Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 21luglio 2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il24 maggio 2005, presentato da Massimo Brogna nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato ilconsenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la lorocancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 1 giugno 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 27giugno 2005 con la quale la societ titolare del trattamento ha comunicato diaver cancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento, leinformazioni di tipo positivo, relative al ricorrente, riferite ad una carta asaldo erogata l'11 luglio 2001 da Banca di Roma S.p.A. ed estinta il 19febbraio 2003 "senza alcuna segnalazione di insolvenze";

VISTO che, nella medesima nota, laresistente ha sostenuto (ribadendo quanto gi comunicato con nota datata 5maggio 2005) di non poter, al contrario, cancellare gli altri datidell'interessato relativi ad un prestito personale erogato da Banca di RomaS.p.A. il 27 febbraio 2003 ed estinto il 9 marzo 2004 "con segnalazionedi ritardi nei pagamenti (fino a 8 rate) regolarizzati" nel marzo 2004, trattandosi di informazionicreditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenzadel consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema dicrediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23) edel connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che Crif S.p.A. ha confermatosolo dopo la presentazione del ricorso l'avvenuta cancellazione dei dati ditipo "positivo" riferiti all'interessato (il quale aveva formulatouna richiesta in tal senso gi in sede di istanza ex art. 7) e che tali datiavrebbero dovuto essere stati gi cancellati ai sensi dell'art. 8 del citatocodice di deontologia e di buona condotta al momento in cui stata inoltratala citata nota di riscontro del 5 maggio 2005;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordinealla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

RITENUTO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente infondata,non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dalpredetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazionenei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi neifinanziamenti successivamente regolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6, comma2, lett. b), del citato codice di deontologia e buona condotta);

RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

 

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

 

a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 21 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
Buttarelli