| Garante per la protezione dei dati personali IL GARANTE DETTA LE REGOLE PER LUSO DEI DATI GENETICI A FINI DI CURA E RICERCA Consenso informato, misure di sicurezza, divieto di diffusione, conservazione a tempo dei dati
Consenso informato della persona, rigorose misure di sicurezza, divieto di diffusione e conservazione a tempo. Definite dal Garante per la privacy le regole per la raccolta e luso dei dati genetici a fini di ricerca e tutela della salute. A partire dal 1 aprile medici, in particolare genetisti, organismi sanitari, laboratori di genetica, istituti di ricerca, farmacisti dovranno rispettare le prescrizioni contenute nellautorizzazione generale, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti. Il provvedimento, la cui elaborazione ha comportato particolari approfondimenti in considerazione della complessità della materia, era atteso da tempo: la normativa sulla privacy prevede infatti che chi usa dati genetici possa farlo solo sulla base di unautorizzazione ad hoc del Garante, adottata sentito il Ministro della salute e il Consiglio superiore di sanità. Fino ad ora luso dei dati genetici era stato disciplinato in via transitoria nellambito delle prescrizioni generali impartite dallAutorità per i dati di carattere sanitario. Lautorizzazione fissa dunque per la prima volta in maniera specifica e sistematica i principi, i limiti e le garanzie in base ai quali dovranno dora in poi essere trattati questi delicatissimi dati personali, anche rispetto ad altri due importanti ambiti: la difesa di un diritto in sede giudiziaria e laccertamento dei legami di consanguineità per il ricongiungimento familiare. Queste in sintesi le regole principali fissate dal Garante. Soggetti interessati: medici; organismi sanitari pubblici e privati; laboratori di genetica medica; farmacisti; enti ed istituti di ricerca; psicologi ed assistenti tecnici; difensori e, ai soli fini del ricongiungimento familiare, rappresentanze diplomatiche o consolari. Modalità di raccolta e trattamento: devono essere predisposte misure specifiche per accertare in modo univoco lidentità del soggetto a cui viene prelevato il materiale genetico; i dati identificativi devono essere tenuti separati già al momento della raccolta. Informativa: salvo che per i trattamenti effettuati da medici di famiglia, è necessario informare linteressato sugli scopi perseguiti, sui risultati conseguibili, sul periodo di conservazione dei dati e dei campioni biologici. Consenso: per trattare i dati genetici e utilizzare i campioni biologici è obbligatorio il consenso scritto dellinteressato; il consenso è revocabile in ogni momento. Nascituri: il consenso per i test genetici relativi ai nascituri è espresso dalla madre e se lesame può rivelare linsorgenza di patologie del padre, anche da questultimo. Misure di sicurezza: i dati genetici e i campioni biologici contenuti nelle banche dati devono essere trattati con tecniche di cifratura; i dati possono essere consultati solo mediante rigorosi sistemi di autenticazione; per lacceso ai locali possono essere previsti anche dispositivi biometrici; per trasmettere i dati in formato elettronico si deve usare la posta elettronica certificata. Conservazione: i campioni biologici e i dati genetici non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario per perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e utilizzati. Diffusione: i dati genetici non possono essere diffusi. I risultati delle ricerche possono essere diffusi solo in forma aggregata. Ribadito il divieto di usare dati genetici da parte del datore di lavoro e da parte delle assicurazioni. Lautorizzazione del Garante, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha efficacia dal 1 aprile 2007 al 31 dicembre 2008. I soggetti che al momento della pubblicazione in G.U. non siano in regola con le prescrizioni contenute nellautorizzazione potranno beneficiare di un periodo di cinque mesi per adeguarsi. Roma, 13 marzo 2007 |