| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 21luglio 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante datato 18maggio 2005 (e pervenuto in data 23 maggio 2005), presentato da MauroOrlanducci nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendorevocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto dicancellarli dalla banca dati della societ e di porre a carico della resistentele spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 1 giugno 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 27giugno 2005 con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato di aver gi fornitoriscontro alle richieste dell'interessato mediante raccomandata a/r pervenutaallo stesso in data 17 maggio 2005 (della cui ricevuta di ritorno haallegato copia), con la quale la societ stessa aveva comunicato di volercancellare, a seguito della revoca del consenso, i dati personali di tipo"positivo" relativi ad un prestito finalizzato ancora in corso senzaalcuna segnalazione di insolvenze, nonch ad una richiesta di fido indirizzataa Banca nazionale del lavoro S.p.A. in data 5 gennaio 2005, e di non poterinvece cancellare i dati personali relativi a due finanziamenti ancora in corsoper i quali si sono registrati ritardi nei pagamenti (fino a 9 rate) non ancoraregolarizzati; rilevato che la resistente ha altres comunicato di noncancellare i dati personali del ricorrente contenuti nella sezione"Informazioni da tribunali e registri immobiliari", relativi ad unadomanda giudiziale di divisione ereditaria, poich gli stessi possono esseretrattati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1,lett. c), del Codice; RILEVATO che la resistente, nellamedesima nota, ha chiesto di rigettare il ricorso e di addebitare al ricorrentele spese del procedimento; RILEVATO che Crif S.p.A. ha confermatosolo dopo la presentazione del ricorso l'avvenuta cancellazione dei dati ditipo "positivo" riferiti all'interessato (il quale aveva formulatouna richiesta in tal senso gi in sede di istanza ex art. 7) e che tali datiavrebbero dovuto essere stati gi cancellati ai sensi dell'art. 8 del codice dideontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggettiprivati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti( RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealla richiesta di cancellazione di tali due posizioni; RITENUTO che il ricorso infondato inordine alla richiesta di cancellare i dati di tipo "negativo" dalmomento che l'interessato, come si evince dalla documentazione in atti, avevaricevuto idoneo riscontro all'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice gi prima dellaproposizione del ricorso medesimo e che non sono trascorsi i limiti temporalidi conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e dibuona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazionicreditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non ancoraregolarizzati; RITENUTO che il ricorso deve essereinvece accolto con riguardo alla richiesta di cancellare i dati riferiti alladomanda giudiziale di divisione ereditaria registrati presso l'Agenzia delterritorio di Roma (gi Conservatoria dei registri immobiliari); CONSIDERATO, infatti, che per effetto diquanto disposto dall'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,riguardante i presupposti per la riutilizzazione commerciale dei dati acquisitidagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari tenuti dagli ufficidell'Agenzia del territorio, la riutilizzazione commerciale dei dati da partedi Crif S.p.A. non risulta allo stato lecita, trattandosi di dati pacificamenteacquisiti dagli uffici dell'Agenzia del territorio e non risultando, dagliatti, che l'attivit di riutilizzazione commerciale da parte della resistentesia, allo stato, regolamentata da idonea e specifica convenzione con l'Agenziadel territorio ai sensi del comma 371 del citato art. 1 della legge n.311/2004; RITENUTO di dover pertanto ordinare, inproposito, la cessazione del comportamento illegittimo e indicare, ai sensidell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura necessaria a tutela deidiritti dell'interessato e in parziale accoglimento del ricorso, l'interruzionedell'attivit di riutilizzazione commerciale dei dati in questione in assenzadei presupposti di legge, con particolare riferimento alle operazioni dicomunicazione o diffusione degli stessi, a partire dalla data di ricezione delpresente provvedimento; ci, nelle more dell'adozione del codice deontologicodi cui all'art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, cuidovranno conformarsi le convenzioni relative alla riutilizzazione commerciale deidati che saranno eventualmente stipulate ai sensi del comma n. 371 del citatoart. 1 della legge n. 311/2004; ritenuto che Crif S.p.A. dovr darecomunicazione dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorit entroil 20 agosto 2005; RITENUTO congruo compensare le spesesostenute per il procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni di tipo"positivo"; b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei dati relativi ai finanziamenti ancora in corso per i quali sisono verificati ritardi nei pagamenti non regolarizzati; c) accoglie il ricorso limitatamente allarichiesta di cancellare i dati personali riferiti alla domanda giudiziale didivisione ereditaria censita presso gli uffici dell'Agenzia del territorio edordina a Crif S.p.A. di interrompere l'attivit di riutilizzazione commercialedi tali dati e di dare comunicazione dell'avvenuto adempimento, nei termini dicui in motivazione; d) dichiara compensate le spese. Roma, 21 luglio 2005
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