Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 14luglio 2005

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il23 maggio 2005, presentato da Oliver Moretto nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato ilconsenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la lorocancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per ilprocedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 1 giugno 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 27giugno 2005 con la quale la societ titolare del trattamento ha comunicato diaver cancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento, leinformazioni di tipo positivo relative al ricorrente riferite ad una cartarateale ancora in corso senza alcuna segnalazione di insolvenze;

VISTO che, nella medesima nota, laresistente ha sostenuto (ribadendo quanto gi comunicato con nota del 10 maggio2005) di non poter, al contrario, cancellare gli altri dati dell'interessatorelativi ad un prestito finalizzato erogato da Finemiro Finance, ancora incorso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a due rate)regolarizzati" nell'aprile2005, trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cuitrattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, aisensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativigestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit epuntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connessoprovvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in GazzettaUfficiale 23dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dichiaratoche la nota di riscontro all'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice stata inviataper posta prioritaria all'interessato in data 10 maggio 2005 e ha chiesto alGarante di rigettare il ricorso con integrale addebito delle spese alricorrente;

RITENUTO che deve essere dichiarato nonluogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, inordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

RITENUTO che la richiesta dicancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente infondata,non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dalpredetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazionenei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi neifinanziamenti successivamente regolarizzati (art. 6, comma 2, lett. a), del citato codice di deontologia e buonacondotta);

RITENUTO infine che sussistono giustimotivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere inordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 14 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli