Garante per la protezione dei dati personali
Comunicato Stampa
IL GARANTE SEMPLIFICA LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEDICI E PERSONALE SANITARIO
Proseguendo nello sforzo di semplificare le procedure previstedalla legge 675 del 1996,il Garante per la protezione dei dati personali, dopo una primaautorizzazione relativa ai datori di lavoro, ha emanato oggi unanuova autorizzazione generale relativa agli operatori che trattano,specie in ambito sanitario, dati idonei a rivelare lo stato disalute.
L'autorizzazione riguarda i medici di base, le cliniche private,le aziende sanitarie pubbliche che vengono sollevati in questomodo dall'obbligo di presentare singolarmente un'apposita richiestadi autorizzazione.
Il provvedimento, adottato dal Garante sulla base di un'ampiaconsultazione di esperti, individua gli aspetti fondamentali perl'utilizzo dei dati sulla salute e sulla vita sessuale, ancheriguardo al consenso da richiedere agli interessati, le finalitàdel trattamento, le categorie di dati e i criteri per la loroconservazione e diffusione. Vengono comunque salvaguardati i principistabiliti dal codice penale e da normative specifiche, ad esempioin materia di sieropositività o di interruzione della gravidanza.
Particolare rilievo è dato nell'autorizzazione anche alleinformazioni relative ai nascituri e ai dati genetici, limitatamentealle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelarel'incolumità fisica e la salute dell'interessato, di unterzo o della collettività. I dati genetici possono esseretrattati soltanto per fini di prevenzione, di diagnosi o di terapiao per finalità di ricerca scientifica.
L'Autorità ha confermato che l'odierna autorizzazione avràefficacia generale, a decorrere dal prossimo 30 novembre ed opereràautomaticamente anche in riferimento alle richieste eventualmentegià presentate. Nessuna ulteriore richiesta, pertanto,deve essere inviata all'ufficio del Garante.
Il Garante precisa inoltre che non prenderà in considerazionele richieste di autorizzazione volte ad ottenere prescrizionidifformi da quelle contenute nell'autorizzazione generale, riservandosi,però, di valutare eventuali richieste il cui esame siagiustificato da circostanze del tutto particolari o da situazionieccezionali.
Il Garante ha previsto anche la possibilità per i titolaridei trattamenti di adeguarsi entro il 31 dicembre 1997 alle prescrizionidella autorizzazione generale, qualora l'adempimento non sia possibileentro un termine più breve.
Le altre autorizzazioni generali, già annunciate dal Garantee relative, in particolare, ad associazioni e fondazioni, banche,liberi professionisti, fondi di previdenza e assistenza, verrannopubblicate con immediatezza sulla Gazzetta Ufficiale. 27.11.1997 |