| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 26luglio 2005
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da MauroDi Paolo CTC-Consorzio per la tutela del credito; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: L'interessato afferma di non aver ricevutoriscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con laquale aveva chiesto a CTC-Consorzio per la tutela del credito la cancellazionedei dati personali che lo riguardano riferiti a ritardi nei pagamenti,revocando il consenso al relativo trattamento. Nel ricorso presentato a questa Autoritil 19 aprile 2005 ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribaditola richiesta di cancellazione ed ha chiesto di porre a carico della contropartele spese del procedimento. All'invito ad aderire formulato ai sensidell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 26 aprile 2005,CTC-Consorzio per la tutela del credito, con fax inviato il 18 maggio 2005, harisposto sostenendo: 0. di aver gi dato riscontroall'istanza formulata dal ricorrente mediante due lettere raccomandate inviateal domicilio eletto dal ricorrente medesimo e consegnate, rispettivamente, indata 24 febbraio 2005 e 7 marzo 2005; 0. che in tali note aveva informatoil ricorrente che, una volta cancellata su richiesta di Fiditalia S.p.A. lasegnalazione relativa al finanziamento concesso il 5 febbraio 1999 conclusosi"in modo regolare",CTC-Consorzio per la tutela del credito deteneva esclusivamente la segnalazioneeffettuata in data 29 marzo 2002 e relativa ad un finanziamento parimenticoncesso al ricorrente da Fiditalia S.p.A. in data 6 luglio 2000,contraddistinto come "finanziamento in corso, con rate arretrate 0. che, in particolare nella notadatata 25 febbraio 2005 e ricevuta in data 7 marzo 2005, aveva reso noto alricorrente di non poter cancellare i dati riferiti a tale finanziamento, nonsussistendo "ancora i presupposti per addivenire alla cancellazione Nella nota inviata nel corso delprocedimento la resistente, nel ribadire quanto gi comunicato al ricorrente,ha dichiarato che il finanziamento tuttora caratterizzato "da unostato di contenziosit " e chein data 11 agosto 2003 il ricorrente stato dichiarato decaduto dal beneficiodel termine. Con nota pervenuta in data 30 giugno2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorsodisposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, Fiditalia S.p.A. haconfermato che il finanziamento in questione tuttora contraddistinto da undebito insoluto. La societ ha altres inviato copia dell'informativa e dellamanifestazione di consenso al trattamento dei dati personali, nonch copia delcontratto sottoscritto dal ricorrente da cui si evince che il contraente Mauro Di Paolo, anzich Mario Di Paolo, come invece riportato da CTC-Consorzioper la tutela del credito nei propri sistemi. CI PREMESSO IL GARANTEOSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento didati registrati in un sistema di informazioni creditizie. Il ricorso infondato. Dalladocumentazione in atti risulta che prima della proposizione del ricorsoCTC-Consorzio per la tutela del credito aveva gi fornito gi adeguatoriscontro all'istanza del ricorrente, informandolo di non poter cancellare idati non sussistendone i presupposti. Il trattamento dei dati riferiti al finanziamentoerogato da Fiditalia in data 6 luglio 2000 non risulta, inoltre, eccedenterispetto alle finalit per le quali i dati stessi sono stati raccolti esuccessivamente trattati, n risulta altrimenti effettuato in difformit dalcodice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazionicreditizie. I dati in questione potranno, pertanto, essere temporaneamenteconservati nel sistema stante il non ancora avvenuto decorso del termine diconservazione previsto dall'art. 6 del predetto codice di deontologia e buonacondotta per i dati riferiti a ritardi nei pagamenti non successivamenteregolarizzati. Infine, poich dalla documentazione inatti emerso che il finanziamento in questione stato erogato a Mauro DiPaolo, anzich a Mario Di Paolo come invece erroneamente riportato dallaresistente nei propri sistemi, quale misura necessaria a tutela dei dirittidell'interessato, va ordinato a CTC-Consorzio per la tutela del credito direttificare il dato relativo al prenome dell'interessato entro il 15 settembre2005, dando conferma anche a quest'Autorit dell'avvenuta rettifica. Sussistono giusti motivi per compensarele spese del procedimento. PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE: a) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali dell'interessato; b) quale misura necessaria a tutela deidiritti dell'interessato, ordina alla resistente di rettificare i dati relativial finanziamento erogato al ricorrente da Fiditalia in data 6 luglio 2000, neitermini di cui in motivazione; c) dichiara compensate le spese delprocedimento. Roma, 26 luglio 2005
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