Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 26luglio 2005

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, inpresenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenutoal Garante il 19 aprile 2005, presentato da Nicola Antonio Fortunato neiconfronti di Crif S.p.A., con ilquale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che loriguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico dellaresistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori attid'ufficio e, in particolare, la nota del 26 aprile 2005 con la quale questa Autorit,ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata viafax il 20 maggio 2005 con la quale la societ resistente ha comunicato di avercancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento, i dati delricorrente relativi ad un prestito finalizzato erogato da Deutsche Bank S.p.A.in data 21 maggio 2001 ed estinto in data 6 dicembre 2002 "senza alcunasegnalazione di insolvenze";

VISTO che, nella medesimanota, Crif S.p.A. ha asserito di non poter cancellare i dati relativi ad alcunifinanziamenti riferiti alla "Ditta individuale di Fortunato NicolaAntonio", relativi inparticolare a: a) mutuo chirografario erogato da Banca Popolare di Lodi S.c. ar.l. in data 27 luglio 2004 ed ancora in corso senza alcuna segnalazione diinsolvenze; b) mutuo chirografario erogato da Banca Popolare di Lodi S.c. ar.l. ed estinto in data 2 ottobre 2003 senza alcuna segnalazione di insolvenze;c) prestito personale erogato da Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l. ed estintoin data 8 giugno 2002 senza alcuna segnalazione di insolvenze; d) mutuoipotecario erogato da Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l. in data 10 novembre1999 ed ancora in corso senza alcuna segnalazione di insolvenze; e) leasing auto concesso da Bmw Italia S.p.A. ed estinto indata 30 ottobre 2002 senza alcuna segnalazione di insolvenze. Ci in quanto, adavviso della resistente, si tratterebbe, a suo avviso, di "datirelativi allo svolgimento di attivit economiche, la cui conservazione sigiustifica sulla base di quanto previsto dal punto 2), lettera b), delprovvedimento sul bilanciamento degli interessi del 16.11.2004, in base alquale il consenso non necessario quando il trattamento riguarda "datirelativi allo svolgimento di attivit economiche da parte di societ,imprenditori individuali e liberi professionisti, rispettando i limitirichiamati dal Codice (articolo 24, comma 1, lettera d))";

VISTO che nella medesimanota, Crif S.p.A. ha dichiarato di non poter cancellare i dati riferiti ad unacarta di credito con pagamento "a saldo" emessa da American ExpressServices Europe Limited in data 23 agosto 1999 ed ancora in corso consegnalazione di "sofferenza", trattandosi di informazioni creditiziedi tipo negativo, "la cui conoscenza risulta () necessaria edindispensabile per la valutazione degli operatori del settore creditizio aifini della concessione di crediti o finanziamenti".

VISTA la proroga deltermine per la decisione sul ricorso disposta da questa Autorit ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice in data 9 giugno 2005;

RILEVATO che, ai sensidell'art. 24, comma 1, lettera d), del Codice (richiamato al punto 2, lett. b),del citato provvedimento del 16 novembre 2004 sul bilanciamento di interessi)il consenso non richiesto quando il trattamento "riguarda datirelativi allo svolgimento di attivit economiche"; rilevato che tale presupposto del trattamento trovaapplicazione in riferimento ai soli aspetti economici dell'attivit degliimprenditori individuali e dei liberi professionisti, mentre non rileva se idati personali sono riferiti ad attivit puramente personali o familiari deglistessi soggetti;

RILEVATO che nel caso inesame, a fronte delle eccezioni di Crif S.p.A., l'interessato non ha intesoreplicare fornendo elementi atti a confutare la riconduzione all'attivitimprenditoriale delle cinque posizioni associate da Crif S.p.A. alla "Dittaindividuale di Fortunato Nicola Antonio";

CONSIDERATO, pertanto, chela richiesta di cancellazione delle posizioni riferite ai finanziamenticoncessi alla "Ditta individuale di Fortunato Nicola Antonio" non risulta quindi, allo stato degli atti,fondata, rimanendo impregiudicata la facolt dell'interessato di esercitarenuovamente i propri diritti dimostrando che gli stessi fanno riferimento adoperazioni di finanziamento puramente personali;

RITENUTO che la richiestadi cancellare i dati riferiti alla carta di credito con pagamento "asaldo" emessa da American Express Services Europe Limited in data 23agosto 1999 ed ancora in corso deve essere accolta, in quanto, contrariamente aquanto sostenuto dalla resistente nella predetta nota inviata il 20 maggio 2005,come peraltro risulta dal medesimo report Crif aggiornato alla data del 19 maggio 2005, la posizione inquestione riporta informazioni creditizie di tipo positivo ("nessunasegnalazione"); ritenuto quindiche, in ragione della revoca del consenso manifestata dal ricorrente, tali datidevono essere cancellati dalla resistente, entro il 15 settembre 2005 (art. 6,comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta applicabile aisistemi di informazioni creditizie);

RITENUTO, infine, che inordine alla richiesta di cancellare i dati riferiti al prestito finalizzatoerogato da Deutsche Bank S.p.A. in data 21 maggio 2001 deve essere dichiaratonon luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice,avendo la resistente cancellato tali dati dai propri sistemi;

RITENUTO congruodeterminare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare dellespese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500,di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previacompensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto delriscontro inviato dalla resistente;

VISTA la documentazione inatti;

VISTI gli artt. 145 e s.del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTE le osservazionidell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. MauroPaissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso inordine alla richiesta di cancellare i dati riferiti alla carta di credito conpagamento "a saldo" emessa da American Express Services EuropeLimited in data 23 agosto 1999;

b) dichiara infondata, neitermini di cui in motivazione, la richiesta di cancellazione dei dati personaliriferiti ai finanziamenti concessi alla "Ditta individuale di FortunatoNicola Antonio" ;

c) dichiara non luogo aprovvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati riferitial prestito finalizzato erogato da Deutsche Bank S.p.A. in data 21 maggio 2001;

d) determina nella misuraforfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimentoposti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamentea favore del ricorrente.

Roma, 26 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli