Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 21luglio 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto indata 13 aprile 2005, presentato da Augusto Crisarˆ nei confronti di CrifS.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamentodei dati che lo riguardano, ha chiesto di cancellarli dalla banca dati dellasocietˆ e di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 21 aprile 2005 con la quale questa Autoritˆ, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 13maggio 2005 con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato di aver cancellato i datipersonali del ricorrente relativi a due richieste di prestito personale datate18 aprile e 4 maggio 2005 (peraltro successive all'istanza di cancellazioneproposta ex artt. 7 e 8 del Codice), allegando tuttavia un report (non aggiornato) datato 29 marzo 2005 che riportavadati del ricorrente relativi ad una richiesta di prestito personale del 7 marzo2005 e dati relativi ad una sofferenza segnalata da Banca popolare di Milanos.c. a r.l.);

VISTA la nota inviata da Crif S.p.A. indata 30 giugno 2005 con la quale la societˆ ha comunicato che i dati personalidel ricorrente relativi alla "sofferenza" segnalata da Banca popolaredi Milano s.c. a r.l. erano stati cancellati dall'archivio per "effettodi un errore", ma che glistessi vi sono nuovamente censiti come si evince dal report allegato, aggiornato al 30 giugno 2005 (nel quale,comunque, non risultano altri dati personali relativi al ricorrente);

VISTA la nota con la quale Banca popolaredi Milano s.c. a r.l. (a seguito di richiesta formulata da questa Autoritˆ) hadichiarato che sussiste ancora un credito del ricorrente nei propri confronti;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi alla richiesta difinanziamento presente al momento della proposizione dell'istanza ex artt. 7 e8 del Codice, che Crif S.p.A. ha dichiarato di aver cancellato (insieme,peraltro, ai dati relativi alle successive richieste di finanziamento che noncostituiscono oggetto della presente decisione);

RITENUTO di dover dichiarare infondata larichiesta di cancellazione dei restanti dati relativi ad una sofferenza nonancora regolarizzata, il cui trattamento Ž allo stato lecito anche in assenzadel consenso dell'interessato, trattandosi di informazioni creditizie di tiponegativo. Ci˜, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per isistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,affidabilitˆ e puntualitˆ nei pagamenti(Provv. del Garante n. 8 del16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connessoprovvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in GazzettaUfficiale 23dicembre 2004, n. 300);

RITENUTO congruo compensare fra le partile spese sostenute per il procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.  196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

 

TUTTO CIñ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorsoin ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni relative allarichiesta di prestito personale del 7 marzo 2005;

b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

 

Roma, 21 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
Buttarelli