Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 26luglio 2005

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il27 aprile 2005 presentato da Giovanni Di Ruggiero, rappresentato e difesodall'avv. Angelo Manzo, nei confronti di Tim Italia S.p.A., con il quale ilricorrente, nel contestare l'invio di un messaggio sms a contenuto promozionale ricevuto sulla propriautenza telefonica mobile, aveva chiesto conferma dell'esistenza di datipersonali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi in forma intelligibilee della relativa origine, nonch di conoscere la logica, le finalit e lemodalit del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e delresponsabile del trattamento, ove designato, e dei soggetti ai quali i datistessi potevano esser comunicati; rilevato che, con il ricorso, il ricorrentesi era anche opposto al trattamento dei dati che la riguardano a finipromozionali, chiedendo di porre a carico della resistente le spese delprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 2 maggio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 26maggio 2005, con la quale la societ resistente si riservata di fornire unriscontro completo alle richieste del ricorrente, non appena effettuatiulteriori controlli sulla sola linea che risulterebbe associata al codicefiscale del ricorrente;

VISTE le note inviate via fax il 26maggio 2005 ed il 14 giugno 2005, con le quali il ricorrente ribadito leproprie richieste, ritenendosi insoddisfatto della risposta ottenuta;

VISTA la nota del 7 giugno 2005 con laquale questa Autorit ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

RITENUTA la necessit di accogliere ilricorso, non avendo il titolare del trattamento fornito riscontro allerichieste del ricorrente nel corso del procedimento;

RITENUTA la necessit che il titolare deltrattamento riscontri tutte le richieste sopra citate entro il15 settembre 2005, dando conferma al Garante dell'avvenutoadempimento entro il medesimo termine;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO congruo determinare, ai sensidell'art. 150, comma 3, del Codice, l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti al ricorso e posti interamente a carico del titolare del trattamentonella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina altitolare del trattamento di fornire riscontro alle richieste dell'interessatonei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, a caricodi Tim Italia S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore delricorrente.

Roma, 26 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli