| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 26luglio 2005
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il26 aprile 2005, presentato da Fabrizio Gucci nei confronti di Crif S.p.A., VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 2 maggio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 27maggio 2005 con la quale la societ titolare del trattamento ha comunicato diaver cancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento, leinformazioni di tipo positivo, relative al ricorrente, riferite ad unaffidamento revolving accordatoil 26 aprile 2000 da Fiditalia S.p.A. ed estinto in data 24 maggio 2004 "senzaalcuna segnalazione di insolvenze"; VISTO che, nella medesima nota, laresistente ha sostenuto di non poter, al contrario, cancellare gli altri datidell'interessato relativi ad un prestito finalizzato erogato da Compass S.p.A.il 25 novembre 2003 ed accordato "con segnalazione di ritardi neipagamenti (fino a 3 rate) non ancora regolarizzati" RILEVATO che, con successiva nota del 1luglio 2005, Crif S.p.A. ha comunicato che, a seguito di aggiornamento dellaposizione dell'interessato intervenuto nel giugno 2005, la stessa ora censitacon l'indicazione di "ritardi nei pagamenti gi regolarizzati" RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; RITENUTO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente erainfondata, rispetto alla situazione dei pagamenti risultanti al momento dellaproposizione dell'istanza ex art. 7 del Codice, non essendo trascorsi i limititemporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologiae di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazionicreditizie dei dati relativi a ritardi nei pagamenti non successivamenteregolarizzati (art. 6, comma 5, del citato codice di deontologia e buonacondotta); rilevato, peraltro, che tale richiesta permane infondata anche aseguito della recente regolarizzazione dei pagamenti di cui alla comunicazionedi Crif S.p.A. del 1 luglio 2005; RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati; c) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 26 luglio 2005
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