| Garante per la protezione     dei dati personali RISCHIOSE MODIFICHE AL CODICE SULLE NORME IN MATERIA DI SANITÀ. LETTERA DEI GARANTI AI SENATORI Con una lettera a firma del presidente Stefano Rodotà, i componenti del Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello,Gaetano Rasi,Mauro Paissan) ha inviato il 23 febbraio una lettera ai Senatori sottoponendo alla loro attenzione alcune considerazioni sul disegno di legge di conversione del d.l. 21 gennaio 2004, n. 10, in discussone al Senato, al quale è stato presentato in aula un emendamento nella materia di competenza dellAutorità (3.0.105, testo 2), che suscita non pochi rilievi. Il Garante richiama innanzitutto lattenzione dei Senatori sulla recente entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) che riflette unattenta, complessa e convergente attività del Parlamento e del Governo. La razionalizzazione delle norme ha portato nel settore della sanità a nuove e consistenti semplificazioni già attuate o che sono di prossima attuazione. Il Garante, chiamato ad adattare la disciplina alle situazioni concrete, ha già avviato un lavoro di consultazione con i medici e la Federazione degli ordini professionali e, su questa base, è imminente il previsto provvedimento di ulteriore chiarimento e semplificazione conforme ai principi del Codice. In questo quadro non sembrano auspicabili interventi normativi non meditati che rischiano di incrinare gravemente larmonia del nuovo quadro normativo, con soluzioni peraltro erronee dal punto di vista tecnico-giuridico, ispirate da ingiustificati allarmismi purtroppo alimentati da qualche esponente della categoria medica. Esaminando nel dettaglio lemendamento il Garante rileva che: * Il nuovo Codice non ha introdotto alcun obbligo generalizzato di notificazione a carico dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, contrariamente a quanto incautamente dichiarato da alcuni. Come risulta chiaramente dallart. 37 del Codice, la notificazione è dovuta unicamente in casi particolari, quali determinate attività volte specificamente al trattamento dei dati genetici o alla procreazione assistita. Leliminazione integrale pure di queste ipotesi eccezionali, come previsto dallemendamento, sarebbe in evidente contrasto con gli orientamenti costantemente espressi dal legislatore anche comunitario, anche in norme diverse da quelle riguardanti la protezione dei dati. Proprio nelle materie della genetica e della procreazione assistita, infatti, si vuole che varie attività restino ispirate ai principi della trasparenza e della responsabilità: finalità che sarebbe quasi impossibile realizzare in assenza di una notificazione che, peraltro, è peraltro ormai molto agevole, grazie alle semplificazioni introdotte dal Codice ed alle procedure telematiche già rese operative dal Garante, che varerà il provvedimento annunciato al Ministro Sirchia entro il mese di marzo. * É del tutto ingiustificato lallarme di trasformare i pazienti "in numeri" per tutelarne lanonimato nelle situazioni di attesa. Lart. 83.2.a), infatti, dice in modo chiarissimo che si tratta di adempimenti riferiti a "strutture", e non allattività del singolo medico. Per quanto riguarda, invece, le indicazioni contenute nelle lettere b) e seguenti dello stesso comma 2, si tratta di specificazioni che rendono più agevole linterpretazione del comma 1 dellart. 83, di cui lo stesso emendamento riconosce la rilevanza. Di conseguenza, la soppressione dellintero comma 2 produrrebbe problemi interpretativi che renderebbero più difficile lattività dello stesso medico e affermerebbero peraltro il principio secondo cui il medico di base non è tenuto a rispettare la dignità dell'interessato. In definitiva, lemendamento è, per un verso, inutile e, per un altro, pericoloso per la stessa categoria medica. * La parte dellemendamento che riguarda le ricette, ispirata alla volontà di semplificare lattività del medico, al contrario, introdurrebbe una sua consistente complicazione. Subordinando alla volontà del paziente l'indicazione del suo nome nella ricetta, si introduce un obbligo del medico di chiedere caso per caso quale sia la volontà del paziente, con leventuale ulteriore obbligo di documentare tale manifestazione di volontà per probabili, frequenti, contestazioni che una sola soluzione può invece evitare. Inoltre, dal punto di vista burocratico, la complicazione risulterebbe dalla necessità di disporre di una ulteriore modulistica. * Se viene soppresso il termine previsto dallart. 181 - con un caso clamoroso di norma "boomerang" - gli adempimenti richiesti al medico diventano immediatamente obbligatori, non potendo essere rinviati fino al 30 settembre 2004. Il Garante ha invece avviato già con la FNOMCEO un proficuo confronto per alcuni aspetti applicativi di questa parte della disciplina. L'insieme di queste osservazioni, sottolinea il Garante, dovrebbe anche dissipare gli equivoci che potrebbero nascere dalla risposta data dal Governo ad una interrogazione dellon. Ercole il 12 febbraio 2004, risposta che non sembra aver tenuto nel giusto conto i chiarimenti forniti dal Garante al Ministro Sirchia con lettera del 6 febbraio 2004. Il Garante conferma, infine, la propria disponibilità ad ogni forma di collaborazione istituzionale. Roma, 24 febbraio 2004 |