANO FILE MUSICALI E GIOCHI Le societ private non possono svolgereattivit di monitoraggio sistematico per individuare gli utenti che siscambiano file musicali o giochi su Internet. L'Autorit per la privacy ha chiusol'istruttoria avviata sul "caso Peppermint", la societ discograficache aveva svolto, attraverso una societ informatica svizzera (la Logistep,utilizzata anche dalla societ Techland con riferimento a software Il Garante, richiamando anchela decisione dell'omologa Autorit svizzera, ha ritenuto illecital'attivit svolta dalle societ. Innanzitutto, ha ricordato il Garante, ladirettiva europea sulle comunicazioni elettroniche vieta ai privati di potereffettuare monitoraggi, ossia trattamenti di dati massivi, capillari eprolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti. stato,poi, violato il principio di finalit: le reti P2P sono finalizzate alloscambio tra utenti di dati e file per scopi personali. L'utilizzo dei datidell'utente pu avvenire, dunque, soltanto per queste finalit e non per scopiulteriori quali quelli perseguiti dalle societ Peppermint e Techland (cio ilmonitoraggio e la ricerca di dati per la richiesta di un risarcimento deldanno). Infine non sono stati rispettati iprincipi di trasparenza e correttezza, perch i dati sono stati raccolti adinsaputa sia degli interessati sia di abbonati che non erano necessariamentecoinvolti nello scambio di file. Sulla base del Roma, 13 marzo 2008 |