Garante per la protezione
    dei dati personali

Comunicato Stampa

PRIVACY E SANITA': SI POSSONO DARE NOTIZIE SULLA PRESENZA DEI DEGENTI NEGLI OSPEDALI

Il Prof. Ugo de Siervo, componente del Garante perla protezione dei dati personali, ha dichiarato quanto segue:

"In alcune strutture sanitarie si sta dandoun'attuazione del tutto errata alla legge sulla tutela della riservatezza:qualche dirigente ospedaliero, infatti, dà direttive allestrutture a contatto con i visitatori di negare ogni informazionesulla presenza dei degenti nei reparti ospedalieri".

Ciò contrasta con la natura del servizio pubblicosanitario, che di norma prevede, entro determinati orari e conprecise modalità, la possibilità di parenti, conoscentie organismi del volontariato di accedere ai reparti per far visitaed anche aiutare i degenti. Tutto ciò è anche disciplinatopuntualmente nella "Carta dei servizi pubblici sanitari",che prevede solo come eccezione che un degente possa chiedereche la sua presenza non venga resa nota.

Tutto ciò non è cambiato, almeno perora, con la legge n. 675 del 1996, in particolare per l'interosettore delle strutture pubbliche sanitarie: la nuova analiticadisciplina prevista dal terzo comma delI'art. 22 non èancora adottata (ed è auspicabile che ribadisca la liberavisita ai degenti, salve le esigenze di cura) e fino al prossimo7 novembre si applica la preesistente legislazione, ivi compresala "Carta dei servizi pubblici sanitari" (si veda l'art.41, quinto comma, così come modificato dal D.P.R. n.135del 1998).

Analogo discorso può farsi per le struttureprivate convenzionate.

In attesa. delle nuove norme, forse i dirigenti ospedalieripotrebbero, piuttosto che comprimere aspetti importanti del rapportofra i degenti e le comunità di appartenenza, cercare dimigliorare il livello concreto della riservatezza dei degentie degli utenti il servizio sanitario: penso a non difficili innovazioniper rendere meno facilmente accessibili a terzi estranei le documentazionie le prescrizioni per i malati, alla introduzione di "spazidi cortesia" presso gli sportelli, all'individuazione dellefigure dei "responsabili" e degli "incaricati"che possono avere accesso ed utilizzare i dati sanitari dei pazienti.

Tutto diverso è il problema deIle informazionisanitarie a parenti o conoscenti: qui, ancor prima della leggesulla riservatezza, era prevalente la volontà del malato,ovviamente se capace e al di fuori dei casi eccezionali (si "vedaanche l'art. 30 del codice di deontologia medica)."

2.6.1998