PRIVACY E FOTO SEGNALETICHE
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione del 2 luglio 1997, ha espresso leseguenti valutazioni relative alla salvaguardia della dignitàe della riservatezza degli indagati e degli imputati.
La prima riguarda il richiamo al rispetto della leggen. 492 del 1992 che vieta, salvo nei casi di pericolositàdel soggetto o di pericolo di fuga o di circostanze che rendonodifficile la traduzione, l'uso delle manette ai polsi.
La seconda riguarda alcuni organi di polizia checontinuano a diffondere le foto segnaletiche degli arrestati.La raccolta di tali particolari informazioni personali èfinalizzata unicamente ad esigenze di sicurezza pubblica e digiustizia. La loro comunicazione ai mezzi di informazione fuoridi tali finalità, non è più permessa dopol'entrata in vigore della legge n. 675 del 1996, che esplicitamentequalifica come «dato personale» qualsiasi informazioneche consenta di identificare un soggetto, quindi anche le fotografie.
Roma, 2 luglio 1997