Garante per la protezione
    dei dati personali


Diritto di ispezione allibro soci nelle societ per azioni

Provvedimentodel 26 marzo 2009

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof.Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata dal sig.Donato Di Vece nei confronti di Finmeccanica S.p.A., concernente l'eserciziodel diritto di ispezione al libro dei soci della societ;

Visto il provvedimento del Garante del 19 dicembre 2000;

Visti gli artt. 143 e 154 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dalsegretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

1.1. Il sig. Donato Di Vece, socioazionista di Finmeccanica S.p.A., ha lamentato il mancato riscontro dellasociet a proprie richieste, ripetutamente avanzate (anche in occasione dellapartecipazione ad alcune assemblee ordinarie della societ) volte adispezionare il libro dei soci ai sensi dell'art. 2422 cod. civ. e ad ottenereil rilascio di copia del medesimo su supporto digitale. Per tale ragione hachiesto l'intervento del Garante al fine di consentirgli "laconsultazione integrale del libro soci e [ottenere la] consegna delle copie dei supporti digitali completi ditale libro sociale pubblico"(cfr. segnalazione del 1 agosto 2006); richiesta, questa, successivamentereiterata, esplicitando la volont di ottenere l'ispezione "del sololibro dei soci aperto in tutto e senza alcuna schermatura o mascheratura" (cfr. comunicazione del 18 aprile 2007).

1.2. Le istanze volte ad ispezionaredetto libro, motivate dalla volont del segnalante di mettersi in contatto conaltri soci al fine di tutelare i propri diritti e quelli dell'azionariato diminoranza (v. pure nota del 9 novembre 2007), risultano allo stato disattesedalla societ. Quest'ultima, infatti, richieste alcune precisazioni (cfr.comunicazione del 5 giugno 2006), si sarebbe resa disponibile a consentire lapresa visione da parte del segnalante del libro dei soci, precludendo perl'esibizione degli indirizzi riferiti ai medesimi (cfr. nota del segnalante del28 giugno 2006, allegata alla segnalazione del 1 agosto 2006; v. pure notaFinmeccanica del 5 ottobre 2006, allegata dal segnalante alla propriacomunicazione del 14 ottobre 2006, nella quale vengono reiterate le proprieragioni).

In particolare, con riferimentoall'istanza presentata per iscritto dal segnalante il 9 giugno 2006 volta aconoscere tutti gli azionisti registrati nel libro dei soci alla data del 20maggio 2006, la societ ha precisato che "la stessa in corso divalutazione sia in relazione alla sua ampiezza (la legge parla di estratti enon di copia integrale) sia in relazione alla possibilit di divulgare talunidati personali senza il consenso dei soci interessati, ulteriori rispetto aquelli previsti dall'art. 2421 cod. civ., cos come stabilito nel pareredell'Autorit Garante per la protezione dei dati personali" (cfr. nota di Finmeccanica S.p.A. del 23 giugno2006).

Posizione, questa, confermata dallasociet, che ha precisato di volersi attenere al parere del Garante reso il 19dicembre 2000 e di non potere, alla luce dello stesso e della procedura n. 7del 21 luglio 2006 denominata "Accesso ai Libri Sociali da parte degliAzionisti" (pubblicata in www.finmeccanica.it/Holding/IT/Corporate/Investor_relations/Documenti_societari/index.sdo) rendere noti gli indirizzi dei soci senza il loroconsenso (cfr. note del 5 ottobre 2006 e del 25 maggio 2007).

2. Il 12 settembre 2007 la societ,riscontrando la richiesta di informazioni formulata da questa Autorit, nelconfermare quanto gi rappresentato in pi occasioni al segnalante, haprecisato che in base a quanto previsto dall'art. 2422 cod. civ. ai soci riconosciuto dalla legge il diritto di accedere alle informazioniobbligatoriamente annotate nel libro dei soci ai sensi dell'art. 2421 cod. civ.e non anche alle ulteriori informazioni che in tale libro potrebbero comunqueessere riportate quali, nel caso di specie, gli indirizzi degli azionisti.Rispetto a queste ultime informazioni troverebbero applicazione le regolestabilite per la comunicazione di dati a soggetti terzi previste dalladisciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 4, comma 1, lett. l) e 24 del Codice).

Pertanto, tenuto anche conto dellaimpossibilit di chiedere ai singoli soci il loro consenso alla comunicazionedei dati sopra indicati, considerato il numero cospicuo degli azionisticoinvolti (circa 700.000 sulla base delle risultanze indicate nella notacitata), la societ ha ritenuto di dover acconsentire all'esercizio del dirittodi ispezione da parte del segnalante limitatamente alle informazioni la cuiannotazione prescritta dalla legge, precludendo allo stesso di prendere conoscenzadegli indirizzi degli azionisti.

3.1. Salvo quanto si dir (al puntosuccessivo) in ordine al provvedimento richiesto dal segnalante, merita inanteparte chiarire l'estensione del diritto di ispezione riconosciuto al socio,atteso che la societ fa in pi occasioni riferimento alle indicazioniformulate in passato da questa Autorit (cfr. Provv. 19 dicembre 2000). Il Garante ha affermato che la disciplina diprotezione dei dati personali non si pone in contrasto con le disposizioni delcodice civile relative alla documentazione e alla trasparenza dell'attivitsocietaria, e segnatamente con la disciplina che prevede il diritto diispezione del libro dei soci (art. 2422 cod. civ.). A questo proposito,infatti, la comunicazione dei dati contenuti nel libro soci (anzitutto dei datiindicati all'art. 2421, comma 1, n. 1, cod. civ.: "il numero delleazioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, itrasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti"), trattandosi di un obbligo previsto dalla legge(che ne fissa modalit e condizioni), pu avvenire senza che sia a tal finenecessario il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. a), delCodice).

L'Autorit ha altres puntualizzato chenel caso in cui la richiesta di accesso concerna altri dati che non sonooggetto in base alla normativa di riferimento di necessaria pubblicit, le societ potrannovalutare l'opportunit di chiedere il consenso dei soci ai fini dellacomunicazione dei dati richiesti da altri soci.

3.2. Nel caso di specie, utile anche alfine di precisare le indicazioni generali fornite in merito dal Garante nelmenzionato provvedimento, il segnalante puntualizza la propria richiestaformulata nell'esercizio del diritto di ispezione con riguardo ad una specificatipologia di elementi informativi non espressamente menzionati all'art. 2421,comma 1, n. 1 cod. civ., quella relativa all'indirizzo dei soci.

Rispetto a tale specifico profilo,pertanto, occorre valutare se la normativa di riferimento ne prevedal'obbligatoria comunicazione, restando diversamente possibile una suacomunicazione solo in presenza del consenso dell'interessato o di uno deglialtri requisiti equipollenti previsti dall'art. 24 del Codice.

Orbene, l'art. 4 R.D. 29 marzo 1942, n.239 ("Norme interpretative, integrative e complementari del R.D.L. 25ottobre 1941, n. 1148, convertito nella L. 9 febbraio 1942, n. 96, riguardantela nominativit obbligatoria dei titoli azionari") prevede che "l'intestazione dei titoliazionari e l'annotazione dei trasferimenti dei vincoli reali sui titoli sonofatte con l'indicazione del nome, cognome, paternit e domicilio del titolare odella persona a favore della quale sono costituiti i vincoli" e "quando trattasi di enti, si indicano ladenominazione e la sede principale"; gli elementi contenuti nell'intestazione sono riportati anche nellibro dei soci (cfr. art. 1, comma 2, R.D. n. 239/1942; v. altres artt. 2, 3,4, comma 3 e 7, R.D. n. 239/1942).

Tale disposizione poi richiamatanell'art. 5, l. 29 dicembre 1962, n. 1745 ("Istituzione di una ritenutad'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle societ e modificazionidella disciplina della nominativit obbligatoria dei titoli azionari"), ove stabilito che "prima di restituire ititoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati perl'intervento in assemblea la societ emittente e i soggetti incaricati ai sensidel primo comma del successivo art. 6 devono rilevare, relativamente aisoggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali suglistessi, gli elementi indicati dall'art. 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n.239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e dal presente articolo []. Per le imprese che non hanno personalitgiuridica l'intestazione e l'annotazione di cui al citato art. 4 debbonocontenere le generalit e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza". Il comma 4 della medesima previsione pone in capoalla societ emittente l'obbligo (sanzionato amministrativamente dall'art. 13,l. n. 1745/1962) di "aggiornare il libro dei soci in base agli elementirilevati ai sensi del primo comma".

Dalla lettura complessiva delledisposizioni menzionate pu quindi desumersi che il libro dei soci ha uncontenuto informativo pi ampio rispetto alle indicazioni contenute nell'art.2421 cod. civ., dovendo contenere, tra l'altro, il domicilio di ciascun socio.

Anche tali informazioni, quali risultanoregistrate nel libro dei soci al momento della richiesta di ispezione, devonoquindi essere comunicate al socio che ne faccia richiesta, eventualmenteottenendone "estratti a proprie spese", in occasione dell'esercizio del diritto diispezione previsto dall'art. 2422 cod. civ. senza che a tal fine sia necessarioil consenso degli interessati; ci, anche per consentire l'esercizio deldiritto di convocazione all'assemblea (art. 2367 cod. civ.) e i diritti didenuncia (artt. 2408 e 2409 cod. civ.), i quali, per trovare concretaattuazione, presuppongono il previo soddisfacimento dell'esigenza di mettere isoci in contatto fra di loro (cos da consentire poi di raggiungere il quorum previsto dalle disposizioni menzionate: in tal sensov. anche Comunicazione Consob DM/99008319 dell'8 febbraio 1999).

4. Cos precisata l'estensione deldiritto di ispezione previsto dall'art. 2422, deve ritenersi che la presentesegnalazione sia per inammissibile, dal momento che –come rilevato nellacitata nota di Finmeccanica– non rimesso a questa Autorit il potere diordinare alla societ di consentire l'ispezione del libro dei soci ai sensidell'art. 2422 cod. civ. e di ottenere il rilascio di copia del medesimo susupporto digitale (cfr. artt. 144 e 143 del Codice), profili per i quali ilsegnalante potr eventualmente adire l'autorit giudiziaria ordinaria.

TUTTO CI PREMESSO, ILGARANTE

ritenuto che il domicilio di ciascunsocio, quale risulta registrato nel libro dei soci al momento della richiestadi ispezione, debba essere comunicato al socio che ne faccia richiesta,eventualmente ottenendone "estratti a proprie spese", in occasione dell'esercizio del diritto diispezione previsto dall'art. 2422 cod. civ. senza che a tal fine sia necessarioil consenso del consocio interessato, dichiara, ai sensi degli artt. 14, comma2, e 12 comma 6, del Regolamento del Garante n. 1/2007, inammissibile larichiesta contenuta nella segnalazione.

Roma, 26 marzo 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Patroni Griffi