| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 21luglio 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato daLorenzo Cinotti nei confronti di CTC-Consorzio per la tutela del credito; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196); Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO: L'interessato afferma di non averricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice con la quale aveva chiesto a CTC-Consorzio per la tutela del credito lacancellazione dei dati personali che lo riguardano riferiti a ritardi neipagamenti, revocando in ogni caso il consenso al relativo trattamento. Nel ricorso presentato a questa Autoritil 26 maggio 2005 ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribaditola richiesta di cancellazione ed ha chiesto di porre a carico della contropartele spese del procedimento. All'invito ad aderire formulato ai sensidell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 1 giugno 2005,CTC-Consorzio per la tutela del credito, con fax inviato il 27 giugno 2005, harisposto sostenendo: 0. di aver cancellato i dati riferitiad un finanziamento erogato da Fiditalia S.p.A. in data 20 marzo 2002, estintocon segnalazione di passaggio a perdita (dati ancora citati in un precedenteriscontro inviato presso la residenza del ricorrente e di cui questi non hacurato il ritiro); 0. di non poter cancellare i datirelativi riferiti ai finanziamenti erogati da Consum.it S.p.A. in data26 novembre 2002 e da Deutsche Bank S.p.A. in data 6 agosto 2003, inquanto "non sono maturati i termini per la cancellazione dei () dati,atteso che" gli "inadempimentinon risultano regolarizzati e dalla scadenza contrattuale del rapporto non sonotrascorsi ancora i 3 anni prescritti dal codice deontologico (cfr. art. 6 comma5)". CI PREMESSO IL GARANTEOSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento di datiregistrati in un sistema di informazioni creditizie. In ordine alla richiesta di cancellare idati personali del ricorrente, riferiti al finanziamento erogato da FiditaliaS.p.A. in data 20 marzo 2002, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorsoai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente dichiaratonel corso del procedimento di aver cancellato tali dati dai propri archivi. In ordine alla richiesta di cancellare idati personali del ricorrente riferiti ai finanziamenti erogati da Consum.itS.p.A. in data 26 novembre 2002, e da Deutsche Bank S.p.A. indata 6 agosto 2003, il ricorso infondato. Il loro trattamento non risultadagli atti eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati stessi sonostati raccolti e successivamente trattati, o altrimenti effettuato indifformit del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi diinformazioni creditizie. I dati in questione potranno, pertanto, esseretemporaneamente conservati nel sistema di informazioni creditizie, stante ilnon ancora avvenuto decorso del termine di conservazione previstodall'art. 6 del predetto codice di deontologia e buona condotta. Sussistono giusti motivi per compensarele spese del procedimento. PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati riferiti al finanziamentoerogato da Fiditalia S.p.A. in data 20 marzo 2002; b) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di cancellare i dati riferiti ai finanziamenti erogati daConsum.it S.p.A. e da Deutsche Bank S.p.A.; c) dichiara compensate le spese delprocedimento. Roma, 21 luglio 2005
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