Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 14luglio 2005

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il23 maggio 2005, presentato da Arcisio Ventura nei confronti di Crif S.p.A., conil quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati chelo riguardano, ha chiesto di cancellarli dalla banca dati della societˆ e diporre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 1¡ giugno 2005 con la quale questa Autoritˆ, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 27giugno 2005 con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato di aver cancellato, inragione della revoca del consenso, le informazioni creditizie di tipo positivorelative ad un prestito finalizzato erogato da Findomestic Banca S.p.A. edestinto in data 3 febbraio 2005 senza alcuna segnalazione di insolvenze, nonchŽa due carte di credito con pagamento a saldo emesse da Banca Popolare di Milanosenza alcuna segnalazione di insolvenza;

VISTO che, nella medesima nota, laresistente ha altres“ dichiarato di non poter cancellare i dati relativi adun'ipoteca giudiziale contro il ricorrente censiti "nella banca datiInformazioni da tribunali e registri immobiliari". Ci˜ in quanto tale informazione, ad avvisodella resistente, essendo contenuta in un registro pubblico, pu˜ esseretrattata anche senza il consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 24,comma 1, lett. c), del Codice;

RITENUTO che, per quanto concerne leinformazioni creditizie di tipo positivo, la resistente ha fornito adeguatoriscontro alla richiesta del ricorrente e che va quindi dichiarato in meritonon luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che il ricorso deve essereinvece accolto con riguardo alla richiesta di cancellare i dati riferitiall'ipoteca giudiziale registrata presso l'Agenzia del territorio di Bologna(giˆ Conservatoria dei registri immobiliari);

CONSIDERATO infatti che per effetto diquanto disposto dall'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, riguardante i presupposti per la riutilizzazione commerciale deidati acquisiti dagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliaritenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio, la riutilizzazione commercialedei dati da parte di Crif S.p.A. non risulta allo stato lecita, trattandosi didati pacificamente acquisiti dagli uffici dell'Agenzia del territorio e nonrisultando, dagli atti, che l'attivitˆ di riutilizzazione commerciale da partedella resistente sia, allo stato, regolamentata da idonea e specificaconvenzione con l'Agenzia del territorio ai sensi del comma 371 del citato art.1 della legge n. 311/2004;

RITENUTO che va pertanto ordinata, inproposito, la cessazione del comportamento illegittimo e indicata, ai sensidell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura necessaria a tutela deidiritti dell'interessato e in parziale accoglimento del ricorso, l'interruzionedell'attivitˆ di riutilizzazione commerciale dei dati in questione in assenzadei presupposti di legge, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazioneo diffusione degli stessi, a partire dalla data di ricezione del presenteprovvedimento. Ci˜, nelle more dell'adozione del codice deontologico di cuiall'art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, cuidovranno conformarsi le convenzioni relative alla riutilizzazione commercialedei dati che saranno eventualmente stipulate ai sensi del comma n. 371 delcitato art. 1 della legge n. 311/2004. Crif S.p.A. dovrˆ darecomunicazione dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autoritˆ entroil 20 agosto 2005;

RITENUTO congruo determinare, ai sensidell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 perdiritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare,alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare deltrattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parteper giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIñ PREMESSO ILGARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorsolimitatamente alla richiesta di cancellare i dati personali riferitiall'ipoteca giudiziale censita presso gli uffici dell'Agenzia del territorio edordina a Crif S.p.A. di interrompere l'attivitˆ di riutilizzazione commercialedi tali dati e di dare comunicazione dell'avvenuto adempimento nei termini dicui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellare le informazioni creditizie ditipo positivo;

c) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico di Crif S.p.A., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore delricorrente.

Roma, 14 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli