| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 21luglio 2005
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA l'istanza inviata il 4 maggio 2005da Pier Luigi Maria Lucatuorto ad Acep-Associazione autori, compositori epiccoli editori con la quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di unmessaggio di posta elettronica non sollecitato, ha chiesto confermadell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne lacomunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, lefinalit, le modalit e la logica su cui si basa il trattamento, nonch gliestremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, sedesignato, e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possonoessere comunicati; rilevato che, con la medesima nota, il ricorrente si altres opposto al trattamento dei medesimi dati, sollecitandone a tal fine lacancellazione; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il1 giugno 2005, con il quale Pier Luigi Maria Lucatuorto, nel lamentare unriscontro parziale alle proprie richieste (ottenuto con nota del 4 maggio 2005che ha allegato in copia), ha ribadito le istanze relative all'origine deidati, alle finalit, alle modalit e alla logica del trattamento, nonch agliestremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato, e aisoggetti o alle categorie di soggetti ai quali i dati possono esserecomunicati; rilevato che l'interessato ha anche chiesto di porre a carico delresistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 14 giugno 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota pervenuta via fax il 2luglio 2005 (il cui contenuto stato ribadito anche nell'audizione dell'8luglio 2005) con la quale la resistente ha completato il riscontro gi fornitoin sede di risposta all'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, dichiarando tral'altro di non aver comunicato i dati relativi al ricorrente a terzi ecomunicando gli estremi identificativi del responsabile del trattamento; RITENUTO di dover dichiarare infondate lerichieste relative all'origine dei dati, alle finalit, modalit e logica deltrattamento, cui la resistente aveva fornito riscontro prima dellapresentazione del ricorso; RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealle altre richieste dell'interessato, avendo il resistente fornito unsufficiente riscontro alle stesse nel corso del procedimento; RITENUTO congruo determinare, ai sensidell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 perdiritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare,alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diAcep-Associazione autori, compositori e piccoli editori nella misura di euro200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondate le richiestedell'interessato volte a conoscere l'origine dei dati, le finalit, le modalite la logica del trattamento; b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico dell'associazione resistente, la quale dovr liquidarli direttamente afavore del ricorrente. Roma, 21 luglio 2005
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