| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 14luglio 2005
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il17 maggio 2005, presentato da Paolo Francesco Laudicina, rappresentato e difesodall'avv. M. Cristina Ximenes presso il cui studio ha eletto domicilio, neiconfronti di Linea S.p.A., con ilquale il ricorrente ha chiesto la cancellazione dei dati eventualmentecomunicati a sistemi di informazioni creditizie in relazione ad unfinanziamento erogato da tale finanziaria in data 20 luglio 2001; rilevatoche il ricorrente ha chiesto, altres, il risarcimento dei danni, nonch diporre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 25 maggio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 21giugno 2005 con la quale la societ resistente ha dichiarato di aver segnalatolecitamente a Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A. i ritardi neipagamenti verificatisi nel corso del rapporto (avendo il ricorrente-coobbligato in solido in relazione al finanziamento- dichiarato, all'attodella sottoscrizione del contratto, di acconsentire al trattamento dei datianche con riferimento alla loro comunicazione a sistemi di informazionicreditizie); VISTO che, nella medesima nota, LineaS.p.A., pur sottolineando la liceit del proprio comportamento, ha dichiaratodi aver chiesto a Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A. dicancellare le "segnalazioni negative" relative al finanziamento in questione, applicando "untermine di maggior favore" perl'interessato onde evitare "il protrarsi del contenzioso VISTI i report RITENUTO che dalla documentazione in atti emerso che la posizione relativa al finanziamento concesso da Linea S.p.A.(con regolarizzazione avvenuta il 2 luglio 2004) era regolarmente censitanell'archivio del predetto sistema di informazioni creditizie al momento dellaproposizione dell'istanza ex art. 7 e del successivo ricorso e che il ricorsodeve essere quindi dichiarato infondato, in considerazione di quanto dispostodal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestitida soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualitnei pagamenti( RITENUTO che deve essere dichiaratainammissibile la richiesta di risarcimento dei danni, non avendo il Garantecompetenza in merito a tale richiesta; RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: Roma, 14 luglio 2005
|