Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 21luglio 2005

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il23 maggio 2005, presentato da Pietro Petrucci nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato ilconsenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la lorocancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 1 giugno 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento afornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 27giugno 2005 con la quale la societ resistente ha comunicato di avercancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento, i dati delricorrente relativi: a) ad un prestito finalizzato erogato il 21 settembre 1999da Fiditalia S.p.A. ed estinto il 27 settembre 2004 "senza alcunasegnalazione di insolvenze"; b)ad un prestito personale erogato il 28 agosto 1997 da San Paolo Imi S.p.A. edestinto il 30 dicembre 2002 "senza alcuna segnalazione di insolvenze"; c) ad una carta rateale erogata il 23 marzo2005 da Barclay Card ed ancora accordata "senza alcuna segnalazione diinsolvenze";

VISTO che, nella medesima nota, laresistente ha dichiarato altres di non poter cancellare i dati relativi adun'ipoteca volontaria relativa al ricorrente censita "nella banca datiInformazioni da tribunali e registri immobiliari". Ci in quanto tale informazione, ad avvisodella resistente, essendo contenuta in un registro pubblico, pu esseretrattata anche senza il consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma1, lett. c), del Codice;

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dichiarato,altres, di aver inviato una nota datata 5 maggio 2005 di riscontro all'istanzaex artt. 7 e 8 del Codice (lettera di cui stata allegata copia, inviatatramite raccomandata a/r l'11 maggio 2005 e ricevuta dall'interessato il 17maggio 2005 nella quale la resistente aveva comunicato all'interessato di volercancellare i predetti dati personali di tipo "positivo") e ha chiestoal Garante di rigettare il ricorso con integrale addebito delle spese alricorrente;

RILEVATO che Crif S.p.A. solo dopo lapresentazione del ricorso ha confermato l'avvenuta cancellazione dei dati ditipo "positivo" riferiti all'interessato (il quale aveva formulatouna richiesta in tal senso gi in sede di istanza ex art. 7) e che tali datiavrebbero dovuto essere stati gi cancellati ai sensi dell'art. 8 del citatocodice di deontologia e di buona condotta al momento in cui stata inoltratala citata nota di riscontro del 5 maggio 2005;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

RITENUTO che il ricorso deve essereinvece accolto con riguardo alla richiesta di cancellare i dati riferitiall'ipoteca volontaria registrata presso l'Agenzia del territorio di Frosinone(gi Conservatoria dei registri immobiliari);

CONSIDERATO, infatti, che per effetto diquanto disposto dall'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,riguardante i presupposti per la riutilizzazione commerciale dei dati acquisitidagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari tenuti dagli ufficidell'Agenzia del territorio, la riutilizzazione commerciale dei dati da partedi Crif S.p.A. non risulta allo stato lecita, trattandosi di dati pacificamenteacquisiti dagli uffici dell'Agenzia del territorio e non risultando, dagliatti, che l'attivit di riutilizzazione commerciale da parte della resistentesia, allo stato, regolamentata da idonea e specifica convenzione con l'Agenziadel territorio ai sensi del comma 371 del citato art. 1 della legge n.311/2004;

RITENUTO di dover pertanto ordinare, inproposito, la cessazione del comportamento illegittimo e indicare, ai sensidell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura necessaria a tutela deidiritti dell'interessato e in parziale accoglimento del ricorso, l'interruzionedell'attivit di riutilizzazione commerciale dei dati in questione in assenzadei presupposti di legge, con particolare riferimento alle operazioni dicomunicazione o diffusione degli stessi, a partire dalla data di ricezione delpresente provvedimento; ci, nelle more dell'adozione del codice di deontologiae di buona condotta di cui all'art. 61 del Codice in materia di protezione deidati personali, cui dovranno conformarsi le convenzioni relative allariutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmente stipulate aisensi del comma n. 371 del citato art. 1 della legge n. 311/2004; ritenuto cheCrif S.p.A. dovr dare comunicazione dell'avvenuto adempimento al ricorrente ea questa Autorit entro il 20 agosto 2005;

RITENUTO congruo determinare, ai sensidell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 perdiritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare,alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare deltrattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parteper giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente allarichiesta di cancellare i dati personali riferiti all'ipoteca volontariacensita presso gli uffici dell'Agenzia del territorio ed ordina a Crif S.p.A.di interrompere l'attivit di riutilizzazione commerciale di tali dati e didare comunicazione dell'avvenuto adempimento nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellare le informazioni creditizie ditipo positivo;

c) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore delricorrente.

Roma, 21 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli