| Garante per la protezione     dei dati personali VIOLENZA SU MINORI: IL GARANTE VIETA LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CHE RENDONO RICONOSCIBILI LE VITTIME "Un nuovo gravissimo atto di violazione della riservatezza e della personalità dei minori". Contro lennesima vicenda che vede violati dalla stampa i diritti di minori coinvolti in fatti di cronaca, è nuovamente intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali. LAutorità, composta da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan, ha vietato con un provvedimento durgenza a diversi editori e direttori di quotidiani, nazionali e locali, lulteriore diffusione di informazioni relative a bambini vittime di un grave episodio di cronaca. Testate giornalistiche e radiotelevisive dovranno, a pena di sanzioni, attenersi ai principi richiamati nel provvedimento. Pur non essendo stata resa apertamente nota lidentità dei minori e dei genitori, i quotidiani hanno tuttavia pubblicato una molteplicità di informazioni tale da renderli comunque immediatamente riconoscibili, non solo allinterno della cerchia familiare, degli amici e dei conoscenti. Larga parte delle informazioni e dei minuziosi dettagli riportati sono ha sottolineato il Garante assolutamente sovrabbondanti e non indispensabili a rappresentare la vicenda. La diffusione di queste informazioni contrasta quindi con il principio di essenzialità dellinformazione e viola quanto previsto dal Codice della privacy e dal Codice deontologico dei giornalisti. La stessa diffusione della foto segnaletica delladulto, senza che sussistano necessità di giustizia e di polizia, ha reso ancora più facile lidentificazione dei bambini e dei genitori. Questo comportamento già di per sé illecito, assume una particolare gravità in considerazione del coinvolgimento di minori dei quali rischia di pregiudicare larmonico sviluppo psicologico. É proprio per evitare tale rischio che lordinamento riconosce ai minori una tutela rafforzata, anche in presenza di un legittimo diritto di cronaca. Oltre a quanto previsto dalla normativa sulla privacy e dal Codice di deontologia dei giornalisti, lart.734 bis del codice penale (persone offese da atti di violenza sessuale), lart.13 del nuovo processo penale minorile, la Carta di Treviso e la Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989 precludono la possibilità di divulgare notizie o immagini che consentano lidentificazione, anche indiretta, dei minori. Copia del provvedimento è stata inviata anche al Consiglio dellOrdine dei giornalisti, agli Ordini regionali competenti, alla Commissione parlamentare per linfanzia e allOsservatorio nazionale per linfanzia. Roma, 12 marzo 2004 |