| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 21luglio 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il24 maggio 2005, presentato da Massimo Brogna nei confronti di Crif S.p.A., VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 1 giugno 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 27giugno 2005 con la quale la societ titolare del trattamento ha comunicato diaver cancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento, leinformazioni di tipo positivo, relative al ricorrente, riferite ad una carta asaldo erogata l'11 luglio 2001 da Banca di Roma S.p.A. ed estinta il 19febbraio 2003 "senza alcuna segnalazione di insolvenze VISTO che, nella medesima nota, laresistente ha sostenuto (ribadendo quanto gi comunicato con nota datata 5maggio 2005) di non poter, al contrario, cancellare gli altri datidell'interessato relativi ad un prestito personale erogato da Banca di RomaS.p.A. il 27 febbraio 2003 ed estinto il 9 marzo 2004 "con segnalazionedi ritardi nei pagamenti (fino a 8 rate) regolarizzati" RILEVATO che Crif S.p.A. ha confermatosolo dopo la presentazione del ricorso l'avvenuta cancellazione dei dati ditipo "positivo" riferiti all'interessato (il quale aveva formulatouna richiesta in tal senso gi in sede di istanza ex art. 7) e che tali datiavrebbero dovuto essere stati gi cancellati ai sensi dell'art. 8 del citatocodice di deontologia e di buona condotta al momento in cui stata inoltratala citata nota di riscontro del 5 maggio 2005; RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; RITENUTO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente infondata,non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dalpredetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazionenei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi neifinanziamenti successivamente regolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6, comma2, lett. b), del citato codice di deontologia e buona condotta); RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo"; b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati; c) dichiara compensate le spese delprocedimento.
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